TRIB
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1174/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende come Parte_2 da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini
e Cristina Folino, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla
Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2022 , premettendo di aver svolto le mansioni di Parte_1 operaia alle dipendenze di una ditta di lavorazione del legno, esponeva di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa espletata, delle patologie;
di aver presentato in data 4.11.2009 la domanda n.
508735602 per il riconoscimento della malattia professionale (nello specifico, epicondilite bilaterale in fase di cronicizzazione); che la pratica amministrativa era stata definita con l'accertamento di una limitazione funzionale (nello specifico, riconoscendo postumi invalidanti nella misura del 5% e, quindi, di un grado di inabilità permanente pari al 12% per precedenti infortuni); che a seguito di opposizione, con provvedimento datato 28.02.2012, l' le aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari al 22%, con conseguente liquidazione del beneficio economico della rendita vitalizia;
che in data 7.03.2014 ella era stata sottoposta ad una visita medico-legale di revisione, all'esito della quale, stante il peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, pari al 34%, poi elevata al 40%, a seguito dell'opposizione presentata in via amministrativa;
che in data 2.02.2022
l'ente assicuratore l'aveva sottoposta ad una nuova visita medico-legale di revisione conclusasi con il seguente esito “i postumi sono risultati MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta
DIMINUITO dal 040 al 010%. […] La rendita sarà quindi CESSATA a decorrere dal 1.3.2022 e le sarà corrisposto l'indennizzo in capitale […].”; che il ricorso in opposizione presentato in data
4.04.2022 era stato respinto dall'ente convenuto con la seguente motivazione “stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell' e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta CP_1
è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica.”.
Adducendo l'illegittimità del provvedimento di revoca della rendita vitalizia, chiedeva al Tribunale di: “·accertare e dichiarare che gli infortuni e/o la malattia professionale sofferti dalla sig.ra hanno causato una menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 40%, come Parte_1 riconosciuto da in data 30.5.2014 o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata CP_1 in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; · condannare, per l'effetto, l' , quale ente preposto al pagamento, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come prevista dalla legge, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del 1.3.2022 o da altra data da accertarsi in corso di causa. […]”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva l'infondatezza della domanda, evidenziando che, a CP_1 seguito della denuncia di malattia professionale presentata il 4.11.2009 e delle visite di revisione espletate medio tempore, alla ricorrente era stata riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica dapprima del 12%, poi elevato al 40% in sede di visita collegiale del 22.04.2014, e ciò in considerazione anche dei postumi invalidanti riportati dalla medesima in occasione degli infortuni sul lavoro occorsi nell'anno 2003 e nell'anno 2005 (in particolare, caso n. 501815725 del gennaio 2003
e caso n. 503757205 del settembre 2005); eccepiva, inoltre, che all'esito della visita di revisione del
2.02.2022, l'ente aveva rideterminato il complessivo grado di menomazione dell'integrità psicofisica a carico della ricorrente nella misura del 10%, tenuto conto dell'accertato miglioramento dei postumi invalidanti, nonché della rettifica dell'errore operato ex art. 9 del D. Lgs. n. 38/2000.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
5. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 16.01.2014
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio).
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che: “l'epicondilite bilaterale strumentalmente apprezzabile patita dalla Perizianda è stata già riconosciuta dall' come malattia di natura CP_1 professionale in seguito alla vista collegiale effettuata in data 23/2/11. L'Ente è giunto a tale conclusione tenendo conto che la Lavoratrice ha svolto dal 1/1/1982 a tutt'oggi la mansione di operaia addetta alla punzonatura per assemblamento delle cassette di legno per la raccolta della frutta presso diverse Ditte. Ciò detto, l'attuale esame medico-legale riguarda la quantificazione del danno biologico esitato al riconoscimento della malattia professionale stante la divergenza tra la valutazione inziale del 2011 dell' e la stima del danno biologico esitata dalla visita CP_1 medicolegale di revisione dello stesso Ente del 2/2/22. Anche per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro dell'1/03 e dell'1/05 l'analisi medicolegale riguarda la quantificazione del danno biologico esitato ai suddetti infortuni stante la divergenza tra la valutazione inziale del 2011 dell' e la CP_1 stima del danno biologico esitata dalla visita medicolegale di revisione dello stesso Ente del 2/2/22.
L'attuale valutazione medicolegale si basa sostanzialmente sull'analisi della documentazione allegata agli atti e dell'esame obiettivo effettuato in corso di visita peritale. Ciò premesso il caso in esame presenta notevoli difficoltà interpretative sotto il profilo medicolegale. Si tratta, infatti, di valutare il danno biologico patito dalla perizianda sia tenendo conto della malattia professionale riconosciuta dall' che del danno biologico esitato dagli infortuni patiti dalla lavoratrice nel CP_1
2003 e nel 2005. Non rende certamente più agevole il compito del CTU l'analisi della documentazione allegata agli atti. In particolare, si vuole evidenziare che l' , pur riscontrando CP_1 sempre le stesse patologie e sostanzialmente lo stesso quadro sintomatologico, ha espresso ben cinque pareri medicolegali diversi che si discostano in maniera sostanziale per quanto riguarda la valutazione complessiva del danno biologico. […] Come è del tutto evidente possiamo sintetizzare rilevando che l' , pur valutando sempre le stesse patologie, ha espresso ben cinque stime diverse CP_1 del danno biologico complessivo patito dalla Perizianda passando dal 12% del 4/3/11, al 22% del
28/2/12, al 34% del 7/3/14, al 40% del 22/4/14 fino al 10% del 2/2/22.
Tale schizofrenia interpretativa appare del tutto incomprensibile ribadendo che nel caso in esame i deficit funzionali rilevati dall' riguardano sempre gli esiti delle stesse patologie patite dal CP_1 soggetto.”.
L'ausiliario nominato ha, dunque, concluso che: “è possibile affermare con ragionevole certezza che le patologie di cui era affetta la IG.ra alla data della revisione del 2/2/22 erano le Parte_1 seguenti: - Esiti di epicondilite bilaterale (dx > sx) strumentalmente rilevati con sfumata ripercussione funzionale e con movimenti del gomito sinistro antalgicamente limitati ai gradi estremi dell'estensione (circa 5°) e per 1/3 nella flessione. - Esiti di Trauma distorsivo ginocchio sx con interessamento del LCM e movimenti di flessione del ginocchio antalgicamente limitati ai gradi estremi. - Esiti trauma distorsivo rachide lombare con minimi disturbi di natura trofico sensitiva e con deficit antalgico dei movimenti del tronco nei vari sensi.
Ciò detto, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs. 38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
- Cod. 232. “esiti di epicondiliti apprezzabili strumentalmente in assenza o con sfumata ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità” - percentuale d'invalidità fino al 5%.
Considerando che nel caso in esame si tratta di una forma di epicondilite bilaterale strumentale rilevata con sfumata ripercussione funzionale, è possibile riconoscere una percentuale d'invalidità del 5%.
- Cod. 230. “anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera” - percentuale d'invalidità fino al 18% per l'arto dominante e fino al 15% per l'arto non dominante.
Considerando che la IG.ra presenta una limitazione dell'estensione e della prono- Pt_1 supinazione di circa 1/3 dei gomiti con ipostenia bilaterale (vedi certificato U.O. Ortopedia del P.O. di Lamezia Terme del 22/6/22), tenendo conto del previsto criterio di proporzionalità clinica è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 12%.
- Cod. 277. “Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rottura parziale di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare” - percentuale d'invalidità fino al 4%. Considerando che la IG.
presenta gli esiti di trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del LCM, Pt_1 applicando il previsto calcolo proporzionale, è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 2%.
- Cod. 275. “Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°” - percentuale d'invalidità fino al 7%. Considerando che la IG.ra presenta una limitazione funzionale Pt_1 antalgica nei movimenti di flessione del ginocchio ai gradi estremi, applicando il criterio di proporzionalità clinica, è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del
2%.
- Cod. 209. “esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva” - percentuale d'invalidità fino al 6%. Considerando che la IG.ra presenta gli esiti di un trauma Pt_1 distorsivo del rachide lombare con minimi disturbi di natura trofico-sensitiva è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 6%.
- Cod. 204. “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo” - percentuale d'invalidità fino al 25%. Considerando che la IG.ra presenta un deficit antalgico nei Pt_1 movimenti del tronco nei vari sensi è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 10%.
Per quanto fin qui detto, tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00
- al D.Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 34% (trentaquattro percento).” 6. Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse dall'Istituto assicuratore.
Ebbene, con riguardo alle censure mosse dall' , secondo cui il consulente avrebbe errato nella CP_1 determinazione sincretica del danno, duplicando le singole voci di danno, corre l'obbligo di riportare quanto ribadito dal CTU: “si rileva che nel caso in esame la valutazione del danno complessivo deve tener conto sia del danno anatomico che di quello funzionale che presentano codici e percentuali di invalidità distinte. Nel caso in esame, quindi, non è stata utilizzata nessuna metodologia duplicativa per cui le osservazioni poste dall'Ente non sono meritevoli di accoglimento. D'altra parte, si vuole ribadire che proprio l' , pur riscontrando sempre le stesse patologie e sostanzialmente lo stesso CP_1 quadro sintomatologico, ha espresso ben cinque pareri medicolegali diversi che si discostano in maniera sostanziale per quanto riguarda la valutazione complessiva del danno biologico. […]
Pertanto, si può sintetizzare rilevando che l' , pur valutando sempre le stesse patologie, ha CP_1 espresso ben cinque stime diverse del danno biologico complessivo patito dalla Perizianda passando dal 12% del 4/3/11, al 22% del 28/2/12, al 34% del 7/3/14, al 40% del 22/4/14 fino al 10% del 2/2/22. Si sottolinea ancora una volta che tale schizofrenia interpretativa appare del tutto incomprensibile ribadendo che nel caso in esame i deficit funzionali rilevati dall' CP_1 riguardano sempre gli stessi danni anatomici e gli esiti delle stesse patologie patite dal soggetto.
Ciò detto è evidente che nel caso in esame il CTU ha utilizzato gli stessi criteri e la stessa metodo- logia valutativa adottata dall' . D'altra parte, se le osservazioni poste al CTU fossero fondate
CP_1 le criticità rilevate riguarderebbero anche e soprattutto le valutazioni medicolegali effettuate dall' che per completezza sono sopra citate. In particolare, sarebbero erronee le singole voci
CP_1 ed erronea la quantificazione finale della valutazione medicolegale espressa dall' il 28/2/12,
CP_1 erronee le singole voci ed erronea la quantificazione finale della valutazione medicolegale espressa dall' del 7/3/14, erronee le singole voci ed erronea la quantificazione finale della valutazione
CP_1 medicolegale espressa dall' il 22/4/14 (!). È del tutto ovvio che le osservazioni poste al CTU
CP_1 si sarebbero dovute porre anche alle commissioni che negli anni hanno valutato il caso
CP_1 medicolegale in esame. Nel caso in disamina, quindi, si giunge al paradosso che il medico legale dell' contesta non solo le conclusioni del CTU ma incomprensibilmente ben tre valutazioni
CP_1 mediche espresse in precedenza da altri sanitari esperti dell'Ente stesso!!! Alla luce di quanto sopra esposto, tenendo conto delle criticità rilevate e delle suddette considera-zioni cliniche e medicolegali, il sottoscritto ritiene quindi di dovere confermare la valutazione espressa nella bozza di relazione inviata alle parti […].”.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda merita accoglimento.
Pertanto, l' va condannato alla costituzione, in favore della ricorrente, della Controparte_2 rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 34%, con decorrenza dal
2.02.2022 (data di revisione), nonché al pagamento della differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito (corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica quantificata nella misura del
10%) e la rendita spettante sulla base del grado di menomazione accertato in corso di causa (34%).
8. Il maggior importo dei singoli ratei spettante alla ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore della ricorrente, della rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 34%, con decorrenza dal 2.02.2022, nonché al pagamento della differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito (corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica quantificata nella misura del 10%) e la rendita spettante, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo sul maggiore importo dei singoli ratei dovuti rispetto a quello dei ratei già percepiti;
- condanna, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto.
Lamezia Terme, 22.08.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende come Parte_2 da mandato in atti
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio Allegrini
e Cristina Folino, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla
Via V. Veneto n. 60 (Avvocatura Regionale INAIL)
Resistente oggetto: malattia professionale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2022 , premettendo di aver svolto le mansioni di Parte_1 operaia alle dipendenze di una ditta di lavorazione del legno, esponeva di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa espletata, delle patologie;
di aver presentato in data 4.11.2009 la domanda n.
508735602 per il riconoscimento della malattia professionale (nello specifico, epicondilite bilaterale in fase di cronicizzazione); che la pratica amministrativa era stata definita con l'accertamento di una limitazione funzionale (nello specifico, riconoscendo postumi invalidanti nella misura del 5% e, quindi, di un grado di inabilità permanente pari al 12% per precedenti infortuni); che a seguito di opposizione, con provvedimento datato 28.02.2012, l' le aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari al 22%, con conseguente liquidazione del beneficio economico della rendita vitalizia;
che in data 7.03.2014 ella era stata sottoposta ad una visita medico-legale di revisione, all'esito della quale, stante il peggioramento delle sue condizioni di salute, era stata riconosciuta una menomazione dell'integrità psicofisica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, pari al 34%, poi elevata al 40%, a seguito dell'opposizione presentata in via amministrativa;
che in data 2.02.2022
l'ente assicuratore l'aveva sottoposta ad una nuova visita medico-legale di revisione conclusasi con il seguente esito “i postumi sono risultati MIGLIORATI e il grado di menomazione risulta
DIMINUITO dal 040 al 010%. […] La rendita sarà quindi CESSATA a decorrere dal 1.3.2022 e le sarà corrisposto l'indennizzo in capitale […].”; che il ricorso in opposizione presentato in data
4.04.2022 era stato respinto dall'ente convenuto con la seguente motivazione “stante la concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale, riportate nel provvedimento dell' e nel certificato medico allegato all'opposizione, la percentuale richiesta CP_1
è nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo o funzione interessati, alla quale si è fatto riferimento anche solo in via analogica.”.
Adducendo l'illegittimità del provvedimento di revoca della rendita vitalizia, chiedeva al Tribunale di: “·accertare e dichiarare che gli infortuni e/o la malattia professionale sofferti dalla sig.ra hanno causato una menomazione dell'integrità psico - fisica pari al 40%, come Parte_1 riconosciuto da in data 30.5.2014 o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata CP_1 in corso di causa sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; · condannare, per l'effetto, l' , quale ente preposto al pagamento, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore a corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come prevista dalla legge, Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data del 1.3.2022 o da altra data da accertarsi in corso di causa. […]”.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva l'infondatezza della domanda, evidenziando che, a CP_1 seguito della denuncia di malattia professionale presentata il 4.11.2009 e delle visite di revisione espletate medio tempore, alla ricorrente era stata riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica dapprima del 12%, poi elevato al 40% in sede di visita collegiale del 22.04.2014, e ciò in considerazione anche dei postumi invalidanti riportati dalla medesima in occasione degli infortuni sul lavoro occorsi nell'anno 2003 e nell'anno 2005 (in particolare, caso n. 501815725 del gennaio 2003
e caso n. 503757205 del settembre 2005); eccepiva, inoltre, che all'esito della visita di revisione del
2.02.2022, l'ente aveva rideterminato il complessivo grado di menomazione dell'integrità psicofisica a carico della ricorrente nella misura del 10%, tenuto conto dell'accertato miglioramento dei postumi invalidanti, nonché della rettifica dell'errore operato ex art. 9 del D. Lgs. n. 38/2000.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
5. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 16.01.2014
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio).
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che: “l'epicondilite bilaterale strumentalmente apprezzabile patita dalla Perizianda è stata già riconosciuta dall' come malattia di natura CP_1 professionale in seguito alla vista collegiale effettuata in data 23/2/11. L'Ente è giunto a tale conclusione tenendo conto che la Lavoratrice ha svolto dal 1/1/1982 a tutt'oggi la mansione di operaia addetta alla punzonatura per assemblamento delle cassette di legno per la raccolta della frutta presso diverse Ditte. Ciò detto, l'attuale esame medico-legale riguarda la quantificazione del danno biologico esitato al riconoscimento della malattia professionale stante la divergenza tra la valutazione inziale del 2011 dell' e la stima del danno biologico esitata dalla visita CP_1 medicolegale di revisione dello stesso Ente del 2/2/22. Anche per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro dell'1/03 e dell'1/05 l'analisi medicolegale riguarda la quantificazione del danno biologico esitato ai suddetti infortuni stante la divergenza tra la valutazione inziale del 2011 dell' e la CP_1 stima del danno biologico esitata dalla visita medicolegale di revisione dello stesso Ente del 2/2/22.
L'attuale valutazione medicolegale si basa sostanzialmente sull'analisi della documentazione allegata agli atti e dell'esame obiettivo effettuato in corso di visita peritale. Ciò premesso il caso in esame presenta notevoli difficoltà interpretative sotto il profilo medicolegale. Si tratta, infatti, di valutare il danno biologico patito dalla perizianda sia tenendo conto della malattia professionale riconosciuta dall' che del danno biologico esitato dagli infortuni patiti dalla lavoratrice nel CP_1
2003 e nel 2005. Non rende certamente più agevole il compito del CTU l'analisi della documentazione allegata agli atti. In particolare, si vuole evidenziare che l' , pur riscontrando CP_1 sempre le stesse patologie e sostanzialmente lo stesso quadro sintomatologico, ha espresso ben cinque pareri medicolegali diversi che si discostano in maniera sostanziale per quanto riguarda la valutazione complessiva del danno biologico. […] Come è del tutto evidente possiamo sintetizzare rilevando che l' , pur valutando sempre le stesse patologie, ha espresso ben cinque stime diverse CP_1 del danno biologico complessivo patito dalla Perizianda passando dal 12% del 4/3/11, al 22% del
28/2/12, al 34% del 7/3/14, al 40% del 22/4/14 fino al 10% del 2/2/22.
Tale schizofrenia interpretativa appare del tutto incomprensibile ribadendo che nel caso in esame i deficit funzionali rilevati dall' riguardano sempre gli esiti delle stesse patologie patite dal CP_1 soggetto.”.
L'ausiliario nominato ha, dunque, concluso che: “è possibile affermare con ragionevole certezza che le patologie di cui era affetta la IG.ra alla data della revisione del 2/2/22 erano le Parte_1 seguenti: - Esiti di epicondilite bilaterale (dx > sx) strumentalmente rilevati con sfumata ripercussione funzionale e con movimenti del gomito sinistro antalgicamente limitati ai gradi estremi dell'estensione (circa 5°) e per 1/3 nella flessione. - Esiti di Trauma distorsivo ginocchio sx con interessamento del LCM e movimenti di flessione del ginocchio antalgicamente limitati ai gradi estremi. - Esiti trauma distorsivo rachide lombare con minimi disturbi di natura trofico sensitiva e con deficit antalgico dei movimenti del tronco nei vari sensi.
Ciò detto, si segnala che la Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs. 38/00 attribuisce alle seguenti voci le corrispondenti percentuali d'invalidità permanente:
- Cod. 232. “esiti di epicondiliti apprezzabili strumentalmente in assenza o con sfumata ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità” - percentuale d'invalidità fino al 5%.
Considerando che nel caso in esame si tratta di una forma di epicondilite bilaterale strumentale rilevata con sfumata ripercussione funzionale, è possibile riconoscere una percentuale d'invalidità del 5%.
- Cod. 230. “anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera” - percentuale d'invalidità fino al 18% per l'arto dominante e fino al 15% per l'arto non dominante.
Considerando che la IG.ra presenta una limitazione dell'estensione e della prono- Pt_1 supinazione di circa 1/3 dei gomiti con ipostenia bilaterale (vedi certificato U.O. Ortopedia del P.O. di Lamezia Terme del 22/6/22), tenendo conto del previsto criterio di proporzionalità clinica è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 12%.
- Cod. 277. “Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rottura parziale di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare” - percentuale d'invalidità fino al 4%. Considerando che la IG.
presenta gli esiti di trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del LCM, Pt_1 applicando il previsto calcolo proporzionale, è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 2%.
- Cod. 275. “Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90°” - percentuale d'invalidità fino al 7%. Considerando che la IG.ra presenta una limitazione funzionale Pt_1 antalgica nei movimenti di flessione del ginocchio ai gradi estremi, applicando il criterio di proporzionalità clinica, è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del
2%.
- Cod. 209. “esiti di trauma distorsivo o contusivo-distorsivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico-sensitiva” - percentuale d'invalidità fino al 6%. Considerando che la IG.ra presenta gli esiti di un trauma Pt_1 distorsivo del rachide lombare con minimi disturbi di natura trofico-sensitiva è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 6%.
- Cod. 204. “anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo” - percentuale d'invalidità fino al 25%. Considerando che la IG.ra presenta un deficit antalgico nei Pt_1 movimenti del tronco nei vari sensi è possibile riconoscere nel caso in esame una percentuale d'invalidità del 10%.
Per quanto fin qui detto, tenendo conto delle percentuali d'invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, si ritiene equo valutare i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00
- al D.Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 34% (trentaquattro percento).” 6. Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse dall'Istituto assicuratore.
Ebbene, con riguardo alle censure mosse dall' , secondo cui il consulente avrebbe errato nella CP_1 determinazione sincretica del danno, duplicando le singole voci di danno, corre l'obbligo di riportare quanto ribadito dal CTU: “si rileva che nel caso in esame la valutazione del danno complessivo deve tener conto sia del danno anatomico che di quello funzionale che presentano codici e percentuali di invalidità distinte. Nel caso in esame, quindi, non è stata utilizzata nessuna metodologia duplicativa per cui le osservazioni poste dall'Ente non sono meritevoli di accoglimento. D'altra parte, si vuole ribadire che proprio l' , pur riscontrando sempre le stesse patologie e sostanzialmente lo stesso CP_1 quadro sintomatologico, ha espresso ben cinque pareri medicolegali diversi che si discostano in maniera sostanziale per quanto riguarda la valutazione complessiva del danno biologico. […]
Pertanto, si può sintetizzare rilevando che l' , pur valutando sempre le stesse patologie, ha CP_1 espresso ben cinque stime diverse del danno biologico complessivo patito dalla Perizianda passando dal 12% del 4/3/11, al 22% del 28/2/12, al 34% del 7/3/14, al 40% del 22/4/14 fino al 10% del 2/2/22. Si sottolinea ancora una volta che tale schizofrenia interpretativa appare del tutto incomprensibile ribadendo che nel caso in esame i deficit funzionali rilevati dall' CP_1 riguardano sempre gli stessi danni anatomici e gli esiti delle stesse patologie patite dal soggetto.
Ciò detto è evidente che nel caso in esame il CTU ha utilizzato gli stessi criteri e la stessa metodo- logia valutativa adottata dall' . D'altra parte, se le osservazioni poste al CTU fossero fondate
CP_1 le criticità rilevate riguarderebbero anche e soprattutto le valutazioni medicolegali effettuate dall' che per completezza sono sopra citate. In particolare, sarebbero erronee le singole voci
CP_1 ed erronea la quantificazione finale della valutazione medicolegale espressa dall' il 28/2/12,
CP_1 erronee le singole voci ed erronea la quantificazione finale della valutazione medicolegale espressa dall' del 7/3/14, erronee le singole voci ed erronea la quantificazione finale della valutazione
CP_1 medicolegale espressa dall' il 22/4/14 (!). È del tutto ovvio che le osservazioni poste al CTU
CP_1 si sarebbero dovute porre anche alle commissioni che negli anni hanno valutato il caso
CP_1 medicolegale in esame. Nel caso in disamina, quindi, si giunge al paradosso che il medico legale dell' contesta non solo le conclusioni del CTU ma incomprensibilmente ben tre valutazioni
CP_1 mediche espresse in precedenza da altri sanitari esperti dell'Ente stesso!!! Alla luce di quanto sopra esposto, tenendo conto delle criticità rilevate e delle suddette considera-zioni cliniche e medicolegali, il sottoscritto ritiene quindi di dovere confermare la valutazione espressa nella bozza di relazione inviata alle parti […].”.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda merita accoglimento.
Pertanto, l' va condannato alla costituzione, in favore della ricorrente, della Controparte_2 rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 34%, con decorrenza dal
2.02.2022 (data di revisione), nonché al pagamento della differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito (corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica quantificata nella misura del
10%) e la rendita spettante sulla base del grado di menomazione accertato in corso di causa (34%).
8. Il maggior importo dei singoli ratei spettante alla ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente anche le spese di CTU, liquidate CP_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore della ricorrente, della rendita corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 34%, con decorrenza dal 2.02.2022, nonché al pagamento della differenza tra l'indennizzo in capitale già percepito (corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica quantificata nella misura del 10%) e la rendita spettante, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo sul maggiore importo dei singoli ratei dovuti rispetto a quello dei ratei già percepiti;
- condanna, altresì, l'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
€ 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1 da separato decreto.
Lamezia Terme, 22.08.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino