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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1155/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Corso Italia n. 29, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Annamaria Gaccione che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto della ricorrente al pagamento della
somma di euro 500,00 a titolo di Carta del docente, relativamente all'anno scolastico
2021/2022, per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in p.l.r.p, al pagamento della somma di € 500,00 in favore Controparte_2
dell'istante, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle distraende spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e, in particolare, per
1 l'attuale insussistenza di rapporto di lavoro in qualità di docente come sopra esposto;
per
l'effetto, rigettarlo, con condanna alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 non CP_1
usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M.
del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M.
32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, dunque, spettava la carta elettronica per l'anno scolastico indicato. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio non contestando, in maniera specifica, la CP_1
domanda formulata se non per il profilo per cui la ricorrente aveva terminato l'ultimo servizio presso il il 16.6.2023 e non risultava ancora tra gli assegnatari di CP_1
2 incarico per l'anno scolastico 2023/2024, in modo tale che la domanda di adempimento in forma specifica non poteva essere accolta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione formulata dalla parte resistente non è fondata sulla base del principio affermato da Cass. Sez. Lav. 29961/2023, secondo cui: “La carta docente, prevista
dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche
ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di
docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento
tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di
supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla
sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il
risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la
durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 La distinzione operata dalla Suprema Corte, dunque, attiene alla fuoriuscita dal sistema scolastico mentre, nel caso in esame, non è contestata in maniera specifica dalla parte resistente (con conseguente irrilevanza della documentazione allegata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 5.3.2025) l'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie di supplenza, sicché la ricorrente deve considerarsi interna al sistema scolastico.
In tal modo, in assenza di ulteriori contestazioni specifiche della parte resistente sulle circostanze di fatto poste a base della domanda, la stessa deve accogliersi, anche in base ai principi espressi da Cass. Sez. Lav. 29961/2023, già richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 12.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1155/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Corso Italia n. 29, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Annamaria Gaccione che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Serenella Rosaria Zanfini, Serena
Cianflone e Gaetano Bonofiglio - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare il diritto della ricorrente al pagamento della
somma di euro 500,00 a titolo di Carta del docente, relativamente all'anno scolastico
2021/2022, per i motivi esposti in narrativa;
e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in p.l.r.p, al pagamento della somma di € 500,00 in favore Controparte_2
dell'istante, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria delle distraende spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e, in particolare, per
1 l'attuale insussistenza di rapporto di lavoro in qualità di docente come sopra esposto;
per
l'effetto, rigettarlo, con condanna alle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver prestato servizio presso il resistente con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 non CP_1
usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge
107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M.
del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M.
32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che, dunque, spettava la carta elettronica per l'anno scolastico indicato. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio non contestando, in maniera specifica, la CP_1
domanda formulata se non per il profilo per cui la ricorrente aveva terminato l'ultimo servizio presso il il 16.6.2023 e non risultava ancora tra gli assegnatari di CP_1
2 incarico per l'anno scolastico 2023/2024, in modo tale che la domanda di adempimento in forma specifica non poteva essere accolta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione formulata dalla parte resistente non è fondata sulla base del principio affermato da Cass. Sez. Lav. 29961/2023, secondo cui: “La carta docente, prevista
dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche
ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di
docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento
tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di
supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in
forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi
dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla
sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il
risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la
durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
3 La distinzione operata dalla Suprema Corte, dunque, attiene alla fuoriuscita dal sistema scolastico mentre, nel caso in esame, non è contestata in maniera specifica dalla parte resistente (con conseguente irrilevanza della documentazione allegata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 5.3.2025) l'iscrizione della ricorrente nelle graduatorie di supplenza, sicché la ricorrente deve considerarsi interna al sistema scolastico.
In tal modo, in assenza di ulteriori contestazioni specifiche della parte resistente sulle circostanze di fatto poste a base della domanda, la stessa deve accogliersi, anche in base ai principi espressi da Cass. Sez. Lav. 29961/2023, già richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 12.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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