Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 1aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7331/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall' avv.to Amelia Bonina, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Rosaria Battiato,
(C.F.: PEC: t) in virtù di C.F._1 Email_1
procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 Per_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25.03.2022.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 1.04.2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 24 luglio 2024, a fronte della dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Enna, la società cooperativa in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2020007152/DDL del 25.03.2022 (prodotto in doc. copia fascicolo Tribunale Enna.parte 1zip), con
1
[...] tra la e i sig.ri , e ” (soci della Parte_2 CP_2 CP_3 Controparte_4 medesima), invitando la sede territorialmente competente a provvedere “a notificare ai CP_1 lavoratori interessati l'esito degli annullamenti, nonché alla determinazione e al recupero degli importi di prestazioni che si rendano indebite a seguito dell'annullamento dei periodi segnalati poiché ad essi direttamente collegabili ai fini del raggiungimento del diritto e/o della misura dell'erogazione delle stesse prestazioni.”
Segnatamente parte ricorrente eccepiva l'impossibilità di prendere posizione sui fatti posti a fondamento del verbale impugnato, poiché non “evidenziati in maniera puntuale e dettagliata”, nonché la totale carenza di motivazione del verbale in quanto privo di una particolareggiata e circostanziata indicazione delle fonti di prova poste a fondamento delle decisioni dei verbalizzanti, in violazione “ del diritto del trasgressore ad essere reso conscio dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato il convincimento degli stessi ispettori.”
Rilevava oltre alla genericità ed alla contraddittorietà delle contestazioni la palese illegittimità delle richieste di documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
Asseriva che il verbale di accertamento si era basato su presupposti erronei e palesemente privi di riscontro, rilevando in particolare di aver prodotto solo le fatture relative all'annualità 2018 in quanto
“le fatture relative agli anni successivi erano consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e…, quindi, non avrebbero dovuto essere richieste.”
Nel merito, evidenziava l'erroneità dell'accertamento in quanto basato esclusivamente su congetture prive di qualsiasi fondamento giuridico o scientifico, rimarcando la mancanza di ogni presupposto a fondamento della valutazione di antieconomicità della gestione, basata sulla semplice lettura di 27 fatture del primo anno di attività e disancorata da qualsiasi valutazione del patrimonio dell'azienda
(beni mobili e immobili, flussi economici rilevabili dagli estratti conto bancari, ecc.).
Evidenziava come nessuna spiegazione e nessun percorso logico giustificasse la decisione di
CP_ disconoscere tutti i rapporti di lavoro intercorsi fra la ricorrente ed i lavoratori regolarmente assunti e retribuiti nel corso degli anni, se non un indimostrato eccesso di rapporti di lavoro, decretato senza nemmeno raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori.
Eccepiva l'erroneo annullamento dei rapporti di lavoro subordinato instaurati tra la stessa e i propri soci.
Concludeva chiedendo: “ritenere e dichiarare inefficace e/o erroneo e/o nullo l'atto impugnato e conseguentemente annullare e/o revocare e/o privare di effetti il verbale unico di accertamento e
2 notificazione n. 20200007152/DDL del 25/3/2022 con ogni atto antecedente e conseguenziale. Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.”
1.2 Con memoria di costituzione del 8 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l' , che dopo aver CP_1 riportato il contenuto del verbale di accertamento, rilevava l'infondatezza e pretestuosità delle contestazioni mosse dalla cooperativa ricorrente.
In particolare, l' , in ordine all'asserita esistenza di fatture elettroniche per gli Controparte_6
anni successivi al 2018, evidenziava che la società ricorrente non aveva in alcun modo specificato né il numero, né l'entità complessiva delle stesse, in modo da poter eventualmente giustificare l'esistenza di una reale attività agricola, risultando invece dagli accertamenti ispettivi una sostanziale antieconomicità della presunta attività di impresa contraddistinta, peraltro, dal fatto non contestato che la non aveva mai dichiarato all'Amministrazione finanziaria alcun volume d'affari. Parte_3
Evidenziava che, come accertato in sede ispettiva, la società ricorrente aveva dichiarato nella denuncia aziendale (DA) di coltivare fondi siti in agro di Centuripe che avrebbero richiesto un fabbisogno di circa 110 giornate annue di lavoro a fronte delle oltre 10.000 dichiarate ed altresì che al punto P della DA la stessa non aveva provveduto ad indicare attività di raccolta di prodotti ortofrutticoli in qualità di azienda senza terra, né aveva prodotto all' e agli ispettori verbalizzanti CP_1
contratti e fatture comprovanti lavori di raccolta e/o attività di contoterzismo.
Evidenziava, altresì un enorme importo di retribuzioni e contributi previdenziali mai pagati, pari a circa 4.000.000,00 euro;
che, con riguardo alle modalità di pagamento della presunta retribuzione, gli ispettori avevano accertato - circostanza non contestata - che nel conto corrente aziendale non vi era alcuna traccia dei bonifici bancari o degli assegni mediante i quali il legale rappresentante della aveva asserito di avere pagato i presunti dipendenti;
che, in ordine al disconoscimento del Parte_2
rapporto di lavoro con i soci , e , essendo questi, oltre che soci, CP_2 CP_3 CP_4
componenti del Consiglio di amministrazione, era esclusa la sussistenza dell'assoggettamento al potere direttivo, e quindi di un rapporto di lavoro subordinato, la cui prova rigorosa, comunque, spettava alla ricorrente.
Eccepiva, infine, la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente non avendo, con il verbale impugnato, chiesto il pagamento di contributi, bensì provveduto esclusivamente all'annullamento dei rapporti di lavoro.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare l'insussistenza di tutti i pretesi rapporti di lavoro dipendente denunciati dalla e, per l'effetto, Parte_1
confermare il verbale ispettivo opposto rigettando ogni domanda avversaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 All'udienza del 1 aprile 2025 trattata nelle forme di cui all'articolo 127-ter c.p.c., viste le note sostitutive d'udienza depositate dalla sola parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione e viene infine definita nei termini che seguono.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Risultano dirimenti ai fini della decisione le circostanze e gli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione qui opposto.
Giova premettere, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in generale in materia di disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo, che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Trattasi di principi ancora riaffermati da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che, secondo orientamento uniforme e consolidato, ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati
a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
4 In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che sia la parte ricorrente a provare in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui si chiede l'accertamento -nel caso a mano onde continuare a beneficiare delle agevolazioni riconosciute - dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa
“alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente (cfr. Cass., n. 3129 del 2 febbraio 2023) la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro.” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' della esistenza stessa di tali rapporti di lavoro CP_1
subordinato agricolo, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre
2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” e ad ogni conseguente correlata prestazione.
Specularmente sussiste l'interesse della presunta datrice di lavoro all'accertamento in positivo dei rapporti di lavoro disconosciuti del tutto o parzialmente.
Tanto premesso, ritiene quindi l'Ufficio, in conformità a quanto già in fattispecie analoghe asserito
(cfr. Trib. Catania, sez. lav. nn. 3081/2023, 3082/2023, 3083/2023, 3084/2023, 3085/2023; conforme n.
4205/2023) che a fronte delle risultanze di cui al verbale ispettivo in atti, risulti insufficiente a confutare gli esiti della verifica ispettiva la documentazione prodotta;
documentazione sostanzialmente consistente in fatture relative alle prestazioni che la società assume di avere fornito a terzi e in copia di alcuni estratti conto dai quali poter desumere l'emissione di assegni relativi al pagamento delle retribuzioni.
5 Intanto, quanto alla documentazione proveniente dalla cooperativa, deve escludersi che essa abbia valore dirimente poiché proveniente dal preteso datore di lavoro.
Emergendo elementi di dubbio in ordine alla esistenza dei rapporti in discussione, riguardanti anche i soci amministratori, sì come del numero di giornate denunciate in misura inverosimile in ragione della denuncia aziendale iniziale, non è la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, probante di quanto assunto, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio dello stesso o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c.; essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), sì come non sufficiente a dimostrare la quantità dell'attività presuntivamente prestata in favore della cooperativa.
L'analisi della documentazione contabile, sì come del fatturato;
la verifica del monte retributivo e la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che nessun volume d'affari fosse mai stato dichiarato all'Amministrazione finanziaria, non è perciò dato che afferisce alla sola valutazione di efficacia ed economicità dell'attività aziendale, ma sicuramente piuttosto elemento di ponderazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati, nella loro complessiva esistenza o nel loro materiale estrinsecarsi.
Non può, infatti, farsi leva di clivaggio, al fine di sostenere la inattendibilità e invalidità dell'accertamento posto in essere, l'avere gli ispettori disconosciuto tutti i rapporti di lavoro senza raccogliere le dichiarazioni dei lavoratori, a fronte di una serie di elementi indiziari che piuttosto inficiano la attendibilità e verosimiglianza della documentazione aziendale.
Va ribadito che nelle ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura è onere della parte provare l'occupazione per il numero di giornate previste.
Il processo previdenziale, peraltro, non ha natura impugnatoria, ma “è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Il principio è consolidato in giurisprudenza, giacché: "l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo,
6 bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato" (Corte d'Appello
Catanzaro, n. 764/2017).
A fronte delle emergenze di cui al verbale, che sminuiscono la valenza probatoria dei documenti provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di rapporti bracciantili inesistenti e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si palesa l'esigenza di una puntuale e argomentata valutazione di tutti gli elementi emergenti, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
All'uopo occorre, dunque, evidenziare quanto risulta dal verbale impugnato, richiamando anche ai sensi dell'art. 118 disp. di attuaz. c.p.c. quanto nei precedenti richiamati già osservato, con argomentazioni che in questa sede integralmente si ribadiscono.
Nel suddetto verbale è stato acclarato che la cooperativa ricorrente è stata costituita con atto notarile del 07/02/2018; che il Presidente del Consiglio di amministrazione era tale nato a CP_2
BI (CT) il 19/07/1964, mentre Vice Presidente, nato a [...] il CP_3
01/07/1997 e Consigliere nato a [...] il [...], figli del primo e Controparte_4 altresì soci che risultano aver versato ciascuno n° 5 quote del valore di € 100,00 per un capitale iniziale sottoscritto e versato di soli € 1.500,00.
I fondi agricoli oggetto dell'attività di coltivazione dichiarata in data 28/03/2018 risultano essere stati dati in concessione da moglie del , che sentito in sede ispettiva ha dichiarato CP_7 CP_2
che la predetta non era sua parente.
A decorrere dal 1° trimestre 2018 ha comunicato l'assunzione di 102 operai a tempo Parte_2 determinato per l'anno 2018 per l'espletamento di 10.824 giornate verso una retribuzione di €
759.730; per l'anno 2019 di 141 OTD per 13.210 giornate e € 940.995 di retribuzione e per l'anno
2020 di 183 OTD per 18.802 giornate e € 1.328.072 di retribuzioni.
Non risultano presentate dichiarazioni fiscali ad accezione dei modd. 770 anno 2019/2020, né versati i contributi, omessi al 100% per un totale di euro 279.188,18.
A fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali dovuti per un importo rispettivamente di € 3.028.997,00 e di € 634.264,13 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Vi è difformità del fabbisogno stimato rispetto a quanto si ricava dai modelli DMAG.
Per comodità di lettura e comprensione del dato si allega la scheda di comparazione.
7 Confronto Giornate
Anno Giornate dal DMAG Fabbisogno Giornate Rapporto GG
(Retrib. Ordinaria) dalla D.A. DMAG / GG D.A.
2018 10.824 110 98,40
2019 13.210 110 120,09
2020 18.802 110 170,93
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Nel verbale, infatti, si legge “… la ditta non ha esibito alcuna prova certa di Parte_2
tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dei presunti operai agricoli limitandosi, invece, alla esibizione di buste paga firmate (nonostante nella dichiarazione rilasciata in data 17/02/2021 il sig.
abbia dichiarato “…tutti gli operai sono stati sino ad ora pagati e tutti con bonifico CP_2
bancario, preciso che sino al 2019 ho pagato con assegni e dal 2020 con bonifico. Ci sono comunque assegni e bonifici in tutti gli anni”), e non ha esibito copia del conto aziendale relativo ai periodi oggetto di accertamento.”
L'attività svolta dalla non può essere considerata attività agricola in quanto non Parte_2
ricomprende alcun ciclo biologico e non può essere annoverata tra le attività connesse in quanto priva dei requisiti essenziali per tali attività.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non adeguatamente contrastato dalle allegazioni di parte ricorrente, né dalla produzione documentale effettuata, emerge l'evidente antieconomicità della gestione - sì come rappresentata dagli stessi documenti contabili, fiscali e aziendali - che inficia l'attendibilità dell'intera contabilità e la veridicità delle denunce di manodopera, la cui finalità e strumentalità rispetto a scopi verosimilmente fraudolenti è più che ipotizzabile, avendo la cooperativa, presunta datrice di lavoro, denunciato un numero di giornate incompatibili con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, con conseguente fittizietà dei rapporti di lavoro denunciati, che correttamente sono stati disconosciuti.
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve ritenersi del tutto infondato.
Ed infatti, a mente dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 375/93, sostituito dall'art 9-ter, comma 3, L.
608/96, chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde il diritto ad ogni beneficio di legge, segnatamente tutte le agevolazioni e riduzioni e tutte le altre situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il diritto ad una minore imposizione contributiva.
CP_ È stato dunque correttamente ritenuto che la Sede territorialmente competente “provvederà
…alla determinazione ed al recupero degli importi di prestazioni che si rendano indebite a seguito
8 dell'annullamento dei periodi segnalati poiché ad essi direttamente collegabili ai fini del raggiungimento del diritto e/o della misura dell'erogazione delle stesse prestazioni.”
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 3.747,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, ove dovute come per legge.
Catania 5 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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