Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4247 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
MARIA SPOSATO, con l'Avv. MAZZEI MARIA TERESA
parte ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con l'Avv. PETTINATO DEBORA MARIA;
INPS, con l'AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003846940/000, notificatagli da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 15.7.2022, limitatamente all'avviso di addebito relativo a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 25.210,58, somma portata dal seguente avviso di addebito: N. 33420190006555518000.
Parte ricorrente deduceva con un unico motivo di ricorso l'illegittimità
dell'intimazione di pagamento in presenza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito.
Specificava che ADER aveva notificato l'intimazione di pagamento senza che l'agente della riscossione avesse diritto ad iniziare una azione esecutiva ai suoi danni, per essere sospeso il ruolo sul quale poggiava la predetta intimazione.
A tal proposito difatti, evidenziava che con precedente giudizio recante R.G.
708/2020 era stato impugnato il medesimo avviso di addebito sotteso all'intimazione per cui è causa e nell'ambito di quel giudizio il giudice aveva sospeso il ruolo.
Pertanto, l'Agente della riscossione non aveva il diritto di procedere ad azione esecutiva mediante la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento per il medesimo titolo oggetto della precedente sospensione.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio ADER e INPS, contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, deducevano il difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso per tardività ed infine, il rigetto nel merito.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa. ****
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
03420229003846940/000), in tal modo rendendo l'ADER legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge- a seconda che si tratti di un'opposizione contro il ruolo, di un'opposizione all'esecuzione o di un'opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi nel caso di specie, la parte ricorrente ha inteso proporre censure riconducibili all'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.
La ricorrente, infatti, ha contestato il diritto a procedere ad esecuzione forzata per effetto della sospensione dell'avviso di addebito nell'ambito di altro giudizio.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si
identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass.
n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n.
6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del
2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007), per cui l'eccezione di tardività sollevata dall'Istituto resistente deve essere disattesa.
Ciò posto, avuto riguardo all'eccezione relativa alla assenza del diritto di procedere all'azione esecutiva con riferimento all'avviso di addebito impugnato, deve rilevarsi che l'opposizione proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (si veda il provvedimento di sospensione prodotto dalla ricorrente, cfr. all. n.1) e non contestato da parte resistente, deve ritenersi accertato che, effettivamente, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229003846940/000 (15 luglio 2022), l'esecutività del ruolo portato nell'avviso di addebito emesso da
Inps, fosse stato sospeso nei giudizi innanzi all'intestato Tribunale.
Deve, quindi, escludersi che alla data della notificazione della detta intimazione gli enti convenuti avessero diritto di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai crediti portati nelle cartelle di pagamento sopra indicate.
Alla luce di ciò, deve essere accolto il ricorso, limitatamente all'avviso di addebito di cui alla competenza del Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro emesso da Inps.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott./dott.ssa, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 03420229003846940/000 limitatamente all'avviso di addebito n.
33420190006555518000;
b) condanna le parti resistenti Ader ed Inps, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, a titolo di compenso professionale, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 04/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO