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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/10/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 586/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE AM
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
ES
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig conveniva in giudizio la Parte_1 compagnia , in qualità di Impresa designata dalla “Consap S.p.A.”, gestione Controparte_2 autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Calabria, al fine di sentir accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro di cui è causa bensì per fatto e colpa esclusiva del veicolo non identificato, accertare e dichiarare, l'obbligo ex lege del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore con condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 665.883,75 per le lesioni subite, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il giorno 26.01.2017, alle ore 20:30 circa, nel Comune di
IA (Cs), più precisamente in località Cirella, sulla SS 18, al km 270+863, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il ciclomotore, modello “Honda”, tg.: X245 YL, di proprietà del sig. e condotto, nell'occorso, dal sig. ed un motociclo rimasto CP_3 Parte_1 ignoto;
che il sinistro de quo, si verificava per l'errata condotta di guida del motociclo non identificato;
che in particolare, il sig. , alla guida del ciclomotore “Honda”, tg.: Parte_1
X245 YL, dopo aver impegnato il bivio tra la e la S.S. 18, si immetteva Controparte_4 sulla Strada Statale e procedeva, regolarmente, sulla propria corsia di marcia, con direzione Nord –
Scalea; che dopo aver percorso la curva a destra e preso il tratto di strada in salita, delimitato da muri in cemento, veniva speronato da un motociclo rimasto ignoto che, nell'effettuare manovra di sorpasso, urtava il ciclomotore “Honda”, tg.: X245 YL, con la parte laterale destra;
che a seguito dell'urto ricevuto, il ciclomotore “Honda”, tg.: X245 YL, perdeva l'equilibrio e dopo aver urtato contro il muro in cemento che delimitava la strada, rovinava al suolo;
che il motociclo rimasto ignoto, dapprima rallentava, si rendeva conto dell'accaduto ma riprendeva la marcia a forte velocità; che a causa del violento urto, l'attore riportava gravi lesioni personali, quantificate nella somma pari ad € 665.883,75.
Si costituiva in giudizio la compagnia in qualità di Impresa designata dalla Controparte_2
“Consap S.p.A.”, gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Calabria che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso rilevato, eccepito, dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insisteva per il rigetto della domanda.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva assunta prova testimonial ed acquisita documentazione, sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quanto al merito, osserva il giudicante che la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice non trova conferma nelle emergenze istruttorie acquisite in atti.
Occorre premettere che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. civ., sez. II,
19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2001, 6502); ed ancora in tema di circolazione stradale, anche l'apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre che della velocità, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, nel caso sia derivato scontro con altro veicolo, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto (Cass. n. 721/2008).
Altresì all'odierno istante veniva contestata la violazione ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. B C.d.s.; tuttavia secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'infrazione, anche grave, non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che abbia commesso l'infrazione, e, pertanto, […]Tale circostanza, dunque, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso
(cfr. Cass. sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).
Ciò posto dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Scalea (cfr. all. 2) si evince l'assenza di elementi (segni d'urto, tracce sul manto stradale, detriti rottami sulla strada) che consentano di dedurre il coinvolgimento nel sinistro di cui è causa di altri veicoli, laddove gli operanti hanno concluso per una presumibile distrazione unitamente all'alterato stato pscico-fisico dell'istante che aveva assunto sostanze alcoliche.
Ed ancora rendeva spontanee dichiarazioni – cfr. all in atti - la sig. che nelle indicate CP_5 circostanze di tempo e di luogo percorreva la medesima strada direzione sud-nord a bordo della propria autovettura e superato il bivio per Cirella notava la presenza dello scooter condotto dall'istante adagiato in terra e, pur non essendo in grado di riferire se fosse stato un incidente autonomo affermava comunque di non aver notato alcun autoarticolato.
Parimenti il sig che percorreva la SS 18 con direzione opposta Nord-sud constatava la CP_6 presenza dello scooter in terra e sebbene non assisteva al momento in cui lo stesso rovinava in terra riferiva che in quel momento non vi erano altri veicoli in transito
Se ne deve dedurre, dunque, che il qualora vi fosse stato il dedotto impatto del CP_6 motoveicolo rimasto ignoto che a forte velocità, così assume l'istante, dopo l'impatto si allontanava necessariamente sarebbe stato visto dal teste che lo avrebbe notato intraprendere l'opposta corsia di marcia anche perché il sebbene non assisteva al momento della caduta dello scooter CP_6 comunque sopraggiungeva nell'immediatezza dello stesso in quanto era il primo a fermarsi laddove l'altra teste giungeva già in un momento successivo così come i Carabinieri e successivamente la
Polizia stradale.
Non sussistono dunque tutti i presupposti per affermare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e
2054 c. 1° c.c., del conducente del veicolo rimasto non identificato;
invero deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale – l'onere di provare il fatto che il sinistro sia stato cagionato da un “veicolo non identificato” e la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'occorso incombe comunque sul danneggiato.
Le spese del giudizio considerato il verificarsi dell'evento vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di parte attrice;
2) COMPENSA le sese del giudizio.
Paola, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 586/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
CE AM
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
ES
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig conveniva in giudizio la Parte_1 compagnia , in qualità di Impresa designata dalla “Consap S.p.A.”, gestione Controparte_2 autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la Calabria, al fine di sentir accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro di cui è causa bensì per fatto e colpa esclusiva del veicolo non identificato, accertare e dichiarare, l'obbligo ex lege del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore con condanna della stessa al pagamento in suo favore della somma di € 665.883,75 per le lesioni subite, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda assumeva;
che il giorno 26.01.2017, alle ore 20:30 circa, nel Comune di
IA (Cs), più precisamente in località Cirella, sulla SS 18, al km 270+863, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti il ciclomotore, modello “Honda”, tg.: X245 YL, di proprietà del sig. e condotto, nell'occorso, dal sig. ed un motociclo rimasto CP_3 Parte_1 ignoto;
che il sinistro de quo, si verificava per l'errata condotta di guida del motociclo non identificato;
che in particolare, il sig. , alla guida del ciclomotore “Honda”, tg.: Parte_1
X245 YL, dopo aver impegnato il bivio tra la e la S.S. 18, si immetteva Controparte_4 sulla Strada Statale e procedeva, regolarmente, sulla propria corsia di marcia, con direzione Nord –
Scalea; che dopo aver percorso la curva a destra e preso il tratto di strada in salita, delimitato da muri in cemento, veniva speronato da un motociclo rimasto ignoto che, nell'effettuare manovra di sorpasso, urtava il ciclomotore “Honda”, tg.: X245 YL, con la parte laterale destra;
che a seguito dell'urto ricevuto, il ciclomotore “Honda”, tg.: X245 YL, perdeva l'equilibrio e dopo aver urtato contro il muro in cemento che delimitava la strada, rovinava al suolo;
che il motociclo rimasto ignoto, dapprima rallentava, si rendeva conto dell'accaduto ma riprendeva la marcia a forte velocità; che a causa del violento urto, l'attore riportava gravi lesioni personali, quantificate nella somma pari ad € 665.883,75.
Si costituiva in giudizio la compagnia in qualità di Impresa designata dalla Controparte_2
“Consap S.p.A.”, gestione autonoma del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Calabria che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso rilevato, eccepito, dedotto e prodotto, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insisteva per il rigetto della domanda.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva assunta prova testimonial ed acquisita documentazione, sulle conclusioni formulate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quanto al merito, osserva il giudicante che la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice non trova conferma nelle emergenze istruttorie acquisite in atti.
Occorre premettere che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. civ., sez. II,
19 ottobre 2007, n. 22020; Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2001, 6502); ed ancora in tema di circolazione stradale, anche l'apprezzamento della condotta di guida in genere, oltre che della velocità, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle violazioni al codice della strada, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, nel caso sia derivato scontro con altro veicolo, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto (Cass. n. 721/2008).
Altresì all'odierno istante veniva contestata la violazione ai sensi dell'art. 186 co. 2 lett. B C.d.s.; tuttavia secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'infrazione, anche grave, non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che abbia commesso l'infrazione, e, pertanto, […]Tale circostanza, dunque, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso
(cfr. Cass. sez. III, 15 gennaio 2003, n. 477).
Ciò posto dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Scalea (cfr. all. 2) si evince l'assenza di elementi (segni d'urto, tracce sul manto stradale, detriti rottami sulla strada) che consentano di dedurre il coinvolgimento nel sinistro di cui è causa di altri veicoli, laddove gli operanti hanno concluso per una presumibile distrazione unitamente all'alterato stato pscico-fisico dell'istante che aveva assunto sostanze alcoliche.
Ed ancora rendeva spontanee dichiarazioni – cfr. all in atti - la sig. che nelle indicate CP_5 circostanze di tempo e di luogo percorreva la medesima strada direzione sud-nord a bordo della propria autovettura e superato il bivio per Cirella notava la presenza dello scooter condotto dall'istante adagiato in terra e, pur non essendo in grado di riferire se fosse stato un incidente autonomo affermava comunque di non aver notato alcun autoarticolato.
Parimenti il sig che percorreva la SS 18 con direzione opposta Nord-sud constatava la CP_6 presenza dello scooter in terra e sebbene non assisteva al momento in cui lo stesso rovinava in terra riferiva che in quel momento non vi erano altri veicoli in transito
Se ne deve dedurre, dunque, che il qualora vi fosse stato il dedotto impatto del CP_6 motoveicolo rimasto ignoto che a forte velocità, così assume l'istante, dopo l'impatto si allontanava necessariamente sarebbe stato visto dal teste che lo avrebbe notato intraprendere l'opposta corsia di marcia anche perché il sebbene non assisteva al momento della caduta dello scooter CP_6 comunque sopraggiungeva nell'immediatezza dello stesso in quanto era il primo a fermarsi laddove l'altra teste giungeva già in un momento successivo così come i Carabinieri e successivamente la
Polizia stradale.
Non sussistono dunque tutti i presupposti per affermare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2043 e
2054 c. 1° c.c., del conducente del veicolo rimasto non identificato;
invero deve precisarsi che – vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale – l'onere di provare il fatto che il sinistro sia stato cagionato da un “veicolo non identificato” e la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'occorso incombe comunque sul danneggiato.
Le spese del giudizio considerato il verificarsi dell'evento vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di parte attrice;
2) COMPENSA le sese del giudizio.
Paola, 27 ottobre 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli