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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4481 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 11/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede di (C.F. ), con A_ C.F._2 l'avvocato ELEONORA ALONZI nel cui studio in Sora via Giovanni Giuriati snc è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e AR CodiceFiscale_3 CP_2
, (C.F. ),con l'avvocato SANDRO DE
[...] CodiceFiscale_4 GASPERIS elettivamente domiciliati in Roma Via Nizza 53;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 324 pubblicata il 9/3/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ in Parte_1 proprio e quale erede della madre ha convenuto in A_ giudizio il fratello e la cognata AR CP_2 chiedendo la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare stipulato con atto per Notaio , Rep. n° 73409 del 17.01.1997, per inadempimento Per_2 degli obblighi di assistenza ivi stabiliti e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997 rep. n. 73.409 fasc. n. 19.587, notaio registrato a Sora il 28/01/1987 al n. 210, Persona_3 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone in data 06/021997 R.P. 1944 R.G. 2245, per grave inadempimento delle parti vitalizianti nella persona del sig. e dalla sig.ra AR CP_2 ; b) per l'effetto dichiarare spettare a in proprio i
[...] Parte_1 beni dallo stesso ceduti a titolo di vitalizio… c) per l'effetto dichiarare spettare a in qualità di erede a seguito del decesso della Parte_1 madre in data 4 Giugno 2015, la quota di spettanza degli A_ immobili ceduti da quest'ultima… d) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Frosinone con esonero di ogni sua responsabilità la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di in proprio Parte_1 contro e e in qualità di erede per la quota AR CP_2 di ½ contro e;
e) condannare, infine, i AR CP_2 convenuti al risarcimento del danno subìto dall'attore in conseguenza del grave inadempimento dei vitalizianti nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa con la rifusione integrale dei diritti ed onorari di giudizio” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
I convenuti si sono costituiti in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente e pregiudizialmente: a1) ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di Parte_1
di pretendere ed ottenere la prestazione – adempimento da parte dei
[...] convenuti;
a2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di di risoluzione del contratto di vitalizio stipulato da Parte_1
per le ragioni innanzi specificate: a3) ritenere e dichiarare A_ la nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i convenuti di “rimpatriare nel più breve tempo possibile dal Canada, Parte_2 ove sono emigrati per motivi di lavoro, e a trasferire la loro residenza in Castelliri”. b) Nel merito: b1) in via principale rigettare la domanda di siccome infondata in fatto e in diritto;
b2) in subordine, Parte_1 qualora dovesse essere dichiarato nullo o annullabile per qualsiasi motivo o ragione, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale condizionata spiegata, ritenere e dichiarare ex art. 1424 c.c. detto atto alla pag. 2 di 10 stregua di un atto di liberalità posto in essere da in favore A_ del coniugi b3) in via ancor più gradata, nella malaugurata Parte_2 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di , Parte_1 ritenere e dichiarare che gli immobili oggetto di vitalizio hanno subìto notevoli miglioramenti a spese dei vitalizianti e che a costoro spetta il rimborso di tutte le spese occorse per apportare le migliorie suddette. Di conseguenza, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e , AR CP_2 condannare a rimborsare ai convenuti e Parte_1 AR
le somme da loro spese a tal fine secondo la quantificazione CP_2 che emergerà in corso di causa o dalla disponenda CTU con interessi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e compensato le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Gli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria della causa non consentono a questo giudice di ritenere fondata l'azione proposta dall'attore e diretta a conseguire la risoluzione del contratto di vitalizio per atto Notaio Rep. n° 73409 del 17.01.1997. Per_2 In particolare, l'attore -sul quale incombeva l'onere della prova ex art. 2697 c.c.- non ha dimostrato -né per testi, né per documenti- che abbia richiesto assistenza da parte dei vitalizianti e neppure A_ ha dimostrato che i convenuti si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte con il predetto contratto, il quale prevede che l'assistenza in favore dei vitalizianti doveva avvenire “... allorché gli stessi signori Per_1
e non fossero più in grado di provvedervi da soli
[...] Parte_1
...” (v. pag. 8 del contratto). Sul punto va richiamata e confermata anche in questa sede l'ordinanza istruttoria resa a verbale d'udienza del 12.12.2019 con la quale è stata rigettata la richiesta di prova orale laddove è stato dedotto “…il carattere documentale-valutativo dei capitoli articolati, nonché la genericità di alcuni di essi” (v. verbale d'udienza del 12.12.2019), per cui, nessuna prova è stata fornita in merito alla necessità di assistenza dei vitalizianti o all'avvenuta richiesta da parte di questi ultimi di ricevere le prestazioni previste nel contratto, né tanto meno l'attore ha prodotto diffide dirette a contestare l'inadempimento contrattuale sul quale oggi è basata la sua richiesta di risoluzione. Inoltre, per completezza, la mancanza di prova dell'inadempimento dedotto dall'attore a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale, non può essere colmata neppure attraverso le risultanze dell'interrogatorio formale dei convenuti, unica attività istruttoria espletata, non solo per l'eccepita inammissibilità del mezzo istruttorio ammesso (v. verbale pag. 3 di 10 d'udienza del 12.12.2019), ma anche perché le risposte dei coniugi convenuti non contengono alcuna ammissione utile ai fini della decisione (v. verbale d'udienza del 28.01.2020). In definitiva, la domanda dell'attore risulta sfornita di qualsiasi prova idonea a dimostrare il dedotto inadempimento contrattuale e viene, pertanto, rigettata. Ogni altra deduzione, eccezione e domanda, anche riconvenzionale
–spiegata solo in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda attorea- deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue. Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..”.
§ 3. – Ha proposto appello , in proprio e Parte_1 quale erede di rassegnando le seguenti conclusioni: A_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a totale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 324/22 pubblicata il 09.03.2022 e notificata il 31/03/2022:“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle motivazioni su esposte, contrariis reiectis, stante la palese nullità ed illegittimità della sentenza, in accoglimento del presente appello, in riforma della impugnata sentenza, n. 324/2022 emessa dal il Tribunale civile di Cassino, nella persona del G.O.T. Vincenza Ovallesco, accogliere la domanda dell'appellante sig. così come proposta in quanto Parte_1
pag. 4 di 10 fondata sia in fatto che in diritto.Vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
Hanno resistito e AR CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: A) nel merito: rigettare l'appello proposto da perché l'impugnazione è destituita di qualsiasi Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto. B) in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, si reiterano tutte le eccezioni e domande riconvenzionali formulate da e nella fase di primo grado e ritenute AR CP_2 Tribunale assorbite dal tenore della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente e pregiudizialmente: a1) ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di di pretendere ed ottenere la Parte_1 prestazione – adempimento da parte dei convenuti;
a2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di di Parte_1 risoluzione del contratto di vitalizio stipulato da per le A_ ragioni innanzi specificate;
a3) ritenere e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i convenuti Parte_2 di “rimpatriare nel più breve tempo possibile dal Canada, ove sono emigrati per motivi di lavoro, e a trasferire la loro residenza in Castelliri”. b) Nel merito: b1) in via principale rigettare la domanda di Parte_1
siccome infondata in fatto e in diritto;
b2) in subordine, qualora
[...] dovesse essere dichiarato nullo o annullabile per qualsiasi motivo o ragione, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale condizionata spiegata, ritenere e dichiarare ex art. 1424 c.c. detto atto alla stregua di un atto di liberalità posto in essere da in favore A_ del coniugi b3) in via ancor più gradata, nella malaugurata Parte_2 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di , Parte_1 ritenere e dichiarare che gli immobili oggetto di vitalizio hanno subìto notevoli miglioramenti a spese dei vitalizianti e che a costoro spetta il rimborso di tutte le spese occorse per apportare le migliorie suddette. Di conseguenza, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e , AR CP_2 condannare a rimborsare ai convenuti e Parte_1 AR
le somme da loro spese a tal fine secondo la quantificazione CP_2 che emergerà in corso di causa o dalla disponenda CTU con interessi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Con ogni conseguente ed opportuno provvedimento e con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna pag. 5 di 10 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d. lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da da , in proprio e Parte_1 quale erede di nei confronti di A_ AR e , contro contiene tre motivi. CP_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Sulla domanda dell'attore: omessa pronuncia e omessa qualificazione dell'azione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di qualificare l'azione e di pronunciare su di essa non verificando che le obbligazioni dedotte in contratto fossero state adempiute.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda come di risoluzione del contratto di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997, escludendo l'inadempimento di e sul AR CP_2 presupposto che non fosse stato provato che avesse richiesto A_ assistenza da parte dei vitalizianti, nonché sul presupposto che l'assistenza in favore dei vitaliziati dovesse intervenire quando essi non fossero stati più in grado di provvedervi da soli, senza che neppure di tale circostanza fosse stata data prova.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Qualificazione dell'azione: risoluzione per inadempimento”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non avesse dato prova degli inadempimenti di e alle obbligazioni assunte con il contratto AR CP_2 di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997, trascurando che una simile dimostrazione non competesse ad essa, tenuta a provare la fonte negoziale del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, cosa che aveva fatto producendo il contratto e documentando che e AR CP_2
pure tenuti a trasferirsi in Castelliri, avessero mantenuto la propria
[...] residenza in Canada.
Il motivo è infondato.
Con il contratto atipico di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997
e trasferivano immobili per il controvalore Parte_1 A_ complessivo di 34.135,00 a e con AR CP_2 l'obbligo per essi di trasferire la propria residenza dal Canada, dove erano emigrati per ragioni di lavoro, presso l'abitazione dei vitaliziati in Castelliri, e di prestare, anche a mezzo di altre persone, ai vitaliziati “...il vitto, il pag. 6 di 10 vestiario, la pulizia della casa, della biancheria e della persona ed alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande...a curarli in caso di malattia e a fare quanto altro comunemente si intenda con la parola assistenza” quando “...non fossero più in grado di provvedere da soli”. E' vero che il Tribunale ha affermato che non Parte_1 avesse provato l'inadempimento di e , AR CP_2 mentre sarebbe spettato ad essi dare prova dell'adempimento, tuttavia lo ha fatto in un contesto motivazionale dove le ragioni del rigetto della domanda di risoluzione sono sostenute da ben altra ratio decidendi, e segnatamente la circostanza che gli obblighi di assistenza sarebbero sorti una volta che e non fossero stati più in grado di Parte_1 A_ provvedere da soli alle proprie necessità. In altre parole, la modesta attribuzione patrimoniale era posta in corrispettivo della prestazione alimentare resa aleatoria anche dalla condizione dell'incapacità dei vitaliziati di provvedere a sé stessi, che, in quanto presupposto stesso dell'obbligazione alimentare reclamata, avrebbe dovuto essere provata, al pari della fonte dell'obbligazione, dal TA
, il quale ha agito per la risoluzione contrattuale. Parte_1 Al contrario, non ha provato che o Parte_1 A_ agli stesso, si fossero trovati in una simile condizione, o anche solo che l'avessero posta a fondamento di una qualche richiesta di assistenza alimentare fondata sull'obbligo contrattualmente assunto da CP_1
e .
[...] CP_2
si è limitato a produrre il contratto, che senza la Parte_1 prova dell'incapacità dei vitaliziati a provvedere a sé stessi non faceva sorgere alcun obbligo, nonché a produrre i certificati storici di residenza di e donde risultava la loro domiciliazione in AR CP_2
Canada, i quali, senza la prova dell'insorgenza dell'obbligazione alimentare non indicavano alcun inadempimento dell'obbligo di trasferire la residenza presso l'abitazione di Castelliri, anch'esso dipendente dalla condizione di incapacità. A riprova vi è che in un'unica circostanza si è A_ trovata nella condizione di non poter provvedere a sé stessa, allorchè nel 2008 riportò la frattura dell'anca. Ebbene, in quella circostanza CP_1
e , appresa la notizia si precipitarono subito in Italia
[...] CP_2 e si trattennero a Castelliri per sei mesi, da marzo a settembre, dando assistenza alla vitaliziata durante la sua lunga convalescenza. Tanto risulta dalla confessione resa dallo stesso in occasione Parte_1 dell'interrogatorio formale del 28/1/2020 in risposta al capitolo sub 7. La circostanza che fossero mancate espresse richieste di assistenza fondate sul presupposto dell'incapacità di provvedere a sé stessi trova conferma, secondo il Tribunale, dalla mancata produzione di diffide di contestazione dell'inadempimento.
pag. 7 di 10 L'affermazione è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, sul presupposto che e non Parte_1 A_ avessero avuto bisogno di diffidare all'adempimento, disponendo della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. In realtà, il Tribunale non alludeva alla diffida ad adempiere ex art. 1454 cc, bensì “...alla necessità di assistenza dei vitalizianti o all'avvenuta richiesta da parte di questi ultimi di ricevere le prestazioni previste nel contratto...” . Vero è che ha invocato la risoluzione del contratto Parte_1 dopo quasi venti anni dalla sua stipulazione senza che né lui né la madre pure nel frattempo deceduta, avessero mai formalmente A_ invocato l'obbligo assistenziale da parte di e AR CP_2
pure espressamente dipendente da una condizione di incapacità che
[...] solo essi avrebbero potuto apprezzare. Non vale dedurre, per la prima volta in appello, che attualmente, ed a partire dall'agosto 2021 è stato ricoverato in una comunità Parte_1 alloggio e necessita di assistenza giornaliera, trattandosi di un fatto sopravvenuto non posto a fondamento della domanda di risoluzione fondata sull'inadempimento pregresso, non attuale, da parte di e AR
, né mai comunicata ad essi in ragione di eventuali loro CP_2 impegni a fronteggiarne il bisogno.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sull'istruttoria espletata”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe valorizzato l'interrogatorio formale reso da all'udienza AR del 28/1/2020, nel quale avrebbe ammesso che si recava in Italia per brevi viaggi risiedendo stabilmente in Canada, né nella parte in cui avrebbe ammesso di non aver prestato assistenza, analogamente a quanto avrebbe ammesso . Il Tribunale non avrebbe neppure valorizzato le CP_2 dichiarazioni di sulla circostanza che avrebbe pagato Parte_1 l'assistenza di badanti.
Il motivo è infondato.
La circostanza dichiarata da di essersi recato in AR Italia per brevi viaggi risiedendo stabilmente in Canada, non è valorizzabile sul piano della violazione dell'obbligo di trasferirsi in Italia perché tale obbligo, pure incompatibile con la facoltà contrattualmente concessa ai vitalizianti di prestare assistenza a mezzo di terze persone, era subordinato alla condizione di incapacità dei vitaliziati di provvedere a sé stessi. La circostanza dichiarata da di aver telefonato a AR
, dopo il decesso della madre per accertarsi Parte_1 A_ delle sue condizioni, non è valorizzabile sul piano dell'inadempimento dell'obbligo di assistenza, indicando in contrario l'apprensione del primo,
pag. 8 di 10 all'estero per lavoro, per le condizioni del fratello, che l'avrebbero impegnato nel dovere di assistenza, senza che evidentemente egli non potesse più provvedere a sé stesso. Analogamente, la circostanza dichiarata da che CP_2 telefonava tutte le sere dal Canada per parlare con e A_
, i quali dicevano di non avere bisogno di nulla, non è AR valorizzabile sul piano dell'inadempimento dell'obbligo di assistenza, che era subordinato proprio allo stato di bisogno. Quanto all'assistenza di badanti che avrebbe pagato, Parte_1 si tratta di dichiarazioni della stessa parte interessata all'assistenza, che non avrebbero mai potuto essere considerate dal Tribunale come fatti ammessi, perché non rese da o da , i quali avevano AR CP_2 sfidato a confessare che avesse in accordo Parte_1 A_ con essi accettato di ricevere l'assistenza di badanti, senza che valga obiettare che il contratto avrebbe previsto una dedizione personale, prevedendo espressamente che l'eventuale assistenza in caso di necessità avrebbe potuto essere resa a mezzo di terze persone.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale erede di nei confronti di
[...] A_
e , contro la sentenza n. 324 AR CP_2 pubblicata il 9/3/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna , in proprio e quale erede di Parte_1
al pagamento delle spese di lite, in favore di A_
e , liquidate in AR CP_2 complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9 di 10 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2672 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 11/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale erede di (C.F. ), con A_ C.F._2 l'avvocato ELEONORA ALONZI nel cui studio in Sora via Giovanni Giuriati snc è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e AR CodiceFiscale_3 CP_2
, (C.F. ),con l'avvocato SANDRO DE
[...] CodiceFiscale_4 GASPERIS elettivamente domiciliati in Roma Via Nizza 53;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 324 pubblicata il 9/3/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 10 FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “ in Parte_1 proprio e quale erede della madre ha convenuto in A_ giudizio il fratello e la cognata AR CP_2 chiedendo la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare stipulato con atto per Notaio , Rep. n° 73409 del 17.01.1997, per inadempimento Per_2 degli obblighi di assistenza ivi stabiliti e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, a) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997 rep. n. 73.409 fasc. n. 19.587, notaio registrato a Sora il 28/01/1987 al n. 210, Persona_3 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone in data 06/021997 R.P. 1944 R.G. 2245, per grave inadempimento delle parti vitalizianti nella persona del sig. e dalla sig.ra AR CP_2 ; b) per l'effetto dichiarare spettare a in proprio i
[...] Parte_1 beni dallo stesso ceduti a titolo di vitalizio… c) per l'effetto dichiarare spettare a in qualità di erede a seguito del decesso della Parte_1 madre in data 4 Giugno 2015, la quota di spettanza degli A_ immobili ceduti da quest'ultima… d) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Frosinone con esonero di ogni sua responsabilità la trascrizione dell'emananda sentenza a favore di in proprio Parte_1 contro e e in qualità di erede per la quota AR CP_2 di ½ contro e;
e) condannare, infine, i AR CP_2 convenuti al risarcimento del danno subìto dall'attore in conseguenza del grave inadempimento dei vitalizianti nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa con la rifusione integrale dei diritti ed onorari di giudizio” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
I convenuti si sono costituiti in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente e pregiudizialmente: a1) ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di Parte_1
di pretendere ed ottenere la prestazione – adempimento da parte dei
[...] convenuti;
a2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di di risoluzione del contratto di vitalizio stipulato da Parte_1
per le ragioni innanzi specificate: a3) ritenere e dichiarare A_ la nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i convenuti di “rimpatriare nel più breve tempo possibile dal Canada, Parte_2 ove sono emigrati per motivi di lavoro, e a trasferire la loro residenza in Castelliri”. b) Nel merito: b1) in via principale rigettare la domanda di siccome infondata in fatto e in diritto;
b2) in subordine, Parte_1 qualora dovesse essere dichiarato nullo o annullabile per qualsiasi motivo o ragione, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale condizionata spiegata, ritenere e dichiarare ex art. 1424 c.c. detto atto alla pag. 2 di 10 stregua di un atto di liberalità posto in essere da in favore A_ del coniugi b3) in via ancor più gradata, nella malaugurata Parte_2 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di , Parte_1 ritenere e dichiarare che gli immobili oggetto di vitalizio hanno subìto notevoli miglioramenti a spese dei vitalizianti e che a costoro spetta il rimborso di tutte le spese occorse per apportare le migliorie suddette. Di conseguenza, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e , AR CP_2 condannare a rimborsare ai convenuti e Parte_1 AR
le somme da loro spese a tal fine secondo la quantificazione CP_2 che emergerà in corso di causa o dalla disponenda CTU con interessi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e compensato le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Gli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria della causa non consentono a questo giudice di ritenere fondata l'azione proposta dall'attore e diretta a conseguire la risoluzione del contratto di vitalizio per atto Notaio Rep. n° 73409 del 17.01.1997. Per_2 In particolare, l'attore -sul quale incombeva l'onere della prova ex art. 2697 c.c.- non ha dimostrato -né per testi, né per documenti- che abbia richiesto assistenza da parte dei vitalizianti e neppure A_ ha dimostrato che i convenuti si siano resi inadempienti alle obbligazioni assunte con il predetto contratto, il quale prevede che l'assistenza in favore dei vitalizianti doveva avvenire “... allorché gli stessi signori Per_1
e non fossero più in grado di provvedervi da soli
[...] Parte_1
...” (v. pag. 8 del contratto). Sul punto va richiamata e confermata anche in questa sede l'ordinanza istruttoria resa a verbale d'udienza del 12.12.2019 con la quale è stata rigettata la richiesta di prova orale laddove è stato dedotto “…il carattere documentale-valutativo dei capitoli articolati, nonché la genericità di alcuni di essi” (v. verbale d'udienza del 12.12.2019), per cui, nessuna prova è stata fornita in merito alla necessità di assistenza dei vitalizianti o all'avvenuta richiesta da parte di questi ultimi di ricevere le prestazioni previste nel contratto, né tanto meno l'attore ha prodotto diffide dirette a contestare l'inadempimento contrattuale sul quale oggi è basata la sua richiesta di risoluzione. Inoltre, per completezza, la mancanza di prova dell'inadempimento dedotto dall'attore a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale, non può essere colmata neppure attraverso le risultanze dell'interrogatorio formale dei convenuti, unica attività istruttoria espletata, non solo per l'eccepita inammissibilità del mezzo istruttorio ammesso (v. verbale pag. 3 di 10 d'udienza del 12.12.2019), ma anche perché le risposte dei coniugi convenuti non contengono alcuna ammissione utile ai fini della decisione (v. verbale d'udienza del 28.01.2020). In definitiva, la domanda dell'attore risulta sfornita di qualsiasi prova idonea a dimostrare il dedotto inadempimento contrattuale e viene, pertanto, rigettata. Ogni altra deduzione, eccezione e domanda, anche riconvenzionale
–spiegata solo in via subordinata e in caso di accoglimento della domanda attorea- deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, come da dispositivo che segue. Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217). Tanto, tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..”.
§ 3. – Ha proposto appello , in proprio e Parte_1 quale erede di rassegnando le seguenti conclusioni: A_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, a totale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 324/22 pubblicata il 09.03.2022 e notificata il 31/03/2022:“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento delle motivazioni su esposte, contrariis reiectis, stante la palese nullità ed illegittimità della sentenza, in accoglimento del presente appello, in riforma della impugnata sentenza, n. 324/2022 emessa dal il Tribunale civile di Cassino, nella persona del G.O.T. Vincenza Ovallesco, accogliere la domanda dell'appellante sig. così come proposta in quanto Parte_1
pag. 4 di 10 fondata sia in fatto che in diritto.Vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
Hanno resistito e AR CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: A) nel merito: rigettare l'appello proposto da perché l'impugnazione è destituita di qualsiasi Parte_1 fondamento sia in fatto che in diritto. B) in via subordinata, nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, si reiterano tutte le eccezioni e domande riconvenzionali formulate da e nella fase di primo grado e ritenute AR CP_2 Tribunale assorbite dal tenore della sentenza impugnata, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Preliminarmente e pregiudizialmente: a1) ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto di di pretendere ed ottenere la Parte_1 prestazione – adempimento da parte dei convenuti;
a2) ritenere e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di di Parte_1 risoluzione del contratto di vitalizio stipulato da per le A_ ragioni innanzi specificate;
a3) ritenere e dichiarare la nullità della clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i convenuti Parte_2 di “rimpatriare nel più breve tempo possibile dal Canada, ove sono emigrati per motivi di lavoro, e a trasferire la loro residenza in Castelliri”. b) Nel merito: b1) in via principale rigettare la domanda di Parte_1
siccome infondata in fatto e in diritto;
b2) in subordine, qualora
[...] dovesse essere dichiarato nullo o annullabile per qualsiasi motivo o ragione, in accoglimento della prima domanda riconvenzionale condizionata spiegata, ritenere e dichiarare ex art. 1424 c.c. detto atto alla stregua di un atto di liberalità posto in essere da in favore A_ del coniugi b3) in via ancor più gradata, nella malaugurata Parte_2 ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di , Parte_1 ritenere e dichiarare che gli immobili oggetto di vitalizio hanno subìto notevoli miglioramenti a spese dei vitalizianti e che a costoro spetta il rimborso di tutte le spese occorse per apportare le migliorie suddette. Di conseguenza, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale condizionata spiegata dai convenuti e , AR CP_2 condannare a rimborsare ai convenuti e Parte_1 AR
le somme da loro spese a tal fine secondo la quantificazione CP_2 che emergerà in corso di causa o dalla disponenda CTU con interessi e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”. Con ogni conseguente ed opportuno provvedimento e con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna pag. 5 di 10 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d. lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'appello proposto da da , in proprio e Parte_1 quale erede di nei confronti di A_ AR e , contro contiene tre motivi. CP_2
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “Sulla domanda dell'attore: omessa pronuncia e omessa qualificazione dell'azione”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di qualificare l'azione e di pronunciare su di essa non verificando che le obbligazioni dedotte in contratto fossero state adempiute.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha espressamente qualificato la domanda come di risoluzione del contratto di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997, escludendo l'inadempimento di e sul AR CP_2 presupposto che non fosse stato provato che avesse richiesto A_ assistenza da parte dei vitalizianti, nonché sul presupposto che l'assistenza in favore dei vitaliziati dovesse intervenire quando essi non fossero stati più in grado di provvedervi da soli, senza che neppure di tale circostanza fosse stata data prova.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Qualificazione dell'azione: risoluzione per inadempimento”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non avesse dato prova degli inadempimenti di e alle obbligazioni assunte con il contratto AR CP_2 di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997, trascurando che una simile dimostrazione non competesse ad essa, tenuta a provare la fonte negoziale del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, cosa che aveva fatto producendo il contratto e documentando che e AR CP_2
pure tenuti a trasferirsi in Castelliri, avessero mantenuto la propria
[...] residenza in Canada.
Il motivo è infondato.
Con il contratto atipico di vitalizio alimentare del 17 gennaio 1997
e trasferivano immobili per il controvalore Parte_1 A_ complessivo di 34.135,00 a e con AR CP_2 l'obbligo per essi di trasferire la propria residenza dal Canada, dove erano emigrati per ragioni di lavoro, presso l'abitazione dei vitaliziati in Castelliri, e di prestare, anche a mezzo di altre persone, ai vitaliziati “...il vitto, il pag. 6 di 10 vestiario, la pulizia della casa, della biancheria e della persona ed alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande...a curarli in caso di malattia e a fare quanto altro comunemente si intenda con la parola assistenza” quando “...non fossero più in grado di provvedere da soli”. E' vero che il Tribunale ha affermato che non Parte_1 avesse provato l'inadempimento di e , AR CP_2 mentre sarebbe spettato ad essi dare prova dell'adempimento, tuttavia lo ha fatto in un contesto motivazionale dove le ragioni del rigetto della domanda di risoluzione sono sostenute da ben altra ratio decidendi, e segnatamente la circostanza che gli obblighi di assistenza sarebbero sorti una volta che e non fossero stati più in grado di Parte_1 A_ provvedere da soli alle proprie necessità. In altre parole, la modesta attribuzione patrimoniale era posta in corrispettivo della prestazione alimentare resa aleatoria anche dalla condizione dell'incapacità dei vitaliziati di provvedere a sé stessi, che, in quanto presupposto stesso dell'obbligazione alimentare reclamata, avrebbe dovuto essere provata, al pari della fonte dell'obbligazione, dal TA
, il quale ha agito per la risoluzione contrattuale. Parte_1 Al contrario, non ha provato che o Parte_1 A_ agli stesso, si fossero trovati in una simile condizione, o anche solo che l'avessero posta a fondamento di una qualche richiesta di assistenza alimentare fondata sull'obbligo contrattualmente assunto da CP_1
e .
[...] CP_2
si è limitato a produrre il contratto, che senza la Parte_1 prova dell'incapacità dei vitaliziati a provvedere a sé stessi non faceva sorgere alcun obbligo, nonché a produrre i certificati storici di residenza di e donde risultava la loro domiciliazione in AR CP_2
Canada, i quali, senza la prova dell'insorgenza dell'obbligazione alimentare non indicavano alcun inadempimento dell'obbligo di trasferire la residenza presso l'abitazione di Castelliri, anch'esso dipendente dalla condizione di incapacità. A riprova vi è che in un'unica circostanza si è A_ trovata nella condizione di non poter provvedere a sé stessa, allorchè nel 2008 riportò la frattura dell'anca. Ebbene, in quella circostanza CP_1
e , appresa la notizia si precipitarono subito in Italia
[...] CP_2 e si trattennero a Castelliri per sei mesi, da marzo a settembre, dando assistenza alla vitaliziata durante la sua lunga convalescenza. Tanto risulta dalla confessione resa dallo stesso in occasione Parte_1 dell'interrogatorio formale del 28/1/2020 in risposta al capitolo sub 7. La circostanza che fossero mancate espresse richieste di assistenza fondate sul presupposto dell'incapacità di provvedere a sé stessi trova conferma, secondo il Tribunale, dalla mancata produzione di diffide di contestazione dell'inadempimento.
pag. 7 di 10 L'affermazione è oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, sul presupposto che e non Parte_1 A_ avessero avuto bisogno di diffidare all'adempimento, disponendo della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. In realtà, il Tribunale non alludeva alla diffida ad adempiere ex art. 1454 cc, bensì “...alla necessità di assistenza dei vitalizianti o all'avvenuta richiesta da parte di questi ultimi di ricevere le prestazioni previste nel contratto...” . Vero è che ha invocato la risoluzione del contratto Parte_1 dopo quasi venti anni dalla sua stipulazione senza che né lui né la madre pure nel frattempo deceduta, avessero mai formalmente A_ invocato l'obbligo assistenziale da parte di e AR CP_2
pure espressamente dipendente da una condizione di incapacità che
[...] solo essi avrebbero potuto apprezzare. Non vale dedurre, per la prima volta in appello, che attualmente, ed a partire dall'agosto 2021 è stato ricoverato in una comunità Parte_1 alloggio e necessita di assistenza giornaliera, trattandosi di un fatto sopravvenuto non posto a fondamento della domanda di risoluzione fondata sull'inadempimento pregresso, non attuale, da parte di e AR
, né mai comunicata ad essi in ragione di eventuali loro CP_2 impegni a fronteggiarne il bisogno.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sull'istruttoria espletata”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe valorizzato l'interrogatorio formale reso da all'udienza AR del 28/1/2020, nel quale avrebbe ammesso che si recava in Italia per brevi viaggi risiedendo stabilmente in Canada, né nella parte in cui avrebbe ammesso di non aver prestato assistenza, analogamente a quanto avrebbe ammesso . Il Tribunale non avrebbe neppure valorizzato le CP_2 dichiarazioni di sulla circostanza che avrebbe pagato Parte_1 l'assistenza di badanti.
Il motivo è infondato.
La circostanza dichiarata da di essersi recato in AR Italia per brevi viaggi risiedendo stabilmente in Canada, non è valorizzabile sul piano della violazione dell'obbligo di trasferirsi in Italia perché tale obbligo, pure incompatibile con la facoltà contrattualmente concessa ai vitalizianti di prestare assistenza a mezzo di terze persone, era subordinato alla condizione di incapacità dei vitaliziati di provvedere a sé stessi. La circostanza dichiarata da di aver telefonato a AR
, dopo il decesso della madre per accertarsi Parte_1 A_ delle sue condizioni, non è valorizzabile sul piano dell'inadempimento dell'obbligo di assistenza, indicando in contrario l'apprensione del primo,
pag. 8 di 10 all'estero per lavoro, per le condizioni del fratello, che l'avrebbero impegnato nel dovere di assistenza, senza che evidentemente egli non potesse più provvedere a sé stesso. Analogamente, la circostanza dichiarata da che CP_2 telefonava tutte le sere dal Canada per parlare con e A_
, i quali dicevano di non avere bisogno di nulla, non è AR valorizzabile sul piano dell'inadempimento dell'obbligo di assistenza, che era subordinato proprio allo stato di bisogno. Quanto all'assistenza di badanti che avrebbe pagato, Parte_1 si tratta di dichiarazioni della stessa parte interessata all'assistenza, che non avrebbero mai potuto essere considerate dal Tribunale come fatti ammessi, perché non rese da o da , i quali avevano AR CP_2 sfidato a confessare che avesse in accordo Parte_1 A_ con essi accettato di ricevere l'assistenza di badanti, senza che valga obiettare che il contratto avrebbe previsto una dedizione personale, prevedendo espressamente che l'eventuale assistenza in caso di necessità avrebbe potuto essere resa a mezzo di terze persone.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale erede di nei confronti di
[...] A_
e , contro la sentenza n. 324 AR CP_2 pubblicata il 9/3/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna , in proprio e quale erede di Parte_1
al pagamento delle spese di lite, in favore di A_
e , liquidate in AR CP_2 complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
pag. 9 di 10 3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 11/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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