Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 2593 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. PALERMO GIOVANNI giusta procura in calce al ricorso
-ricorrente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati PETITTO FRANCESCO e LUCIO NINFADORO giusta procura in calce della comparsa
-resistente-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come formulate congiuntamente dalle parti all'udienza del 18 dicembre 2024, dal P.M. in data 16 gennaio 2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 4-
Benevento al fine di ottenere la disciplina Parte_2 dell'affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento dei figli e In Persona_1 Persona_2 particolare, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il domicilio paterno;
regolamentarsi il diritto di visita della madre nonché stabilirsi a carico della un assegno per il mantenimento della prole Pt_2 nella misura di € di 400,00 mensili (200€ per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Nel costituirsi in giudizio la si è opposta alle domande Pt_2 del ricorrente ed ha chiesto disporsi affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 500 a titolo di mantenimento della prole oltre un contributo per l'affitto della casa familiare di € 400,00 al mese quale rimborso dell'assegno unico percepito dal ricorrente.
All'udienza del 18 dicembre 2024, sentite le parti, dopo ampia discussione, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
- Affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre;
- Il padre vedrà i minori, nel periodo scolastico, a weekend alternati dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica con pernotto con il padre, dove lo stesso vive;
- Nella settimana in cui il padre non ha il pernotto il diritto di vista sarà esercito il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle ore
18:15 alle ore 20:45;
- Nelle settimane in cui il padre ha il pernotto nel weekend, il diritto di visita sarà esercitato il mercoledì e il venerdì dalle ore 18:15 alle ore 20:45;
- Nel periodo estivo extrascolastico il diritto di visita settimanale sarà esercitato dalle ore 18:30 alle ore 22:30;
-2 di 4- - d'estate ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane consecutive da comunicare entro il 15 maggio;
- La vigilia di Natale e Natale saranno trascorsi con la madre e la vigilia di Capodanno e Capodanno con il padre per il primo anno;
gli anni successivi sarà applicato il principio dell'alternanza;
- La prossima Pasqua i figli la passeranno con la madre e
Pasquetta con il padre, per gli anni successivi sarà applicato il principio dell'alternanza;
- verserà a per il mantenimento dei Parte_1 Parte_2 figli la somma di € 640,00 mensile (€320,00 per ogni figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da accreditarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente Postepay intestato a;
Parte_2
- I genitori ripartiranno fra di loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la cui individuazione e disciplina si rinvia al protocollo siglato dal Tribunale di
Benevento con l'ordine degli Avvocati;
- Assegno unico ripartito a metà tra i genitori come per legge;
- Compensazione delle spese del presente giudizio.
Le parti hanno accettato le condizioni così come formulate nella proposta giudiziale e chiesto di trattenere la causa in decisione con rinuncia ai termini.
Il P.M., regolarmente notiziato della pendenza del giudizio, ha espresso parere favorevole all'omologa delle condizioni come concordate in data 16 gennaio 2025.
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla luce delle conclusioni congiunte, è fondata e merita accoglimento.
Le condizioni raggiunte congiuntamente dalle parti in data 18 dicembre 2024, in accoglimento della proposta del giudice delegato all'istruttoria, non si pongono in contrasto con l'interesse dei
-3 di 4- figli minori e e pertanto il Tribunale non può che Per_2 Per_1 prenderne atto e omologarle.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
omologa le condizioni congiuntamente definite dalle parti all'udienza del 18 dicembre 2024, in adesione alla proposta del giudice, trascritte nella sentenza, in ordine a responsabilità genitoriale, collocazione, mantenimento, diritto di visita dei minori e;
Per_2 Per_1
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-4 di 4-