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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4277/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CIARALDI ANNA avv. Cucinotta sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. NACCI SERGIO
Controparte_2
Avv. CIAVARDINI FERNANDO avv. Cosenza N.A. sost.
AVV. CIAVARDINI LUCA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott.SS Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( , elettivamente domiciliata presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
difensore avv. Anna Ciaraldi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso il difensore avv. Sergio Nacci che la rappresenta e difende giusta, procura in atti.
APPELLATA
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., domiciliata presso i difensori avv. Fernando Ciavardini e avv. Luca Ciavardini che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.365/2020 resa in data 27.05.2020 dal Tribunale di
AS.
2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 27.08.2020 ha proposto Parte_1
appello contro la sentenza n.365/2020 pubblicata in data 27.05.2020 dal Tribunale di AS, resa a definizione del procedimento civile rubricato al r.g.n.4127/2014, promosso dall'odierna appellante nei confronti di con successiva chiamata in causa di CP_1
Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 23/10/2014 la signora ha agito nei confronti della Parte_1 CP_1
allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto attorno alle 22.50 del 20/10/2012 nell'Hotel La
RO di AS (FR), all'epoca gestito dalla società. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quella sera, mentre era nella sala ricevimenti della struttura alberghiera come ospite del banchetto nuziale dei coniugi e , cadde rovinosamente a terra a CP_3 Per_1
causa della presenza sul pavimento di condensa non segnalata né altrimenti visibile. Secondo la prospettazione di parte attrice è stata la violazione, ad opera del personale della CP_1
degli obblighi inerenti alla custodia del locale ex art. 2051 c.c. a determinare l'incidente
[...] del 20/10/2012, così grave da rendere neceSSri il trasporto immediato dell'infortunata al
Pronto Soccorso di AS (FR) con diagnosi di luSSzione della tibia sinistra e frattura scomposta del malleolo posteriore della caviglia sinistra, un intervento chirurgico di ricomposizione dell'arto presso l'Ospedale di RA (FR) e lunghi periodi di degenza. In forza di quanto precede la signora ha insistito per la riparazione dei pregiudizi derivanti dal Pt_1 sinistro, quantificati in € 24.101,15 (oltre a lucro ceSSnte per giornate di lavoro perse, interessi e rivalutazione monetaria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Costituita con comparsa del 9/12/2015, la ha ascritto la responsabilità dell'incidente non alla CP_1 condensa alla quale si allude nell'atto di citazione, giudicata inesistente, tenuto conto dell'areazione della sala ricevimenti, ma all'imprudenza dimostrata nell'occasione dalla signora rea di aver perso l'equilibrio mentre era intenta a ballare assieme ad altri Pt_1
invitati. Ha dato conto, nello stesso tempo, dell'esorbitanza delle richieste risarcitorie formulate dalla controparte, considerata la compartecipazione dell'infortunata nella verificazione del danno ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2056 c.c. Sul rilievo dell'esistenza nella vicenda in esame del caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art.2051
c.c. la convenuta ha concluso per l'integrale rigetto della domanda;
in subordine, per la riduzione del risarcimento spettante alla signora all'importo effettivamente dovuto, Pt_1
sempre con vittoria di spese, competenze e onorari. Ha chiesto, ad ogni buon conto, di essere
3 autorizzata a estendere il contraddittorio nei riguardi della per Controparte_2
esserne manlevata in ipotesi di soccombenza, visto il rapporto assicurativo intercorso con la società. Autorizzata la chiamata in causa con ordinanza del 3/3/2015, la
[...]
si è costituita il 3/7/2015. In via preliminare la compagnia ha eccepito Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa invocata dalla inefficace a suo dire con CP_1
riferimento a eventi accaduti su una pista da ballo costruita sulla pubblica via. Fatta salva tale censura, la ha proposto deduzioni analoghe a quelle prospettate Controparte_2
dalla convenuta in tema di prova del fatto illecito. Ha insistito, quindi, per il rigetto di ogni avversa pretesa e per il riconoscimento in proprio favore di spese, competenze e onorari. Nella successiva evoluzione del processo sono stati ascoltati i testimoni indicati dalle parti ed esperiti gli interrogatori formali della signora e del legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
La dr.SS , inoltre, è stata nominata c.t.u. per la valutazione medico-legale Controparte_4 delle lesioni lamentate dall'attrice. Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia, il
9/4/2020 il giudice ha dato termine per il deposito di note conclusionali e di udienza in vista della definizione della controversia con le modalità introdotte dall'art. 83, c. 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020. Il 27/5/2020, pertanto, la causa è stata decisa senza discussione orale da parte dei difensori”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale ordinario di
AS, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4127/2014 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede: -rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della in relazione Parte_1 CP_1 all'incidente verificatosi il 20/10/2012 presso l'Hotel La RO di AS (FR), gestito dalla società all'epoca dei fatti di causa;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 degli oneri di giudizio, stimabili in € 3.000,0, oltre a spese generali, accessori CP_1
fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
-condanna al pagamento Parte_1 in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in € 3.000,00, oltre Controparte_2
a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra e CP_1 Controparte_2
-pone definitivamente a carico di il pagamento degli oneri di consulenza Parte_1 tecnica, già liquidati in corso di causa”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ricostruiti in tal modo i termini della vertenza, il Tribunale reputa che la domanda non sia fondata. Come anticipato, l'attrice ha affermato la responsabilità della ai sensi dell'art.2051 c.c. sostenendo di CP_1 essere scivolata nella sala ricevimenti dell'albergo amministrato dalla società. A suo dire la condanna della dovrebbe derivare dalla peculiare natura della responsabilità CP_1
sancita dalla previsione codicistica, esclusa soltanto a fronte della dimostrazione, nella specie
4 mancante, della sussistenza del caso fortuito, a sua volta inteso come fattore causale avulso da ogni considerazione in ordine alla diligenza osservata dal danneggiante nella verificazione dell'evento pregiudizievole. Occorre premettere, al riguardo, che la norma effettivamente configura un criterio di imputazione del fatto illecito di carattere oggettivo, derivante cioè dal rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.
1/2/2018, n. 2477; Cass. 30/10/2018, n. 27724). Perché il custode poSS essere chiamato a rispondere dell'evento, è sufficiente, dunque, che sussista un collegamento causale tra il bene in custodia e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato da chi l'abbia subito, senza che rilevi l'osservanza o meno, da parte del custode medesimo, di eventuali obblighi di diligenza. In questa ottica appare ininfluente ogni considerazione circa l'imperizia dimostrata dall'intereSSto nella manutenzione del luogo dove si è verificato l'incidente. In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno, semmai, qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito, nel cui ambito, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti posti in essere dai terzi e finanche dal danneggiato che si sia reso protagonista di un comportamento imprudente, negligente o imperito. La Corte di CaSSzione sul punto ha sottolineato come “la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 3/4/2019, n. 9315; in precedenza, oltre alle pronunce citate, v. Cass.
1/2/2018, n. 2480). In coerenza con tale impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del fortuito)
è a carico del custode, dovendo la vittima del fatto illecito dimostrare il presupposto della custodia e il nesso eziologico tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. In altre parole, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria l'attore è tenuto a provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa e il collegamento tra quest'ultima e l'evento lesivo
(oltre, naturalmente, ai pregiudizi che ne siano scaturiti); per liberarsi dagli oneri conseguenti
5 incombe sulla convenuta la prova del fortuito, ovvero la dimostrazione della sussistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere tale collegamento causale. In applicazione di tali principi si deve ritenere che la signora non abbia dimostrato Pt_1
l'ascrivibilità del fatto illecito alla Nella citazione introduttiva del giudizio e in CP_1 tutte le successive difese l'attrice ha sostenuto di non aver potuto evitare la caduta a causa della scivolosità del pavimento della sala ricevimenti dell'Hotel La RO, diventato insidioso per la condensa provocata dall'alta temperatura del locale. Incontestato il fatto storico dell'infortunio - al pari, del resto, dei successivi ricoveri presso gli ospedali di AS (FR) e di RA (FR) - depongono in questo senso le testimonianze rese dai signori Testimone_1
e , presenti alla cerimonia. Secondo costoro la sera del Testimone_2 Testimone_3 matrimonio la superficie della sala ricevimenti dell'albergo si caratterizzava per la presenza di umidità. Nel ricordo dei dichiaranti il fenomeno non era attenuato dall'aria condizionata, della cui attivazione non avevano conservato memoria. A conclusioni opposte si giunge analizzando le deposizioni dei testi e , Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 convinti del perfetto stato di manutenzione del pavimento e dell'attivazione dei sistemi di aerazione. A nessuno dei tre può essere ascritto un interesse specifico nella causa idoneo a inficiarne le dichiarazioni ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Al momento dell'audizione i primi due già costituivano ex dipendenti della l'ultima vantava una mera collaborazione CP_1
con la convenuta in veste di organizzatrice di feste e ricevimenti, essendo socia, semmai, dell'ente proprietario della struttura alberghiera. Anche a voler escludere la credibilità della signora RO, comunque non smentita dalle risultanze istruttorie, resterebbe impregiudicata la stridente contraddizione tra quanto asserito dai testi e , da un Tes_1 Tes_2 Tes_3 lato, e dai testi e , dall'altro. Viste le proporzioni esistenti tra le Tes_4 Tes_5 testimonianze di contenuto omogeneo (tre contro due) e l'assenza di una netta preponderanza delle prime sulle seconde, è escluso che nella vicenda in esame poSS darsi rilievo al principio maggioritario nella scelta tra le differenti versioni dei fatti. Argomenti indiretti a sostegno delle tesi attoree, d'altra parte, non possono essere tratti dalla caduta di un'altra invitata alla cerimonia, elevata dalla signora a circostanza indicativa della scivolosità del Pt_1 pavimento. Sulla scorta delle testimonianze acquisite non è certo che l'infortunio in questione sia dipeso da umidità o fenomeni analoghi. Ed anzi, la signora RO ha precisato che il ruzzolone dell'altra partecipante al matrimonio, rivelatasi la zia della sposa, era avvenuta per distrazione, avendo la donna inciampato nella coda dell'abito della nipote durante i balli successivi al banchetto. A differenza di quest'ultima gli altri partecipanti alle danze (ben trenta o quaranta secondo il signor , avevano pensato di togliersi le scarpe. Il particolare Tes_4
può essere letto come conferma della circostanza che la superficie della sala non fosse umida
(sarebbero evidenti, in questo caso, le ragioni di igiene sottese alla scelta di non ballare scalzi).
6 Sta di fatto che a detta dei testi e RO la signora era impegnata nei balli. Tes_4 Pt_1
Per il primo l'attrice indoSSva scarpe con tacco alto. La teste ha precisato che in Tes_1
realtà le calzature della signora erano alte 5 o 6 centimetri, la teste RO che quella Pt_1 era l'altezza del solo plateau della scarpa, evidentemente dotata di un tacco più alto. In relazione a tale aspetto permane l'intrinseca contraddittorietà tra le deposizioni. Si è al cospetto, ad ogni modo, di un dato ininfluente. A ben vedere la giovane età dell'attrice, poco più che trentenne alla data dell'incidente, lascia senz'altro presumere che l'infortunata fosse capace, in condizioni normali, di muoversi con scarpe dotate di un tacco di altezza non eccessiva come parrebbero quelle indoSSte in occasione dell'incidente. Non risulta che il pavimento della sala da ballo presentasse irregolarità o sconnessioni insidiose. A fronte di un simile quadro probatorio e per le ragioni processuali viste si deve affermare, in definitiva, che la signora non sia finita a terra per colpa del pavimento scivoloso della sala ricevimenti Pt_1 dell'Hotel La RO né delle scarpe troppo alte indoSSte per recarsi alla cerimonia nuziale.
In assenza di prove sicure in ordine alla sussistenza di fattori causali concorrenti, è ipotizzabile, quindi, che la caduta sia avvenuta per un difetto di attenzione commesso dall'attrice mentre ballava e che tale evenienza integri il caso fortuito richiamato dall'art. 2051
c.c. Sono assorbite le altre eccezioni solevate dalla e dalla CP_1 [...]
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità “in forza del principio di Controparte_2
causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso [degli oneri processuali sostenuti] dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa neceSSria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (così testualmente Cass. 6/12/2019, n. 31899; in precedenza v.
Cass. 8/272016, n. 2492 e Cass. 17/9/2019, n. 23123). Stante il rigetto della domanda risarcitoria, per i motivi anzidetti la signora è obbligata a rimborsare alla Pt_1 CP_1
e alla gli oneri inerenti al giudizio, stimabili in base ai valori Controparte_2
del D.M. n. 55/2014, alla non particolare complessità della causa e alle modalità semplificate di definizione in € 3.000,00 (€ 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria, € 900,00 per la fase decisoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. La non manifesta infondatezza della chiamata in causa della - avvenuta in virtù di una polizza Controparte_2 assicurativa estesa, per espreSS previsione contrattuale ai sinistri derivanti, tra l'altro, dall'esercizio dell'attività alberghiera (comprensiva di servizi complementari e accessori) e
7 dalla conduzione di ristoranti e sale da ballo, giustifica la compensazione delle spese di lite limitatamente al rapporto processuale instaurato tra la società e la Secondo CP_1
soccombenza, restano definitivamente a carico della signora infine, tutti gli oneri di Pt_1
consulenza tecnica, già quantificati in corso di causa”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di AS n°365/2020, emeSS dal Giudice Dott.
Virgilio Notari in data 27.05.2020, pubblicata in pari data, e non notificata nella causa recante
RG 4127/2014; in via principale e nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art.2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., in via esclusiva nella produzione dell'incidente de quo della in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore e per l'effetto condannarla in solido e/o non con la al Controparte_2
risarcimento dei danni sofferti da nella misura di Euro 24.101,15 Parte_1
(ventiquattromilacentounoeuro e quindici) per le lesioni subite, oltre al danno biologico e morale–oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, oltre al danno derivante dall'assenza sul luogo di lavoro dal l giorno 23/10/2012- 01/11/2012 al 30/11/2012- dal 01/12/2012 al 30/2/201- dal 31/12/2012 al 30/01/2013 con gli interessi sulla somma rivalutata dal dì del fatto al saldo per i titoli dedotti, oltre a spese, diritti ed onorari a favore della procuratrice antistataria. Oltre le spese della ctu da porre a carico della parte convenuta. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria, ex art.93 c.p.c. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. - ostituitasi con comparsa depositata il 15.03.2021 ha resistito al CP_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto d'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello proposto perché totalmente infondato, sia negli assunti di fatto che nelle pretese di diritto e, di conseguenza, confermare in toto la sentenza del Tribunale di AS n.365/2020 del 27 maggio 2020; in via subordinata, ritenere e dichiarare il sinistro per cui è causa addebitabile alla concorrente responsabilità di entrambe le parti, con attribuzione alla
[...]
di una maggiore quota parte di colpa per non aver adottato la dovuta diligenza, Pt_1 prudenza ed accortezza nell'evitare l'evento dannoso, con conseguente proporzionale riduzione del risarcimento del danno ai sensi del combinato disposto degli artt.2056 e 1227
8 cod. civ. in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, condannare la a garantire e manlevare la Controparte_2 CP_1
da ogni responsabilità ed esborso economico in forza della polizza n.00065028100018.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
§ 7. - costituitasi con comparsa depositata il Controparte_2
25.02.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Con ogni più ampia riserva, così si conclude: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto per violazione del novellato art. 342 c.p.c., e per mancanza di specificità dei motivi;
appello che dovrà, subordinatamente, essere respinto nel merito perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non sostenuto da idonee e concrete prove per l'accoglimento. Con vittoria di spese ed onorari secondo i nuovi parametri di legge”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI
PROBATORI- ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'occorso e la propria caduta fosse ascrivibile a fatto del tutto accidentale e fortuito e quindi ad una propria distrazione, tenuto conto delle risultanze delle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria, non correttamente valutate dal primo giudice.
In particolare, dedotta la mancanza di diligenza da parte della nel garantire CP_1 adeguata sorveglianza e l'insufficienza degli impianti di aereazione essendo avvenuta la caduta in una serata afosa, con lampadari accesi e quaranta persone che ballavano, tanto da essere stata neceSSria l'apertura delle porte, evidenziava che ben tre testimoni ( , Testimone_1 [...]
) avevano concordato nell'affermare che la sala dell'albergo fosse Tes_2 Testimone_3
caratterizzata dalla presenza di umidità diversamente da quanto riferito dai testi ( Testimone_7
e RO) dipendenti della società appellata, la cui effettiva indifferenza non era stata
[...]
adeguatamente valutata da parte del primo giudice, non avendo neppure visto la caduta, a differenza dei propri testimoni.
Evidenziava altresì che la circostanza della caduta della zia della sposa, per essere inciampata nello strascico nuziale, per cui pendeva altro giudizio innanzi al giudice di pace, era stata smentita dal difensore della che aveva chiesto la riunione dei procedimenti. CP_2
§ 9.2 - Con il secondo motivo “OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE SULLA
INUTILIZZABILITA' DELLA TESTIMONIANZA DELLA SIG.RA OC PER
VIOLAZIONE DELL'ART.251 C.P.C. PER OMESSA PRONUNCIA DELLA FORMULA
9 DI IMPEGNO” ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è ritenuta nulla la testimonianza della teste RO per violazione dell'art.251 c.p.c. in quanto la steSS non aveva prestato la formula di impegno.
Quindi si è censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui si era affermato che: “a differenza di quest'ultima gli altri partecipanti alle danze, avevano pensato di togliersi le scarpe”, mentre le scarpe erano state tolte dagli invitati, dopo la caduta della ciò secondo Pt_1 la testimonianza di che aveva riferito “dopo questo episodio il musicista fece Tes_6
ballare tutti scalzi, senza scarpe”.
Eccepiva quindi incapacità ex art.246 c.p.c. del teste per essere amministratore Tes_8
della società, mentre la teste RO era socia della società proprietaria della struttura, inoltre evidenziava le contraddizioni tra la deposizione di quest'ultima e quella dell' circa il Tes_4
numero di persone che stavano ballando, poche per la prima e molte, circa una quarantina, per il secondo.
Dedotto interesse da parte dei testimoni della controparte e comunque che nessuno dei testi della società convenuta aveva assistito alla caduta, allegava che dovevano porsi a fondamento della decisione i propri testimoni, in quanto avevano rappresentato che il pavimento era umido per la presenza di condensa.
Valorizzate infine le proprie risposte alla prova per interrogatorio formale deferitale ove aveva dichiarato che stava attraversando la sala per raggiungere il tavolo dove era seduta, che vi erano 4 o 5 ragazzi che stavano danzando, che non stava ballando, ma stava attraversando lateralmente la sala e che aveva cambiato le scarpe al ristorante, calzando scarpe dal tacco di circa 5 centimetri, che la pista era illuminata, che vi era condensa sulla pavimentazione, deduceva che nessuna precauzione era stata presa da parte dei gestori della sala, per evitare pericolose cadute dell'utenza nella porzione intereSSta dalla condensa, che nulla era stato apposto, né era stata collocata una segnaletica diretta ad avvisare come il pavimento in quel momento fosse scivoloso, quindi allegava che poiché era noto che la previsione di cui all'art.2051 c.c. introduceva una presunzione di responsabilità a carico del custode, la CP_1
cui incombeva il relativo onere, non aveva fornito prova in ordine al caso fortuito.
§ 9.3 - Con il terzo motivo intestato “ERRONEA DESCRIZIONE DI QUANTO
ACCADUTO ALLA SIG.RA COLACI -VIOLAZIONE DEGLI ART. 1173, 1176,1218, 1374,
2043 CC” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado non essendosi adeguatamente valutato che 1) la non stava ballando;
2) l'impianto di aereazione non Pt_1
era sufficiente, altrimenti non sarebbero state aperte le porte;
3) non indoSSva scarpe con i tacchi altri;
4) la non aveva garantito la sicurezza del locale e nulla aveva fatto per CP_1
evitare la caduta della ricorrente;
5) il pavimento per la presenza della condensa, aveva costituito una situazione di pericolo che, in quanto non segnalata e verificatasi in una
10 circostanza di libero accesso delle persone, aveva determinato la caduta integrando gli estremi della condotta colposa ricadente sulla controparte;
6) la responsabilità dell'incidente era da ravvisarsi esclusivamente sulla che doveva configurarsi come forma di CP_1
responsabilità a carattere oggettivo, avendo il controllo e la custodia della sala.
Allegava, quindi, che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art.2051 c.c., era sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la res che aveva dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postulava l'effettivo potere sulla cosa, ossia la disponibilità giuridica e materiale della steSS, comportante il potere dovere di intervento su di eSS, competendo al proprietario ed anche al possessore o detentore.
§ 9.4 – Con il quarto motivo “Violazione dell'art. 116 c.p.c.-Valutazione delle prove -
Travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli elementi probatori. Violazione dell'art. 115 c.p.c. e il travisamento dei fatti” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato sottolineato che i fatti si sarebbero verificati su una pista da ballo costruita sulla via pubblica.
§ 9.5 - Con il quinto motivo intestato “INSUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO-
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2051 C.C. - ERRONEA
VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE” deduceva parte appellante a fondamento del motivo che la disponibilità diretta ed immediata del locale era della che era tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire CP_1 ed impedire la produzione di danni a terzi, non essendo stata provata l'esistenza del caso fortuito o di qualsivoglia evento in grado di interrompere il nesso causale.
Evidenziava che l'art. 2051 c.c. poneva a carico del custode una presunzione di colpa, che poteva essere vinta unicamente dalla prova che il danno era derivato esclusivamente da caso fortuito.
Evidenziava quindi che il giudice di primo grado aveva ricostruito in modo errato la vicenda, dando rilevanza alle testimonianze dei testi di parte convenuta Testimone_4 Tes_5
(amministratore della ) (gestore della ), non avendo
[...] CP_1 Tes_6 CP_1
affatto valutato se l'infortunata steSS avesse fatto un uso anormale della cosa, tale da non poter essere prevedibile nell'ordinarietà delle cose, né aveva valutato se il comportamento colposo del danneggiato, benché inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico, potesse, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Tanto premesso ribadita l'erronea valutazione delle testimonianze e ricostruzione e qualificazione dell'occorso, evidenziava le risultanze della c.t.u. medico legale disposta in primo grado per cui dovevano liquidarsi euro 21.481,14 oltre danno da lucro ceSSnte e spese di c.t.p..
§ 10. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono
11 essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. spiegate dalle parti appellate e CP_1 CP_2
A tale riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi di parte appellante, in ragione della stretta connessione, possono esaminarsi congiuntamente e debbono rigettarsi, in quanto infondati, non essendosi invero confrontata la parte appellante con le seguenti motivazioni del primo giudice per cui l'appellante non avrebbe dato certa prova della causa della caduta e sarebbe scivolata per propria disattenzione mentre ballava, così infatti si legge nella sentenza appellata: “…Sulla scorta delle testimonianze acquisite non è certo che l'infortunio in questione sia dipeso da umidità o fenomeni analoghi. Ed anzi, la signora RO ha precisato che il ruzzolone dell'altra partecipante al matrimonio, rivelatasi la zia della sposa, era avvenuta per distrazione, avendo la donna inciampato nella coda dell'abito della nipote durante i balli successivi al banchetto….In assenza di prove sicure in ordine alla sussistenza di fattori causali concorrenti,
è ipotizzabile, quindi, che la caduta sia avvenuta per un difetto di attenzione commesso dall'attrice mentre ballava e che tale evenienza integri il caso fortuito richiamato dall'art.2051
c.c..”.
Le censure dell'appellante, volte al riesame delle risultanze istruttorie, non colgono infatti nel segno, atteso che il primo giudice ha correttamente ritenuto indimostrate le ragioni della caduta,
a ciò aggiungendosi che a tali conclusioni si perviene anche a volersi esaminare le sole testimonianze di parte attrice.
Anche infatti a voler tralasciare l'esame dei testi della – che comunque risulta aver CP_1 contestato l'occorso, inclusa la condensa nella sala, sin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, ascrivendo la caduta alla condotta dell'appellante che mentre ballava per distrazione aveva preso una distorsione – in ogni caso nessuno dei testi di parte attrice ha puntualmente descritto dove fosse caduta l'appellante, in quale parte della sala e che cosa era intenta a fare, tranne il solo teste - amico della tanto da esserla andata a trovare Tes_3 Pt_1
12 dopo l'infortunio per quanto dallo stesso riferito – il quale, ha precisamente dichiarato che l'amica era caduta “mentre ballava e indoSSva scarpe da cerimonia”.
Trattasi invero di circostanza rilevante, pienamente credibile, in quanto proveniente da persona che ebbe a rivedere l'amica e certamente a rievocare l'accaduto, che viene quindi a sminuire la testimonianza di – altra teste di parte attrice - la quale a conclusione della propria Testimone_1
deposizione aveva dichiarato, all'udienza del 26.09.2016, con espressione tale da contraddire l'intera propria testimonianza e cosa avesse concretamente visto “Mi risulta che la signora si trovasse a bordo della pista da ballo al momento della caduta”. Pt_1
Medesime considerazioni debbono valere per il teste - altro teste chiamato dall'attrice Tes_2
ed altro invitato alla cerimonia come la , non amico o conoscente dell'appellante per Tes_1
quanto evincibile dalle deposizioni – il quale, ha invero genericamente descritto l'occorso, neppure rifendo come del resto gli altri testi di parte attrice, che la condensa era presente esattamente nella zona dove era caduta l'appellante, la quale, a sua volta, in maniera invero contrastante con la deposizione del teste , in fase di interrogatorio formale, aveva Tes_3
riferito di essere caduta a bordo pista, negando che stesse ballando.
Orbene, simile contegno, risulta invero sintomatico e pare volto a celare una circostanza sostenuta sin dalla sua costituzione in giudizio da parte della appellata , ossia che la CP_1
stesse ballando al momento della caduta, ponendo quindi certamente in dubbio la Pt_1 dinamica dell'occorso, ben riconducibile – come evidenziato dal primo giudice - al fatto dello stesso danneggiato, essendo possibile e chiaramente verosimile secondo l'id quod plerumque accidit una caduta mentre si balla, tantopiù con scarpe da cerimonia dotate di tacco, dovendosi altresì evidenziare, che, nella steSS citazione, la dinamica della caduta era stata genericamente descritta e neppure si era dedotta la non visibilità della condensa.
Dunque, il primo giudice risulta aver fatto buon governo degli oneri probatori gravanti sull'appellante, versandosi in fattispecie di responsabilità extracontrattuale, essendo l'appellante una mera invitata al ricevimento organizzato nella struttura gestita dalla . CP_1
Ne consegue che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., pur avendo carattere oggettivo, e non presunto, per la sua configurazione necessitava della dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, gravando a sua volta sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o anche di un terzo.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito tale prova, risultando oltretutto dalle deposizioni dei testi di parte convenuta che non vi era condensa sul pavimento (essendo quindi dubbia anche tale circostanza), tantomeno assumendo rilevanza la caduta di altra persona, accadimento su cui i testi hanno riferito altrettanto genericamente, non precisandone affatto le cause, non essendo peraltro il teste direttamente al corrente di tale circostanza, Tes_2
13 avendola appresa de relato, per quanto dallo stesso riferito.
Alla luce di simili risultanze dell'istruttoria - affatto chiare sull'occorso - non possono quindi ritenersi provate le cause della caduta dell'appellante, invero pienamente compatibili e riconducibili, stando alle difese delle controparti appellate, ad una distorsione, dipesa da un passo falso, avvenuto durante il ballo.
A tale riguardo deve quindi trovare applicazione - anche nel caso di specie - quanto osservato da Cass.civ.n.33129 del 2024 (e altre conformi) per cui in tema di responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (pronuncia resa dalla S.C. in fattispecie in cui era stata confermata la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per CP_5
le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 12. – Le spese di lite in considerazione delle peculiarità del caso e oggettiva complessità nel ricostruire la dinamica dell'occorso debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti processuali.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27.08.2020 avverso la sentenza n.365/2020 resa in data 27.05.2020 dal Tribunale di AS, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 18.02.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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