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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. TA IE
- Dr. NA AL Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2025, introdotta da TRA
Parte 1 (MA (RM), 06/05/1963), con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO MICHELE;
E
(OV (PD), 29/04/1972), con il patrocinio dell'avv. CP 1
IO TA **;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/02/2002 a LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SELVAZZANO DENTRO (PD), A tto N. 00020 parte 2 serie C00 anno 2002), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: -I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di spostare la residenza ove-lo-
riterranno più opportuno;
1.CIRCA IL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore SA AN sarà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano inoltre a far frequentare alla figlia le eventuali attività ludico/scolastiche programmate
(recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che i figli possano mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo;
qualora La figlia dovesse manifestare una malattia o dovesse subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di visitarlo ovunque esso si trovi in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento;
2.CIRCA IL DIRITTO DOVERE DI VISITA DELLA FIGLIA MINORE
SA AN sarà collocata in modo paritetico ed alternato con i rispettivi genitori, tenuto conto degli orari lavorativi di entrambi i genitori e precisamente la figlia trascorrerà 4 giorni continuativi con il padre e 4 giorni continuativi con la madre, seguendo il regime dell'alternanza;
Tale regime paritetico sarà favorito e facilmente attuabile dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori;
Fatti salvi i diversi accordi delle parti che dovranno avvenire in forma scritta a mezzo messaggio o mail;
La figlia minore trascorrerà e pernotterà, ad anni alterni con i genitori, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Durante le festività di Pasqua la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Fatti salvi i diversi accordi delle parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei medesimi.
3.CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE SARA JANE
Stante il collocamento paritetica della stessa i genitori contribuiranno al mantenimento della stessa in via diretta;
I genitori si accordano affinché la residenza anagrafica della minore rimanga presso la casa coniugale di proprietà della sig.ra AP.
La minore SA AN ha manifestato da tempo criticità nel rapporto con la madre;
Pertanto, i genitori si impegnano ad assicurare alla figlia per il bene della stessa, il supporto psicologico di un professionista, esperto in materia, da designare di comune accordo;
si impegnano altresì a sostenerne la corrispondente spesa e a seguirne le prescrizioni, anche qualora queste implichino la partecipazione genitoriale attiva alle eventuali sedute psicoterapeutiche.
4.CIRCA IL MANTENIMENTO DEL IO AG AL
Il mantenimento di SS avverrà in via diretta;
SPESE STRAORDINARIE
I genitori posta la contribuzione in via diretta dei figli, sopporteranno al 50% le spese extra;
con obbligo di rimborso entro il mese successivo dall'esborso, previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
Straordinarie necessitanti il consenso:
"Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza- indi il cosato della babysitter rimarrà a carico esclusivo del genitore che ne chiedo la presenza per motivi di lavoro o personali;
"di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)"; or at l "sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica";
"medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia".
Straordinarie obbligatorie: e per le quali non è richiesta la previa concertazione: "libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto".
5.CASA FAMIGLIARE
La casa familiare sita in Roma via Ottorino Gentiloni, 41 pl 9, sc Un, int 28, è assegnata alla coniuge che ne è proprietaria;
Il sig. Seu si allontanerà dalla casa coniugale orientativamente entro il 5 agosto 2025 ma non oltre il 10 agosto 2025 - per trasferirsi nella casa sita in Roma via Monteciccardo n. 11, piano 12°, int. 58; detta abitazione è in corso di acquisto e sarà intestata al figlio
SS (all.6 contratto preliminare);
6.ELARGIZIONI
La sig.ra AP a totale tacitazione di ogni pretesa economica verso il marito, elargirà al medesimo la somma di euro 60.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo in tre tranche;
Il marito dichiara che impiegherà detta somma per finanziare l'acquisto della proprietà anzidetta in favore del figlio SS;
Lo stesso con il pagamento della somma di euro sessantamila nulla avrà più a che pretendere dall'intercorso periodo matrimoniale, indi sarà versato a tacitazione di ogni pretesa fra le parti;
L'importo de quo verrà elargito nella seguente modalità:
a.Euro ventimila contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
b.Euro ventimila entro il 30.11.2025 possibilmente entro la stipula del contratto definitivo della compravendita di cui al punto precedente;
c. Euro ventimila entro la data del 30 Aprile 2026;
7. MANTENIMENTO
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere con la ratifica dell'intestato accordo ritenendo quietanzato ogni rapporto intercorso;
Il Sig.Seu dichiara di aver già asportato tutti i suoi effetti personali dall'abitazione;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (MA (RM), 06/05/1963) e (OV (PD), 29/04/1972), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 08/02/2002 a LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SELVAZZANO DENTRO (PD), Atto
N. 00020 parte 2 serie C00 anno 2002), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. TA IE
- Dr. NA AL Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7545/2025, introdotta da TRA
Parte 1 (MA (RM), 06/05/1963), con il patrocinio dell'avv. PONTECORVO MICHELE;
E
(OV (PD), 29/04/1972), con il patrocinio dell'avv. CP 1
IO TA **;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/02/2002 a LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SELVAZZANO DENTRO (PD), A tto N. 00020 parte 2 serie C00 anno 2002), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: -I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di spostare la residenza ove-lo-
riterranno più opportuno;
1.CIRCA IL COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore SA AN sarà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori;
entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I genitori si impegnano inoltre a far frequentare alla figlia le eventuali attività ludico/scolastiche programmate
(recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che i figli possano mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo;
qualora La figlia dovesse manifestare una malattia o dovesse subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di visitarlo ovunque esso si trovi in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento;
2.CIRCA IL DIRITTO DOVERE DI VISITA DELLA FIGLIA MINORE
SA AN sarà collocata in modo paritetico ed alternato con i rispettivi genitori, tenuto conto degli orari lavorativi di entrambi i genitori e precisamente la figlia trascorrerà 4 giorni continuativi con il padre e 4 giorni continuativi con la madre, seguendo il regime dell'alternanza;
Tale regime paritetico sarà favorito e facilmente attuabile dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori;
Fatti salvi i diversi accordi delle parti che dovranno avvenire in forma scritta a mezzo messaggio o mail;
La figlia minore trascorrerà e pernotterà, ad anni alterni con i genitori, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Durante le festività di Pasqua la figlia minore trascorrerà ad anni alterni con i genitori, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 settembre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Fatti salvi i diversi accordi delle parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei medesimi.
3.CIRCA IL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE SARA JANE
Stante il collocamento paritetica della stessa i genitori contribuiranno al mantenimento della stessa in via diretta;
I genitori si accordano affinché la residenza anagrafica della minore rimanga presso la casa coniugale di proprietà della sig.ra AP.
La minore SA AN ha manifestato da tempo criticità nel rapporto con la madre;
Pertanto, i genitori si impegnano ad assicurare alla figlia per il bene della stessa, il supporto psicologico di un professionista, esperto in materia, da designare di comune accordo;
si impegnano altresì a sostenerne la corrispondente spesa e a seguirne le prescrizioni, anche qualora queste implichino la partecipazione genitoriale attiva alle eventuali sedute psicoterapeutiche.
4.CIRCA IL MANTENIMENTO DEL IO AG AL
Il mantenimento di SS avverrà in via diretta;
SPESE STRAORDINARIE
I genitori posta la contribuzione in via diretta dei figli, sopporteranno al 50% le spese extra;
con obbligo di rimborso entro il mese successivo dall'esborso, previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
Straordinarie necessitanti il consenso:
"Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopo scuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che la utilizza- indi il cosato della babysitter rimarrà a carico esclusivo del genitore che ne chiedo la presenza per motivi di lavoro o personali;
"di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)"; or at l "sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica";
"medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia".
Straordinarie obbligatorie: e per le quali non è richiesta la previa concertazione: "libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto".
5.CASA FAMIGLIARE
La casa familiare sita in Roma via Ottorino Gentiloni, 41 pl 9, sc Un, int 28, è assegnata alla coniuge che ne è proprietaria;
Il sig. Seu si allontanerà dalla casa coniugale orientativamente entro il 5 agosto 2025 ma non oltre il 10 agosto 2025 - per trasferirsi nella casa sita in Roma via Monteciccardo n. 11, piano 12°, int. 58; detta abitazione è in corso di acquisto e sarà intestata al figlio
SS (all.6 contratto preliminare);
6.ELARGIZIONI
La sig.ra AP a totale tacitazione di ogni pretesa economica verso il marito, elargirà al medesimo la somma di euro 60.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al medesimo in tre tranche;
Il marito dichiara che impiegherà detta somma per finanziare l'acquisto della proprietà anzidetta in favore del figlio SS;
Lo stesso con il pagamento della somma di euro sessantamila nulla avrà più a che pretendere dall'intercorso periodo matrimoniale, indi sarà versato a tacitazione di ogni pretesa fra le parti;
L'importo de quo verrà elargito nella seguente modalità:
a.Euro ventimila contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
b.Euro ventimila entro il 30.11.2025 possibilmente entro la stipula del contratto definitivo della compravendita di cui al punto precedente;
c. Euro ventimila entro la data del 30 Aprile 2026;
7. MANTENIMENTO
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere con la ratifica dell'intestato accordo ritenendo quietanzato ogni rapporto intercorso;
Il Sig.Seu dichiara di aver già asportato tutti i suoi effetti personali dall'abitazione;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (MA (RM), 06/05/1963) e (OV (PD), 29/04/1972), che hanno contratto CP 1 matrimonio in data 08/02/2002 a LAS VEGAS (STATI UNITI D'AMERICA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di SELVAZZANO DENTRO (PD), Atto
N. 00020 parte 2 serie C00 anno 2002), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 05/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA IE