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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2024, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 315/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
FARDELLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
POLDARETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda, applicando il principio di competenza enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello originario e di seguito ritrascritte:
“L'appellante confida nell'accoglimento dell'appello. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate – nonché dei relativi interessi – in esecuzione della sentenza di primo grado”. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e diritto”.
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione civile n. 33843/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Innanzi al Tribunale di Prato, l'avv. aveva proposto opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 631/07, pronunciato il 12/3/07 e notificato il 24/3/07, con il quale, su ricorso del notaio , le veniva ingiunto il pagamento della Persona_1 somma di euro 5.436,42 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 e spese di procedimento, per prestazioni professionali di assistenza contrattuale da lui prestate in suo favore, in occasione di una compravendita immobiliare e di un mutuo.
Con l'atto d'opposizione, aveva affermato di essere creditrice nei confronti CP_1 dell'ingiungente di importi assai superiori, per effetto di plurime prestazioni professionali svolte in suo favore nel corso degli anni, avendo essa maturato un credito complessivo di euro 20.684,98, comprensivo di IVA e CAP, come da progetti di notula inviati a Pt_1 in allegato alla raccomandata del 07/02/07, con contestuale richiesta di pagamento e dichiarazione di volersi avvalere della compensazione di cui all'art. 1241 cc. Premesso che a tale importo si dovevano aggiungere le somme da lei corrisposte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pari ad euro 203,00 per diritti di liquidazione ed euro
160,82 per spese di bollatura, aveva opposto tale maggior credito in compensazione, argomentando che - sebbene stragiudizialmente il Notaio avesse invocato un Pt_1 patto, del 07/01/03, aggiunto al contratto di locazione stipulato in pari data inter partes, in forza del quale l'avv. si sarebbe obbligata “ogni qual volta sarà richiesta dal CP_1 dott. ” a prestare gratuitamente la sua consulenza, assistenza e difesa Parte_1 legale, avendo diritto a percepire dal dott. solo il rimborso delle spese Parte_1 effettivamente sostenute (ed obbligazione analoga ma limitata alla sola consulenza nel proprio campo di competenza, aveva assunto, con tale convenzione, anche il notaio) - tale patto doveva considerarsi nullo: a) per indeterminatezza e indeterminabilità delle obbligazioni convenute, secondo il congiunto disposto degli artt. 1325 n. 3 e 1418 cc, non integrabile dalla mera volontà del soggetto beneficiario;
b) per applicabilità alla fattispecie dell'art. 79 l. 392/78; c) per difetto di efficacia vincolante dell'obbligo nel momento della concreta esecuzione del patto;
d) per effetto di comportamento ex adverso contrario alle regole della correttezza e della buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 cc, in quanto il notaio aveva abusato del patto in questione, chiedendo all'avv. di occuparsi di una molteplicità di questioni anche di minima importanza. CP_1
L'opponente aveva quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate, previa dichiarazione di nullità o, in subordine, pronuncia di annullamento o inefficacia o risoluzione del patto del 07/01/03, chiedendo di accertare e liquidare il suo credito nella complessiva somma di euro 21.048,80, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare parzialmente e fino a concorrenza con il credito dell'opposto di cui al decreto ingiuntivo, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento dell'importo non compensato oltre i citati interessi;
in subordinata ipotesi, aveva chiesto l'accertamento e la liquidazione del minor credito per rimborso delle anticipazioni sostenute nella misura di euro 1.013,77, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare con le prestazioni per cui era causa (in ogni caso, previa revoca del decreto ingiuntivo).
L'opposto si era costituito ed aveva invocato il suddetto patto di gratuità - stipulato contestualmente al contratto di locazione del 07/01/03, avente ad oggetto la concessione in godimento all'avv. di un'immobile posto in Prato Viale della Repubblica n 171, CP_1 piano primo, al fine di adibirlo a studio professionale - del quale aveva rivendicato la piena validità, evidenziando che l'Avv. aveva percepito in molti casi il pagamento CP_1 di onorari dalla controparte soccombente, mentre le spese vive erano state sempre anticipate da esso notaio;
aveva inoltre eccepito la negligenza dell'Avv. che, nel CP_1 Con ricorso monitorio contro la non aveva richiesto la penale esigibile, e CP_3 comunque contestato il quantum debeatur.
Con sentenza n. 295/14, il tribunale, rilevato che il credito azionato dal notaio in via monitoria non era contestato ed era comunque documentale, e ritenuta la nullità del patto di gratuità del 1°/7/2003 per indeterminatezza dell'oggetto, ha accertato un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposto per complessivi euro 21.048,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora del 9/2/2007, disposto la compensazione tra tale somma e quella di cui al decreto ingiuntivo, pari ad euro
5.436,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora del 2/2/2007, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il al pagamento alla Pt_1 CP_1 dell'importo capitale residuo (oltre i suddetti interessi fino al saldo), nonché delle spese di lite.
ha appellato tale sentenza, proponendo le seguenti doglianze: Pt_1
I MOTIVO. Aveva errato il tribunale nel dichiarare nullo per indeterminatezza il contratto del 7.1.2003; tale accordo configurava in realtà un contratto normativo, destinato a fissare, in tutto o in parte, il contenuto di una serie di contratti da concludersi successivamente tra le parti stesse, senza che le parti si obbligassero alla stipulazione dei medesimi, e dunque senza creare immediatamente diritti ed obblighi tra i contraenti, ma solo regolando il futuro rapporto nel caso in cui essi lo avessero creato;
II MOTIVO. Aveva errato il tribunale anche nel desumere dalla ritenuta nullità dell'accordo il diritto al compenso, snaturando l'accordo fra le parti e condannandolo al pagamento di compensi che, per una libera valutazione delle parti, non erano dovuti: peraltro, se il contratto era nullo, altrettanto nulle erano le prestazioni che ne erano scaturite;
III MOTIVO. La sentenza appellata non era condivisibile neppure in punto di determinazione dei compensi, avendo ritenuto non contestati compensi che invece egli fin dalla comparsa di costituzione e risposta aveva contestato integralmente, anche in considerazione dell'esito per lui negativo dei giudizi, e comunque perché per lo più i compensi si riferivano a giudizi di opposizione a sanzioni amministrativa in cui la somma pretesa a titolo di corrispettivo dall'avvocato era di molto superiore a quella oggetto dell'ingiunzione; tra l'altro, la posizione contrassegnata al n.2 (R.G. 13108/03 del Giudice di Pace di Prato) come ammesso dalla professionista nella memoria ex art. 183 era inesistente, e ciononostante il tribunale l'aveva liquidata;
le posizioni contrassegnate con i nn. 12 e 13 ( e erano state solo iniziate dall'Avv. Persona_2 Persona_3
(la richiesta di formula esecutiva del D.I. n. 2134/02 del Tribunale di Prato era CP_1 stata curata dall'Avv. Francesco Di Luciano, così come l'opposizione al D.I.), di talché erano infondate le esose richieste avanzate;
la posizione contraddistinta dal n. 14 (
[...]
, Tribunale di Prato, R.G. 2500/2004) era stata cancellata dal ruolo con Pt_2 ordinanza del 29.6.2009, dopo che il Giudice aveva invitato l'Avv. a rinnovare, ex CP_1 art. 139 c.p.c., la notifica errata dell'atto introduttivo e questa non vi aveva provveduto, di talché alcun compenso era dovuto;
per la posizione n.15 ( R.G. Parte_3
9635/2003 del Tribunale di Prato) l'Avv. aveva rimesso il mandato prima CP_1 dell'inizio della fase istruttoria, che era stata integralmente seguita dall'Avv. Francesco Di
Luciano;
IV MOTIVO. Di Bella ha poi evidenziato che il primo giudice aveva erroneamente liquidato all'avv. l'importo complessivo di Euro 1.013,77 per anticipazioni e CP_1 spese, nonostante essa non avesse fornito alcuna prova di averle effettivamente sostenute.
V MOTIVO. Infine, in estremo subordine, era errato il riconoscimento degli interessi moratori in favore della posto che prima della liquidazione giudiziale tali CP_1 accessori non potevano maturare.
La s'era costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e CP_1 comunque contestando l'impugnazione avversaria, e proponendo a sua volta appello incidentale in punto di quantificazione del suo controcredito. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2502/19, aveva dichiarato l'appello principale inammissibile, e respinto quello incidentale.
Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione per violazione Pt_1 dell'art. 342 n° 1 e 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per violazione dell'art. 132 comma 2 n° 4 c.p.c., e la Suprema Corte con ordinanza del
10.06.2021 n. 33843/2021 ha accolto il primo motivo di ricorso (e dichiarato assorbito il secondo), cassando la sentenza impugnata e rinviando “la causa alla Corte d'appello di
Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.”
ha riassunto la causa innanzi a questa Corte riportandosi al proprio atto Pt_1
d'appello.
costituita riportandosi a tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già spiegate con la CP_4 comparsa di costituzione e risposta in appello del 09.12.2014 (salva l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, in quanto superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione, e salvo l'appello incidentale, in quanto sullo stesso si era formato il giudicato).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.4.2024.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Appare opportuno premettere che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento
"chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere “prosecutorio”, finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”.
Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio restitutorio, in cui il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale, di talché questa Corte deve esaminare l'originario appello del , erroneamente non esaminato nel merito, Pt_1 senza che nel far ciò vi sia un principio di diritto espresso dai giudici di legittimità a vincolarla (l'unico evidente vincolo è che non potrebbe essere affermata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.).
2. Il primo motivo d'appello.
In data 07/01/2003, concedeva in locazione un immobile a da adibire a Pt_1 CP_1 studio professionale della medesima, e posto in Prato, Viale della Repubblica n. 171.
Contestualmente, le parti stipulavano una scrittura privata, in forza della quale “l'avv. ogni qual volta sarà richiesta dal dott. , presterà gratuitamente la sua CP_1 Pt_1 consulenza, assistenza e difesa legale, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, salvo il diritto di percepire quanto dovutole dalla controparte soccombente. Il Notaio presterà gratuitamente la sua consulenza nel suo ambito professionale”.
Secondo il tribunale, tale pattuizione era nulla:Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 29-02-2008, n. 5513) ha condivisibilmente chiarito che “il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (in applicazione dell'enunciato principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che la corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere la validità e la concreta applicabilità della clausola del contratto di utenza che consentiva al di modificare unilateralmente, nel corso del rapporto, i canoni dovuti in presenza di variazioni dei costi e del CP_5 bilancio economico dell'attività, senza verificare se tale pattuizione fosse integrata da eventuali altre clausole relative ai criteri di determinazione della misura dei canoni).” Ancora la stessa Corte di Cassazione (cfr. sezione I civile;
sentenza, 19-03-2007, n. 6519) ha precisato che “È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di appalto che affidi alla valutazione discrezionale del committente la specificazione degli interventi da realizzare.”. In modo analogo, deve accertarsi che è nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto del 01/07/03, che ha affidato alla valutazione discrezionale del richiedente la specificazione delle prestazioni professionali dovute a titolo gratuito>>. Col suo primo motivo d'appello, ha sostenuto che aveva errato il tribunale nel Pt_1 dichiarare nullo per indeterminatezza il contratto del 7.1.2003 perché tale accordo configurava in realtà un contratto normativo, destinato a fissare, in tutto o in parte, il contenuto di una serie di contratti da concludersi successivamente tra le parti, senza che queste si obbligassero alla stipulazione dei medesimi, e dunque senza creare immediatamente diritti ed obblighi tra i contraenti, ma solo regolando il futuro rapporto nel caso in cui le parti lo avessero creato.
L'appellata ha eccepito che tale argomento sarebbe inammissibile perché nuovo, ma in realtà, da un canto, aveva sempre contestato in primo grado l'eccezione di Pt_1 nullità del predetto patto accessorio per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, evidenziando che esso regolava gli aspetti economici dei futuri specifici incarichi che fossero stati affidati dal Notaio all'Avv. - valorizzando al contempo CP_1 che la professionista era libera di accettare o non i successivi incarichi così come di rinunciare ai mandati già accettati - e, dall'altro, l'interpretazione di tale accordo è di stretta pertinenza del giudice.
Nel merito, effettivamente, indiscussa la libertà della professionista finanche di rinunciare ai mandati già ricevuti - e dunque a maggior ragione di non accettarne di nuovi - è corretto affermare che l'accordo invocato da è Pt_1 un contratto normativo, destinato a fissare le condizioni economiche dei successivi incarichi professionali, peraltro in modo in sé del tutto lecito.
Benvero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 26212/2019) è legittima la rinuncia preventiva dell'avvocato al compenso (conseguente al verificarsi di talune circostanze convenzionalmente previste), quando tale rinuncia non si presenta come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un illegittimo accaparramento di affari futuri, ma è giustificata da un fine di liberalità o da uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, o anche, solo, da ragioni di amicizia, parentela o persino semplice convenienza.
Dunque, posto che “il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24, legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa” (così Cass. 27.09.2010, n. 20269), nel caso di specie non si può dubitare della convenienza del patto per entrambe le parti: per tale convenienza è evidente, Pt_1 stante il risparmio del costo della prestazione professionale, ma anche per - che, CP_1 lo si ricorda, è un avvocato che ben conosce i propri diritti - la pattuizione è conveniente, posto che, da un canto, essa le ha procurato una molteplicità di mandati (che altrimenti v'è da pensare non avrebbe avuto) per le quali è stata comunque compensata in caso di vittoria, e, dall'altro, anch'essa ha potuto beneficiare, in cambio, gratuitamente di consulenze da parte del notaio. E, del resto, che ciò fosse conveniente è dimostrato dal fatto che l'appellata non s'è sottratta ai mandati professionali via via ricevuti, come invece avrebbe potuto.
Dunque, come avviene costantemente nel campo delle convenzioni fra banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, da una parte, ed i loro legali esterni, dall'altra, le parti hanno inteso stabilire i loro reciproci rapporti economici in conseguenza dell'affidamento di futuri e singoli incarichi professionali che, di volta in volta, ognuna di loro avrebbe conferito (o potuto conferire) all'altra.
L'accordo, pertanto, deve essere letto nel senso che l'Avv. si è impegnata, CP_1 nell'ambito degli incarichi che le sarebbero stati affidati dal e da lei di volta in Pt_1 volta accettati, a svolgerli senza diritto a riscuotere da lui il relativo compenso, con una sorta di parziale predeterminazione preventiva dell'oggetto dei futuri contratti
(limitatamente all'an delle spettanze della professionista), che veniva automaticamente recepita in occasione dei mandati conferiti ed accettati.
Neppure è a dirsi che tale accordo sarebbe nullo perché contestuale ad un contratto di locazione, ex art. 79 l. 392/78 (profilo, questo, rimasto assorbito in primo grado, ma riproposto dall'appellata ex art. 346 c.p.c.), dal momento che esso non incide sul corrispettivo della locazione, avendo un'autonoma ragione di convenienza bilaterale che lo sorregge, e lasciando la facoltà all'avv. di sottrarsi ai mandati professionali - di CP_1 talché se anche il canone fosse stato pattuito in misura conveniente per la conduttrice rispetto ai prezzi di mercato ciò non costituirebbe la contropartita del patto di gratuità e sarebbe piuttosto da attribuirsi ai complessivi buoni rapporti inter partes.
Di ciò si ha peraltro espressa conferma nel corpo della convenzione in esame, ove il richiamo alla contestuale stipula del contratto di locazione, lungi dal voler consacrare un collegamento negoziale tale che le vicende di un rapporto possano incidere sull'altro, pare piuttosto mosso dall'opposta esigenza di chiarire che le due pattuizioni sono autonome ed indipendenti, tanto che nella parte finale si evidenzia che “Rimangono espressamente fermi, invariati e confermati tutti gli altri patti, clausole e condizioni previsti nel suddetto contratto di locazione”.
Ad ogni modo, quand'anche volesse ritenersi che l'accordo di gratuità fosse nullo, comunque all'appellata non spetterebbe il compenso invece riconosciutole dal tribunale, per la fondatezza, anche, del secondo motivo d'appello, che si va ad abundantiam ad esaminare.
3. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione, ha ulteriormente affermato che aveva Pt_1 errato il tribunale pure nel desumere dalla ritenuta nullità dell'accordo il diritto al compenso, snaturando l'accordo fra le parti e condannandolo al pagamento di compensi che, per una libera valutazione delle parti, non erano dovuti: peraltro, se il contratto era nullo, altrettanto nulle erano le prestazioni che ne erano scaturite.
Al riguardo, si deve rilevare che, effettivamente, quando le parti hanno posto in essere i successivi vari rapporti di mandato professionale si sono fondati su tale originaria pattuizione, di talché, ove anche essa fosse stata nulla, ciò si sarebbe tradotto in nullità dei singoli mandati, attenendo non già ad un aspetto secondario del rapporto, ma al suo oggetto dal lato del professionista.
Non appare dunque corretta l'operazione chirurgica effettuata dal primo giudice, di ritenere nulla la determinazione in punto di compenso della professionista e, per questo, riconoscerle il compenso sulla base della tariffa ministeriale.
Benvero, nel caso in esame non si è in presenza di una violazione della norma imperativa in materia di compensi minimi, che consente la sostituzione di diritto del compenso legale a quello convenzionale, ex art. 1339 c.c. ma, appunto, di un patto di gratuità che in sé considerato è lecito e la cui illiceità dovrebbe dipendere da ulteriori ragioni.
Ma, allora, se anche tali altre ragioni fossero ravvisabili, la nullità, attenendo all'oggetto contrattuale, non potrebbe che coinvolgere l'intero mandato professionale, tanto più che come fin dal primo grado rilevato dal il complessivo assetto d'interessi inter Pt_1 partes si fondava in modo determinante sul patto di gratuità, e certamente l'appellante non avrebbe conferito i vari incarichi professionali all'appellata sapendo di doverla pagare anche in caso di soccombenza.
Dunque, la nullità dell'accordo di gratuità, se davvero esistente, avrebbe determinato la nullità dei singoli contratti d'opera professionale stipulati successivamente in esecuzione di quell'accordo–quadro e, quindi, avrebbe fatto venir meno il titolo sulla cui base l'opponente ha agito in via riconvenzionale, dal momento che un contratto nullo non produce alcun effetto, neppure quello di far sorgere il diritto al compenso per chi lo ha eseguito.
Piuttosto, l'esecuzione di una prestazione in base ad un contratto nullo può dare diritto a chi l'ha effettuata ad ottenere una somma a titolo di restituzione dell'indebito e/o arricchimento ingiustificato, ma tali crediti non sono stati azionati in questo giudizio dalla né da lei opposti in compensazione. CP_1
Pertanto, dev'essere negata la sussistenza del credito per compensi professionali azionato dalla con conseguente riforma della sentenza appellata. CP_1
4. Il quarto motivo d'appello: le anticipazioni.
Dichiarato assorbito il terzo motivo d'appello, deve invece essere esaminato il quarto, che gode di autonomia rispetto al primo ed al secondo, ed attiene al credito dell'appellata per anticipazioni in favore del cliente. Invero, oltre al compenso (e anche per il caso in cui questo le fosse negato) l'avv. aveva chiesto il rimborso delle anticipazioni sostenute, nella misura di euro CP_1
1.013,77, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare con il controcredito del
[...]
, e il tribunale le ha riconosciuto anche tale somma. Pt_1
Tuttavia, anche questa domanda della deve essere respinta, perché l'appellante CP_1 aveva fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado negato che la professionista avesse anticipato alcunché per suo conto, e questa non ha provato né offerto di provare di aver effettuato alcun concreto esborso per il cliente.
5. Il credito del . Pt_1
Dunque, dev'essere affermata la piena debenza del debito oggetto del ricorso monitorio.
Benvero, il tribunale ha affermato che: “Il credito per il quale il notaio ha agito in via monitoria Pt_1 non è stato specificamente contestato dall'opponente, anzi esso è stato riconosciuto esistente, liquido ed esigibile, visto che di esso si è chiesta la compensazione con l'eccepito controcredito di parte attrice. Del credito del convenuto, in ogni caso, vi è prova documentale al fascicolo della fase monitoria (cfr. atti pubblici di compravendita e mutuo rogati dal notaio opposto per l'opponente, e note spese, da cui emergono le spese anticipate dal notaio e richieste a rimborso, nonché i compensi domandati). I compensi, in particolare, per come quantificati dal notaio, sono stati valutati congrui dal Consiglio Notarile di Firenze (cfr. doc. 3 e 6 del fascicolo della fase monitoria). Non si pongono quindi dubbi sulla venuta ad esistenza e sull'ammontare del credito azionato dal convenuto opposto”.
Inoltre, il primo giudice ha espressamente quantificato il credito dell'opposto nella somma di euro 5.436,42”, oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal 2.2.2007.
Poiché tale statuizione è divenuta definitiva in difetto di appello incidentale (e del resto fin dal primo grado l'opponente non aveva contestato né l'an né il quantum del credito dell'opposto, ma, solo, aveva dedotto la sua estinzione per compensazione), si deve allora condannare l'appellata a corrispondere all'appellante tali somme.
Non si deve, invece, “confermare il decreto ingiuntivo”: invero, “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (così Cass. 06/09/2017 n. 20868).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi è risultato integralmente vittorioso.
A ciò consegue che le spese, tanto dei tre gradi di merito quanto del giudizio innanzi alla
Cassazione, gli debbano essere rifuse dall'appellata.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del maggior credito controverso (che è quello della : CP_1
a) per il primo grado, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (data la complessità media della controversia), tranne quella istruttoria, che essendo stata solo documentale va liquidata secondo i valori minimi, dev'essere riconosciuta in favore del la somma di euro 4.237,00; Pt_1
b) per il giudizio d'appello, riconosciuti i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 3.966,00.
c) Per il giudizio di cassazione, riconosciuti i valori minimi (stante l'esiguità della questione trattata), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 1.541,00;
d) Per il presente giudizio di rinvio, riconosciuti i valori minimi (posto che la controversia ripropone le medesime questioni fatte valere nel giudizio d'appello), ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 1.984,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, sul ricorso in riassunzione proposto da , in accoglimento Parte_1 dell'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accoglie la domanda di pagamento di , respinge le domande di Parte_1
e condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma Controparte_1 di euro 5.436,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 2.2.2007; condanna altresì l'appellata a corrispondere all'appellante le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.237,00 per il primo grado, di euro 3.966,00 per il secondo grado, di euro 1.514,00 per il giudizio di legittimità e di euro 1.984,00 per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali, iva e cap, come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 315/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
FARDELLO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
POLDARETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni avversa domanda, applicando il principio di competenza enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello originario e di seguito ritrascritte:
“L'appellante confida nell'accoglimento dell'appello. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme pagate – nonché dei relativi interessi – in esecuzione della sentenza di primo grado”. Con vittoria di spese di lite di tutti i gradi di giudizio.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e diritto”.
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione civile n. 33843/21.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Innanzi al Tribunale di Prato, l'avv. aveva proposto opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 631/07, pronunciato il 12/3/07 e notificato il 24/3/07, con il quale, su ricorso del notaio , le veniva ingiunto il pagamento della Persona_1 somma di euro 5.436,42 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 e spese di procedimento, per prestazioni professionali di assistenza contrattuale da lui prestate in suo favore, in occasione di una compravendita immobiliare e di un mutuo.
Con l'atto d'opposizione, aveva affermato di essere creditrice nei confronti CP_1 dell'ingiungente di importi assai superiori, per effetto di plurime prestazioni professionali svolte in suo favore nel corso degli anni, avendo essa maturato un credito complessivo di euro 20.684,98, comprensivo di IVA e CAP, come da progetti di notula inviati a Pt_1 in allegato alla raccomandata del 07/02/07, con contestuale richiesta di pagamento e dichiarazione di volersi avvalere della compensazione di cui all'art. 1241 cc. Premesso che a tale importo si dovevano aggiungere le somme da lei corrisposte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, pari ad euro 203,00 per diritti di liquidazione ed euro
160,82 per spese di bollatura, aveva opposto tale maggior credito in compensazione, argomentando che - sebbene stragiudizialmente il Notaio avesse invocato un Pt_1 patto, del 07/01/03, aggiunto al contratto di locazione stipulato in pari data inter partes, in forza del quale l'avv. si sarebbe obbligata “ogni qual volta sarà richiesta dal CP_1 dott. ” a prestare gratuitamente la sua consulenza, assistenza e difesa Parte_1 legale, avendo diritto a percepire dal dott. solo il rimborso delle spese Parte_1 effettivamente sostenute (ed obbligazione analoga ma limitata alla sola consulenza nel proprio campo di competenza, aveva assunto, con tale convenzione, anche il notaio) - tale patto doveva considerarsi nullo: a) per indeterminatezza e indeterminabilità delle obbligazioni convenute, secondo il congiunto disposto degli artt. 1325 n. 3 e 1418 cc, non integrabile dalla mera volontà del soggetto beneficiario;
b) per applicabilità alla fattispecie dell'art. 79 l. 392/78; c) per difetto di efficacia vincolante dell'obbligo nel momento della concreta esecuzione del patto;
d) per effetto di comportamento ex adverso contrario alle regole della correttezza e della buona fede di cui agli artt. 1375 e 1175 cc, in quanto il notaio aveva abusato del patto in questione, chiedendo all'avv. di occuparsi di una molteplicità di questioni anche di minima importanza. CP_1
L'opponente aveva quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate, previa dichiarazione di nullità o, in subordine, pronuncia di annullamento o inefficacia o risoluzione del patto del 07/01/03, chiedendo di accertare e liquidare il suo credito nella complessiva somma di euro 21.048,80, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare parzialmente e fino a concorrenza con il credito dell'opposto di cui al decreto ingiuntivo, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento dell'importo non compensato oltre i citati interessi;
in subordinata ipotesi, aveva chiesto l'accertamento e la liquidazione del minor credito per rimborso delle anticipazioni sostenute nella misura di euro 1.013,77, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare con le prestazioni per cui era causa (in ogni caso, previa revoca del decreto ingiuntivo).
L'opposto si era costituito ed aveva invocato il suddetto patto di gratuità - stipulato contestualmente al contratto di locazione del 07/01/03, avente ad oggetto la concessione in godimento all'avv. di un'immobile posto in Prato Viale della Repubblica n 171, CP_1 piano primo, al fine di adibirlo a studio professionale - del quale aveva rivendicato la piena validità, evidenziando che l'Avv. aveva percepito in molti casi il pagamento CP_1 di onorari dalla controparte soccombente, mentre le spese vive erano state sempre anticipate da esso notaio;
aveva inoltre eccepito la negligenza dell'Avv. che, nel CP_1 Con ricorso monitorio contro la non aveva richiesto la penale esigibile, e CP_3 comunque contestato il quantum debeatur.
Con sentenza n. 295/14, il tribunale, rilevato che il credito azionato dal notaio in via monitoria non era contestato ed era comunque documentale, e ritenuta la nullità del patto di gratuità del 1°/7/2003 per indeterminatezza dell'oggetto, ha accertato un controcredito dell'opponente nei confronti dell'opposto per complessivi euro 21.048,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora del 9/2/2007, disposto la compensazione tra tale somma e quella di cui al decreto ingiuntivo, pari ad euro
5.436,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla costituzione in mora del 2/2/2007, revocato il decreto ingiuntivo e condannato il al pagamento alla Pt_1 CP_1 dell'importo capitale residuo (oltre i suddetti interessi fino al saldo), nonché delle spese di lite.
ha appellato tale sentenza, proponendo le seguenti doglianze: Pt_1
I MOTIVO. Aveva errato il tribunale nel dichiarare nullo per indeterminatezza il contratto del 7.1.2003; tale accordo configurava in realtà un contratto normativo, destinato a fissare, in tutto o in parte, il contenuto di una serie di contratti da concludersi successivamente tra le parti stesse, senza che le parti si obbligassero alla stipulazione dei medesimi, e dunque senza creare immediatamente diritti ed obblighi tra i contraenti, ma solo regolando il futuro rapporto nel caso in cui essi lo avessero creato;
II MOTIVO. Aveva errato il tribunale anche nel desumere dalla ritenuta nullità dell'accordo il diritto al compenso, snaturando l'accordo fra le parti e condannandolo al pagamento di compensi che, per una libera valutazione delle parti, non erano dovuti: peraltro, se il contratto era nullo, altrettanto nulle erano le prestazioni che ne erano scaturite;
III MOTIVO. La sentenza appellata non era condivisibile neppure in punto di determinazione dei compensi, avendo ritenuto non contestati compensi che invece egli fin dalla comparsa di costituzione e risposta aveva contestato integralmente, anche in considerazione dell'esito per lui negativo dei giudizi, e comunque perché per lo più i compensi si riferivano a giudizi di opposizione a sanzioni amministrativa in cui la somma pretesa a titolo di corrispettivo dall'avvocato era di molto superiore a quella oggetto dell'ingiunzione; tra l'altro, la posizione contrassegnata al n.2 (R.G. 13108/03 del Giudice di Pace di Prato) come ammesso dalla professionista nella memoria ex art. 183 era inesistente, e ciononostante il tribunale l'aveva liquidata;
le posizioni contrassegnate con i nn. 12 e 13 ( e erano state solo iniziate dall'Avv. Persona_2 Persona_3
(la richiesta di formula esecutiva del D.I. n. 2134/02 del Tribunale di Prato era CP_1 stata curata dall'Avv. Francesco Di Luciano, così come l'opposizione al D.I.), di talché erano infondate le esose richieste avanzate;
la posizione contraddistinta dal n. 14 (
[...]
, Tribunale di Prato, R.G. 2500/2004) era stata cancellata dal ruolo con Pt_2 ordinanza del 29.6.2009, dopo che il Giudice aveva invitato l'Avv. a rinnovare, ex CP_1 art. 139 c.p.c., la notifica errata dell'atto introduttivo e questa non vi aveva provveduto, di talché alcun compenso era dovuto;
per la posizione n.15 ( R.G. Parte_3
9635/2003 del Tribunale di Prato) l'Avv. aveva rimesso il mandato prima CP_1 dell'inizio della fase istruttoria, che era stata integralmente seguita dall'Avv. Francesco Di
Luciano;
IV MOTIVO. Di Bella ha poi evidenziato che il primo giudice aveva erroneamente liquidato all'avv. l'importo complessivo di Euro 1.013,77 per anticipazioni e CP_1 spese, nonostante essa non avesse fornito alcuna prova di averle effettivamente sostenute.
V MOTIVO. Infine, in estremo subordine, era errato il riconoscimento degli interessi moratori in favore della posto che prima della liquidazione giudiziale tali CP_1 accessori non potevano maturare.
La s'era costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e CP_1 comunque contestando l'impugnazione avversaria, e proponendo a sua volta appello incidentale in punto di quantificazione del suo controcredito. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2502/19, aveva dichiarato l'appello principale inammissibile, e respinto quello incidentale.
Avverso detta sentenza aveva proposto ricorso per cassazione per violazione Pt_1 dell'art. 342 n° 1 e 2 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., e per violazione dell'art. 132 comma 2 n° 4 c.p.c., e la Suprema Corte con ordinanza del
10.06.2021 n. 33843/2021 ha accolto il primo motivo di ricorso (e dichiarato assorbito il secondo), cassando la sentenza impugnata e rinviando “la causa alla Corte d'appello di
Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.”
ha riassunto la causa innanzi a questa Corte riportandosi al proprio atto Pt_1
d'appello.
costituita riportandosi a tutte le difese, deduzioni ed eccezioni già spiegate con la CP_4 comparsa di costituzione e risposta in appello del 09.12.2014 (salva l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, in quanto superata dalla pronuncia della Corte di Cassazione, e salvo l'appello incidentale, in quanto sullo stesso si era formato il giudicato).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 11.4.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.4.2024.
2. La natura del giudizio di rinvio.
Appare opportuno premettere che il giudizio di rinvio si profila come un procedimento
"chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, e che, in tale contesto, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni (ad esclusione delle eventuali domande restitutorie conseguenti la cassazione), ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato, anche implicito, formatosi con la sentenza di Cassazione.
La cognizione del giudice del rinvio è, specificamente, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, sicché, a seconda dei casi, occorrerà applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata, dando al giudizio in corso carattere “prosecutorio”, finalizzato cioè all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti, ovvero, in presenza di vizio procedimentale, “restitutorio”.
Tanto premesso, nel caso concreto si tratta di rinvio restitutorio, in cui il processo retrocede alla fase in cui si è verificato il vizio procedimentale, di talché questa Corte deve esaminare l'originario appello del , erroneamente non esaminato nel merito, Pt_1 senza che nel far ciò vi sia un principio di diritto espresso dai giudici di legittimità a vincolarla (l'unico evidente vincolo è che non potrebbe essere affermata l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.).
2. Il primo motivo d'appello.
In data 07/01/2003, concedeva in locazione un immobile a da adibire a Pt_1 CP_1 studio professionale della medesima, e posto in Prato, Viale della Repubblica n. 171.
Contestualmente, le parti stipulavano una scrittura privata, in forza della quale “l'avv. ogni qual volta sarà richiesta dal dott. , presterà gratuitamente la sua CP_1 Pt_1 consulenza, assistenza e difesa legale, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, salvo il diritto di percepire quanto dovutole dalla controparte soccombente. Il Notaio presterà gratuitamente la sua consulenza nel suo ambito professionale”.
Secondo il tribunale, tale pattuizione era nulla:
sentenza, 19-03-2007, n. 6519) ha precisato che “È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di appalto che affidi alla valutazione discrezionale del committente la specificazione degli interventi da realizzare.”. In modo analogo, deve accertarsi che è nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto del 01/07/03, che ha affidato alla valutazione discrezionale del richiedente la specificazione delle prestazioni professionali dovute a titolo gratuito>>. Col suo primo motivo d'appello, ha sostenuto che aveva errato il tribunale nel Pt_1 dichiarare nullo per indeterminatezza il contratto del 7.1.2003 perché tale accordo configurava in realtà un contratto normativo, destinato a fissare, in tutto o in parte, il contenuto di una serie di contratti da concludersi successivamente tra le parti, senza che queste si obbligassero alla stipulazione dei medesimi, e dunque senza creare immediatamente diritti ed obblighi tra i contraenti, ma solo regolando il futuro rapporto nel caso in cui le parti lo avessero creato.
L'appellata ha eccepito che tale argomento sarebbe inammissibile perché nuovo, ma in realtà, da un canto, aveva sempre contestato in primo grado l'eccezione di Pt_1 nullità del predetto patto accessorio per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, evidenziando che esso regolava gli aspetti economici dei futuri specifici incarichi che fossero stati affidati dal Notaio all'Avv. - valorizzando al contempo CP_1 che la professionista era libera di accettare o non i successivi incarichi così come di rinunciare ai mandati già accettati - e, dall'altro, l'interpretazione di tale accordo è di stretta pertinenza del giudice.
Nel merito, effettivamente, indiscussa la libertà della professionista finanche di rinunciare ai mandati già ricevuti - e dunque a maggior ragione di non accettarne di nuovi - è corretto affermare che l'accordo invocato da è Pt_1 un contratto normativo, destinato a fissare le condizioni economiche dei successivi incarichi professionali, peraltro in modo in sé del tutto lecito.
Benvero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 26212/2019) è legittima la rinuncia preventiva dell'avvocato al compenso (conseguente al verificarsi di talune circostanze convenzionalmente previste), quando tale rinuncia non si presenta come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un illegittimo accaparramento di affari futuri, ma è giustificata da un fine di liberalità o da uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, o anche, solo, da ragioni di amicizia, parentela o persino semplice convenienza.
Dunque, posto che “il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24, legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa” (così Cass. 27.09.2010, n. 20269), nel caso di specie non si può dubitare della convenienza del patto per entrambe le parti: per tale convenienza è evidente, Pt_1 stante il risparmio del costo della prestazione professionale, ma anche per - che, CP_1 lo si ricorda, è un avvocato che ben conosce i propri diritti - la pattuizione è conveniente, posto che, da un canto, essa le ha procurato una molteplicità di mandati (che altrimenti v'è da pensare non avrebbe avuto) per le quali è stata comunque compensata in caso di vittoria, e, dall'altro, anch'essa ha potuto beneficiare, in cambio, gratuitamente di consulenze da parte del notaio. E, del resto, che ciò fosse conveniente è dimostrato dal fatto che l'appellata non s'è sottratta ai mandati professionali via via ricevuti, come invece avrebbe potuto.
Dunque, come avviene costantemente nel campo delle convenzioni fra banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni, da una parte, ed i loro legali esterni, dall'altra, le parti hanno inteso stabilire i loro reciproci rapporti economici in conseguenza dell'affidamento di futuri e singoli incarichi professionali che, di volta in volta, ognuna di loro avrebbe conferito (o potuto conferire) all'altra.
L'accordo, pertanto, deve essere letto nel senso che l'Avv. si è impegnata, CP_1 nell'ambito degli incarichi che le sarebbero stati affidati dal e da lei di volta in Pt_1 volta accettati, a svolgerli senza diritto a riscuotere da lui il relativo compenso, con una sorta di parziale predeterminazione preventiva dell'oggetto dei futuri contratti
(limitatamente all'an delle spettanze della professionista), che veniva automaticamente recepita in occasione dei mandati conferiti ed accettati.
Neppure è a dirsi che tale accordo sarebbe nullo perché contestuale ad un contratto di locazione, ex art. 79 l. 392/78 (profilo, questo, rimasto assorbito in primo grado, ma riproposto dall'appellata ex art. 346 c.p.c.), dal momento che esso non incide sul corrispettivo della locazione, avendo un'autonoma ragione di convenienza bilaterale che lo sorregge, e lasciando la facoltà all'avv. di sottrarsi ai mandati professionali - di CP_1 talché se anche il canone fosse stato pattuito in misura conveniente per la conduttrice rispetto ai prezzi di mercato ciò non costituirebbe la contropartita del patto di gratuità e sarebbe piuttosto da attribuirsi ai complessivi buoni rapporti inter partes.
Di ciò si ha peraltro espressa conferma nel corpo della convenzione in esame, ove il richiamo alla contestuale stipula del contratto di locazione, lungi dal voler consacrare un collegamento negoziale tale che le vicende di un rapporto possano incidere sull'altro, pare piuttosto mosso dall'opposta esigenza di chiarire che le due pattuizioni sono autonome ed indipendenti, tanto che nella parte finale si evidenzia che “Rimangono espressamente fermi, invariati e confermati tutti gli altri patti, clausole e condizioni previsti nel suddetto contratto di locazione”.
Ad ogni modo, quand'anche volesse ritenersi che l'accordo di gratuità fosse nullo, comunque all'appellata non spetterebbe il compenso invece riconosciutole dal tribunale, per la fondatezza, anche, del secondo motivo d'appello, che si va ad abundantiam ad esaminare.
3. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione, ha ulteriormente affermato che aveva Pt_1 errato il tribunale pure nel desumere dalla ritenuta nullità dell'accordo il diritto al compenso, snaturando l'accordo fra le parti e condannandolo al pagamento di compensi che, per una libera valutazione delle parti, non erano dovuti: peraltro, se il contratto era nullo, altrettanto nulle erano le prestazioni che ne erano scaturite.
Al riguardo, si deve rilevare che, effettivamente, quando le parti hanno posto in essere i successivi vari rapporti di mandato professionale si sono fondati su tale originaria pattuizione, di talché, ove anche essa fosse stata nulla, ciò si sarebbe tradotto in nullità dei singoli mandati, attenendo non già ad un aspetto secondario del rapporto, ma al suo oggetto dal lato del professionista.
Non appare dunque corretta l'operazione chirurgica effettuata dal primo giudice, di ritenere nulla la determinazione in punto di compenso della professionista e, per questo, riconoscerle il compenso sulla base della tariffa ministeriale.
Benvero, nel caso in esame non si è in presenza di una violazione della norma imperativa in materia di compensi minimi, che consente la sostituzione di diritto del compenso legale a quello convenzionale, ex art. 1339 c.c. ma, appunto, di un patto di gratuità che in sé considerato è lecito e la cui illiceità dovrebbe dipendere da ulteriori ragioni.
Ma, allora, se anche tali altre ragioni fossero ravvisabili, la nullità, attenendo all'oggetto contrattuale, non potrebbe che coinvolgere l'intero mandato professionale, tanto più che come fin dal primo grado rilevato dal il complessivo assetto d'interessi inter Pt_1 partes si fondava in modo determinante sul patto di gratuità, e certamente l'appellante non avrebbe conferito i vari incarichi professionali all'appellata sapendo di doverla pagare anche in caso di soccombenza.
Dunque, la nullità dell'accordo di gratuità, se davvero esistente, avrebbe determinato la nullità dei singoli contratti d'opera professionale stipulati successivamente in esecuzione di quell'accordo–quadro e, quindi, avrebbe fatto venir meno il titolo sulla cui base l'opponente ha agito in via riconvenzionale, dal momento che un contratto nullo non produce alcun effetto, neppure quello di far sorgere il diritto al compenso per chi lo ha eseguito.
Piuttosto, l'esecuzione di una prestazione in base ad un contratto nullo può dare diritto a chi l'ha effettuata ad ottenere una somma a titolo di restituzione dell'indebito e/o arricchimento ingiustificato, ma tali crediti non sono stati azionati in questo giudizio dalla né da lei opposti in compensazione. CP_1
Pertanto, dev'essere negata la sussistenza del credito per compensi professionali azionato dalla con conseguente riforma della sentenza appellata. CP_1
4. Il quarto motivo d'appello: le anticipazioni.
Dichiarato assorbito il terzo motivo d'appello, deve invece essere esaminato il quarto, che gode di autonomia rispetto al primo ed al secondo, ed attiene al credito dell'appellata per anticipazioni in favore del cliente. Invero, oltre al compenso (e anche per il caso in cui questo le fosse negato) l'avv. aveva chiesto il rimborso delle anticipazioni sostenute, nella misura di euro CP_1
1.013,77, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, da compensare con il controcredito del
[...]
, e il tribunale le ha riconosciuto anche tale somma. Pt_1
Tuttavia, anche questa domanda della deve essere respinta, perché l'appellante CP_1 aveva fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado negato che la professionista avesse anticipato alcunché per suo conto, e questa non ha provato né offerto di provare di aver effettuato alcun concreto esborso per il cliente.
5. Il credito del . Pt_1
Dunque, dev'essere affermata la piena debenza del debito oggetto del ricorso monitorio.
Benvero, il tribunale ha affermato che: “Il credito per il quale il notaio ha agito in via monitoria Pt_1 non è stato specificamente contestato dall'opponente, anzi esso è stato riconosciuto esistente, liquido ed esigibile, visto che di esso si è chiesta la compensazione con l'eccepito controcredito di parte attrice. Del credito del convenuto, in ogni caso, vi è prova documentale al fascicolo della fase monitoria (cfr. atti pubblici di compravendita e mutuo rogati dal notaio opposto per l'opponente, e note spese, da cui emergono le spese anticipate dal notaio e richieste a rimborso, nonché i compensi domandati). I compensi, in particolare, per come quantificati dal notaio, sono stati valutati congrui dal Consiglio Notarile di Firenze (cfr. doc. 3 e 6 del fascicolo della fase monitoria). Non si pongono quindi dubbi sulla venuta ad esistenza e sull'ammontare del credito azionato dal convenuto opposto”.
Inoltre, il primo giudice ha espressamente quantificato il credito dell'opposto nella somma di euro 5.436,42”, oltre interessi ex Dlgs 231/2002 dal 2.2.2007.
Poiché tale statuizione è divenuta definitiva in difetto di appello incidentale (e del resto fin dal primo grado l'opponente non aveva contestato né l'an né il quantum del credito dell'opposto, ma, solo, aveva dedotto la sua estinzione per compensazione), si deve allora condannare l'appellata a corrispondere all'appellante tali somme.
Non si deve, invece, “confermare il decreto ingiuntivo”: invero, “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (così Cass. 06/09/2017 n. 20868).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi è risultato integralmente vittorioso.
A ciò consegue che le spese, tanto dei tre gradi di merito quanto del giudizio innanzi alla
Cassazione, gli debbano essere rifuse dall'appellata.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del maggior credito controverso (che è quello della : CP_1
a) per il primo grado, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (data la complessità media della controversia), tranne quella istruttoria, che essendo stata solo documentale va liquidata secondo i valori minimi, dev'essere riconosciuta in favore del la somma di euro 4.237,00; Pt_1
b) per il giudizio d'appello, riconosciuti i valori medi, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 3.966,00.
c) Per il giudizio di cassazione, riconosciuti i valori minimi (stante l'esiguità della questione trattata), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 1.541,00;
d) Per il presente giudizio di rinvio, riconosciuti i valori minimi (posto che la controversia ripropone le medesime questioni fatte valere nel giudizio d'appello), ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellante la somma di euro 1.984,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, sul ricorso in riassunzione proposto da , in accoglimento Parte_1 dell'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: accoglie la domanda di pagamento di , respinge le domande di Parte_1
e condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma Controparte_1 di euro 5.436,42, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 2.2.2007; condanna altresì l'appellata a corrispondere all'appellante le spese di lite, che liquida nella somma di euro 4.237,00 per il primo grado, di euro 3.966,00 per il secondo grado, di euro 1.514,00 per il giudizio di legittimità e di euro 1.984,00 per il presente giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali, iva e cap, come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
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