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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NATASCIA Parte_1 C.F._1
CARIGNANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in UC (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_2 C.F._2
BERNARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n.84, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1 condiviso, con frequentazione paritaria: sicché le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, Per_1 considerando e tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello Stesso. Onere dei Genitori di informarsi reciprocamente di tutte le questioni relative al IO, nei cui confronti è diritto di Entrambi, nei rispettivi periodi di convivenza, di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione;
1 2) La signora vive nella abitazione di sua proprietà sita in UC (centro storico), Via Parte_1
Santa Gemma n. 33, e continuerà a risiedervi ed abitarvi con il IO , quando il minore Per_1 sarà con lei;
3) Il sig. vive nella abitazione di sua proprietà sita in BA (LU), Loc. Menchi Sopra n. 27 Pt_2
e continuerà ad abitarvi con il figlio quando il minore sarà con lui;
Per_1
4) Per concorde volontà delle parti sia il sig. che la signora si impegnano a non Pt_2 Pt_1 convivere nelle rispettive abitazioni con eventuali nuovi partner fino a che il figlio abiterà Per_1 con loro.
5) Riguardo la frequentazione fra i genitori ed il figlio minore, in linea di massima e come criterio- guida da concordare in relazione alle esigenze e desideri di tutti, si prevede che passerà i Per_1 fine settimana, alternativamente, con la madre e con il padre e durante la settimana trascorrerà due giorni a settimana con la madre e due giorni a settimana con il padre ed un giorno a settimana con gli zii paterni, a cui il minore è legato da costante affettuoso rapporto parentale. Si precisa che per giorni infrasettimanali da trascorrere con il padre e con gli zii, nel solo periodo scolastico, tenuto conto del fatto che frequenta una scuola di UC vicinissima all'abitazione materna, si Per_1 intende riferirsi al periodo dall'uscita da scuola fino a dopo cena, con pernottamento presso la madre, a UC, negli altri periodi i giorni di permanenza presso il padre e gli zii si intende che comprendano anche il pernottamento. Si concorda inoltre che il padre non dovrà far entrare in contatto in alcun modo diretto o indiretto il figlio con la Sig.ra verso la quale il bambino Parte_3 prova un disagio psicologico.
6) Durante il periodo di collocamento presso i genitori, il figlio dovrà essere accudito e vigilato, entrambi organizzeranno i propri impegni personali negli intervalli di tempo in cui non avranno in via esclusiva il figlio. Comunque i genitori concorderanno di volta in volta eventuali variazioni tenuto conto delle loro esigenze lavorative nonché delle esigenze scolastiche, sportive e sociali del figlio, oltre che dei suoi desideri;
7) Per le vacanze natalizie 2024 il IO è stato col Padre dalla vigilia di Natale al 31 dicembre, mentre dal 1 gennaio al 6 gennaio è stato con la Madre. Per gli anni successivi vige la regola dell'alternanza. Criterio che verrà applicato anche per le vacanze pasquali il Minore nell'anno 2025 ha trascorso la Pasqua con la Madre e UE con il Padre e così ad alternare per gli anni successivi;
8) A decorrere dall'anno 2025 i genitori avranno la facoltà di trascorrere un periodo di vacanza con il figlio di almeno quindici (15) giorni anche non consecutivi nel periodo ricompreso tra il 10 giugno e il 15 settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere preventivamente individuato e concordato fra i genitori appena possibile tenuto conto degli impegni lavorativi reciproci. Obbligo sia del Padre che della Madre di fornirsi reciprocamente l'indirizzo di dove porteranno il IO in vacanza;
9) Diversi e/o ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i Genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del Minore;
10) In base ad accordi preliminari già intervenuti anteriormente alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra entro il giorno quindici Pt_2 Pt_1
(15) di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del IO , la somma Per_1 di € 800,00 mensili, non rivalutabili ex indici Istat per il periodo di 3 anni, trascorsi i quali i genitori valuteranno nuovamente le esigenze del minore, le intervenute variazioni Istat ed eventualmente concorderanno altro importo, anche alla luce della effettiva utilizzazione di detta somma che, secondo gli accordi raggiunti, deve essere corrisposta mediante bonifico bancario su Conto Corrente
2 cointestato ad entrambi i genitori, (che è già stato aperto e sul quale il sig. versa la somma Pt_2 concordata a far data dal mese di gennaio 2025), e la cui utilizzazione verrà rendicontata dalla signora Pt_1
11) L'eventuale importo residuo presente su tale Conto Corrente al compimento del diciottesimo anno di sarà trasferito da parte dei genitori sul Conto Corrente personale del IO nel Per_1 frattempo aperto a suo nome;
12) Inoltre il sig. consente che la signora percepisca per intero (100%) l'importo Pt_2 Pt_1 dell'Assegno Unico;
13)Tutte le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse del IO (individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di UC in data 7.10.2020 e che dichiarano di conoscere) verranno ripartite nella misura del 80% a carico del sig. e nella misura del 20% a carico Pt_2 della signora dietro semplice presentazione della fattura o dello scontrino comprovante la Pt_1 relativa spesa;
e ciò entro giorni trenta (30) dall' esibizione dei giustificativi (Doc. 12 Protocollo Tribunale di UC).
14) Entrambi i Ricorrenti si impegnano a tenere un comportamento di reciproco rispetto e mantenere la necessaria comunicazione tra Loro allo scopo sia di garantire la regolare e sana crescita del IO, nonché rapporti equilibrati e continuativi dello Stesso con ciascun Genitore;
15) I Ricorrenti esprimono sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire il IO nel proprio;
16) Entrambi i Ricorrenti dichiarano di avere concordato tutte le predette condizioni che accettano ed allo scopo sottoscrivono;
17) Concordano i Ricorrenti che in attesa dei provvedimenti del Tribunale, le superiori condizioni tutte entrino in vigore a far data dalla sottoscrizione di questo Ricorso;
18) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate.
19) Le parti espressamente chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc dichiarando di non volersi riconciliare». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato il [...]- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in UC, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato NATASCIA Parte_1 C.F._1
CARIGNANI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in UC (LU), via Benedetto Cairoli n. 61, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_2 C.F._2
BERNARDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Piano di Coreglia (LU), via di Coreglia n.84, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1 condiviso, con frequentazione paritaria: sicché le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori, Per_1 considerando e tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello Stesso. Onere dei Genitori di informarsi reciprocamente di tutte le questioni relative al IO, nei cui confronti è diritto di Entrambi, nei rispettivi periodi di convivenza, di esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione;
1 2) La signora vive nella abitazione di sua proprietà sita in UC (centro storico), Via Parte_1
Santa Gemma n. 33, e continuerà a risiedervi ed abitarvi con il IO , quando il minore Per_1 sarà con lei;
3) Il sig. vive nella abitazione di sua proprietà sita in BA (LU), Loc. Menchi Sopra n. 27 Pt_2
e continuerà ad abitarvi con il figlio quando il minore sarà con lui;
Per_1
4) Per concorde volontà delle parti sia il sig. che la signora si impegnano a non Pt_2 Pt_1 convivere nelle rispettive abitazioni con eventuali nuovi partner fino a che il figlio abiterà Per_1 con loro.
5) Riguardo la frequentazione fra i genitori ed il figlio minore, in linea di massima e come criterio- guida da concordare in relazione alle esigenze e desideri di tutti, si prevede che passerà i Per_1 fine settimana, alternativamente, con la madre e con il padre e durante la settimana trascorrerà due giorni a settimana con la madre e due giorni a settimana con il padre ed un giorno a settimana con gli zii paterni, a cui il minore è legato da costante affettuoso rapporto parentale. Si precisa che per giorni infrasettimanali da trascorrere con il padre e con gli zii, nel solo periodo scolastico, tenuto conto del fatto che frequenta una scuola di UC vicinissima all'abitazione materna, si Per_1 intende riferirsi al periodo dall'uscita da scuola fino a dopo cena, con pernottamento presso la madre, a UC, negli altri periodi i giorni di permanenza presso il padre e gli zii si intende che comprendano anche il pernottamento. Si concorda inoltre che il padre non dovrà far entrare in contatto in alcun modo diretto o indiretto il figlio con la Sig.ra verso la quale il bambino Parte_3 prova un disagio psicologico.
6) Durante il periodo di collocamento presso i genitori, il figlio dovrà essere accudito e vigilato, entrambi organizzeranno i propri impegni personali negli intervalli di tempo in cui non avranno in via esclusiva il figlio. Comunque i genitori concorderanno di volta in volta eventuali variazioni tenuto conto delle loro esigenze lavorative nonché delle esigenze scolastiche, sportive e sociali del figlio, oltre che dei suoi desideri;
7) Per le vacanze natalizie 2024 il IO è stato col Padre dalla vigilia di Natale al 31 dicembre, mentre dal 1 gennaio al 6 gennaio è stato con la Madre. Per gli anni successivi vige la regola dell'alternanza. Criterio che verrà applicato anche per le vacanze pasquali il Minore nell'anno 2025 ha trascorso la Pasqua con la Madre e UE con il Padre e così ad alternare per gli anni successivi;
8) A decorrere dall'anno 2025 i genitori avranno la facoltà di trascorrere un periodo di vacanza con il figlio di almeno quindici (15) giorni anche non consecutivi nel periodo ricompreso tra il 10 giugno e il 15 settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere preventivamente individuato e concordato fra i genitori appena possibile tenuto conto degli impegni lavorativi reciproci. Obbligo sia del Padre che della Madre di fornirsi reciprocamente l'indirizzo di dove porteranno il IO in vacanza;
9) Diversi e/o ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i Genitori, sempre nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del Minore;
10) In base ad accordi preliminari già intervenuti anteriormente alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra entro il giorno quindici Pt_2 Pt_1
(15) di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del IO , la somma Per_1 di € 800,00 mensili, non rivalutabili ex indici Istat per il periodo di 3 anni, trascorsi i quali i genitori valuteranno nuovamente le esigenze del minore, le intervenute variazioni Istat ed eventualmente concorderanno altro importo, anche alla luce della effettiva utilizzazione di detta somma che, secondo gli accordi raggiunti, deve essere corrisposta mediante bonifico bancario su Conto Corrente
2 cointestato ad entrambi i genitori, (che è già stato aperto e sul quale il sig. versa la somma Pt_2 concordata a far data dal mese di gennaio 2025), e la cui utilizzazione verrà rendicontata dalla signora Pt_1
11) L'eventuale importo residuo presente su tale Conto Corrente al compimento del diciottesimo anno di sarà trasferito da parte dei genitori sul Conto Corrente personale del IO nel Per_1 frattempo aperto a suo nome;
12) Inoltre il sig. consente che la signora percepisca per intero (100%) l'importo Pt_2 Pt_1 dell'Assegno Unico;
13)Tutte le spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse del IO (individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di UC in data 7.10.2020 e che dichiarano di conoscere) verranno ripartite nella misura del 80% a carico del sig. e nella misura del 20% a carico Pt_2 della signora dietro semplice presentazione della fattura o dello scontrino comprovante la Pt_1 relativa spesa;
e ciò entro giorni trenta (30) dall' esibizione dei giustificativi (Doc. 12 Protocollo Tribunale di UC).
14) Entrambi i Ricorrenti si impegnano a tenere un comportamento di reciproco rispetto e mantenere la necessaria comunicazione tra Loro allo scopo sia di garantire la regolare e sana crescita del IO, nonché rapporti equilibrati e continuativi dello Stesso con ciascun Genitore;
15) I Ricorrenti esprimono sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, consentendo che ciascuno possa inserire il IO nel proprio;
16) Entrambi i Ricorrenti dichiarano di avere concordato tutte le predette condizioni che accettano ed allo scopo sottoscrivono;
17) Concordano i Ricorrenti che in attesa dei provvedimenti del Tribunale, le superiori condizioni tutte entrino in vigore a far data dalla sottoscrizione di questo Ricorso;
18) Le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate.
19) Le parti espressamente chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc dichiarando di non volersi riconciliare». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato il [...]- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di UC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in UC, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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