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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 679/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
S. Pappalardo
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Vitale, T. Vitale e L.
Vitale e A. Ferrara.
Appellato
OGGETTO: rimborso contribuzione coincidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 314/2022, del 22.03.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 CP_1
con il quale il ricorrente chiedeva la condanna dell'ente al pagamento in suo favore della somma di € 35.725,09 a titolo di rimborso di contribuzione “non considerata” ai sensi dell'art. 6 L. 45/1990.
Il primo giudice premetteva che l'art. 6 cit. prevedeva il diritto alla restituzione della contribuzione versata nella sola ipotesi di coincidenza di periodi di contribuzione non relativi a svolgimento effettivo di attività lavorativa, unico caso in cui la contribuzione era considerata “utile” (ai fini della ricongiunzione) una sola volta e solo quella di importo più elevato, mentre quella non considerata era rimborsata a richiesta dell'interessato.
Osservava che nel caso di specie l aveva proceduto al rimborso della CP_1
contribuzione non considerata degli anni 1994 e 1995, ma non a quella coincidente degli anni 2001-2005, in quanto relativa ad “attività effettiva”, per espressa ammissione del ricorrente.
Richiamata la pronuncia n. 13382/2001 della Suprema Corte, precisava che la ratio della speciale disposizione normativa si rinveniva nella funzione solidaristica della contribuzione obbligatoria, che giustificava la non rimborsabilità dei contributi versati in adempimento dello specifico obbligo di legge, essendo dovuti in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata, e condannava infine il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente resistente.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 29 luglio 2022; Parte_1
resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, interpretando illogicamente ed erroneamente l'art. 6 della l. 45/1990, ha rigettato la sua domanda condannandolo al pagamento delle spese.
Evidenzia infatti che il fondamento della propria pretesa è proprio l'art. 6 della l.
45/1990, che consente la restituzione, a richiesta dell'interessato, dei contributi non considerati ai fini della determinazione della prestazione.
Aggiunge che lo stesso nel prospetto riepilogativo inviatogli, fa CP_1
emergere la contraddittorietà del proprio operato, in quanto, pur attestando la “non utilità” della contribuzione coincidente, non ha proceduto al conseguente rimborso.
Assume che il citato art. 6 va interpretato nel senso che il legislatore ha espressamente previsto il rimborso dei contributi per periodi coincidenti relativi ad attività non effettiva, e, a maggior ragione, il rimborso dei contributi “non considerati” relativi a periodi coincidenti coperti da attività effettiva, e che tale interpretazione è coerente con il quadro complessivo delineato dal legislatore. Aggiunge che tutte le casse previdenziali dei professionisti valorizzano i contributi coincidenti, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 comma 1 e 1 comma 2 l. 45/1990, nonché della circolare n.71/1991 del Ministero del lavoro, e che l'operato dell'ente appellato si pone in contrasto anche con l'art. 6 del d.lgs. n. 42 del 2006.
Impugna conseguentemente la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali e chiede alla Corte di condannare l al pagamento in CP_1
suo favore della somma di euro 35.725,09 o della diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi, ove occorra ai fini della decisione, CTU contabile, precisando in ogni caso che l'ente appellato non ha mai contestato il quantum della pretesa.
2. L'appello è infondato. La domanda dell'appellante si fonda sulla previsione dell'art. 6 l. n. 45/90 ai sensi del quale “
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2”.
La materia è quella della richiesta che può essere avanzata dal “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione.
L'art. 6 disciplina per l'appunto, l'ipotesi in cui per il medesimo periodo vi siano contribuzioni a gestioni previdenziali diverse, statuendo che sono utili quelle relative ad attività effettiva. In mancanza di questa (cioè di attività effettiva) e, quindi, nel caso in cui una delle due contribuzioni sia virtuale (figurativa o assimilabile), se ne considera una sola, quella di importo più elevato e l'altra è oggetto di rimborso.
Poiché la domanda proposta dall'appellante è quella di rimborso, il dato normativo da utilizzare è solo quello dell'art. 6 riportato.
L'interpretazione letterale di tale norma è confermata anche dalla pronuncia della
Corte di cassazione n. 25345 del 2014 richiamata dall'appellante, laddove si legge che
“Come esattamente rilevato dalla ricorrente, sia la lettera che la ratio della L. Pt_2
n. 45 del 1990, art. 6 inducono a ritenere che solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi la contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo della pensione.
A ciò induce la lettera della norma secondo cui, ove si verifichi la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato”. E poiché solo nell'ipotesi in cui viene utilizzata solo la contribuzione di importo più elevato (cioè quando uno dei due importi è per contribuzione non corrispondente ad attività effettiva) è previsto il rimborso, deve concludersi nel senso che, non ricorrendo tale ipotesi, nessun rimborso ai sensi dell'art. 6 della l. n. 45/1990 spetta all'appellante.
L'assunto secondo il quale i contributi relativi ad attività effettiva che non siano stati utilizzati ai fini della pensione (sulla correttezza della misura della stessa non vi è alcuna contestazione) vanno rimborsati non trova alcun aggancio nella previsione normativa di cui sopra e non è neppure espressione di un principio di carattere generale.
Il collegio richiama in merito la pronuncia del giudice di legittimità già citata dal primo giudice, ossia la n. 13382/2001, che esclude la rimborsabilità dei contributi legittimamente versati qualora non siano stati utilizzati dal soggetto iscritto a cassa di previdenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso (che, come sopra detto, per il caso in esame non si ravvisa nell'art. 6 l. n. 45/90, riguardante una diversa ipotesi): “L'impossibilità per il soggetto iscritto a cassa di previdenza di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo
e di ingiustificato arricchimento;
b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, nè possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (cfr. Cass. 12.11.99 n. 12596, in tema di cessazione del rapporto previdenziale con l'Enasarco in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro dell'agente e della sua iscrizione all'albo degli avvocati ed alla relativa Cassa, nonché sentenza n. 10649-90). Diversamente accadrebbe, invece, ove venisse accertata l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, nel qual caso esisterebbe indebito oggettivo da parte dell'ente di previdenza per la percezione dei contributi
(cfr., ex multis, Cass.
2.11.99 n. 12204, 30.7.99 n. 834 e 23.5.98 n. 5167, in materia di richiesta di restituzione di contributi versati per un inesistente rapporto di lavoro subordinato, per la quale comunque sarebbe legittimato il solo datore di lavoro).
In altre parole, la prestazione dell'assicurato, è quella fissata dalla legge ed è sciolta dall'ammontare dei contributi versati, i quali, ove legittimamente ricevuti, non possono essere restituiti in mancanza di esplicita previsione di legge”.
Tale principio di carattere generale viene ribadito anche da Cass. civ. sez. lav. n.
30234/2017 (“l'impossibilità per il soggetto iscritto alla Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati in eccedenza non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle Pt_3
o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di un giustificato vantaggio della o dell'istituto di previdenza e assistenza che ha Pt_2
riscosso i contributi”; ugualmente Cass. civ. sez. lav. n. 1572 del 2006).
3. La sentenza va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 679/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
S. Pappalardo
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F. Vitale, T. Vitale e L.
Vitale e A. Ferrara.
Appellato
OGGETTO: rimborso contribuzione coincidente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 314/2022, del 22.03.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava il ricorso proposto da nei confronti dell Parte_1 CP_1
con il quale il ricorrente chiedeva la condanna dell'ente al pagamento in suo favore della somma di € 35.725,09 a titolo di rimborso di contribuzione “non considerata” ai sensi dell'art. 6 L. 45/1990.
Il primo giudice premetteva che l'art. 6 cit. prevedeva il diritto alla restituzione della contribuzione versata nella sola ipotesi di coincidenza di periodi di contribuzione non relativi a svolgimento effettivo di attività lavorativa, unico caso in cui la contribuzione era considerata “utile” (ai fini della ricongiunzione) una sola volta e solo quella di importo più elevato, mentre quella non considerata era rimborsata a richiesta dell'interessato.
Osservava che nel caso di specie l aveva proceduto al rimborso della CP_1
contribuzione non considerata degli anni 1994 e 1995, ma non a quella coincidente degli anni 2001-2005, in quanto relativa ad “attività effettiva”, per espressa ammissione del ricorrente.
Richiamata la pronuncia n. 13382/2001 della Suprema Corte, precisava che la ratio della speciale disposizione normativa si rinveniva nella funzione solidaristica della contribuzione obbligatoria, che giustificava la non rimborsabilità dei contributi versati in adempimento dello specifico obbligo di legge, essendo dovuti in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata, e condannava infine il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente resistente.
Impugnava la sentenza con ricorso depositato il 29 luglio 2022; Parte_1
resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante con un unico motivo di gravame censura la sentenza nella parte in cui il giudice, interpretando illogicamente ed erroneamente l'art. 6 della l. 45/1990, ha rigettato la sua domanda condannandolo al pagamento delle spese.
Evidenzia infatti che il fondamento della propria pretesa è proprio l'art. 6 della l.
45/1990, che consente la restituzione, a richiesta dell'interessato, dei contributi non considerati ai fini della determinazione della prestazione.
Aggiunge che lo stesso nel prospetto riepilogativo inviatogli, fa CP_1
emergere la contraddittorietà del proprio operato, in quanto, pur attestando la “non utilità” della contribuzione coincidente, non ha proceduto al conseguente rimborso.
Assume che il citato art. 6 va interpretato nel senso che il legislatore ha espressamente previsto il rimborso dei contributi per periodi coincidenti relativi ad attività non effettiva, e, a maggior ragione, il rimborso dei contributi “non considerati” relativi a periodi coincidenti coperti da attività effettiva, e che tale interpretazione è coerente con il quadro complessivo delineato dal legislatore. Aggiunge che tutte le casse previdenziali dei professionisti valorizzano i contributi coincidenti, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 6 comma 1 e 1 comma 2 l. 45/1990, nonché della circolare n.71/1991 del Ministero del lavoro, e che l'operato dell'ente appellato si pone in contrasto anche con l'art. 6 del d.lgs. n. 42 del 2006.
Impugna conseguentemente la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali e chiede alla Corte di condannare l al pagamento in CP_1
suo favore della somma di euro 35.725,09 o della diversa somma accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria chiede ammettersi, ove occorra ai fini della decisione, CTU contabile, precisando in ogni caso che l'ente appellato non ha mai contestato il quantum della pretesa.
2. L'appello è infondato. La domanda dell'appellante si fonda sulla previsione dell'art. 6 l. n. 45/90 ai sensi del quale “
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2”.
La materia è quella della richiesta che può essere avanzata dal “libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione.
L'art. 6 disciplina per l'appunto, l'ipotesi in cui per il medesimo periodo vi siano contribuzioni a gestioni previdenziali diverse, statuendo che sono utili quelle relative ad attività effettiva. In mancanza di questa (cioè di attività effettiva) e, quindi, nel caso in cui una delle due contribuzioni sia virtuale (figurativa o assimilabile), se ne considera una sola, quella di importo più elevato e l'altra è oggetto di rimborso.
Poiché la domanda proposta dall'appellante è quella di rimborso, il dato normativo da utilizzare è solo quello dell'art. 6 riportato.
L'interpretazione letterale di tale norma è confermata anche dalla pronuncia della
Corte di cassazione n. 25345 del 2014 richiamata dall'appellante, laddove si legge che
“Come esattamente rilevato dalla ricorrente, sia la lettera che la ratio della L. Pt_2
n. 45 del 1990, art. 6 inducono a ritenere che solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi la contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo della pensione.
A ciò induce la lettera della norma secondo cui, ove si verifichi la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato”. E poiché solo nell'ipotesi in cui viene utilizzata solo la contribuzione di importo più elevato (cioè quando uno dei due importi è per contribuzione non corrispondente ad attività effettiva) è previsto il rimborso, deve concludersi nel senso che, non ricorrendo tale ipotesi, nessun rimborso ai sensi dell'art. 6 della l. n. 45/1990 spetta all'appellante.
L'assunto secondo il quale i contributi relativi ad attività effettiva che non siano stati utilizzati ai fini della pensione (sulla correttezza della misura della stessa non vi è alcuna contestazione) vanno rimborsati non trova alcun aggancio nella previsione normativa di cui sopra e non è neppure espressione di un principio di carattere generale.
Il collegio richiama in merito la pronuncia del giudice di legittimità già citata dal primo giudice, ossia la n. 13382/2001, che esclude la rimborsabilità dei contributi legittimamente versati qualora non siano stati utilizzati dal soggetto iscritto a cassa di previdenza, in mancanza di un'espressa previsione di legge in tal senso (che, come sopra detto, per il caso in esame non si ravvisa nell'art. 6 l. n. 45/90, riguardante una diversa ipotesi): “L'impossibilità per il soggetto iscritto a cassa di previdenza di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo
e di ingiustificato arricchimento;
b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, nè possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (cfr. Cass. 12.11.99 n. 12596, in tema di cessazione del rapporto previdenziale con l'Enasarco in conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro dell'agente e della sua iscrizione all'albo degli avvocati ed alla relativa Cassa, nonché sentenza n. 10649-90). Diversamente accadrebbe, invece, ove venisse accertata l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, nel qual caso esisterebbe indebito oggettivo da parte dell'ente di previdenza per la percezione dei contributi
(cfr., ex multis, Cass.
2.11.99 n. 12204, 30.7.99 n. 834 e 23.5.98 n. 5167, in materia di richiesta di restituzione di contributi versati per un inesistente rapporto di lavoro subordinato, per la quale comunque sarebbe legittimato il solo datore di lavoro).
In altre parole, la prestazione dell'assicurato, è quella fissata dalla legge ed è sciolta dall'ammontare dei contributi versati, i quali, ove legittimamente ricevuti, non possono essere restituiti in mancanza di esplicita previsione di legge”.
Tale principio di carattere generale viene ribadito anche da Cass. civ. sez. lav. n.
30234/2017 (“l'impossibilità per il soggetto iscritto alla Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati in eccedenza non comporta alcun diritto alla loro restituzione nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle Pt_3
o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell'inesistenza di un giustificato vantaggio della o dell'istituto di previdenza e assistenza che ha Pt_2
riscosso i contributi”; ugualmente Cass. civ. sez. lav. n. 1572 del 2006).
3. La sentenza va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi