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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 27 05 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 281 cpc VI c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1877/2023 di R.G. avente ad oggetto : risoluzione del contratto,
tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Luigi Carbone , domiciliata come in atti;
Parte_1
ATTORE
e
. Controparte_1
CONVENUTA- contumace
conclusioni : come da verbale di udienza del 27 maggio 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondava o va accolta.
Il giudizio ha per oggetto la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di un impianto montascale tipo HARDACARE 2000,da installare presso la sede della società attorea pe un prezzo complessivo ammontante ad € 14.950,00 oltre iva.
Deduceva l'esponente che , al momento della stipula contrattuale, veniva versato un acconto pari al 50% del prezzo pattuito , giusto bonifico di € 7.774,00 versato in atti, ma che ,al momento della consegna del bene commissionato, lo stesso palesava vizi e difetti che ne rendevano impossibile il montaggio , ergo, il suo utilizzo. Precisava, altresì, che , a seguito della contestazione, personale della società venditrice si recava presso la sede della istante tentando invano di assemblare il prodotto , abbandonando, di fatto, il macchinario, nel deposito provocando ulteriori disagi.
Inoltrata idonea diffida segnalante l'inconveniente, la società acquirente incoava il presente giudizio finalizzato alla declaratoria della risoluzione contrattuale ed alla ripetizione dell'acconto versato.
Sceglieva di non costituirsi l'evocata società convenuta, giusta notifica telematica perfezionatasi a mezzo
PEC del 27 02 2023 , conseguendone la dichiarazione di contumacia della stessa.
Disposta una breve attività istruttoria in sede orale, la causa veniva fissata per gli incombenti ex art .281 cc
VI .
Ciò posto occorre individuare correttamente la natura giuridica della fattispecie dedotta in atti .
Il contratto d'opera ( art. 2222 cc) è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore di un'altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari;
e senza vincolo di subordinazione.
Assume rilevanza, poi, il successivo art .2226 c.c a mente del quale ..” l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati..”
Nel contratto d'opera, inoltre, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.
Ciò posto ,assume rilievo il comma II dell'art. 2226 c.c a mente del quale ..” il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti , al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta ( art. 1490 cc ) . L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna…”
Il richiamato art. 1490 c.c primo comma sì recita ..” Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore..”
Sul punto di diritto la Corte di Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale che riguarda le azioni che il compratore può esperire qualora acquisti un bene viziato.
Tra le obbligazioni principali del venditore vi è , secondo il dettato normativo sopra richiamato, quella di garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
In caso contrario, il compratore può agire per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita o la riduzione del prezzo di acquisto.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che , stando all'art. 2967 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio debba provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre l'altra parte è tenuta a provare che quel diritto si è modificato o estinto.
Secondo un orientamento più “tradizionale”, l'onere della prova ricadrebbe sull'acquirente, quale soggetto che coltiva l'azione giudiziale per vedersi garantito dal compratore rispetto ai vizi della cosa acquistata.
Di recente, La Suprema Corte è nuovamente intervenuti a Sezioni Unite, per porre fine a tale contrasto con la Sentenza n. 11748/2019, precisando che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato. Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Tanto consolida l'asseverato principio in base al quale ricade in capo al compratore l'onere di dimostrare il vizio della cosa venduta.
Assume, pertanto, rilevanza la successiva disposizione normativa collegata all'istituto richiamato che, all'art. 1495 c.c., sì recita..” Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge .
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.
L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna;
ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna..”
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano, nel caso in esame, gli estremi per la corretta applicazione della garanzia succitata, tenuto conto del collegamento funzionale all'art 2226 c.c.
Invero, sotto cotal aspetto le mancate allegazioni difensive di parte conventa che, si ripete, ha scelto di non costituirsi in giudizio, hanno, di fatto, lasciato “campo libero” all'attore processuale nella fase dell'interpello orale e nella allegazione documentale versata in atti.
Va, pertanto, confermata la sussistenza del prefato contratto di natura mista, contenendo lo stesso , non solo l'obbligo della prestazione di vendita della apparecchiatura, bensì anche la conseguenziale installazione , sì come riportato specificamente al punto 2 del patto scritto .
Si evince, altresì, l'emissione della fattura n. 92-2022 del 30 09 2022 attestante il versamento dell'acconto del montascale “Handicare 2000” , corroborata dalla copia del bonifico bancario effettuato in favore della
“ “ eseguito il 30 09 2022. CP_1
Assume, inoltre, rilievo, la lettera di diffida inoltrata con Pec del 20 03 2023 attestante la richiesta di risarcimento danni e contestazione dell'inadempimento.
Completa, poi, il compendio istruttorio, l'escussione dell'unico teste , deponente alla Testimone_1 udienza del 04 07 2024, dalla cui deposizione si trae la sintesi che segue: ..” a.d.r.: “non sono dipendente della società attrice, l' ho conosciuta tramite l' Ing. il legale rappresentante della società, è un mio Per_1 amico;
io sono un ex ferroviere;
preciso che mia moglie è proprietaria dell' immobile sito in Vairano Patenora in Via Felice Coltellessa, abbiamo fatto il 110 e abbiamo ordinato questo montascale;
l' abbiamo ordinato alla ditta tramite l' Ingegnere che è un mio amico, che era direttore dei lavori per il 110 Controparte_1 Per_1 che abbiamo fatto nell' immobile;
quindi ho ordinato anche il montascale tramite l' Ing. l' ho ordinato Per_1 verbalmente all' Ing. si trattava di una sedia che serviva per salire le scale;
l' ho ordinato il 14 Per_1 dicembre del 2022; non ricordo il prezzo di questo montascale;
ricordo che costava almeno 7 o 8.000 euro, ma non ricordo il prezzo preciso;
io non ho dato nessun acconto quando ho ordinato questo montascale;
l' ingegnere ha dato un acconto, di 7.000 o 8.000 euro, non ricordo con precisione;
preciso anzi che questi
7.000 o 8.000 euro erano l' acconto;
l' hanno portato questo montascale, quando hanno provato a montarli non si trovavano con le misure, quindi hanno detto che sarebbero ritornati per le misure esatte;
questo è successo nel 2022; il montascale l' hanno lasciato quindi là, senza installarlo;
non sono mai più tornati;
io ho chiesto all' Ing. spiegazioni al riguardo;
io non ho corrisposto nulla all'Ing. per queste spese;
Per_1 Per_1 ad oggi io ancora non ce l' ho il montascale;
ricordo che la società di cui è legale rappresentante l' Ing. Per_1 si chiama Parovim 22; ricordo che la società quando venne disse che le misure prese erano CP_1 sbagliate;
ricordo che prima di venire con il montacarichi erano già venuti a prendere le misure, poi quando sono tornati a montarlo non si trovavano con le misure prese;
perciò poi dissero che sarebbero tornati, ma non sono mai più tornati”….
Orbene, a mente dell'art. 1495 c.c. , commi 1 e 2 …”Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge .
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato…”
Quest'ultimo capoverso inquadra correttamente la fattispecie in esame , atteso che il maldestro tentativo di installare il montascale da parte dei tecnici della società convenuta configura un palese inadempimento afferente l'opus restato ineseguito e insitamente riconosciuto dall'installatore che , pur con più tentativi, non trovava il rimedio idoneo ai disguidi tecnici.
Rafforza, poi, il presupposto di diritto espresso nel libello introduttivo anche il deferito e non reso interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta notificato il 10 09 2023, postulando le conseguenze processuali tipiche dell'art. 232 cpc a mente del quale..” Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio , valutato ogni altro elemento di prova , può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio …”
Che tale contegno della parte reticente o non presente al disposto interrogatorio abbia , quali conseguenze valutative della fondatezza delle circostanze in esso formulate, abbia rilevanza quanto meno indiziaria, lo certificano svariate pronunzie di legittimità in argomento ( ex multis , Cass. n. 9436/2018; Cass. n.
17719/2014).
Questo giudice, pertanto, sulla scorta di un orientamento ormai asseverato, ritiene che la mancata risposta all'interrogatorio firmale rafforzi la sussistenza di circostanze già emerse sia in sede documentale che in sede di interpello orale.
La risoluzione del contratto per inadempimento produce , pertanto, l'effetto di sciogliere il vincolo contrattuale, liberando le parti dalle obbligazioni ancora da eseguire e comportando la restituzione di quanto eventualmente già prestato. In altre parole, la parte adempiente può chiedere la restituzione di quanto versato e, in aggiunta, il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'altra parte.
La retroattività, prevista dall'art . 1458 c.c riporta i contraenti ad una fase antecedente alla stipula. conseguendone per la parte che ha ricevuto una prestazione economica, in questo caso rappresentata dall'acconto versata, la restituzione in toto.
Il risarcimento del danno, poi, è una domanda autonoma rispetto a quella di adempimento o di risoluzione e segue le disposizioni di cui all'art. 1223 c.c., ovvero, deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Come sopra evidenziato, la restituzione della somma versata in acconto si palesa fondata sugli effetti automatici della dichiarata risoluzione contrattuale, mentre per i danni da lucro cessante devono essere comprovati almeno in via indiziaria, circostanza , questa, non adempiuta nel presente giudizio.
Tanto meno il disguido afferente il mancato utilizzo del bene acquistato può dirsi compiutamente apprezzabile, rientrando lo stesso nella fattispecie di cui all'art 2059 c.c., sancendo tale disposizione che il danno non patrimoniale è suscettibile di risarcimento non solo quando ciò sia espressamente previsto dalla legge (come nelle ipotesi di danno derivante da reato.) ma anche in caso di lesione di diritti inviolabili dell'individuo tutelati dalla nostra Costituzione. In sintesi, va accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta società contumace e , per lo effetto, condannata quest'ultima alla restituzione dell'acconto versato in misura di €
7.774,00 oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale.
Circa il regime delle spese di lite non sussistono ragioni avverse alla applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 91 cpc, tenendo conto dei parametri di cui al DM n. 55 2014 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 1877/2023 di R.G. , così provvede :
- Accoglie la domanda per quanto di ragione:
- dichiara la risoluzione del contratto del 30 09 2022, competente tra le parti del giudizio;
- condanna, per lo effetto, parte convenuta al pagamento, in favore della attrice, Controparte_1 della somma di € 7.774,00, oltre interessi di legge dalla domanda;
- condanna la mentovata al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in € 264,00 per verosimili esborsi ed € 5077,00, oltre accessori di legge con attribuzione ex art 93 cpc.
-
così deciso in Nola, lì 30 maggio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata