Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/02/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia , all'esito dell'udienza del 07/02/2025, nella controversia iscritta al n.3382/2020 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Cod. Fisc. Parte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino via Nazionale n. 101, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Rosa RAFFAELE ADDAMO che La rappresenta e difende giusta procura in atti:
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 09/11/2020 così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese;
FATTO E DIRITTO CP_ Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 09/11/2020, conveniva in giudizio l' esponendo:
A) L'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del comune di residenza;
B) Nell'anno 2014 ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 18/06/2014 al 31/12/2014 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. C) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n. 98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2014 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
D) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 28/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2014 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata pari ad € 2.124,45. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 01/07/2020 respinto con delibera del
23/09/2020.
E) Inoltre con tre diverse e distinti note tutte datate 12/05/2020 l' comunicava alla ricorrente di CP_1 aver riesaminato le domande di malattia relativamente ai periodi dal 23/01/2015 al 21/02/2015, dal
09/03/2015 al 12/04/2015 e dal 06/05/2015 al 04/06/2015 e di averle rigettate richiedendo indietro le pre4stazioni già liquidate pari ad € 2.297,83. Avverso tali provvedimenti la ricorrente presentava separati ricorsi in data 30.06/01.07.2020 tutti rigettati con separati provvedimenti dati 23/09/2020.
F) Nell'anno 2015, la ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo indietro la prestazione già liquidata per € 2.124,45. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 01/07/2020 respinto con delibera del 23/09/2020.
I) Inoltre con due diverse e distinte note datate 12/05/2020 l' comunicava alla ricorrente di aver CP_1 riesaminato le domande di malattia relativamente ai periodi dal 03/02/2016 al 03/03/2016 e dal
15/04/2016 al 29/04/2016 e di averle rigettate, richiedendo indietro le prestazioni già liquidate per € 1.029,78. Avverso Tali provvedimenti la ricorrente presentava separati ricorsi in data 30.06/01.07.2020 tutti rigettati con separati provvedimenti dati 23/09/2020.
N) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 28/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.124,45. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 30/06/2020 respinto con delibera del
23/09/2020. dal 06/07/2015 al 31/12/2015 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. G) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n. 98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno 2015 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
H) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 28/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2015 e di averla rigettata richiedendo richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.124,45. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 30/06/2020 respinto con delibera del
23/09/2020.
O) Inoltre con due diverse e distinte note datate 12/05/2020 l' comunicava alla ricorrente di aver CP_1 riesaminato le domande di malattia relativamente ai periodi dal 13/01/2017 al 03/03/2017 e dal
24/03/2017 al 24/04/2017 e di averle rigettate richiedendo indietro le prestazioni già corrisposte per € 2.135,86. Avverso Tali provvedimenti la ricorrente presentava separati ricorsi in data 30.06/01.07.2020 rigettati con separati provvedimenti dati 23/09/2020.
P) Nell'anno 2017, la ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 20/03/2017 al 31/12/2017 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. Q) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n. 98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno
2017 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
R) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 28/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.125,19. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 01/07/2020 respinto con delibera del
23/09/2020.
S) Nell'anno 2018, la ricorrente, ha lavorato per 102 giorni per il periodo dal 12/03/2018 al 30/11/2018 alle dipendenze della ditta CUSMA' PICCIONE ROSARIO. T) A seguito della pubblicazione degli elenchi previsti dall'Art. 38 commi 6/7 del D.L. 06/07/11 n. 98 convertito nella L: 111 del 15/07/2011 è risultato un disconoscimento di giornate lavorative per l'anno
2018 e pertanto la ricorrente ha inoltrato, in data 25/06/2000 ricorso alla Commissione CISOA, che è stato respinto con provvedimento del 07/09/2020.
U) Conseguentemente al predetto disconoscimento l' , con nota del 28/04/2020 ha comunicato alla CP_1 ricorrente di aver riesaminato la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2018 e di averla rigettata richiedendo indietro la prestazione già liquidata per € 2.124,45. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva ricorso alla CISOA in data 30/06/2020 respinto con delibera del
23/09/2020. Chiedeva annullarsi l'indebito richiesto. CP_ L' si costituiva e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto;
All'udienza odierna, compariva il suo procuratore il quale dichiarava di rinunziare all'azione, evidenziando di avere tale potere conferito con la procura in atti.
La domanda va rigettata, posto che la parte ricorrente non ha provato di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno di riferimento.
La stessa parte ricorrente con la dichiarazione resa dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare all'azione, ed evidenziando che ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Tale rinunzia, viene valutata da questo giudicante ai fini dell'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., in quanto, la rinunzia all'azione non necessita di alcuna formalità, diversamente dalla rinunzia agli atti del giudizio deve rispondere ad una precisa disciplina normativa. In particolare l'art. 306 c.p.c. dispone che la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Pertanto, in ossequio a tale principio, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo comunque l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda;
Spese compensate, ritento la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
Così deciso in Patti, 07/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia