TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 777/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. OTTAVI TIZIANO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DE TI CIRILLO GLORIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La figlia minore resterà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori (i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, istruzione e salute tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e rispettive aspirazioni laddove, limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente) con stabile collocazione abitativa della medesima con la madre presso l'abitazione sita in
Terracina via Caposelce n.7 dove manterranno la residenza anagrafica e che costituirà indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore. 2) La casa familiare sita in Terracina via Caposelce n.7 già nella disponibilità della sig.ra verrà Parte_2
assegnata alla stessa. Tale immobile presso il quale le Parti avevano stabilito residenza anagrafica, resta in uso alla Sig.ra che determinerà unilateralmente col proprio Pt_2
genitore (proprietario dello stesso, alla quale lo ha concesso in comodato gratuito) le modalità di prosecuzione dell'utilizzo a scopo abitativo, con gli arredi e le suppellettili ivi contenuti/e e con totale accollo delle spese derivanti dai consumi delle relative utenze domestiche (ed impegno a volturare a proprio nome le utenze che eventualmente dovessero tuttora risultare intestate al Sig. .Le parti si danno atto che il sig. Parte_1 Parte_1
il 17.04.2024 di comune accordo si è allontanato dall'immobile di via Caposelce n.7,
[...] senza farvi rientro, asportando indumenti ed effetti personali. 3) Le Parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della bambina e del regime di affidamento condiviso, ferma restando che i rapporti tra i genitori dovranno essere improntati di flessibilità e collaborazione anche sotto il profilo comunicativo, convengono le seguenti modalità della frequentazione con la minore : frequentazione durante la settimana in cui non Per_1 trascorrerà con la figlia il fine settimana il padre terrà con sé la figlia , nel rispetto e Per_1
secondo le esigenze di vita di entrambi e secondo gli impegni lavorativi del padre, 2 pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola, con impegno a provvedervi personalmente ovvero, in caso di turnazione di lavoro ostativa al prelevamento da scuola, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 (dopo cena) d'estate e alle ore 20 d'inverno, prelevandola personalmente da casa ed ivi riaccompagnandola;
durante la settimana in cui trascorrerà con la figlia il fine settimana il padre terrà con sé la figlia , nel rispetto e secondo le esigenze di vita di Per_1
entrambi, 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, con impegno a provvedervi personalmente ovvero, in caso di turnazione di lavoro ostativa al prelevamento da scuola, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 (dopo cena) d'estate e alle ore 20 d'inverno, prelevandola personalmente da casa ed ivi riaccompagnandola, con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente. weekend alternati con pernotto del sabato sera il padre terrà con sé la figlia, a weekend alternati, il sabato e la domenica con pernotto del sabato sera secondo le seguenti modalità: Nel fine settimana di sua spettanza il padre terrà con sé la figlia dal sabato mattina verso le ore 9:30 fino alla domenica sera, con pernottamento del sabato sera presso la residenza del padre, riaccompagnandola alle ore 20 d'inverno e alle ore 22 d'estate, salvo la possibilità di modificare i predetti giorni previo accordo telefonico che dovrà avvenire d'intesa da parte di entrambi i genitori almeno 12 ore prima. Il tutto secondo le possibilità lavorative, comunicando preventivamente alla sig.ra le proprie disponibilità ad Pt_2
inizio della settimana (lunedì). PER LA STAGIONE ESTIVA - Verrà osservato il regime di frequentazione ordinario ma ciascun genitore avrà facoltà di comunicare all'altro, entro il
30 maggio di ciascun anno, la pianificazione di periodi continuativi con la minore di giorni
15 durante il periodo estivo (luglio e agosto). Nel caso non fosse possibile, a causa della turnazione lavorativa, pianificare 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto il padre trascorrerà 7 giorni consecutivi con la figlia, comprensivi di pernotto, durante il periodo invernale e 7 giorni. consecutivi, comprensivi di pernotto, durante il periodo estivo. festività natalizie, pasquali e vacanze estive. Quanto alle festività natalizie la figlia trascorrerà il 24
o il 25 di dicembre con il padre, ad anni alterni con la madre, sempre ad anni alterni tra i genitori la figlia trascorrerà i giorni di Capodanno e dell'epifania. Per le festività Pasquali le parti concordano che ad anni alterni la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre. festività nazionali e locali e feste di compleanno. Quanto alle festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e locali le
Parti convengono che la minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Quanto alle feste di compleanno dei genitori la figlia trascorrerà con i rispettivi genitori il dì del compleanno. Quanto alle feste di compleanno dei familiari
(nonni e cugini), se infrasettimanale e sempre preavvisato, sarà garantito per la minore il rispetto di orari consoni allo svolgimento dell'attività scolastica del giorno seguente. Quanto alle feste di compleanno della minore ciascun genitore ha diritto di organizzare per proprio conto la festa di compleanno o, se concordato, di festeggiarlo insieme organizzando un'unica festa. In mancanza di accordo tra le Parti trascorrerà il dì del rispettivo compleanno Per_1 ad anni alterni con i rispettivi genitori. In ogni caso: ferma restando la flessibilità e la possibilità di accordarsi in modo alternativo in ragione di sopravvenuti impegni o impedimenti dei genitori. 4) Circa la contribuzione al mantenimento della figlia si Per_1 concorda quanto segue. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di €.350,00, somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con decorrenza ottobre 2024; Si intendono per spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, spese di trasporto urbano
(autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. 5) Circa la suddivisione delle singole voci di spesa c.d. straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori nonché straordinarie c.d. "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, i Signori e stabiliscono e concordano di Pt_2 Parte_1
suddividerle equamente in misura del 50% a carico della Sig.ra ed in Parte_2 misura del 50% a carico del Sig. Il genitore, a fronte di una richiesta Parte_1
scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sulla scorta del protocollo predisposto dal COA di Latina si intendono per spese straordinarie: a) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione, libri e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo; b) iscrizione e rette di scuole private;
c) corsi scolastici extracurricolari;
d) iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede; e) ripetizioni;
f) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno;
g) pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
h) centri estivi, campi scuola, escursioni;
i) gare sportive;
b) spese universitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza il loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari;
b) di trasporto per i fuori-sede; c) di partecipazione a stages;
c) spese ludiche e parascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza); b) corsi di lingue, informatica e simili;
c) viaggi di istruzione;
d) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
e) spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto) nonché spese di bollo e assicurazione;
d) spese sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno;
b) attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività; c) costi di partecipazione ad attività sportive pure se consigliati per scopi terapeutici;
e) spese medico- sanitarie che richiedono il preventivo accordo: a) spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc.. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il S.S.N., tickets per esami e visite per servizi forniti da ssn;
f) Spese straordinarie obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre se effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. Allo scopo, poi, di evitare al genitore collocatario (madre) un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario (padre), a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario (madre) e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge. 6) Le Parti concordano che la sig.ra ed il sig. percepiscano Pt_2 Parte_1
l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno. 7) La Polizza Vita Alleanza stipulata dal sig. con rata sempre sostenuta dallo stesso per circa euro 100,00 Parte_1 mensili, continuerà ad essere onorata da quest'ultimo. Tuttavia, il provvederà a Parte_1
cambiare il nome dei beneficiari in favore della sola figlia. 8) Le Parti concordano di chiudere il libretto cointestato aperto presso la Banca del Privernate mentre il saldo residuo giacente su detto libretto appartenente esclusivamente al sig. verrà Parte_1 trasferito interamente su un conto intestato al solo sig. 9) Il sig. Parte_1 Parte_1
provvederà, entro 30 giorni dalla chiusura del libretto sopra indicato ed il
[...] trasferimento delle somme in esso contenute su un nuovo conto alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, per la somma di euro 10.000,00 in favore della figlia, con possibilità, per quest'ultima, di ottenerne la liquidazione all'età di 18 anni. A tal proposito, il Sig.
[...] fornirà alla moglie, entro 10 giorni dalla stipula, copia della relativa Pt_1
documentazione. 10) Nulla concordato tra le parti in merito all'eventuale mantenimento della moglie e del marito, entrambi capaci di provvedere autonomamente a sé stessi. 11) I coniugi dichiarano di aver diviso equamente in parti uguali tutti i beni mobili maturati e raccolti nel corso della convivenza e del matrimonio e di non aver altra pendenza di dare e avere tra le parti anche in relazione ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale che saranno lasciati in favore dei genitori della sig.ra quali proprietari dell'immobile. 12) Parte_2
Quanto all'autovettura Hyundai IX20 tg EN377TT, ad oggi intestata al sig. Parte_1
le Parti si danno atto che la sig.ra ha già provveduto ad effettuare
[...] Parte_2 il passaggio di proprietà in proprio favore, a propria cura e spese, nonché a sostenerne le relative spese di manutenzione, assicurazione e bollo. Inoltre, la sig.ra si Parte_2 impegna ad onorare il pagamento delle imposte di bollo sinora rimaste inevase riconducibili all'autovettura Hyundai IX20 tg EN377TT relative agli anni 2023 e 2024 per euro 378,00.
La vettura sarà consegnata alla Sig.ra entro il 10 aprile 2025. 13) Quanto Pt_2
all'autovettura Fiat 500 x tg GD484JM, la stessa resterà intestata al Sig. Parte_1
il quale provvederà ad onorarne le relative imposte di bollo rimaste inevase. Nel
[...] momento in cui verrà consegnata alla Sig.ra la vettura Hiunday di cui sopra, Pt_2
quest'ultima provvederà a consegnare, a propria volta, la 500x al marito”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 10/10/2009,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 13, Parte II, Serie A, dell'anno 2009), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 15/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. OTTAVI TIZIANO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DE TI CIRILLO GLORIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La figlia minore resterà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori (i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, istruzione e salute tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e rispettive aspirazioni laddove, limitatamente alla questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente) con stabile collocazione abitativa della medesima con la madre presso l'abitazione sita in
Terracina via Caposelce n.7 dove manterranno la residenza anagrafica e che costituirà indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore. 2) La casa familiare sita in Terracina via Caposelce n.7 già nella disponibilità della sig.ra verrà Parte_2
assegnata alla stessa. Tale immobile presso il quale le Parti avevano stabilito residenza anagrafica, resta in uso alla Sig.ra che determinerà unilateralmente col proprio Pt_2
genitore (proprietario dello stesso, alla quale lo ha concesso in comodato gratuito) le modalità di prosecuzione dell'utilizzo a scopo abitativo, con gli arredi e le suppellettili ivi contenuti/e e con totale accollo delle spese derivanti dai consumi delle relative utenze domestiche (ed impegno a volturare a proprio nome le utenze che eventualmente dovessero tuttora risultare intestate al Sig. .Le parti si danno atto che il sig. Parte_1 Parte_1
il 17.04.2024 di comune accordo si è allontanato dall'immobile di via Caposelce n.7,
[...] senza farvi rientro, asportando indumenti ed effetti personali. 3) Le Parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extra-scolastici della bambina e del regime di affidamento condiviso, ferma restando che i rapporti tra i genitori dovranno essere improntati di flessibilità e collaborazione anche sotto il profilo comunicativo, convengono le seguenti modalità della frequentazione con la minore : frequentazione durante la settimana in cui non Per_1 trascorrerà con la figlia il fine settimana il padre terrà con sé la figlia , nel rispetto e Per_1
secondo le esigenze di vita di entrambi e secondo gli impegni lavorativi del padre, 2 pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola, con impegno a provvedervi personalmente ovvero, in caso di turnazione di lavoro ostativa al prelevamento da scuola, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 (dopo cena) d'estate e alle ore 20 d'inverno, prelevandola personalmente da casa ed ivi riaccompagnandola;
durante la settimana in cui trascorrerà con la figlia il fine settimana il padre terrà con sé la figlia , nel rispetto e secondo le esigenze di vita di Per_1
entrambi, 2 pomeriggi, dall'uscita da scuola, con impegno a provvedervi personalmente ovvero, in caso di turnazione di lavoro ostativa al prelevamento da scuola, dalle ore 16,00 alle ore 22,00 (dopo cena) d'estate e alle ore 20 d'inverno, prelevandola personalmente da casa ed ivi riaccompagnandola, con le medesime modalità descritte nel paragrafo precedente. weekend alternati con pernotto del sabato sera il padre terrà con sé la figlia, a weekend alternati, il sabato e la domenica con pernotto del sabato sera secondo le seguenti modalità: Nel fine settimana di sua spettanza il padre terrà con sé la figlia dal sabato mattina verso le ore 9:30 fino alla domenica sera, con pernottamento del sabato sera presso la residenza del padre, riaccompagnandola alle ore 20 d'inverno e alle ore 22 d'estate, salvo la possibilità di modificare i predetti giorni previo accordo telefonico che dovrà avvenire d'intesa da parte di entrambi i genitori almeno 12 ore prima. Il tutto secondo le possibilità lavorative, comunicando preventivamente alla sig.ra le proprie disponibilità ad Pt_2
inizio della settimana (lunedì). PER LA STAGIONE ESTIVA - Verrà osservato il regime di frequentazione ordinario ma ciascun genitore avrà facoltà di comunicare all'altro, entro il
30 maggio di ciascun anno, la pianificazione di periodi continuativi con la minore di giorni
15 durante il periodo estivo (luglio e agosto). Nel caso non fosse possibile, a causa della turnazione lavorativa, pianificare 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto il padre trascorrerà 7 giorni consecutivi con la figlia, comprensivi di pernotto, durante il periodo invernale e 7 giorni. consecutivi, comprensivi di pernotto, durante il periodo estivo. festività natalizie, pasquali e vacanze estive. Quanto alle festività natalizie la figlia trascorrerà il 24
o il 25 di dicembre con il padre, ad anni alterni con la madre, sempre ad anni alterni tra i genitori la figlia trascorrerà i giorni di Capodanno e dell'epifania. Per le festività Pasquali le parti concordano che ad anni alterni la figlia trascorrerà la Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre. festività nazionali e locali e feste di compleanno. Quanto alle festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre e locali le
Parti convengono che la minore le trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Quanto alle feste di compleanno dei genitori la figlia trascorrerà con i rispettivi genitori il dì del compleanno. Quanto alle feste di compleanno dei familiari
(nonni e cugini), se infrasettimanale e sempre preavvisato, sarà garantito per la minore il rispetto di orari consoni allo svolgimento dell'attività scolastica del giorno seguente. Quanto alle feste di compleanno della minore ciascun genitore ha diritto di organizzare per proprio conto la festa di compleanno o, se concordato, di festeggiarlo insieme organizzando un'unica festa. In mancanza di accordo tra le Parti trascorrerà il dì del rispettivo compleanno Per_1 ad anni alterni con i rispettivi genitori. In ogni caso: ferma restando la flessibilità e la possibilità di accordarsi in modo alternativo in ragione di sopravvenuti impegni o impedimenti dei genitori. 4) Circa la contribuzione al mantenimento della figlia si Per_1 concorda quanto segue. Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma di €.350,00, somma che sarà versata alla sig.ra Parte_2 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, con decorrenza ottobre 2024; Si intendono per spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, spese di trasporto urbano
(autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. 5) Circa la suddivisione delle singole voci di spesa c.d. straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori nonché straordinarie c.d. "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, i Signori e stabiliscono e concordano di Pt_2 Parte_1
suddividerle equamente in misura del 50% a carico della Sig.ra ed in Parte_2 misura del 50% a carico del Sig. Il genitore, a fronte di una richiesta Parte_1
scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sulla scorta del protocollo predisposto dal COA di Latina si intendono per spese straordinarie: a) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione, libri e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo; b) iscrizione e rette di scuole private;
c) corsi scolastici extracurricolari;
d) iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede; e) ripetizioni;
f) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno;
g) pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
h) centri estivi, campi scuola, escursioni;
i) gare sportive;
b) spese universitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza il loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari;
b) di trasporto per i fuori-sede; c) di partecipazione a stages;
c) spese ludiche e parascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza); b) corsi di lingue, informatica e simili;
c) viaggi di istruzione;
d) vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
e) spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto) nonché spese di bollo e assicurazione;
d) spese sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno;
b) attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività; c) costi di partecipazione ad attività sportive pure se consigliati per scopi terapeutici;
e) spese medico- sanitarie che richiedono il preventivo accordo: a) spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc.. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il S.S.N., tickets per esami e visite per servizi forniti da ssn;
f) Spese straordinarie obbligatorie che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre se effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. Allo scopo, poi, di evitare al genitore collocatario (madre) un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario (padre), a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario (madre) e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge. 6) Le Parti concordano che la sig.ra ed il sig. percepiscano Pt_2 Parte_1
l'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno. 7) La Polizza Vita Alleanza stipulata dal sig. con rata sempre sostenuta dallo stesso per circa euro 100,00 Parte_1 mensili, continuerà ad essere onorata da quest'ultimo. Tuttavia, il provvederà a Parte_1
cambiare il nome dei beneficiari in favore della sola figlia. 8) Le Parti concordano di chiudere il libretto cointestato aperto presso la Banca del Privernate mentre il saldo residuo giacente su detto libretto appartenente esclusivamente al sig. verrà Parte_1 trasferito interamente su un conto intestato al solo sig. 9) Il sig. Parte_1 Parte_1
provvederà, entro 30 giorni dalla chiusura del libretto sopra indicato ed il
[...] trasferimento delle somme in esso contenute su un nuovo conto alla sottoscrizione di una polizza assicurativa, per la somma di euro 10.000,00 in favore della figlia, con possibilità, per quest'ultima, di ottenerne la liquidazione all'età di 18 anni. A tal proposito, il Sig.
[...] fornirà alla moglie, entro 10 giorni dalla stipula, copia della relativa Pt_1
documentazione. 10) Nulla concordato tra le parti in merito all'eventuale mantenimento della moglie e del marito, entrambi capaci di provvedere autonomamente a sé stessi. 11) I coniugi dichiarano di aver diviso equamente in parti uguali tutti i beni mobili maturati e raccolti nel corso della convivenza e del matrimonio e di non aver altra pendenza di dare e avere tra le parti anche in relazione ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale che saranno lasciati in favore dei genitori della sig.ra quali proprietari dell'immobile. 12) Parte_2
Quanto all'autovettura Hyundai IX20 tg EN377TT, ad oggi intestata al sig. Parte_1
le Parti si danno atto che la sig.ra ha già provveduto ad effettuare
[...] Parte_2 il passaggio di proprietà in proprio favore, a propria cura e spese, nonché a sostenerne le relative spese di manutenzione, assicurazione e bollo. Inoltre, la sig.ra si Parte_2 impegna ad onorare il pagamento delle imposte di bollo sinora rimaste inevase riconducibili all'autovettura Hyundai IX20 tg EN377TT relative agli anni 2023 e 2024 per euro 378,00.
La vettura sarà consegnata alla Sig.ra entro il 10 aprile 2025. 13) Quanto Pt_2
all'autovettura Fiat 500 x tg GD484JM, la stessa resterà intestata al Sig. Parte_1
il quale provvederà ad onorarne le relative imposte di bollo rimaste inevase. Nel
[...] momento in cui verrà consegnata alla Sig.ra la vettura Hiunday di cui sopra, Pt_2
quest'ultima provvederà a consegnare, a propria volta, la 500x al marito”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 10/10/2009,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 13, Parte II, Serie A, dell'anno 2009), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 15/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino