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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 03/12/2024, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 22.2.1983 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Sara Frattura E
n. ad Atessa il 19.6.1982 – CF Controparte_1
difeso dall'Avv. Tommaso Troilo C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e collocazione di minori nati fuori dal matrimonio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 All'udienza del 2.12.2024, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, a parziale modifica del decreto emesso in data 14.9.2022, pronunciato nel procedimento RG 339/2022, dispone che:
il figlio minore sarà affidato, congiuntamente, ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione di residenza della madre a Lanciano (CH) alla Via L.Galvani n. 2;
ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità parentale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse e di maggiore importanza relative alla educazione, istruzione, salute e cura del minore dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo e nel reciproco rispetto;
il padre, nelle settimane in cui al lavoro avrà il turno di mattina, potrà esercitare il diritto di vedere e tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi, impegnandosi a prelevarlo dalla abitazione materna e ad accompagnarlo a fare le terapie alle quali il bambino si sottopone. Finita la terapia – compatibilmente con gli impegni scolastici del minore – terrà il bambino con sé fino alle ore 20.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
a week-end alternati dalla uscita di scuola del sabato alle ore 20.00 della domenica. Si rappresenta che il bambino soffre il mal di macchina, con dolori di pancia, quindi sarebbe necessario che il bambino pranzasse prima di recarsi presso la residenza del padre sita in Casoli.
pagina 2 di 4 Nel periodo natalizio il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al
6 gennaio salvo diverso accordo tra i coniugi.
Nel periodo pasquale il minore trascorrerà, ad anni alterni, con l'un genitore dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì di
Pasquetta ed il martedì salvo diverso accordo fra i coniugi.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per almeno
15 giornate, anche non consecutive, da concordarsi con la madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi e privati dei genitori;
degli impegni terapeutici e scolastici del minore e fatti salvi diversi accordi fra i genitori.
Salvo quando lo andrà a prendere all'uscita della scuola per il w.e., in tutte le altre occasioni in cui il padre eserciterà il proprio diritto di visita il figlio dovrà dallo stesso essere prelevato sotto il portone della casa materna e ivi riconsegnato alla sig.ra o alla sig.ra Pt_1 Per_2 madre della sig.ra e nonna del piccolo , che abita nello Pt_1 Per_1 stesso stabile. Durante i tempi di permanenza presso un genitore, l'altro potrà liberamente comunicare telefonicamente con il minore anche tramite videochiamata che verrà effettuata dalle ore 19.00 alle ore 19.30.
Il bambino, a prescindere dalle turnazioni, trascorrerà sempre con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma nonché i loro rispettivi compleanni.
Salvo diversi accordi delle Parti il bambino trascorrerà, ad anni alterni, il suo compleanno, con la madre e con il padre.
Medesima previsione varrà per il giorno di ferragosto, per le altre festività (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 1° novembre,il 25 aprile, il 2 giugno).
Previo accordo con la sig.ra , madre del piccolo , Parte_1 Per_1 ove il sig. fosse impossibilitato, il diritto di visita verrà CP_1 esercitato, secondo le medesime modalità, dalla sig. Controparte_2
, madre del e nonna del bambino.
[...] CP_1
pagina 3 di 4 poiché il figlio minore risulta collocato in via prevalente presso la madre, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a Controparte_1 Pt_1 titolo di mantenimento per lo stesso un assegno mensile pari ad €
200,00// (Euro duecento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
somma rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente tra i genitori e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi sulla scorta del vademecum all'uopo predisposto dal CNF che si intende in questa sede richiamato, conosciuto e trascritto.
L'assegno unico sarà attribuito alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente del figlio minore in aggiunta all'assegno di mantenimento;
le Parti si impegnano, reciprocamente, a fare in modo che l'ingresso di nuovi compagni/compagne nella vita del figlio minore avvenga in maniera graduale al fine di preservarne la serenità;
il sig. , nei giorni in cui farà vista al figlio, avrà anche la CP_1 possibilità di prelevare e tenere con sé il cane meticcio Rocky, previo accordo con la sig.ra Pt_1
Constatato che il bambino si mette spesso le mani in bocca con elevati rischi di contrarre virus, batteri e patologie varie, è raccomandabile che lo stesso bambino non venga in contatto con animali selvatici/randagi, pollame, et similia.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 3.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
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