Articolo 52 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1098
Articolo 51Articolo 53
Versione
14 febbraio 1970
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer
tate per la competenza propria dell'eserci
zio 1968 (articolo 48)..................... L. 100.670.273
Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 50).......... " 38.978.959
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Residui passivi al 31 dicembre 1968... L. 139.649.232
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970