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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 203/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3946/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 33840/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.1.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore (C.F.: ), quest'ultima anche in Parte_2 C.F._1
proprio, rappresentate e difese dall'avvocato Bernardo Crocamo (C.F.:
), in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._2
APPELLANTE
E
(già (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cardarelli (C.F: P.IVA_2
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 13.3.2014 C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni:
1 per l'appellante: “- nel merito, in totale riforma della sentenza nr. 3946/2020 resa dal
Tribunale di Napoli, 11^ sezione civile, il 10.06.2020 depositata il 10.06.2020 non notificata, accogliere le domande formulata dall'attrice in primo grado e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 7276/2014, emesso dal Tribunale di Napoli, proposto dalla e, accertata la inesistenza del credito Parte_1
preteso da controparte, per l'effetto, condannare l'appellante alla restituzione di tutte le somme non dovute e ricevute in pagamento, nel corso del giudizio, in favore della del ovvero alla minore somma ritenuta di giustizia, oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata: “… c) nel merito,
1) in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e della opposizione, condannare le appellanti al pagamento in proprio favore della somma di €.
103.859,81 ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà esser dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi contrattuali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza della fattura al saldo.
Con vittoria di spese, competenze, ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In data 07.11.2014 veniva notificato alla Parte_3
decreto ingiuntivo n. 7276/14, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 103.859,81 relativa al consumo Controparte_2
energetico compreso nel periodo tra Ottobre 2008 e Agosto 2010. A sostegno,
[...]
deduceva che il 7.11.2007 aveva concluso con Controparte_2 CP_4
[...] un contratto di somministrazione di energia elettrica e in data 13.8.2010, nel
[...]
corso di una delle verifiche periodiche effettuate dal distributore locale, e- distribuzione Spa già Enel Distribuzione Spa, i tecnici dello stesso accertavano l'avvenuta asportazione del gruppo di misura a servizio del punto di consegna dell'energia nella disponibilità di e la presenza di un allaccio diretto alla Parte_1
rete di distribuzione della energia;
rilevavano che tale manomissione aveva consentito a di prelevare l'energia senza che la stessa fosse misurata e Parte_1
installavano un nuovo gruppo di misura;
presenziava alle Parte_2
operazioni di verifica sottoscrivendo il relativo verbale;
e-distribuzione Spa comunicava a l'esito della verifica allegando la tabella di ricostruzione dei Parte_1
prelievi effettuati nel pe- riodo compreso tra il 23.10.2008 ed il 12.8.2010 ed in- vitando la cliente a formulare le proprie osservazioni documentate nei trenta giorni successivi dalla ricezione della stessa comunicazione;
il 27.2.2012 essa ricorrente emetteva la fattura nr° 613271040265019 di €. 103.859,81 sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata da e-distribuzione Spa, sulla base delle misure rilevate nel periodo successivo alla data della verifica e all'installazione del nuovo misuratore.
Avverso il detto decreto, con citazione notificata il 16.12.2014, Parte_3
e la stessa in proprio proponevano opposizione, Parte_2 Parte_2
esponendo: che il contatore di potenza pari a 40 KW veniva installato dalla società ricorrente nel settembre 2007, presso l'azienda e era risultato, fin da Parte_1
subito, difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero;
che la ricorrente aveva pertanto inviato fatture pari a zero per il consumo, comprendendo solo le spese dei costi fissi, salvo poi inviare un sostanzioso conguaglio, pari ad € 13.224,31 con consumo stimato pari ad € 5.000 kWh nel mese di Gennaio 2009; il 20.11.2009 la denunciava il furto del contatore ai Parte_1
carabinieri di Trentola - Ducenta e trovandosi nella necessità di non interrompere la produzione, si vedeva costretta a noleggiare un generatore a gasolio di potenza pari a
167 KW;
il 23.12.2009 richiedeva alla un contatore pari a 120 KW;
che il CP_2
3 metodo di calcolo utilizzato dall era sbagliato, poiché era basato su un utilizzo CP_2
del contatore pari a 40 KW nella massima potenza 24 h + 24 h per quasi due anni;
che tale assunto era sconfessato dalla circostanza che essa società opponente in quel periodo lavorava su un solo turno lavorativo ed era quindi impossibile prelevare il picco di potenza nelle ore in cui non c'era produzione;
che infatti produceva circa solo 500.000 Kg., a fronte di circa 1 milione e 1/2 su tre turni nella fase attuale;
inoltre, dopo la predetta denuncia, essa società opponente si dotava di un generatore da 167 KW, avente una potenza superiore alle reali esigenze dell'azienda, tanto è vero che il prelievo del generatore era pari a 137 KW e quindi al di sotto della potenza predetta, quindi non vi era motivo per cui dovesse prelevare energia dalla rete nazionale, visto che il generatore ne produceva già in eccesso;
che pertanto, era necessario procedere ad un ricalcolo dei prelievi “irregolari” nel periodo 23.10.2008
e 29.11.2009 e stornare i consumi per il periodo 30.11.2009 al 12.08.2010, poiché il fabbisogno energetico era coperto dal generatore.
Tanto premesso, parte opponente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare nullo il D.I. N° 7276/2014 e quindi revocarlo, alla stregua delle precedenti osservazioni, riconsiderare, anche a mezzo CTU, i consumi che controparte stima dovuti, con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione”.
Si costituiva che contestava l'opposizione, Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.01.2016, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini ex art. 1836 c.p.c.
Sulla scorta delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova per testi;
all'esito, con ordinanza resa il 23.04.2018, il Giudice rigettava l'istanza di nomina di
CTU contabile e rinviava all'11.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.11.2019 la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli emetteva la sentenza in epigrafe, con la quale così statuiva:
4 “… 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da (già , con il Controparte_5 Controparte_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.795,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 10.06.2020, con citazione notificata in data 7.01.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., e in proprio interponevano appello - Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 14.01.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- nel merito, in totale riforma della sentenza nr. 3946/2020 resa dal Tribunale di
Napoli, 11^ sezione civile, il 10.06.2020 depositata il 10.06.2020 non notificata, accogliere le domande formulata dall'attrice in primo grado e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 7276/2014, emesso dal Tribunale di Napoli, proposto dalla e, accertata la inesistenza del credito Parte_1
preteso da controparte, per l'effetto, condannare l'appellante alla restituzione di tutte le somme non dovute e ricevute in pagamento, nel corso del giudizio, in favore della ovvero alla minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva (già Controparte_1 Controparte_2
che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 2.07.2021, veniva rinviata al 15.09.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per
5 esigenze di ruolo;
il 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.3.2025 e memoria di replica il 24.3.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 28.1.2025 e memoria di replica il 13.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha così statuito: “[…].
È circostanza pacifica che parte opponente abbia versato, nel corso del giudizio di opposizione, l'intero importo ingiunto.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso monitorio. Il creditore - opposto ha ottenuto, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dopo la pronuncia dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, quel bene che mirava a conseguire attraverso l'attività giurisdizionale.
A tal proposito è bene rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio consentendo invece una pronuncia di mero rito […].
Considerato inoltre che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende anche all'accertamento del diritto in contestazione ne consegue che la cessazione della materia del contendere che si è verificata successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, seppur per un fatto
6 estintivo posteriore alla data della sua emissione suddetta (Cassazione, ordinanza del 25-01-2018, n. 1851).
Tuttavia, la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite […] L'onere delle spese processuali, dunque, deve essere regolato tenendo conto della fondatezza dei motivi dell'opposizione valutata con riferimento sia alla fase monitoria che a quella di opposizione.
Nel merito e ai fini della decisione sulle spese processuali l'opposizione non appare fondata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale di verifica del 13-08-2010 contenuto nel CD-ROM all. 2 produzione di parte opposta) risulta che:
- in data 13 agosto 2010 i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a., in relazione all'utenza intestata a , in Giugliano (Na), alla via Eduardo De Filippo n. 2, Parte_4
accertavano l'asportazione del contatore e la presenza di un allacciamento diretto alla rete elettrica del punto di consegna dell'energia, nella disponibilità di
; Parte_1
- alle operazioni di verifica era presente , legale rappresentante Parte_4
pro tempore della la quale sottoscriveva il relativo verbale Parte_1
adducendo al riguardo di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri di Trentola -
Ducenta, appena accortasi della sottrazione del contatore ovvero in data 20-11-
2009;
- sempre in data 13 agosto 2013, all'atto dell'accesso, i tecnici di Enel Distribuzione
s.p.a. verificavano al momento un prelievo di circa 80 KW;
- in data 27 febbraio 2012 sulla scorta della Controparte_2
ricostruzione dei consumi operata da Enel Distribuzione s.p.a., in base alla sezione del cavo di alimentazione abusivo (allaccio diretto), per il prelievo irregolare
7 effettuato dal 23-10-2008 al 12-08-2010 emetteva fattura dell'importo di euro
103.859,81 IVA inclusa;
Le suddette risultanze documentali comprovano la fondatezza della pretesa avanzata da in sede monitoria e smentiscono espressamente le Controparte_2
argomentazioni difensive formulate da con riferimento all'uso del Parte_1
generatore a gasolio, in quanto come innanzi evidenziato, al momento dell'accesso, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. verificavano che era in corso un prelievo di circa
80 KW.
Quanto alla denuncia sporta dalla si osserva che, come giustamente Pt_2
osservato dalla opposta, assolutamente irrilevante è la circostanza che il furto del misuratore sia stato denunziato nel novembre del 2009, ben potendo lo stesso essere stato rimosso in epoca precedente.
Anzi, la circostanza che l'opponente nell'atto introduttivo abbia rilevato che il contatore fin da subito era risultato difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero (cfr. pag. 2 atto in opposizione a d.i.) lascia presagire che i prelievi irregolari di energia elettrica siano avvenuti ben prima dell'anno 2009.
Tuttavia, l'aspetto più inquietante della vicenda in esame risiede nella circostanza che, sia quando il contatore forniva “letture pari a zero” sia quando è stato denunciato il furto dello stesso ai Carabinieri, la nella sua qualità non ha mai Pt_2
comunicato ad Enel Distribuzione s.p.a. né tantomeno ad Controparte_2
le anomalie riscontrate, anzi, quest'ultima ha ben pensato di continuare a
[...]
beneficiare dei prelievi irregolari di energia elettrica ed il che rende poco credibile la ricostruzione dei fatti dalla spessa operata.
Per quanto concerne i criteri di calcolo si osserva che Enel Distribuzione s.p.a., in base all'art. 5 del contratto di fornitura di energia elettrica del 07-11-2007 (versato in atti dall'opposta cfr. CD-ROM all. II), ha proceduto a ricostruire i prelievi di energia elettrica per il periodo tra il 23-10-2008 ed il 12-08-2010 in base alle misure dei prelievi rilevate nei periodi successivi alla sostituzione del misuratore ovvero del
8 GDM e precisamente dal settembre 2010 all'ottobre 2011. A tal riguardo si evidenzia che la benché sia stata invitata dal distributore locale a Parte_1
formulare le proprie osservazioni documentate nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'esito della verifica con l'allegata tabella di ricostruzione dei prelievi effettuati nel periodo innanzi indicato, anche in detta evenienza, alcuna osservazione ha effettuato.
Ciò posto, alla luce dei motivi sopra esposti, va Parte_5
condannata a pagare le spese processuali in favore di Controparte_5
nell'importo di cui in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere, ritenendo, erroneamente, che il versamento dell'intero importo nel corso del giudizio abbia fatto venire meno le posizioni di contrasto tra le parti in causa, posto che il pagamento è avvenuto solamente dopo la proposizione d'istanza di fallimento e del pignoramento presso terzi da parte dell'opposta società, che a seguito della prima udienza aveva ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
evidenzia che essa parte appellante ha precisato che il pagamento veniva effettuato al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata e con riserva di ripetere quanto pagato all'esito favorevole del giudizio di opposizione;
assumeva che, pertanto, occorreva pronunciarsi nel merito dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile. Ed invero, a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione circa la cessazione della materia del contendere, il Tribunale, per procedere al regolamento delle spese, ha esaminato tutte le doglianze dell'odierna parte appellante ritenendole infondate. In definitiva, parte appellante non ha alcun interesse a far valere la censura in esame, in quanto la stessa non risulta affatto correlata ad una statuizione idonea ad arrecarle un pregiudizio. Devesi, infatti, ritenere inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., quella censura la
9 quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma alla semplice soddisfazione di esigenze teoriche di correttezza formale (cfr. Cass. n. 12241/98).
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che errata è la ricostruzione dei consumi se in sede di verifica i tecnici dell' hanno rilevato il prelievo di circa 80 CP_2
Kwp; è errato considerare “abusivo” il cavo di alimentazione (allaccio diretto) perché
l'allaccio diretto è una caratteristica del tipo di misuratore installato a conduzione semi-diretta o indiretta come certificato dai documenti e dalla consulenza tecnica di parte ove viene spiegato che l'asportazione del contatore non comporta il distacco dell'alimentazione, per cui è fuorviante considerare abusivo l'allaccio; assume che il
Tribunale avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione dei consumi sulla base di una verifica tecnica in contraddittorio tra le parti in sede di consulenza tecnica d'ufficio e non sulla ricostruzione fatta da controparte, in violazione delle normativa vigente e delle clausole contrattuali;
deduce che dal confronto tra la fattura 613271040265016 del 4.2.2009, ultima prima del furto e base di calcolo ai sensi dell'art 11.1 dell'ARG
200/99 e la fattura di conguaglio successiva del 27.02.2012 – nelle quali il periodo comune fatturato va dal 23.10.2008 al 31.01.2009 - emergono le seguenti incongruenze: per il periodo che va dal 23.10.2008 al 31.12.2008, nella prima fattura, gli importi in acconto, calcolati sulla base delle effettive letture rilevate fino al
22.10.2008, sono quantificati in circa 181 kw giorno, nella seconda il medesimo periodo è calcolato in 1061 kw giorno, con un incremento del 586%; anche per il periodo che va dal 01.01.09 al 31.1.2009, il calcolo nella prima fattura si basa su un consumo di 180 kw giornalieri, mentre nella seconda il parametro adottato è di 1046 kw al giorno con un incremento di circa il 580%; rileva che nel periodo immediatamente precedente, che va dal 01.07.2010 al 12.08.2010, viene calcolato in fattura come base di consumo 1046 Kw giorno, mentre considerando il dato degli 80
Kwp (quale accertato dai tecnici nel corso della verifica del 13.08.2010) pari ad un consumo presumibile 56 Kwh a regime, il consumo giornaliero si attesterebbe intorno ai 448 kw giorno, pari al 40% circa di quanto indicato nella detta fattura;
contesta il
10 metodo di calcolo adottato perché in contrasto con quanto previsto dalla delibera
ARG 200/99 all'art. 11.1 secondo cui: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”; rileva che, secondo tale disposizione, per il periodo dal 23.10.2008 al 12.08.2010 applicando il parametro di consumo 181 kw giorno in media per 545 giorni lavorativi si avrebbe un consumo totale di 98.645 kw, sicché, detratti acconti già fatturati per kw 18101, rimangono da fatturare 80.544 kw, che moltiplicati per il costo unitario di €. 0,1505, comportano un costo complessivo di € 12.122,00, mentre nella fattura di conguaglio il consumo totale è indicato in 689.644 kw totali;
rileva che il Tribunale non ha tenuto conto, nel giudicare la fondatezza della ricostruzione dei consumi operata dall di quanto CP_2
previsto dalla detta delibera, posto che tale ricostruzione considera i consumi successivi all'installazione del nuovo misuratore;
denuncia la violazione della clausola contrattuale 15.2 secondo cui “… Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza (come il caso che occupa), il fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica (13.08.2010) e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello della sostituzione o riparazione del contatore”; deduce di essere debitrice della somma di €. 4,440,17; deduce, infine, che parte appellata non ha tenuto conto che la produzione della (in Parte_1
11 relazione al periodo di riferimento) era in una fase iniziale e pertanto non in regime di piena produzione, con un conseguente consumo di gran lunga inferiore rispetto a quelli attribuiti dall' CP_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è irrilevante se l'allaccio diretto è una caratteristica del tipo di misuratore installato e dunque non è abusivo, atteso che in tale sede rileva la pacifica circostanza che l'assenza del misuratore abbia impedito in toto la registrazione dei consumi effettuati dalla ditta.
In secondo luogo, l'accertamento, al momento della verifica, di un assorbimento istantaneo di circa 80 kWh non costituisce un elemento determinante, posto che la ditta aveva a sua disposizione una potenza di 120 kWh, come dalla stessa richiesto nel mese di dicembre del 2009, circostanza, questa, pacifica e provata documentalmente -.
La circostanza che l'irregolarità nella registrazione dei consumi si è verificata sin dal principio, è pacifica siccome affermata dalla stessa odierna appellante in seno agli atti difensivi di primo grado ove deduce che il misuratore si è rilevato da subito difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero, tanto è vero che la società aveva emesso fatture sulla base di prelievi stimati – altra circostanza non contestata (cfr. verbale di verifica del 13.8.2010, firmato dal legale rappresentante della ); ed infatti, la misura dei prelievi addebitati nel Parte_1
periodo dal 23.10.2008 al 31.1.2009 di cui alla fattura 613271040265016 del
4.2.2009 è solo stimata. Ne consegue che la società distributrice, nella ricostruzione dei consumi non registrati, non poteva far riferimento a prelievi effettuati dalla ditta precedentemente alla installazione del nuovo misuratore;
peraltro, la Parte_1
stessa delibera ARG 200/99 e la clausola contrattuale l'art. 15.3 precisano che nella ricostruzione dei consumi occorre far riferimento ai prelievi effettuati precedentemente all'installazione del nuovo misuratore <>, altrimenti <>. Né può sottrarsi il periodo in cui la ditta si sarebbe valsa di un generatore, del cui utilizzo non vi è prova.
12 Per giunta, è provato documentalmente che la società distributrice ha comunicato alla la propria disponibilità a rivedere la ricostruzione dei prelievi a fronte Parte_1
della ricezione di elementi oggettivi ma la non forniva alcun documento Parte_1
utile; tantomeno, nel presente giudizio odierna parte appellante ha fornito elementi concreti sulla base dei quali poter rilevare la erroneità della ricostruzione dei prelievi, richiamando esclusivamente fatture emesse allorquando il misuratore non funzionava. In particolare, non è stata prodotta documentazione finanziaria – bilanci
– che comprovi la dedotta minor attività produttiva.
Insomma, in mancanza di un qualsiasi elemento da cui si evinca l'eventuale erroneità della registrazione dei consumi come effettuata dalla società distributrice, la consulenza tecnica richiesta dall'appellante è esplorativa.
§ 5.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 260.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase istruttoria/trattazione.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da in proprio con citazione notificata in data Parte_1 Parte_2
7.01.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
13 b) condanna gli appellanti, in via solidale, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida, in euro Controparte_1
12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 203/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3946/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 33840/2014, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 10.1.2025, pendente
TRA
(P. Iva: ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore (C.F.: ), quest'ultima anche in Parte_2 C.F._1
proprio, rappresentate e difese dall'avvocato Bernardo Crocamo (C.F.:
), in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello C.F._2
APPELLANTE
E
(già (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Cardarelli (C.F: P.IVA_2
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata il 13.3.2014 C.F._3
APPELLATA
NONCHÉ
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni:
1 per l'appellante: “- nel merito, in totale riforma della sentenza nr. 3946/2020 resa dal
Tribunale di Napoli, 11^ sezione civile, il 10.06.2020 depositata il 10.06.2020 non notificata, accogliere le domande formulata dall'attrice in primo grado e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 7276/2014, emesso dal Tribunale di Napoli, proposto dalla e, accertata la inesistenza del credito Parte_1
preteso da controparte, per l'effetto, condannare l'appellante alla restituzione di tutte le somme non dovute e ricevute in pagamento, nel corso del giudizio, in favore della del ovvero alla minore somma ritenuta di giustizia, oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellata: “… c) nel merito,
1) in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello e della opposizione, condannare le appellanti al pagamento in proprio favore della somma di €.
103.859,81 ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà esser dovuta all'esito del giudizio, oltre gli interessi contrattuali di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali dalla scadenza della fattura al saldo.
Con vittoria di spese, competenze, ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
In data 07.11.2014 veniva notificato alla Parte_3
decreto ingiuntivo n. 7276/14, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 103.859,81 relativa al consumo Controparte_2
energetico compreso nel periodo tra Ottobre 2008 e Agosto 2010. A sostegno,
[...]
deduceva che il 7.11.2007 aveva concluso con Controparte_2 CP_4
[...] un contratto di somministrazione di energia elettrica e in data 13.8.2010, nel
[...]
corso di una delle verifiche periodiche effettuate dal distributore locale, e- distribuzione Spa già Enel Distribuzione Spa, i tecnici dello stesso accertavano l'avvenuta asportazione del gruppo di misura a servizio del punto di consegna dell'energia nella disponibilità di e la presenza di un allaccio diretto alla Parte_1
rete di distribuzione della energia;
rilevavano che tale manomissione aveva consentito a di prelevare l'energia senza che la stessa fosse misurata e Parte_1
installavano un nuovo gruppo di misura;
presenziava alle Parte_2
operazioni di verifica sottoscrivendo il relativo verbale;
e-distribuzione Spa comunicava a l'esito della verifica allegando la tabella di ricostruzione dei Parte_1
prelievi effettuati nel pe- riodo compreso tra il 23.10.2008 ed il 12.8.2010 ed in- vitando la cliente a formulare le proprie osservazioni documentate nei trenta giorni successivi dalla ricezione della stessa comunicazione;
il 27.2.2012 essa ricorrente emetteva la fattura nr° 613271040265019 di €. 103.859,81 sulla base della ricostruzione dei prelievi effettuata da e-distribuzione Spa, sulla base delle misure rilevate nel periodo successivo alla data della verifica e all'installazione del nuovo misuratore.
Avverso il detto decreto, con citazione notificata il 16.12.2014, Parte_3
e la stessa in proprio proponevano opposizione, Parte_2 Parte_2
esponendo: che il contatore di potenza pari a 40 KW veniva installato dalla società ricorrente nel settembre 2007, presso l'azienda e era risultato, fin da Parte_1
subito, difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero;
che la ricorrente aveva pertanto inviato fatture pari a zero per il consumo, comprendendo solo le spese dei costi fissi, salvo poi inviare un sostanzioso conguaglio, pari ad € 13.224,31 con consumo stimato pari ad € 5.000 kWh nel mese di Gennaio 2009; il 20.11.2009 la denunciava il furto del contatore ai Parte_1
carabinieri di Trentola - Ducenta e trovandosi nella necessità di non interrompere la produzione, si vedeva costretta a noleggiare un generatore a gasolio di potenza pari a
167 KW;
il 23.12.2009 richiedeva alla un contatore pari a 120 KW;
che il CP_2
3 metodo di calcolo utilizzato dall era sbagliato, poiché era basato su un utilizzo CP_2
del contatore pari a 40 KW nella massima potenza 24 h + 24 h per quasi due anni;
che tale assunto era sconfessato dalla circostanza che essa società opponente in quel periodo lavorava su un solo turno lavorativo ed era quindi impossibile prelevare il picco di potenza nelle ore in cui non c'era produzione;
che infatti produceva circa solo 500.000 Kg., a fronte di circa 1 milione e 1/2 su tre turni nella fase attuale;
inoltre, dopo la predetta denuncia, essa società opponente si dotava di un generatore da 167 KW, avente una potenza superiore alle reali esigenze dell'azienda, tanto è vero che il prelievo del generatore era pari a 137 KW e quindi al di sotto della potenza predetta, quindi non vi era motivo per cui dovesse prelevare energia dalla rete nazionale, visto che il generatore ne produceva già in eccesso;
che pertanto, era necessario procedere ad un ricalcolo dei prelievi “irregolari” nel periodo 23.10.2008
e 29.11.2009 e stornare i consumi per il periodo 30.11.2009 al 12.08.2010, poiché il fabbisogno energetico era coperto dal generatore.
Tanto premesso, parte opponente insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare nullo il D.I. N° 7276/2014 e quindi revocarlo, alla stregua delle precedenti osservazioni, riconsiderare, anche a mezzo CTU, i consumi che controparte stima dovuti, con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione”.
Si costituiva che contestava l'opposizione, Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 14.01.2016, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini ex art. 1836 c.p.c.
Sulla scorta delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova per testi;
all'esito, con ordinanza resa il 23.04.2018, il Giudice rigettava l'istanza di nomina di
CTU contabile e rinviava all'11.10.2018 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4.11.2019 la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli emetteva la sentenza in epigrafe, con la quale così statuiva:
4 “… 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da (già , con il Controparte_5 Controparte_2
ricorso per decreto ingiuntivo;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 7.795,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 10.06.2020, con citazione notificata in data 7.01.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., e in proprio interponevano appello - Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 14.01.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- nel merito, in totale riforma della sentenza nr. 3946/2020 resa dal Tribunale di
Napoli, 11^ sezione civile, il 10.06.2020 depositata il 10.06.2020 non notificata, accogliere le domande formulata dall'attrice in primo grado e per l'effetto così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo nr. 7276/2014, emesso dal Tribunale di Napoli, proposto dalla e, accertata la inesistenza del credito Parte_1
preteso da controparte, per l'effetto, condannare l'appellante alla restituzione di tutte le somme non dovute e ricevute in pagamento, nel corso del giudizio, in favore della ovvero alla minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione dal pagamento al soddisfo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva (già Controparte_1 Controparte_2
che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 2.07.2021, veniva rinviata al 15.09.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per
5 esigenze di ruolo;
il 10.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 10.3.2025 e memoria di replica il 24.3.2025.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale il 28.1.2025 e memoria di replica il 13.3.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha così statuito: “[…].
È circostanza pacifica che parte opponente abbia versato, nel corso del giudizio di opposizione, l'intero importo ingiunto.
Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda proposta con il ricorso monitorio. Il creditore - opposto ha ottenuto, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e dopo la pronuncia dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, quel bene che mirava a conseguire attraverso l'attività giurisdizionale.
A tal proposito è bene rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio consentendo invece una pronuncia di mero rito […].
Considerato inoltre che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende anche all'accertamento del diritto in contestazione ne consegue che la cessazione della materia del contendere che si è verificata successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, seppur per un fatto
6 estintivo posteriore alla data della sua emissione suddetta (Cassazione, ordinanza del 25-01-2018, n. 1851).
Tuttavia, la causa deve essere decisa limitatamente alle spese processuali che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale in forza del quale la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite […] L'onere delle spese processuali, dunque, deve essere regolato tenendo conto della fondatezza dei motivi dell'opposizione valutata con riferimento sia alla fase monitoria che a quella di opposizione.
Nel merito e ai fini della decisione sulle spese processuali l'opposizione non appare fondata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti (cfr. verbale di verifica del 13-08-2010 contenuto nel CD-ROM all. 2 produzione di parte opposta) risulta che:
- in data 13 agosto 2010 i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a., in relazione all'utenza intestata a , in Giugliano (Na), alla via Eduardo De Filippo n. 2, Parte_4
accertavano l'asportazione del contatore e la presenza di un allacciamento diretto alla rete elettrica del punto di consegna dell'energia, nella disponibilità di
; Parte_1
- alle operazioni di verifica era presente , legale rappresentante Parte_4
pro tempore della la quale sottoscriveva il relativo verbale Parte_1
adducendo al riguardo di aver sporto regolare denuncia ai Carabinieri di Trentola -
Ducenta, appena accortasi della sottrazione del contatore ovvero in data 20-11-
2009;
- sempre in data 13 agosto 2013, all'atto dell'accesso, i tecnici di Enel Distribuzione
s.p.a. verificavano al momento un prelievo di circa 80 KW;
- in data 27 febbraio 2012 sulla scorta della Controparte_2
ricostruzione dei consumi operata da Enel Distribuzione s.p.a., in base alla sezione del cavo di alimentazione abusivo (allaccio diretto), per il prelievo irregolare
7 effettuato dal 23-10-2008 al 12-08-2010 emetteva fattura dell'importo di euro
103.859,81 IVA inclusa;
Le suddette risultanze documentali comprovano la fondatezza della pretesa avanzata da in sede monitoria e smentiscono espressamente le Controparte_2
argomentazioni difensive formulate da con riferimento all'uso del Parte_1
generatore a gasolio, in quanto come innanzi evidenziato, al momento dell'accesso, i tecnici di Enel Distribuzione s.p.a. verificavano che era in corso un prelievo di circa
80 KW.
Quanto alla denuncia sporta dalla si osserva che, come giustamente Pt_2
osservato dalla opposta, assolutamente irrilevante è la circostanza che il furto del misuratore sia stato denunziato nel novembre del 2009, ben potendo lo stesso essere stato rimosso in epoca precedente.
Anzi, la circostanza che l'opponente nell'atto introduttivo abbia rilevato che il contatore fin da subito era risultato difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero (cfr. pag. 2 atto in opposizione a d.i.) lascia presagire che i prelievi irregolari di energia elettrica siano avvenuti ben prima dell'anno 2009.
Tuttavia, l'aspetto più inquietante della vicenda in esame risiede nella circostanza che, sia quando il contatore forniva “letture pari a zero” sia quando è stato denunciato il furto dello stesso ai Carabinieri, la nella sua qualità non ha mai Pt_2
comunicato ad Enel Distribuzione s.p.a. né tantomeno ad Controparte_2
le anomalie riscontrate, anzi, quest'ultima ha ben pensato di continuare a
[...]
beneficiare dei prelievi irregolari di energia elettrica ed il che rende poco credibile la ricostruzione dei fatti dalla spessa operata.
Per quanto concerne i criteri di calcolo si osserva che Enel Distribuzione s.p.a., in base all'art. 5 del contratto di fornitura di energia elettrica del 07-11-2007 (versato in atti dall'opposta cfr. CD-ROM all. II), ha proceduto a ricostruire i prelievi di energia elettrica per il periodo tra il 23-10-2008 ed il 12-08-2010 in base alle misure dei prelievi rilevate nei periodi successivi alla sostituzione del misuratore ovvero del
8 GDM e precisamente dal settembre 2010 all'ottobre 2011. A tal riguardo si evidenzia che la benché sia stata invitata dal distributore locale a Parte_1
formulare le proprie osservazioni documentate nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione dell'esito della verifica con l'allegata tabella di ricostruzione dei prelievi effettuati nel periodo innanzi indicato, anche in detta evenienza, alcuna osservazione ha effettuato.
Ciò posto, alla luce dei motivi sopra esposti, va Parte_5
condannata a pagare le spese processuali in favore di Controparte_5
nell'importo di cui in dispositivo”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui dichiara cessata la materia del contendere, ritenendo, erroneamente, che il versamento dell'intero importo nel corso del giudizio abbia fatto venire meno le posizioni di contrasto tra le parti in causa, posto che il pagamento è avvenuto solamente dopo la proposizione d'istanza di fallimento e del pignoramento presso terzi da parte dell'opposta società, che a seguito della prima udienza aveva ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
evidenzia che essa parte appellante ha precisato che il pagamento veniva effettuato al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata e con riserva di ripetere quanto pagato all'esito favorevole del giudizio di opposizione;
assumeva che, pertanto, occorreva pronunciarsi nel merito dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile. Ed invero, a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione circa la cessazione della materia del contendere, il Tribunale, per procedere al regolamento delle spese, ha esaminato tutte le doglianze dell'odierna parte appellante ritenendole infondate. In definitiva, parte appellante non ha alcun interesse a far valere la censura in esame, in quanto la stessa non risulta affatto correlata ad una statuizione idonea ad arrecarle un pregiudizio. Devesi, infatti, ritenere inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., quella censura la
9 quale tenda non alla rimozione di un danno effettivo, ma alla semplice soddisfazione di esigenze teoriche di correttezza formale (cfr. Cass. n. 12241/98).
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante deduce che errata è la ricostruzione dei consumi se in sede di verifica i tecnici dell' hanno rilevato il prelievo di circa 80 CP_2
Kwp; è errato considerare “abusivo” il cavo di alimentazione (allaccio diretto) perché
l'allaccio diretto è una caratteristica del tipo di misuratore installato a conduzione semi-diretta o indiretta come certificato dai documenti e dalla consulenza tecnica di parte ove viene spiegato che l'asportazione del contatore non comporta il distacco dell'alimentazione, per cui è fuorviante considerare abusivo l'allaccio; assume che il
Tribunale avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione dei consumi sulla base di una verifica tecnica in contraddittorio tra le parti in sede di consulenza tecnica d'ufficio e non sulla ricostruzione fatta da controparte, in violazione delle normativa vigente e delle clausole contrattuali;
deduce che dal confronto tra la fattura 613271040265016 del 4.2.2009, ultima prima del furto e base di calcolo ai sensi dell'art 11.1 dell'ARG
200/99 e la fattura di conguaglio successiva del 27.02.2012 – nelle quali il periodo comune fatturato va dal 23.10.2008 al 31.01.2009 - emergono le seguenti incongruenze: per il periodo che va dal 23.10.2008 al 31.12.2008, nella prima fattura, gli importi in acconto, calcolati sulla base delle effettive letture rilevate fino al
22.10.2008, sono quantificati in circa 181 kw giorno, nella seconda il medesimo periodo è calcolato in 1061 kw giorno, con un incremento del 586%; anche per il periodo che va dal 01.01.09 al 31.1.2009, il calcolo nella prima fattura si basa su un consumo di 180 kw giornalieri, mentre nella seconda il parametro adottato è di 1046 kw al giorno con un incremento di circa il 580%; rileva che nel periodo immediatamente precedente, che va dal 01.07.2010 al 12.08.2010, viene calcolato in fattura come base di consumo 1046 Kw giorno, mentre considerando il dato degli 80
Kwp (quale accertato dai tecnici nel corso della verifica del 13.08.2010) pari ad un consumo presumibile 56 Kwh a regime, il consumo giornaliero si attesterebbe intorno ai 448 kw giorno, pari al 40% circa di quanto indicato nella detta fattura;
contesta il
10 metodo di calcolo adottato perché in contrasto con quanto previsto dalla delibera
ARG 200/99 all'art. 11.1 secondo cui: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”; rileva che, secondo tale disposizione, per il periodo dal 23.10.2008 al 12.08.2010 applicando il parametro di consumo 181 kw giorno in media per 545 giorni lavorativi si avrebbe un consumo totale di 98.645 kw, sicché, detratti acconti già fatturati per kw 18101, rimangono da fatturare 80.544 kw, che moltiplicati per il costo unitario di €. 0,1505, comportano un costo complessivo di € 12.122,00, mentre nella fattura di conguaglio il consumo totale è indicato in 689.644 kw totali;
rileva che il Tribunale non ha tenuto conto, nel giudicare la fondatezza della ricostruzione dei consumi operata dall di quanto CP_2
previsto dalla detta delibera, posto che tale ricostruzione considera i consumi successivi all'installazione del nuovo misuratore;
denuncia la violazione della clausola contrattuale 15.2 secondo cui “… Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza (come il caso che occupa), il fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica (13.08.2010) e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello della sostituzione o riparazione del contatore”; deduce di essere debitrice della somma di €. 4,440,17; deduce, infine, che parte appellata non ha tenuto conto che la produzione della (in Parte_1
11 relazione al periodo di riferimento) era in una fase iniziale e pertanto non in regime di piena produzione, con un conseguente consumo di gran lunga inferiore rispetto a quelli attribuiti dall' CP_2
Il motivo è infondato.
In primo luogo, è irrilevante se l'allaccio diretto è una caratteristica del tipo di misuratore installato e dunque non è abusivo, atteso che in tale sede rileva la pacifica circostanza che l'assenza del misuratore abbia impedito in toto la registrazione dei consumi effettuati dalla ditta.
In secondo luogo, l'accertamento, al momento della verifica, di un assorbimento istantaneo di circa 80 kWh non costituisce un elemento determinante, posto che la ditta aveva a sua disposizione una potenza di 120 kWh, come dalla stessa richiesto nel mese di dicembre del 2009, circostanza, questa, pacifica e provata documentalmente -.
La circostanza che l'irregolarità nella registrazione dei consumi si è verificata sin dal principio, è pacifica siccome affermata dalla stessa odierna appellante in seno agli atti difensivi di primo grado ove deduce che il misuratore si è rilevato da subito difettoso, in quanto fin dalle prime fatture aveva sempre fornito letture pari a zero, tanto è vero che la società aveva emesso fatture sulla base di prelievi stimati – altra circostanza non contestata (cfr. verbale di verifica del 13.8.2010, firmato dal legale rappresentante della ); ed infatti, la misura dei prelievi addebitati nel Parte_1
periodo dal 23.10.2008 al 31.1.2009 di cui alla fattura 613271040265016 del
4.2.2009 è solo stimata. Ne consegue che la società distributrice, nella ricostruzione dei consumi non registrati, non poteva far riferimento a prelievi effettuati dalla ditta precedentemente alla installazione del nuovo misuratore;
peraltro, la Parte_1
stessa delibera ARG 200/99 e la clausola contrattuale l'art. 15.3 precisano che nella ricostruzione dei consumi occorre far riferimento ai prelievi effettuati precedentemente all'installazione del nuovo misuratore <>, altrimenti <>. Né può sottrarsi il periodo in cui la ditta si sarebbe valsa di un generatore, del cui utilizzo non vi è prova.
12 Per giunta, è provato documentalmente che la società distributrice ha comunicato alla la propria disponibilità a rivedere la ricostruzione dei prelievi a fronte Parte_1
della ricezione di elementi oggettivi ma la non forniva alcun documento Parte_1
utile; tantomeno, nel presente giudizio odierna parte appellante ha fornito elementi concreti sulla base dei quali poter rilevare la erroneità della ricostruzione dei prelievi, richiamando esclusivamente fatture emesse allorquando il misuratore non funzionava. In particolare, non è stata prodotta documentazione finanziaria – bilanci
– che comprovi la dedotta minor attività produttiva.
Insomma, in mancanza di un qualsiasi elemento da cui si evinca l'eventuale erroneità della registrazione dei consumi come effettuata dalla società distributrice, la consulenza tecnica richiesta dall'appellante è esplorativa.
§ 5.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'appello proposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 260.000,00 in conformità al criterio del c.d. disputatum con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione dell'attività svolta relativamente alla fase istruttoria/trattazione.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da in proprio con citazione notificata in data Parte_1 Parte_2
7.01.2021, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
13 b) condanna gli appellanti, in via solidale, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida, in euro Controparte_1
12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.4.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
14