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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
NI Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10620/2024, introdotta da
(ROMA, 04/09/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVANA BASSANI e AN ST (ROMA, 02/11/1971),
con il patrocinio dell'avv. VIVIANA MAROTTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e AN ST chiedono al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 27.06.1998 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma anno 1998, atto 00674, parte 2, serie A01,
con conseguente ordine all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione negli appositi registri della emananda sentenza;
- disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi indipendenti e non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni economiche di entrambi;
- la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Roma alla via Parte_1
Rovani n. 16 verrà assegnata al sig. che tornerà nella piena Parte_1
disponibilità dell'immobile;
- la sig.ra SI si allontanerà dalla casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza entro il 31/07/2024;
- il sig. contribuirà per una somma pari a euro 500,00 mensili, Parte_1
quale contributo per il pagamento del canone di locazione sostenuto dalla sig.ra SI per l'appartamento nel quale si trasferirà, che verrà
corrisposta entro il giorno 1 del mese con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra NI SI;
- tale importo sarà corrisposto dal sig. fino al compimento Parte_1
della maggiore età del figlio e comunque finchè il ragazzo non Per_1
sarà economicamente indipendente e vivrà con la madre nei periodi in cui non sarà impegnato con l'attività calcistica;
- AFFIDARE il figlio minore ad entrambi i genitori che Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale con modalità
condivisa e, con collocamento prevalente presso la casa materna;
- La figlia è maggiorenne e resterà a vivere prevalentemente Per_2
con il padre.
- Le decisioni d maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
- Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nel periodo di rispettiva convivenza con i figli.
- Il padre potrà quando vorrà previo accordo con la madre e in base agli impegni del minore;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra SI, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico direttamente sull'iban del minore n. FR 7616798000010001451115853
ed entrambi i genitori contribuiranno in misura del 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli secondo il Protocollo del Tribunale di
Roma;
- In ordine all'assegno Unico universale verrà percepito al 50% dai genitori come per legge.
- I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2 comma cpc, di volersi avvalere concordemente della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il Collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10620/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 27/06/1998 tra (ROMA, Parte_1
04/09/1970) e AN ST (ROMA, 02/11/1971) trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00130, Parte 2 , Serie
A03, Anno 1974, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
NI Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10620/2024, introdotta da
(ROMA, 04/09/1970), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVANA BASSANI e AN ST (ROMA, 02/11/1971),
con il patrocinio dell'avv. VIVIANA MAROTTA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e AN ST chiedono al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: - “DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 27.06.1998 e trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma anno 1998, atto 00674, parte 2, serie A01,
con conseguente ordine all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione negli appositi registri della emananda sentenza;
- disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi indipendenti e non essendo sopravvenuto alcun mutamento delle condizioni economiche di entrambi;
- la casa coniugale, di proprietà del sig. sita in Roma alla via Parte_1
Rovani n. 16 verrà assegnata al sig. che tornerà nella piena Parte_1
disponibilità dell'immobile;
- la sig.ra SI si allontanerà dalla casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza entro il 31/07/2024;
- il sig. contribuirà per una somma pari a euro 500,00 mensili, Parte_1
quale contributo per il pagamento del canone di locazione sostenuto dalla sig.ra SI per l'appartamento nel quale si trasferirà, che verrà
corrisposta entro il giorno 1 del mese con bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra NI SI;
- tale importo sarà corrisposto dal sig. fino al compimento Parte_1
della maggiore età del figlio e comunque finchè il ragazzo non Per_1
sarà economicamente indipendente e vivrà con la madre nei periodi in cui non sarà impegnato con l'attività calcistica;
- AFFIDARE il figlio minore ad entrambi i genitori che Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale con modalità
condivisa e, con collocamento prevalente presso la casa materna;
- La figlia è maggiorenne e resterà a vivere prevalentemente Per_2
con il padre.
- Le decisioni d maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
- Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dai genitori nel periodo di rispettiva convivenza con i figli.
- Il padre potrà quando vorrà previo accordo con la madre e in base agli impegni del minore;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra SI, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio , la somma di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico direttamente sull'iban del minore n. FR 7616798000010001451115853
ed entrambi i genitori contribuiranno in misura del 50% alle spese straordinarie per entrambi i figli secondo il Protocollo del Tribunale di
Roma;
- In ordine all'assegno Unico universale verrà percepito al 50% dai genitori come per legge.
- I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51, 2 comma cpc, di volersi avvalere concordemente della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale di cui il Collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10620/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 27/06/1998 tra (ROMA, Parte_1
04/09/1970) e AN ST (ROMA, 02/11/1971) trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00130, Parte 2 , Serie
A03, Anno 1974, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/03/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi