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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 350/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
D'Ignazi, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Piazza XX Settembre n.11, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024, la ricorrente ha affermato di aver già corrisposto le somme intimate con l'avviso di addebito impugnato, chiedendo nel merito di “accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito
387 2019 0000472738, formato il 24 giugno 2019 e notificato alla ricorrente il 16 gennaio 2024. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 31.3.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'avviso di addebito in oggetto risultava saldato in data 24.10.2023. 3. Con note di trattazione scritta la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine, laddove dichiarata la cessata materia del contendere, ha insistito per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
1.100,01 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 350/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
D'Ignazi, presso il cui studio sito in Castelfranco di Sotto, Piazza XX Settembre n.11, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro
Funari e Katya Lea Napoletano, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento dell'avviso di addebito
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.2.2024, la ricorrente ha affermato di aver già corrisposto le somme intimate con l'avviso di addebito impugnato, chiedendo nel merito di “accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nel presente ricorso e revocare e/o annullare l'Avviso di Addebito
387 2019 0000472738, formato il 24 giugno 2019 e notificato alla ricorrente il 16 gennaio 2024. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 31.3.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'avviso di addebito in oggetto risultava saldato in data 24.10.2023. 3. Con note di trattazione scritta la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine, laddove dichiarata la cessata materia del contendere, ha insistito per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro
1.100,01 sino a 5.200,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 656,00
(1/2 di euro 1.312,00) per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli