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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 884/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426999 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 12.07.2022, la società ricorrente - Ricorrente_1 S.r.l. – ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401426999, per omessa dichiarazione, della
Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri), nonché del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), raccomandata n. RK266488176533-8 del 03/10/2024 notificata in data 18/10/2024, relativo alle annualità dal 2018 al 2023 per complessivi € 128.091,00, contro il Roma Capitale.
Parte attrice ha dedotto
· le utenze riportate nell'avviso di accertamento identificate al Catasto Fabbricati di Roma al Dati_Catastali_1 sono intestate ad altro soggetto in qualità di proprietario, ovvero alla S.r.l. Ricorrente_1 — C.F. P.IVA_2, che interpellata in proposito ha dichiarato di assolvere da sempre al pagamento del tributo richiesto;
· gli immobili indicati nell'avviso di accertamento non sono e non lo sono mai stati, a qualsiasi titolo, in possesso della società ricorrente.
Ha prodotto agli atti di causa copia del certificato catastale dove risulta la proprietà della S.r.l.
Ricorrente_1.
Ha concluso in conformità, con richiesta di vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
2. Roma Capitale si è tardivamente costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Alla luce della documentazione (visura) prodotta agli atti di causa, si deve ritenere che l'immobile in relazione al quale è stato adottato l'atto riscossivo gravato, non era riconducibile alla società ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2.Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
SE Di EN NI PA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401426999 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 379/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con il ricorso depositato il 12.07.2022, la società ricorrente - Ricorrente_1 S.r.l. – ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401426999, per omessa dichiarazione, della
Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri), nonché del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), raccomandata n. RK266488176533-8 del 03/10/2024 notificata in data 18/10/2024, relativo alle annualità dal 2018 al 2023 per complessivi € 128.091,00, contro il Roma Capitale.
Parte attrice ha dedotto
· le utenze riportate nell'avviso di accertamento identificate al Catasto Fabbricati di Roma al Dati_Catastali_1 sono intestate ad altro soggetto in qualità di proprietario, ovvero alla S.r.l. Ricorrente_1 — C.F. P.IVA_2, che interpellata in proposito ha dichiarato di assolvere da sempre al pagamento del tributo richiesto;
· gli immobili indicati nell'avviso di accertamento non sono e non lo sono mai stati, a qualsiasi titolo, in possesso della società ricorrente.
Ha prodotto agli atti di causa copia del certificato catastale dove risulta la proprietà della S.r.l.
Ricorrente_1.
Ha concluso in conformità, con richiesta di vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio
2. Roma Capitale si è tardivamente costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone la reiezione.
3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Alla luce della documentazione (visura) prodotta agli atti di causa, si deve ritenere che l'immobile in relazione al quale è stato adottato l'atto riscossivo gravato, non era riconducibile alla società ricorrente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
2.Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
Il Relatore Il Presidente
SE Di EN NI PA