Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14603/2022 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNALISA TODARO Parte_1 C.F._1
CODICE'
Parte attrice - contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza del 18.2.25 precisando le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni del 19.6.24 (<voglia l giudice adito contrariis reiectis accertare e dichiarare la responsabilit ex art. c.c nonch c.c. del sig.> per i fatti oggetto di causa e conseguentemente, - condannarlo al risarcimento di tutti i CP_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra e dal proprio cane, per Parte_1
complessivi euro 15.695,52, oltre a una somma da quantificarsi in via equitativa ovvero nella maggiore o, salvo gravame, minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese di lite>>) e rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 CP_1
Tribunale, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrarii srejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità ex art.2052 c.c., nonché exart.2059 c.c., del SI.
per i fatti indicati in narrativa e, conseguentemente, - condannarlo al risarcimento di CP_1
pagina 1 di 14 tutti i danni patrimoniali conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice SI.ra e dal Parte_1
proprio cane a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, per complessivi Euro15.695,52,oltre a valutazione equitativa ovvero nelle somme minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre alle spese legali del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, documentazione, istanze e precisazioni istruttorie. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
2. In particolare, parte attrice deduce:
- di essere proprietaria di un cane chihuahua di 8 anni regolarmente registrato con microchip n.380260041491056;
- che in data 3 settembre 2021 alle ore 9.00 circa passeggiava intorno alla propria abitazione sita in via
Agucchi 83/3 con il cane al guinzaglio;
- che improvvisamente il proprio cane veniva aggredito da un pitbull libero e senza museruola - di proprietà del sig. - che, uscendo dal cortile del negozio RO (impresa individuale CP_1
di cui il convenuto era titolare) sito in via Agucchi n. 77/2 A, repentinamente azzannava il chihuahua;
- che la porta di accesso al cortile risultava aperta, come accertato successivamente al sinistro, poiché impossibilitata alla chiusura a causa della serratura non funzionante;
- che, nel tentativo di proteggere il proprio cane dall'aggressione, riportava delle ferite alla mano sinistra che richiedevano l'intervento di un'ambulanza e successivo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore con una prognosi iniziale di 7 giorni, ed, in data 09.09.2021, a seguito di un nuovo accesso al Pronto Soccorso, veniva formulata nuova prognosi con inabilità all'attività lavorativa di ulteriori giorni 10 e, dunque, complessivamente giorni 17, oltre ad essere indirizzata dai medici di
PS per gli adempimenti della profilassi antirabbica;
- che l'evento lesivo le procurava forti dolori alla mano sinistra, al collo e alla schiena da rendersi necessaria una terapia riabilitativa oltre a problemi di insonnia e ansia che si presentano nei momenti in cui all'uscita di casa incontra il pitbull e il convenuto, problematica per la quale intraprendeva un percorso terapeutico presso una psicologa;
- che, a seguito dell'aggressione, il chihuahua riportava come da referto del veterinario un'ampia lesione lacero-contusa estesa dal rachide allo sterno in senso longitudinale, per una lunghezza di 10 cm, pneumoderma diffuso, ecchimosi e contusioni su tutto il corpo, oltre ad un evidente stato di shock;
- che, a causa dell'evento, presentava, in data 14.10.2021, querela nei confronti del SI. CP_1 per i reati p.e p. dall'art.590 c.p., querela poi rimessa al solo scopo di conseguire l'intero ristoro dei danni subiti in sede civile;
pagina 2 di 14 - di essere stata costretta, infine, a diffidare il SI. dall'attuare condotte quali la CP_1 circolazione nei pressi dell'abitazione della stessa insieme al cane pitbull sprovvisto di museruola, oltre ad invitarlo ad adottare tutte le misure di cautela opportune ad evitare un altro episodio dannoso;
- che, all'evento, assisteva il SI. e che, successivamente, interveniva la polizia nella CP_2 persona dell'Agente Pt_2
2. Parte convenuta è rimasta contumace.
3. Con atto depositato in data 1.6.23 l'Avv. Serena Draghetti ha rinunciato al mandato e si sono successivamente costituiti nuovi difensori gli avvocati Annalisa Todaro Codicé e Lina Curvo;
4. La causa è stata istruita mediante prova per testi e espletamento di CTU medico legale.
5. Con ordinanza del 20.9.24 la causa, dopo essere stata presa in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, è stata rimessa in istruttoria non essendo stato originariamente rispettato il termine a comparire. E' stata, quindi, ridisposta la notifica della citazione al convenuto che, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.
6. Le domande attoree sono risultate provate e fondate e pertanto devono essere accolte nei termini e per i motivi che seguono.
All'udienza del 17.10.2023, è stato escusso il teste che ha confermato i capitoli di cui Testimone_1
alla lettera f) e h) della memoria di parte attrice e precisava anche sono già successi episodi di questo tipo, ciononostante, il convenuto continua ad avere lo stesso comportamento. In particolare quando porta il cane nello sgambatoio del parco, istiga il cane che è sempre senza museruola costringendo tutti gli altri ad abbandonare il parco.
7. All'udienza del 19.12.2023, è stato escusso il teste che ha confermato i capitoli di CP_2 prova e sul cap. e) Il cancello si chiudeva anzi c'era un anello sopra al cancello per essere sicuri che fosse chiuso. Ha precisato poi che Il cane quando ha preso è uscito dal cancellino che non era Pt_3
chiuso.
8. Il giudice, con ordinanza del 21.12.2023, ha ammesso la CTU medico legale sulla persona dell'attrice con il seguente quesito “Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni, dica il
C.T.U.
1) LESIONI: verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.
2) NESSO DI CAUSALITÀ: verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
pagina 3 di 14 3) INVALIDITÀ TEMPORANEA: ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendone in caso di risosta positiva.
4) DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico- relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M. 3-7-03 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M.
26-5-04 per la macropermanenti;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
1. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 139 CdA, il C.T.U., ai sensi del comma 2 del predetto articolo, terrà conto della necessità di effettuare una valutazione in base ad un accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, ma con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, ossia della necessità che il
D.B.P. sia strumentalmente rilevabile all'atto dell'accertamento peritale demandatogli, valutando se l'eventuale accertamento strumentale già in atti\effettuato sia idoneo.
2. Vorrà conseguentemente il
CTU indicare l'accertamento strumentale considerato per la valutazione del danno in questione.
5) CAPACITÀ LAVORATIVA: accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali.
6) ASSISTENZA: ove ricorrano condizioni di non autosufficienza, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza dal punto di vista sia qualitativo che quantificatorio del tempo da considerarsi congruo.
7) SPESE MEDICHE E SANITARIE: verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere”.
9. Dai documenti in atti e dall'istruttoria è emerso in modo chiaro e inconfutabile che in Parte_1
data 3 settembre 2021 alle ore 9.00 circa, passeggiava intorno alla propria abitazione, sita in via
Agucchi 83/3, con il cane chihuahua di sua proprietà al guinzaglio quando, all'improvviso, il proprio cane veniva aggredito da un pitbull libero e senza museruola - di proprietà del sig. - che, CP_1
pagina 4 di 14 uscendo dal cancello aperto del negozio RO (impresa individuale di cui il convenuto era titolare) sito in via Agucchi n. 77/2 A, azzannava il Nel tentativo di proteggere il proprio Per_1 cane dall'aggressione, l'attrice riportava delle ferite alla mano sinistra oltre ad una sofferenza morale soggettiva.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c. in base al quale il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
10. Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2052 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualunque connotato di colpa. In particolare, la Corte ha precisato che del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. Civ., Sentenza n. 17091/2014, in tal senso anche, Cass. Civ. Sentenza n.
25223/2015 e Cass. Civ. Sentenza n. 10402/2016).
Spetta dunque all'attore provare il fatto storico, nonché il nesso di causa tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso.
11. Ciò premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova del fatto storico, come allegato in citazione, e del nesso eziologico tra l'evento lesivo lamentato e l'aggressione del pitbull ai danni del chihuahua.
A tal proposito, i testimoni che hanno assistito al fatto e che sono stati escussi nel corso del presente procedimento, hanno confermato che l'attrice stava passeggiando con il proprio cane, tenuto da lei regolarmente al guinzaglio, quando, all'improvviso, è sopraggiunto il pitbull, uscito da un cancello aperto senza museruola né guinzaglio, che ha aggredito il chihuahua oltre a mordere anche l'attrice stessa che interveniva per difendere il proprio cane (cfr. verbali delle udienze del 17.10.2023 e del
19.12.2023 oltre che il video depositato dell'aggressione).
Si reputa, pertanto, provato tanto il fatto storico, come allegato in citazione, quanto il nesso eziologico tra il morso e l'evento dannoso;
quanto al soggetto responsabile, non è contestata la proprietà del pitbull in capo , il quale, tuttavia, al momento dell'aggressione non era presente. A tal proposito, CP_1
secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per il danno causato dall'animale incombe in pagina 5 di 14 via alternativa, o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'animale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, con il consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16023 del 07/07/2010).
Nel caso di specie, il convenuto deve quindi essere ritenuto responsabile ex art. 2052 c.c. per i danni arrecati all'attore dal suo cane.
Non ricorre alcuna ipotesi di caso fortuito, interruttivo del nesso di causa tra proprietà del cane ed evento dannoso, da intendersi come un fattore esterno imprevedibile, inevitabile ed eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale. Non solo non è stata dedotta (né, tanto meno, provata) alcuna circostanza specifica, tale da integrare il caso fortuito, ma al contrario emerge una grave colpa del convenuto che non aveva chiuso il cancello e non aveva munito il cane, di una razza notoriamente pericolosa, di museruola, nè lo aveva adeguatamente vigilato (avendo il convenuto mancato di adottare tutte le cautele necessarie a prevenirne l'aggressione). Nel caso di specie le accortezze avrebbero dovuto essere ancora maggiori, in virtù del fatto che il pitbull rientra tra le razze canine considerate pericolose.
Alla luce di quanto sopra esposto, dev'essere condannato a risarcire all'attore i CP_1
danni dallo stesso patiti.
12. Venendo alla liquidazione del danno come sopra descritto, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: esso viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Per quanto attiene ai danni c.d. micropermanenti, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ricordato e ribadito che: <<…I commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, inseriti entrambi dalla legge n. 27 del 2012, di conversione del d.l. stesso, hanno introdotto alcune modifiche nel sistema risarcitorio dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005. In particolare, il comma 3-ter dispone che al comma 2 dell'art.139 cit. sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Il comma 3-quater aggiunge che «il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
pagina 6 di 14 n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione». L'art. 1, comma 19, della legge 4 agosto 2017, n.
124, ha ulteriormente riscritto il testo dell'art. 139 cit. aggiungendo un espresso richiamo, peraltro ininfluente ai fini del ricorso qui in esame, alle cicatrici ed al danno visivamente riscontrabile.
Contestualmente, l'art. 1, comma 30, lettera b), della legge n.124 del 2017 ha abrogato il comma 3- quater del d.l. n. 1 del 2012. 2.2. Sull'interpretazione da attribuire alle disposizioni ora richiamate questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi La normativa introdotta nel 2012 ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Il legislatore, cioè, ha voluto dettare una norma che, in considerazione dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa dell'effettiva sussistenza della lesione, imponga viceversa una prova sicura. Ciò è del tutto ragionevole se si riflette sul fatto che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono, ai fini statistici (che, come è noto, assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo), le più numerose;
ragion per cui dette richieste, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi collettivi. D'altronde, anche la Corte costituzionale, tornando ad occuparsi della materia, dopo la sentenza n. 235 del 2014, con l'ordinanza n. 242 del 2015, ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l'accertamento diagnostico ridondi in una «discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati», anche in considerazione dell'interesse «generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi». Il che conferma l'esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società di assicurazione devono erogare. E, ancora più di recente, la Consulta (cfr. sent. 98/2019) ha avuto modo di precisare che, «attualmente, nell'art. 139 occorre distinguere tra lesioni micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non è risarcibile (come danno assicurato) e lesioni micropermanenti che invece sono ritenute ... adeguatamentecomprovate e quindi tali da escludere plausibilmente il rischio che esse siano simulate», Nella suddetta prospettiva, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i criteri di accertamento del danno biologico, evocati dalla normativa vigente, stanno complessivamente a significare la necessità di condurre a una obiettività dell'accertamento medico legale che riguardi le lesioni ed i relativi postumi (sent. n. 18773/2016). Ed ha precisato (sent. n. 1272/2018; ord. nn.22066/2018, 5820/2019 e 11218/2019) che le modifiche legislative del 2012 hanno assunto come obiettivo quello di rimarcare l'imprescindibilità di un rigoroso accertamento dell'effettiva esistenza di dette patologie, anche quando normativamente di modesta entità, e cioè con esiti permanenti contenuti pagina 7 di 14 entro la soglia invalidante del 9 per cento.
2.3. Ciò posto, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il rigore - che il legislatore ha dimostrato di esigere e che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia - non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie, TAC, risonanze magnetica, ecc.). Infatti, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (ord. n. 7753/2020). E l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza, anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente (quali fratture, lussazioni, lesioni legamentose, ecc.).
Pertanto, il rigore, che il legislatore ha dimostrato di esigere, va inteso nel senso che - fermo restando un accertamento rigoroso in rapporto ad ogni singola patologia e ferma restando l'irrilevanza della mera sintomatologia soggettiva riferita dal danneggiato - accanto a situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto,
l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede, ve ne possano essere altre nelle quali, al contrario, sempre data la natura della patologia e la modestia della lesioni, è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, sulla cui base dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili. In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, anche nel caso di micro- permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali. Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una "obiettività" dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta pagina 8 di 14 sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art.2729 c.c.
La nuova normativa, dunque, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di essa possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale. Tale conclusione, peraltro, si pone in perfetta linea con la constatazione - di recente formulata dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 3086/2022, p. 20 e ss.) - "che nel passaggio dal codice di procedura civile del 1865 al codice vigente l'istituto peritale è fatto oggetto, nel rinnovato assetto valoriale che ha posto il giudice al centro dell'ordinamento processuale, di un profondo ripensamento che, ben più di quanto non rendano percepibile l'assunzione di una nuova denominazione e la nuova collocazione nella topografia del codice, ne ha mutato alla radice la natura in nome di una diversa concezione del ruolo che - già in allora, ma tanto più oggi di fronte alla preponderante lievitazione del contenzioso ad alto tasso di specialità - l'apporto del sapere tecnico gioca nella risoluzione delle controversie civilistiche"…>> [v. Cass.37477/22, che, in conclusione, ha, tra l'altro, elaborato il seguente principio di diritto: «In materia di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3 - ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale»;
«L'art. 139 del d. Igs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 27 del 2012 e dalla legge n. 124 del 2017, valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale): tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva dell' "obiettività" del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micropermanente, i cui postumi non pagina 9 di 14 siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale»…].
Nel caso in esame, la CTU medico legale ha accertato e concluso come segue per quanto attiene al predetto danno biologico: <<…Per quanto attiene al Danno Biologico Permanente, allo stato attuale residuano tenui esiti cicatriziali a livello del V dito e del dorso della mano sinistra, ipocromici rispetto alla cute circostante (per tutti i dettagli si rinvia al precedente capitolo dell'esame obiettivo), oltre a persistenti parestesie al IV e V dito della mano omolaterale. Residua, inoltre, una disfunzionalità del rachide cervicale che si concretizza in persistente dolore con limitazione funzionale ai movimenti del capo e contrattura della muscolatura paravertebrale sinistra e del trapezio omolaterale che si accentua negli ambienti umidi. Si segnala, infine, che in sede di operazioni peritali la SI.ra
[...]
ha lamentato persistente paura/ansia che i fatti possano ripetersi, in quanto, sulla base di Pt_1
quanto dichiarato dalla Perizianda, il cane aggressore è spesso presente in strada ed il proprietario abita vicino. Per tutti questi motivi, tenuto conto dei disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obiettività clinica riscontrata e delle attitudini dinamico-relazionali, nonché dei comuni barèmes di riferimento (tabelle di cui al D.M. 3 luglio 2003 - Lavori Commissione ex D.M. 26.5.2004; Linee
Guida della SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico,
Giuffrè Editore, 2016), pare equo valutare il complesso menomativo in questione nella misura del 2-
3%, con riferimento all'integrità psico-fisica>>. (v. CTU pagg.12 ss.).
13. L'odierno giudicante ritiene che, in ossequio ai criteri indicati dalla succitata giurisprudenza di legittimità, le superiori considerazioni cliniche, unitamente alle modalità ed alla dinamica del sinistro in esame, consentano di rinvenire nella fattispecie sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a consentire di inferire la sussistenza del come sopra stimato danno micropermanente. Questo giudicante ritiene, pertanto, di dover integralmente richiamare e condividere i risultati cui è giunto il consulente d'ufficio nominato, riconoscendo una percentuale di invalidità permanente pari al 3%.
Risulta agli atti un certificato telematico di malattia con prognosi lavorativa fino a tutto il CP_3
18.9.2021 attestante un periodo di inabilità lavorativa della SI.ra non si ravvede alcuna Parte_1
necessità di Assistenza come neanche alcuna ripercussione negativa sulla capacità lavorativa;
va riconosciuto, invece, il danno biologico permanente nella misura del 3% con riferimento all'integrità psicofisica;
per il periodo di inabilità temporanea parziale si riconosce al 75% per 15 giorni;
al 50% per altri 15 giorni e al 25% per gli altri 15 giorni.
14. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in pagina 10 di 14 aggiunta al danno biologico. Il danneggiato deve allegare e provare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, anche mediante lo strumento delle presunzioni: cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 339 del 13/01/2016.
La legittimità di tale ragionamento inferenziale è ribadita, tra l'altro, anche da Cass. 25164/2020 che afferma: <<…Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza […]. La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale. […] tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. […] Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute […] è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa>>. È opportuno rilevare che proprio le statuizioni affermate anche nella sentenza appena citata (assolutamente condivisibili) hanno ispirato il procedimento logico che seguì
l'Osservatorio di Milano allorché ritenne provato, in via presuntiva, la sofferenza interiore media via via crescente con l'aumento del punto percentuale dell'invalidità permanente.
Nel caso di specie, dai referti medici del 9.9.2021, del 22.9.21 e del 27.10.2021 oltre che dalla relazione del CTU con riferimento alla sofferenza morale soggettiva, tenuto conto delle lesioni riportate e dell'iter clinico precedentemente descritto, si ritiene che nel periodo dell'inabilità temporanea si sia determinato un quadro di sofferenza morale soggettiva di grado lieve, si rinviene uno stato ansioso dell'attrice, tali da giustificarne il riconoscimento in via equitativa del danno morale liquidato in misura media come da Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il
Tribunale di Milano (Cass. 12408/11, c.d. sentenza Amatucci, dal nome del Consigliere relatore).
pagina 11 di 14 15. Il danno non patrimoniale oggetto di causa può pertanto essere liquidato secondo il seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Danno biologico risarcibile € 3.997,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.996,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Totale generale: € 7.583,50
16. Vanno, inoltre, riconosciute spese mediche certificate pari ad euro 593,03 oltre alle spese veterinarie certificate pari ad euro 729,80 per un totale di euro 1.322,83.
17. Tali somme (sia relative al danno non patrimoniale, debito di valore, nel caso di specie, liquidato all'attualità, sia relative alle spese mediche e veterinarie di cui al punto che precede, in quanto esborsi verificatisi nel corso del tempo) devono essere maggiorate di interessi al tasso legale da una data intermedia tra fatto e presente liquidazione, che si individua equitativamente nel 31/5/2023, fino alla data della presente decisione (ciò in ossequio all'insegnamento della S.C., v. Cass. 7267/18, secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma pagina 12 di 14 rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”); le somme così calcolate (divenute debito di valuta) devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo [la giurisprudenza di legittimità ha, recentemente, chiarito che (v. Cass. 19063/23) “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che
“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni
“non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v.
Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del
07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)…”, nonché, in massima, che “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito)”].
18. Non si ritengono liquidabili le spese per la CTP poiché la nota pro-forma non è ritenuta tale da giustificarne il rimborso, non risultante l'esborso stesso.
19. Visto l'esito del giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti, per porre le spese di CTU medico legale a carico della parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., secondo parametri medi per tutte e quattro le fasi di giudizio per cause di valore compreso tra euro
5.200,01 e 26.000,00.
pagina 13 di 14 Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o, comunque, assorbita:
Dichiara l'esclusiva responsabilità responsabilità di nella causazione del sinistro de CP_1 quo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, pertanto accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto:
condanna al pagamento in favore di a) a titolo di risarcimento del CP_1 Parte_1 danno non patrimoniale, della somma omnicomprensiva pari ad € 7.583,50. Tali somme devono essere maggiorate di interessi al tasso legale dal 31.5.23, fino alla data della presente decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche e veterinarie, di € 1.322,83. Tali somme devono essere maggiorate di interessi al tasso legale dal
31.5.23, fino alla data della presente decisione;
le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi di legge, ex art. 1284 c.1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1 Pt_1 che liquida in € 295,00 per anticipazioni, € 5.077,00, per compensi, oltre iva e cpa se ed in
[...]
quanto dovute, ed oltre a spese generali al 15% ex DM 55/14 ss.mm;
pone le spese della CTU medico legale definitivamente a carico di , con diritto della CP_1
parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Bologna, lì 30 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Lisa Marconi
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