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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di DI
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di DI, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'avv. Rosanna Cafaro, componente dell'Ufficio per il Processo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2535/2012 R.G. tra
in persona del Curatore Fallimentare, Avv. Gianluca Parte_1
Sardella, con l'Avv. C. Marraffa,
attrice
contro
, già in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Michele De Carlo,
convenuta
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ.
SSUU, 642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs
5/03, recet-tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Motivi della decisione
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto innanzi al Tribunale di DI (già , in persona del suo legale rapp.te Controparte_3 Controparte_2
p.t., al fine di procedere al riesame contratto di conto corrente n. 2707165 (chiuso in data 5.2.2009); del contratto di apertura di credito in conto corrente del 9.11.1988; del contratto di apertura di credito in conto corrente del 18.9.1991; del contratto di apertura di credito in conto corrente del
17.10.2000.
Si è costituita in giudizio la banca convenuta banca, impugnando, contestando e disconoscendo tutti gli assunti attorei, con consequenziale rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice. E' stata espletata CTU, con cui sono stati rideterminati i rapporti di avere e avere tra le parti. All'udienza del 11.4.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta introitata in decisione, con concessione alle Parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il primo accertamento tecnico-contabile operato dal nominato c.t.u. ha evidenziato numerose discrasie nel computo e nella capitalizzazione degli interessi passivi operato dalla banca in violazione dell'art. 1283 c.c.; nonché, altri profili di illegittimità nell'addebito della commissione di massimo scoperto, dei c.d. giorni di valuta e nelle spese e commissioni applicate in sfavore della
Parte attrice.
I criteri utilizzati dal consulente tecnico sono stati i seguenti: è stato utilizzato il tasso di interesse legale dalla data di apertura del rapporto, poiché nel contratto di c/c non vi è pattuizione della misura del tasso creditore, bensì un riferimento agli avvisi interni all'istituto di credito, mentre non è previsto un tasso debitore in assenza di affidamento. E' stato applicato il tasso di interesse legale anche in presenza di affidamento, poiché il contratto di apertura di credito del 09.11.1988 versato in atti non è sottoscritto dalla correntista. E' stato applicato il tasso debitore convenzionale solo a partire dal 27.11.1989, data in cui la ha sottoscritto per accettazione le Parte_1 condizioni economiche proposte dalla banca. Si è continuato ad applicare il tasso creditore nella misura del tasso legale poiché anche nel documento sottoscritto il 27.11.1989 si fa riferimento al tasso creditore determinato secondo gli usi della piazza. Durante il corso del rapporto sono stati sottoscritti nuovi contratti di apertura di credito in sostituzione dei precedenti, di volta in volta con nuova determinazione di tassi debitori applicabili. Sono stati, pertanto, applicati i tassi debitori convenzionalmente determinati, fatta salva la applicazione delle variazioni dei tassi debitori operate dalla banca in senso più favorevole al correntista, anche in assenza di formale comunicazione della diminuzione dei tassi debitori stessi. La prima determinazione di tassi creditori è contenuta nel contratto di apertura di credito decorrente dal 04.10.2000. Da tale data, pertanto, il ricalcolo è stato effettuato non più con l'utilizzo del tasso di interesse legale, bensì del tasso creditore convenzionalmente determinato. In merito all'anatocismo, è stata accertata la pubblicazione da parte del Controparte_2 sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2000 (Allegato n. 14) della comunicazione ai sensi
[...] dell'art. 7 co. 2 della delibera CICR del 09.02.2000. Pertanto, a decorrere dal 01.07.2000 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e degli interessi debitori. Le commissioni di massimo scoperto sono state applicate solo a decorrere dalla data della relativa pattuizione sottoscritta dal cliente e nelle misure di volta in volta contrattualmente previste, fatta salva la applicazione della variazione in senso più favorevole al correntista, operata dalla banca anche in assenza di variazione convenzionale. I conteggi sono stati epurati di tutte le spese e le commissioni addebitate dalla banca ma non specificamente previste dalle convenzioni intercorse tra le parti nei diversi periodi di durata del rapporto. In particolare, non si è tenuto conto di tutti gli addebiti effettuati dalla banca con descrizione generica, come ad esempio “commissioni”, “spese istruttoria fidi”, nonché di tutti gli addebiti privi di un qualsiasi riferimento a servizi specifici
2 prestati dalla banca, per i quali non è presente in atti documentazione che indichi le clausole convenzionali che li giustificano o che ne illustri le modalità di determinazione. Sono state considerate nei conteggi le spese e le commissioni concordate con il cliente alla sottoscrizione dei diversi contratti di apertura di credito succedutisi nel corso del rapporto, nella misura indicata in detti contratti e nell'arco temporale di vigenza dei contratti medesimi;
è stata esclusa ogni forma di capitalizzazione sia delle commissioni di massimo scoperto che delle altre spese e commissioni.
All'esito del ricalcolo del rapporto di dare/avere fra le parti, è stato quantificato dal consulente un saldo di c/c a credito del correntista pari a 96.902,58 euro.
Nel corso del giudizio, poi, il precedente giudice istruttore ha disposto una integrazione peritale, tesa ad individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista nel periodo precedente al decennio dalla proposizione della domanda, sul presupposto dell'originario andamento del conto e, dunque, comprensivo delle competenze originariamente quantificate dalla intendendosi CP_1 come tali quelle pervenute in presenza di un precedente saldo debitore superiore all'importo dell'eventuale affidamento in essere;
in presenza di un precedente saldo debitore in assenza di affidamenti;
o ancora in presenza di un qualsivoglia precedente saldo creditore. Nei quesiti,
l'ausiliario è stato invitato altresì a considerare solo gli affidamenti eventualmente indicati nella documentazione contrattuale in atti, escludendo così l'eventuale presenza di un fido di fatto;
ha chiesto che quindi le rimesse solutorie così determinate fossero imputate al pagamento di tutte le competenze ultradecennali originariamente addebitate dalla partendo dalle più remote di CP_1 esse e sino a quelle più recenti del periodo ultra decennale;
nell'incarico, si è richiesto integrativo, è stato quindi richiesto al consulente di far decorrere la rielaborazione del c/c dal solo trimestre successivo a quelli per i quali le originarie competenze addebitate dalla siano risultate CP_1 prescritte per effetto di tale imputazione delle rimesse solutorie, considerando quale saldo di partenza della rielaborazione medesima l'importo nel relativo estratto conto predisposto dalla
CP_1
A fronte di tale verifica contabile, il saldo a credito della banca è risultato pari alla minore somma di 8.629,37 euro.
Delle due ricostruzioni contabili deve preferirsi ai fini della decisione la prima.
Ritiene questo giudice di adottare infatti quel criterio di ricostruzione contabile sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui “al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, è necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato”; pertanto, al fine di verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, appare opportuno, verificata l'illegittimità di clausole anatocistiche “previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda
o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass. n. 9141 del 18 maggio 2020 e 15 febbraio 2021, n.
3858 e, fra le sentenze di merito Trib. Treviso 4 maggio 2021). Per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può infatti affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, laddove l'indagine peritale abbia accertato l'esistenza di clausole contrattuali e/o di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili: è pertanto necessario dapprima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario,
3 depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento eventualmente accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). Non appare convincente l'idea, pure sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione: in tal modo, infatti, sembra invertirsi l'ordine delle questioni, facendo cioè discendere la natura solutoria della rimessa dalla presenza dell'indebito: la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido e verrebbe impiegata prioritariamente in pagamento delle annotazioni stesse, a prescindere che le pretese avanzate, pur anche illegittime, siano riferite al credito oltre il fido o entro il fido.
Non appare pertanto condivisibile il quesito integrativo formulato, laddove esso ha individuato la natura delle varie rimesse non già sui saldi ricalcolati, ovvero epurati di tutte quelle componenti indebite, bensì sugli estratti conto emessi dalla banca. Inoltre, nella integrazione peritale è stata addebitata la c.m.s. anche per il periodo compreso fra il 2002 e fino al 2009, sebbene in contratto fosse prevista sì l'aliquota, ma non le modalità di calcolo, con conseguente violazione dell'art. 117 bis del TUB.
Ebbene, le valutazioni svolte dal consulente nell'indagine peritale del giugno 2015 hanno avuto ad oggetto il contratto di c/c sottoscritto dalla correntista, il contratto di apertura di credito con la sola sottoscrizione della banca, i contratti di apertura di credito sottoscritti successivamente al primo, le comunicazioni di variazione delle condizioni accettate dalla correntista, nonché la copia degli estratti conto e dei conti scalari dall'inizio del rapporto.
Il consulente ha applicato il tasso di interesse legale dalla data di apertura del rapporto, poiché nel contratto di c/c non vi è pattuizione della misura del tasso creditore, bensì un riferimento agli avvisi interni all'istituto di credito, mentre non è previsto un tasso debitore in assenza di affidamento;
è stato inoltre applicato il tasso di interesse legale anche in presenza di affidamento, poiché il contratto di apertura di credito del 09.11.1988 non risulta sottoscritto dalla correntista;
ha poi applicato il tasso debitore convenzionale a partire dal 27.11.1989, data in cui la Parte_1
[... ha sottoscritto per accettazione le condizioni economiche proposte dalla banca, mentre si è continuato ad applicare il tasso creditore nella misura del tasso legale poiché anche nel documento sottoscritto il 27.11.1989 si fa riferimento al tasso creditore determinato secondo gli usi della piazza. Durante il corso del rapporto sono stati sottoscritti nuovi contratti di apertura di credito in sostituzione dei precedenti, di volta in volta con nuova determinazione di tassi debitori convenzioni che quindi sono stati applicati, fatta salva l'applicazione delle variazioni dei tassi debitori operate dalla banca in senso più favorevole al correntista, anche in assenza di formale comunicazione della diminuzione dei tassi debitori stessi. La prima determinazione di tassi creditori è contenuta nel contratto di apertura di credito decorrente dal 04.10.2000. Da tale data, pertanto, il ricalcolo è stato effettuato non più con l'utilizzo del tasso di interesse legale, bensì del tasso creditore convenzionalmente determinato.
In merito all'eventuale applicazione di interessi anatocistici, è stata accertata la pubblicazione da parte del sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2000 Controparte_2
4 dellacomunicazione ai sensi dell'art. 7 co. 2 della delibera CICR del 09.02.2000. Pertanto, a decorrere dal 01.07.2000 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e degli interessi debitori.
Le commissioni di massimo scoperto sono state applicate solo a decorrere dalla data della relativa pattuizione sottoscritta dal cliente e nelle misure di volta in volta contrattualmente previste, fatta salva la applicazione della variazione in senso più favorevole al correntista, operata dalla banca anche in assenza di variazione convenzionale. I conteggi sono stati epurati di tutte le spese e le commissioni addebitate dalla banca ma non specificamente previste dalle convenzioni intercorse tra le parti nei diversi periodi di durata del rapporto. In particolare, non si è tenuto conto di tutti gli addebiti effettuati dalla banca con descrizione generica, come ad esempio “commissioni”, “spese istruttoria fidi”, nonché di tutti gli addebiti privi di un qualsiasi riferimento a servizi specifici prestati dalla banca, per i quali non è presente in atti documentazione che indichi le clausole convenzionali che li giustificano o che ne illustri le modalità di determinazione. Sono state considerate nei conteggi le spese e le commissioni concordate con il cliente alla sottoscrizione dei diversi contratti di apertura di credito succedutisi nel corso del rapporto, nella misura indicata in detti contratti e nell'arco temporale di vigenza dei contratti medesimi.
E' stata poi esclusa ogni forma di capitalizzazione sia delle commissioni di massimo scoperto che delle altre spese e commissioni.
Dall'esame dei contratti in atti, il consulente ha accertato l'esistenza di una pattuizione della valuta solo per le operazioni di addebito degli assegni emessi dal correntista, mancando invece alcuna pattuizione in relazione ad ogni altra operazione sia di versamento che di prelievo, ad eccezione della previsione contenuta nel contratto di apertura di credito del 04.10.2000: pertanto, nel calcolo fino al 30.09.2000, per gli assegni emessi dal correntista è stata considerata come data di valuta la data di emissione degli assegni così come contabilizzata dalla banca;
per tutte le altre operazioni è stata considerata quale data di valuta, sia per l'accredito che per l'addebito, la data dell'operazione risultante dall'estratto conto. A decorrere dal 01.10.2000 è stata utilizzata nei conteggi la valuta concordata con il cliente per ciascun tipo di operazione risultante dall'estratto conto.
Quanto alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, infine, rilevato che il rapporto ha avuto inizio il 18.03.1986 e che tale data è precedente alla data di entrata in vigore della L. 108/96, ha calcolato il TEG a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge innanzi richiamata, sulla base delle indicazioni formulate nei quesiti indicati dal Giudice istruttore, ovvero utilizzando la formula
TEG = Interessi * 36500 / Numeri Debitori + Oneri/Accordato
Successivamente il c.t.u. ha confrontato il TEG trimestrale applicato dalla banca con i tassi soglia pubblicati trimestralmente dalla Banca d'Italia, individuando i trimestri per i quali il TEG ha superato il tasso soglia;
l'ausiliario ha precisato che nei trimestri in cui si è verificato il superamento dei tassi soglia, non ha utilizzato nei conteggi detti tassi soglia, bensì i tassi debitori applicati dalla banca in misura inferiore a quella inizialmente concordata con il cliente e non variati contrattualmente in aumento nel corso del rapporto, mantenuti dallo scrivente fino alla variazione contrattuale successiva, in quanto i tassi convenzionali originari sono risultati inferiori sia al TAN che al TEG applicati dalla banca, sia agli stessi tassi soglia. Dalla relazione emerge dunque che il primo superamento dei tassi soglia si è avuto nel secondo trimestre 1999, quando il saldo del conto
5 corrente rideterminato in applicazione dei criteri indicati in perizia risultava stabilmente a credito del correntista e tale è rimasto fino alla data di estinzione del conto;
per tale ragione, non dovevano essere determinati interessi debitori.
Quantificato in euro il saldo a credito del correntista, alla luce delle risultanze di tale relazione peritale le cui premesse metodologiche appaiono condivisibili, come pure esaustivo e coerente il suo svolgimento, la domanda attorea deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del Curatore Fallimentare, avv. Gianluca Sardella, nei Parte_2 confronti di , già in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo creditore è pari ad euro 96.902,58 in favore di parte attrice, nonché il diritto di quest'ultima alla ripetizione di tale importo oltre interessi, dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo;
condanna alla rifusione in favore della Controparte_3 Parte_2 delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 14.103,00 euro, oltre
[...] spese generali al 15%, CAP ed IVA, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico della soccombente le spese dell'espletata CTU. CP_1
DI, 7 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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