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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8544/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. PASQUALINO Parte_1 C.F._1
PATANE'.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, in persona dell'Amministratore Controparte_2
Unico e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SILVIA LOMBARDO.
Appellato
1 CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 9475/2018 Parte_1
con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo da lei proposta, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che ha liquidato in euro CP_1
3.200,00, oltre accessori di legge e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato in data 1. 10. 2015, , proprietaria di un'unità immobiliare Parte_1
sita nel condominio di via del Grano n. 90 in Roma, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13085 del 3. 6. 2015 di questo Tribunale che le intimava di pagare al suddetto condominio la somma di euro 7.581,80, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di oneri condominiali specificati nel ricorso per ingiunzione, assumendo il difetto di legittimazione e di rappresentanza del soggetto conferente la procura alle liti in nome del condominio e l'inesistenza del proprio debito per essere i contributi richiesti in parte dovuti dal precedente proprietario ed in parte, per la somma di euro 1.052,19, già dalla stessa corrisposti.
Il convenuto ha contestato l'opposizione rappresentando che la CP_1
procura era stata conferita dall'amministratore unico della , Controparte_2
nominata amministratore del condominio con delibera del 31. 3. 2011, e nel merito deducendo l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, ai sensi dell'art. 63, comma
4, disp. att. cod. civ., e che l'eccepito pagamento era comunque intervenuto dopo la notifica dell'ingiunzione.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha invitato parte opponente ad introdurre il relativo procedimento nel termine di 15 giorni. Alla successiva udienza il CP_1
convenuto ha rappresentato che la mediazione si era conclusa negativamente per la mancata partecipazione della opponente all'incontro fissato dal mediatore ed ha 2 eccepito l'improcedibilità della domanda. Il Giudice ha quindi invitato le parti a dedurre con note scritte sull'eccezione sollevata, note che sono state depositate dal solo convenuto. Esaurita l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14.
2. 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che “L'eccezione di improcedibilità della domanda di opposizione per mancato espletamento da parte della odierna attrice della procedura di mediazione appare fondata.
Va premesso che la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. 4. 3. 2010, n.
28, e successive modificazioni, costituisce adempimento obbligatorio nelle controversie in materia di condominio (art. 5) essendo dalla legge espressamente qualificato come condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione in via giudiziaria (art. 5 ). Nel caso di specie, da quanto emerge dalle deduzioni delle parti e dal verbale dell'incontro di mediazione tenutosi il 21. 3. 20116 risulta che, una volta regolarmente avviata la procedura, essa è stata chiusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte opponente. Al riguardo si osserva che l'obbligo previsto dal d.ls. n. 28 del 2010 di attivare la procedura di mediazione, in conformità con le finalità della legge di favorire la composizione bonaria delle liti al di fuori del processo, comporta non solo l'obbligo di introdurre la relativa procedura ma anche di presenziare alla stessa, essendo la comparizione della parte all'incontro di mediazione una condizione indispensabile per il buon esito del procedimento. Una soluzione diversa, che limiti l'adempimento alla sola presentazione dell'istanza di mediazione e non anche alla partecipazione all'incontro fissato dinanzi al mediatore, si risolverebbe infatti in una mera formalità priva di scopo, in quanto mai in questo caso la procedura potrebbe avere successo. Ne discende che la mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'istante all'incontro di mediazione e la chiusura anticipata del procedimento per la conseguente impossibilità di comporre la lite portano pertanto a ritenere che in tale evenienza la condizione di procedibilità non sia stata adempiuta.
3 Parte attrice respinge tale conclusione sostenendo che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettava alla controparte e che comunque essa non ha partecipato all'incontro per un impedimento professionale, che ha comunicato al mediatore, deducendo che in realtà il mancato esito della procedura è addebitabile esclusivamente alla controparte, che non ha consentito un rinvio dell'incontro.
Queste difese sono infondate.
Quanto al primo argomento dovendosi considerare, da un lato, che l'art. 5 sopra citato esclude espressamente dalla mediazione i procedimenti di ingiunzione, con l'effetto che i ricorsi per decreto ingiuntivo, pur nelle materie in cui la mediazione è prevista come obbligatoria, non devono essere preceduti da tale adempimento;
dall'altro che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è a carico della parte opponente (Cass. n. 24629 del 2015), sicché appare pienamente legittimo che l'ordine del giudice di provvedervi sia stato rivolto alla parte attrice.
Circa l'eccepito impedimento a partecipare all'incontro di mediazione va invece tenuto presente, pur dovendosi riconoscere che il procedimento di mediazione non è retto da regole rigide ma è ispirato all'informalità, che non solo non risulta in alcun modo provato il giustificato motivo che avrebbe impedito tale partecipazione ma anche che dalla mail prodotta a tal fine dall'opponente risulta che essa è stata inviata alle ore 11,50 della stessa data dell'incontro, il 21. 3. 2016, mentre dal relativo verbale di mediazione emerge che esso era stato in tale momento già chiuso, avendo l'incontro avuto termine alle ore 11,45, sicché è evidente che tale richiesta è stata tardiva e che nessun addebito di mancata collaborazione può essere mosso alla controparte.
L'opposizione va pertanto dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.”
3.- ha proposto appello avverso la menzionata sentenza, Parte_1
lamentando l'erronea declaratoria di improcedibilità della domanda di opposizione
4 a d.i. per omessa partecipazione alla mediazione;
ha dedotto circa la mancanza di procura e dello ius postulandi senza intento di riproporre in appello la questione che appare chiarita;
nel merito, di aver parzialmente estinto il debito, avendo corrisposto euro 1052,19 per oneri condominiali a partire dal settembre 2012 (termine dal quale
è divenuto proprietaria) al dicembre 2014; di non dover corrispondere le ulteriori somme in mancanza di prova che fossero riferibili al biennio precedente il proprio acquisto, ex art. 63 disp att. C.c., avvenuto nel settembre 2012.
In ordine alla condanna alle spese per l'intero giudizio, assume che nella relativa regolamentazione la Corte di appello dovrebbe considerare il fatto che il non avrebbe dato alcun chiarimento in termini temporali e fattuali della CP_1
pretesa rendendo così necessaria una corposa integrazione istruttoria.
Cont 4.- ha chiesto rigettarsi l'appello e Controparte_1
per l'effetto confermarsi la sentenza resa dal Tribunale di Roma con condanna della al pagamento del residuo credito di Euro 6.529,61, nonché delle spese e Pt_1
competenze del presente giudizio.
5.- La sentenza va riformata per quanto di seguito esposto.
5.1.- All'indomani della sentenza di primo grado sono difatti intervenute in materia di omesso esperimento del tentativo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno onerato la parte opposta dell'onere di promuovere la procedura di mediazione, con la conseguenza che, in caso di inattività, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U ,
Sentenza n. 19596 del 18/09/2020: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi,
5 alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo).
Nel caso in esame l'opponente - a ciò onerata dal Giudice di prime cure – ha dato corso alla mediazione, ma non vi ha preso parte;
il che tuttavia non comporta alla luce dell'orientamento sopra citato e in presenza delle specifiche conseguenze
(ed al canone ermeneutico ubi lex voluit dixit) previste dall'art. 5, comma 4 bis. D.L.
n. 38 del 2010 la grave sanzione dell'improcedibilità.
5.2.- É inoltre pacifico il pagamento di euro 1052,19 nel corso del giudizio, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto in base al principio per cui «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (ex multis Cass. n. 21432 del 2011).
Alla revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento parziale consegue la condanna al pagamento delle somme residue pari ad euro 6.529,61, oltre interessi dalla debenza al saldo.
5.3.- Quanto ai residui importi del credito portato nell'originario decreto ingiuntivo, diversamente da quanto dedotto dalla odierna appellante, i titoli relativi all'asserito debito sono chiaramente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e sono tutti compresi nell'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente
6 (rifacimento terrazzo condominiale deliberato il 14.12.2012; bilancio consuntivo relativo ai lavori di rifacimento facciata deliberato il 25.3.2013; bilancio consutivo gestione condominiale 2014 deliberato il 5.2.2015; bilancio preventivo e relativo piano di riparto 1.1.2015-21.12.2015). Ne consegue la responsabilità (solidale con il venditore) dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio.
Del resto, giova ribadire che il principio dell'ambulatorietà di cui all'art. 63 disp. att. c.c., secondo cui l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore. In quest'ultimo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suo dante causa (ex multis Cass. n. 1956 del 2000 e n. 14531 del 2022).
Le precedenti considerazioni comportano, infine, il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9475/2018 del Tribunale ordinario di Roma:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 13085 del 3. 6. 2015;
- condanna al pagamento di euro 6.529,6 nei confronti Parte_1
del oltre interessi dalla debenza al Controparte_3
saldo;
7 - condanna alla rifusione delle spese del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.200 per il primo grado ed euro 2.000 per questo grado, oltre Iva e Cassa come per legge.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8544/2018 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. PASQUALINO Parte_1 C.F._1
PATANE'.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, in persona dell'Amministratore Controparte_2
Unico e legale rappresentante pro tempore, con l'avv. SILVIA LOMBARDO.
Appellato
1 CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 9475/2018 Parte_1
con cui il Tribunale ordinario di Roma ha dichiarato improcedibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo da lei proposta, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che ha liquidato in euro CP_1
3.200,00, oltre accessori di legge e spese generali.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato in data 1. 10. 2015, , proprietaria di un'unità immobiliare Parte_1
sita nel condominio di via del Grano n. 90 in Roma, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 13085 del 3. 6. 2015 di questo Tribunale che le intimava di pagare al suddetto condominio la somma di euro 7.581,80, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di oneri condominiali specificati nel ricorso per ingiunzione, assumendo il difetto di legittimazione e di rappresentanza del soggetto conferente la procura alle liti in nome del condominio e l'inesistenza del proprio debito per essere i contributi richiesti in parte dovuti dal precedente proprietario ed in parte, per la somma di euro 1.052,19, già dalla stessa corrisposti.
Il convenuto ha contestato l'opposizione rappresentando che la CP_1
procura era stata conferita dall'amministratore unico della , Controparte_2
nominata amministratore del condominio con delibera del 31. 3. 2011, e nel merito deducendo l'infondatezza dei motivi dell'opposizione, ai sensi dell'art. 63, comma
4, disp. att. cod. civ., e che l'eccepito pagamento era comunque intervenuto dopo la notifica dell'ingiunzione.
Alla prima udienza il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha invitato parte opponente ad introdurre il relativo procedimento nel termine di 15 giorni. Alla successiva udienza il CP_1
convenuto ha rappresentato che la mediazione si era conclusa negativamente per la mancata partecipazione della opponente all'incontro fissato dal mediatore ed ha 2 eccepito l'improcedibilità della domanda. Il Giudice ha quindi invitato le parti a dedurre con note scritte sull'eccezione sollevata, note che sono state depositate dal solo convenuto. Esaurita l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti all'udienza del 14.
2. 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ritenuto che “L'eccezione di improcedibilità della domanda di opposizione per mancato espletamento da parte della odierna attrice della procedura di mediazione appare fondata.
Va premesso che la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. 4. 3. 2010, n.
28, e successive modificazioni, costituisce adempimento obbligatorio nelle controversie in materia di condominio (art. 5) essendo dalla legge espressamente qualificato come condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione in via giudiziaria (art. 5 ). Nel caso di specie, da quanto emerge dalle deduzioni delle parti e dal verbale dell'incontro di mediazione tenutosi il 21. 3. 20116 risulta che, una volta regolarmente avviata la procedura, essa è stata chiusa con esito negativo a causa della mancata partecipazione della parte opponente. Al riguardo si osserva che l'obbligo previsto dal d.ls. n. 28 del 2010 di attivare la procedura di mediazione, in conformità con le finalità della legge di favorire la composizione bonaria delle liti al di fuori del processo, comporta non solo l'obbligo di introdurre la relativa procedura ma anche di presenziare alla stessa, essendo la comparizione della parte all'incontro di mediazione una condizione indispensabile per il buon esito del procedimento. Una soluzione diversa, che limiti l'adempimento alla sola presentazione dell'istanza di mediazione e non anche alla partecipazione all'incontro fissato dinanzi al mediatore, si risolverebbe infatti in una mera formalità priva di scopo, in quanto mai in questo caso la procedura potrebbe avere successo. Ne discende che la mancata partecipazione senza giustificato motivo dell'istante all'incontro di mediazione e la chiusura anticipata del procedimento per la conseguente impossibilità di comporre la lite portano pertanto a ritenere che in tale evenienza la condizione di procedibilità non sia stata adempiuta.
3 Parte attrice respinge tale conclusione sostenendo che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettava alla controparte e che comunque essa non ha partecipato all'incontro per un impedimento professionale, che ha comunicato al mediatore, deducendo che in realtà il mancato esito della procedura è addebitabile esclusivamente alla controparte, che non ha consentito un rinvio dell'incontro.
Queste difese sono infondate.
Quanto al primo argomento dovendosi considerare, da un lato, che l'art. 5 sopra citato esclude espressamente dalla mediazione i procedimenti di ingiunzione, con l'effetto che i ricorsi per decreto ingiuntivo, pur nelle materie in cui la mediazione è prevista come obbligatoria, non devono essere preceduti da tale adempimento;
dall'altro che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione è a carico della parte opponente (Cass. n. 24629 del 2015), sicché appare pienamente legittimo che l'ordine del giudice di provvedervi sia stato rivolto alla parte attrice.
Circa l'eccepito impedimento a partecipare all'incontro di mediazione va invece tenuto presente, pur dovendosi riconoscere che il procedimento di mediazione non è retto da regole rigide ma è ispirato all'informalità, che non solo non risulta in alcun modo provato il giustificato motivo che avrebbe impedito tale partecipazione ma anche che dalla mail prodotta a tal fine dall'opponente risulta che essa è stata inviata alle ore 11,50 della stessa data dell'incontro, il 21. 3. 2016, mentre dal relativo verbale di mediazione emerge che esso era stato in tale momento già chiuso, avendo l'incontro avuto termine alle ore 11,45, sicché è evidente che tale richiesta è stata tardiva e che nessun addebito di mancata collaborazione può essere mosso alla controparte.
L'opposizione va pertanto dichiarata improcedibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.”
3.- ha proposto appello avverso la menzionata sentenza, Parte_1
lamentando l'erronea declaratoria di improcedibilità della domanda di opposizione
4 a d.i. per omessa partecipazione alla mediazione;
ha dedotto circa la mancanza di procura e dello ius postulandi senza intento di riproporre in appello la questione che appare chiarita;
nel merito, di aver parzialmente estinto il debito, avendo corrisposto euro 1052,19 per oneri condominiali a partire dal settembre 2012 (termine dal quale
è divenuto proprietaria) al dicembre 2014; di non dover corrispondere le ulteriori somme in mancanza di prova che fossero riferibili al biennio precedente il proprio acquisto, ex art. 63 disp att. C.c., avvenuto nel settembre 2012.
In ordine alla condanna alle spese per l'intero giudizio, assume che nella relativa regolamentazione la Corte di appello dovrebbe considerare il fatto che il non avrebbe dato alcun chiarimento in termini temporali e fattuali della CP_1
pretesa rendendo così necessaria una corposa integrazione istruttoria.
Cont 4.- ha chiesto rigettarsi l'appello e Controparte_1
per l'effetto confermarsi la sentenza resa dal Tribunale di Roma con condanna della al pagamento del residuo credito di Euro 6.529,61, nonché delle spese e Pt_1
competenze del presente giudizio.
5.- La sentenza va riformata per quanto di seguito esposto.
5.1.- All'indomani della sentenza di primo grado sono difatti intervenute in materia di omesso esperimento del tentativo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno onerato la parte opposta dell'onere di promuovere la procedura di mediazione, con la conseguenza che, in caso di inattività, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U ,
Sentenza n. 19596 del 18/09/2020: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi,
5 alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo).
Nel caso in esame l'opponente - a ciò onerata dal Giudice di prime cure – ha dato corso alla mediazione, ma non vi ha preso parte;
il che tuttavia non comporta alla luce dell'orientamento sopra citato e in presenza delle specifiche conseguenze
(ed al canone ermeneutico ubi lex voluit dixit) previste dall'art. 5, comma 4 bis. D.L.
n. 38 del 2010 la grave sanzione dell'improcedibilità.
5.2.- É inoltre pacifico il pagamento di euro 1052,19 nel corso del giudizio, cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto in base al principio per cui «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo» (ex multis Cass. n. 21432 del 2011).
Alla revoca del decreto ingiuntivo per il pagamento parziale consegue la condanna al pagamento delle somme residue pari ad euro 6.529,61, oltre interessi dalla debenza al saldo.
5.3.- Quanto ai residui importi del credito portato nell'originario decreto ingiuntivo, diversamente da quanto dedotto dalla odierna appellante, i titoli relativi all'asserito debito sono chiaramente indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e sono tutti compresi nell'anno in corso o a quello precedente al subentro dell'acquirente
6 (rifacimento terrazzo condominiale deliberato il 14.12.2012; bilancio consuntivo relativo ai lavori di rifacimento facciata deliberato il 25.3.2013; bilancio consutivo gestione condominiale 2014 deliberato il 5.2.2015; bilancio preventivo e relativo piano di riparto 1.1.2015-21.12.2015). Ne consegue la responsabilità (solidale con il venditore) dell'acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio.
Del resto, giova ribadire che il principio dell'ambulatorietà di cui all'art. 63 disp. att. c.c., secondo cui l'acquirente di un'unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore. In quest'ultimo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente dell'appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell'ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei confronti del suo dante causa (ex multis Cass. n. 1956 del 2000 e n. 14531 del 2022).
Le precedenti considerazioni comportano, infine, il rigetto della domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 9475/2018 del Tribunale ordinario di Roma:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 13085 del 3. 6. 2015;
- condanna al pagamento di euro 6.529,6 nei confronti Parte_1
del oltre interessi dalla debenza al Controparte_3
saldo;
7 - condanna alla rifusione delle spese del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.200 per il primo grado ed euro 2.000 per questo grado, oltre Iva e Cassa come per legge.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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