Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità, iscritta al n. 373/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., senza la concessione dei termini di cui all'art. 189 C.P.C. stante la rinuncia in tal senso delle parti, promossa da
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26/03/1955, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Itala Grazioso
(indirizzo PEC: ; Email_1
attore nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 20/10/1950, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo
Romano (indirizzo PEC: ; Email_2
convenuto
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Conclusioni: come da note scritte prodotte in atti ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. dalle parti rispettivamente in data 20.02.2025 e 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge
Pagina 1 di 7
n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
adìva in giudizio la convenuta chiedendo
[...] Controparte_1
dichiararsi che la parte attrice è figlia di , nato a [...] il Persona_1
17/06/1922 ed ivi deceduto il 07/04/2016, con conseguente annotazione nel relativo atto di nascita, sulla base delle seguenti circostanze: “ Parte attrice è nata a [...]
(RC) il 26/03/1955 ed è stata denunciata all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Bivongi come figlia di nato a [...] il [...] e Persona_2
nata a [...] il [...] (all.to n.01 e n.02); La paternità di CP_2
è stato un palese errore di trascrizione dell'Ufficiale Persona_2 dell'anagrafe, in quanto che il 21 giugno 1941 si era sposato con Persona_2
nata a [...] il [...] (madre dell'attrice), successivamente era CP_2 stato chiamato alle armi dallo Stato italiano a combattere con l'esercito italiano nel conflitto della seconda guerra mondiale e alla data della nascita dell'attrice risultava già 'disperso in guerra' ma con sentenza del 05/02/1960 è stato dichiarato Parte_2 deceduto il 02/12/1942, nell'affondamento della nave sulla quale risultava imbarcato;
(all.ti n.03, n.04, n.05) Che la madre dell'attrice , non CP_2
avendo avuto più notizie del marito dal 1942, dopo la fine degli eventi bellici, agli inizi del 1950 si era unita in matrimonio religioso con rito concordatario con il Sig.
(fratello del primo marito), nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 07/04/2016, ma tale matrimonio, non risulta essere mai stato trascritto nei registri dello stato civile perché, per lo Stato italiano, risultava CP_2
Pagina 2 di 7 n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
ancora coniugata con;
(all.to n.06, n.07, n.08. n.09, n.10, Persona_2
n.11.n.12, n.13) Che la coppia il 20/10/1950 ebbe una prima figlia
[...]
, la cui nascita fu denunciata all'anagrafe dal padre Controparte_1 Per_1
senza però menzionarne il nome della madre;
(all.ti n. 14 e n.15) Che
[...] invece la nascita dell'attrice, risulta essere stata denunciata dall'ostetrica assistente al parto, come nata da che in quel tempo per lo Stato italiano ancora CP_2
risultava anagraficamente sposata con il marito e, quindi, Persona_2 quest'ultimo è risultato 'padre anagrafico' dell'attrice; (all.to n.02)”.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta aderendo alla domanda attorea ed, in particolare, “conferma che la stessa è sempre stata sua sorella in tutto e per tutto, sia da parte di padre che da parte di madre, ed intende supportarla nel richiesto riconoscimento giudiziario. A tal fine si dichiara pure disponibile a sottoporsi a eventuali esami genetici comparativi, qualora necessari al consulente tecnico incaricato, per l'esecuzione dell'esame forense del test di paternità.”.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta in atti da parte attrice in allegato all'atto di citazione nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio molecolare-genetica, effettuata dalla dott.ssa Persona_3
, chiesta dalle parti ed ammessa nei termini di cui all'ordinanza istruttoria
[...]
del 10.07.2024 (cfr. elaborato tecnico depositato in atti il 21.10.2024), in particolare volta alla verifica se, tenuto conto delle rispettive caratteristiche ematologiche e genetiche delle odierne parti, vi sia rapporto di filiazione delle stesse dal medesimo padre. Infine, nelle note prodotte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 189 C.P.C. dovendosi intendere rinunciati dalle parti non sussistendo controversia tra le stesse.
In via preliminare, va evidenziato che nel corso del giudizio il Giudice Istruttore, con ordinanza del 10.04.2024, aveva sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, C.P.C., la questione sulla ammissibilità della presente azione di riconoscimento della paternità in capo a ai sensi degli artt. 269 e Persona_1
ss. C.C., atteso che la stessa non è preceduta dall'azione di disconoscimento della paternità in capo a ai sensi dell'art. 244, comma quinto, C.C., Persona_2
quale genitore anagrafico di parte attrice ex artt. 231 e 236 C.P.C. in relazione al
Pagina 3 di 7 n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
rapporto di coniugio con la madre formalmente in atto al momento della nascita nell'anno 1955 di facendo appunto valere il sopravvenuto Parte_1
accertamento del preesistente decesso dello stesso in occasione degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, tenuto conto che, in particolare, l'azione di riconoscimento è ammissibile solo a fronte della non esistenza di altra paternità o della sua esclusione accertata con sentenza avente forza di giudicato (cfr. Trib. Bari, sez. I, 25/02/2016, n. 1038).
A siffatto proposito, nel proseguo del giudizio, parte attrice ha compiutamente documentato, in allegato alle note di trattazione scritta del 08.07.2024, il sopravvenuto inveramento della condizione di ammissibilità della presente azione di riconoscimento di paternità, costituito dall'esclusione di altra paternità accertata con sentenza avente forza di giudicato (v. sentenza n. 379/2024, nel frattempo emessa dal
Tribunale di Locri il 01/07/2024, con attestazione di passaggio in giudicato per espressa rinuncia delle parti all'impugnazione).
Nel merito, la domanda di riconoscimento giudiziale di paternità deve essere accolta, essendo emerso in modo incontrovertibile all'esito dell'accertamento tecnico d'ufficio di genetica, con appositi test genetici, che tra l'odierna attrice e la convenuta
(figlia riconosciuta di ) vi è un rapporto Controparte_1 Persona_1
di filiazione delle stesse dal medesimo padre e, quindi, anche Parte_1
è figlia di . Persona_1
In particolare, il Consulente dell'Ufficio, una volta raccolti i campioni biologici di entrambe le parti, nonché all'esito di operazioni di estrazione e quantificazione del
DNA, amplificazione tramite PCR di varie regioni polimorfiche del DNA localizzate sui cromosomi autosomici e sessuali, ha accertato, che “Le caratteristiche genetiche di entrambi i soggetti rilevano che hanno un elevato numero di alleli in comune, possedendo 9 coppie alleliche identiche;
5 singoli alleli per coppia;
1 totalmente differente per un totale di 16 loci analizzati (con l'amelogenina). La probabilità che
e siano sorelle per parte paterna Parte_1 Controparte_1
(si veda capitolo 8) ha un valore di LR pari a 5367,61.”.
Deve al riguardo rilevarsi (cfr. Cass., sez. I 13 settembre 2013 n. 21014) che “a seguito delle più recenti acquisizioni scientifiche le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire anche da sole la certezza sia in senso negativo, sia arche in senso positivo del rapporto biologico di paternità”, ed ancora che (cfr. Cass.,
Pagina 4 di 7 n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
sez. I 16 aprile 2008 n. 10007) “In tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale le indagini genetiche, grazie al progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Le stesse, pertanto, hanno un valore decisivo nei giudizi di filiazione e non solo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti”, da tanto desumendosi la rilevanza dirimente dei relativi accertamenti.
In particolare, le sopra riportate risultanze devono considerarsi pienamente attendibili in quanto non risultano affette da particolari profili di incertezza, di incompletezza o di inesattezza scientifica e metodologica, bensì si evidenziano come il risultato di un accertamento effettuato secondo le regole ed attenendosi a rigorosi criteri scientifici. Va, invero, evidenziata la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico svolto, nonché la logica spiegazione delle conclusioni a cui il consulente è giunto, le quali risultano del tutto coerenti con i dati di fatto emergenti dalle stesse operazioni tecniche compiutamente descritte nell'elaborato scritto in atti, da cui risulta chiaramente che il consulente non ha tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni in ordine alla verifica dell'affermazione che tra l'odierna attrice e la convenuta Controparte_1
(figlia riconosciuta di ) vi è un rapporto di filiazione delle stesse Persona_1
dal medesimo padre e, quindi, anche è figlia di Parte_1 Per_1
.
[...]
Si deve sottolineare, sul punto, la particolare significatività sia della tipizzazione di 16 marcatori autosomici dei rispettivi profili di DNA delle parti sia l'ulteriore e specifica verifica della elevatissima probabilità, apportando così un dato di sostanziale certezza, del rapporto di filiazione da medesimo padre di entrambe le parti, atteso che, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità
(vedi, ad esempio, Cass. Pen., Sez. 1 n. 48349 del 30.06.2004), gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA – stante l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore – presentano natura di prova e non di mero elemento indiziario. Dunque, l'accertamento tecnico in atti è dotato di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma in quanto nel caso di specie, stante appunto la accertata esistenza di compatibilità, per tutti i 16 loci genici (marcatori autosomici) esaminati, tra il profilo di DNA della parte attrice e di quello della convenuta, non sussiste così
Pagina 5 di 7 n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
alcun dubbio circa il rapporto di filiazione di entrambe dal medesimo padre, appunto nel contesto del rapporto di coniugio contratto nel 1950, non trascritto negli atti dello
Stato Civile, tra la madre dell'attrice che non ebbe più notizie del CP_2
primo marito per gli eventi bellici a partire dal 1942, e Persona_2 Per_1
(fratello del primo marito), pienamente coerente con le immagini
[...]
fotografiche prodotte in atti da parte attrice, ritraenti accadimenti relativi a tale nucleo familiare in cui faceva parte integrante anche l'odierna attrice.
In considerazione delle chiare risultanze degli accertamenti condotti dal consulente d'ufficio ove ha inequivocabilmente accertato che la parte attrice Parte_1
è la figlia biologica di , nonché alla stregua di quanto
[...] Persona_1
ritenuto in giurisprudenza, può essere accolta la domanda attorea, con la relativa dichiarazione del rapporto di paternità in capo al defunto in Persona_1
relazione all'odierna parte attrice.
La presente sentenza va annotata sugli atti di nascita di ai Parte_1 sensi dell'art. 49, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 396/2000.
Sul punto, ritiene il Collegio che sussiste il diritto della parte attrice a vedersi riconosciuto il suo effettivo status filiationis nel rispetto del diritto alle proprie origini, trattandosi di un aspetto fondamentale del diritto di ogni persona alla propria identità personale.
Stante il tenore adesivo della comparsa di risposta di parte convenuta, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Allo stesso modo, va posta definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate come da separato e contestuale decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa n.
1359/2020 R.G. come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- dichiara che nata a [...] il [...], è figlia Parte_1
di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 07/04/2016; Persona_1
- manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pagina 6 di 7 n. 373/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Bivongi, ove l'atto di nascita è stato formato, perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
- compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU liquidate come da contestuale e separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale dell'11 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
Pagina 7 di 7