Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliata;
-Appellante-
-
contro
-
nato il [...] in [...], Parte_2 [...]
nato il [...] in [...] Parte_3 Parte_4
, nato il [...] in [...], nato
[...] Parte_5
il 12/07/1964 in Perù, , nato il [...] in Parte_6
Perù, , nato il [...] in [...], , Parte_7 Parte_8
nato il [...] in [...], nata il Parte_9
17/03/2000 in Perù, , nato il [...] in Parte_10
1
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Parte_4
il 21/11/1983 in Perù rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe
Pinelli, presso il cui studio sito in in Roma, Via Crescenzio n.
25 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti.
-Appellati -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi illustrati in atto di appello,
rigettando per effetto la domanda.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“- rigettare il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di
Genova, Sezione XI Civile, Dott.ssa IO RA, comunicata il
30/01/2024, resa nell'ambito nel procedimento R.G. n. 1012/2023
promosso ex art. 702 bis c.p.c. e dunque:
riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis
degli appellati;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana degli istanti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- dichiarare la assoluta strumentalità e temerarietà dell'appello interposto dalla controparte per tutte le ragioni di cui in narrativa, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
2 Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. “
IN FATTO E DIRITTO
1. nato il [...] in [...], Parte_2 [...]
nato il [...] in [...] Parte_3 Parte_4
, nato il [...] in [...], nato
[...] Parte_5
il 12/07/1964 in Perù, , nato il [...] in Parte_6
Perù, , nato il [...] in [...], , Parte_7 Parte_8
nato il [...] in [...], nata il Parte_9
17/03/2000 in Perù, , nato il [...] in Parte_10
Perù, , nata il [...] in [...] , Parte_11 Parte_12
, nato il [...] in [...], , nato
[...] Parte_4
il 21/11/1983 in Perù depositavano ricorso chiedendo di essere dichiarati cittadini italiani.
I ricorrenti esponevano che: nato a [...] nel 1809 era emigrato per Persona_1
il Perù ove si era stabilito senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-suo figlio era nato nel 1855 che aveva a sua Parte_4
volta tre figli : nato il 26 Persona_2
maggio 1908, nato il [...] e Persona_3 [...]
nato il [...]; Persona_4
-dal primo discendeva nato il 26 dicembre Persona_5
1951 che generava a su volta nata il 23 agosto Parte_11
1974 e nato il [...]; Parte_12
-dal secondo nascevano il 5 ottobre 1957, Parte_2
che generava a sua volta e Parte_8 Parte_9
nati entrambi il 3 luglio 2000, e il 12 luglio Parte_5
3 1964 che generava a sua volta nato il 30 aprile Parte_6
1999 e nato il [...]; Parte_6
-dal terzo nasceva il 2 luglio 1948 da Parte_4
cui nascevano il 1° luglio 1976, Parte_3 [...]
il 21 novembre 1983 , Parte_4 Parte_10
il 1° novembre 1985.
I ricorrenti esponevano di avere ereditato in base al principio dello ius sanguinis per discendenza maschile la cittadinanza italiana dall'avo che da suddito l'aveva Persona_1 Per_6
acquistata al momento dell'unità di Italia nel 1861.
2.Si costituiva il il quale: Parte_1
-si rimetteva sulla ricostruzione dell'albero genealogico anche se faceva notare che l'asserito avo partito dall'Italia si chiamava mentre il padre di Persona_1 Persona_7
risultava essere e che gli odierni ricorrenti Persona_8
avevano tutti il cognome;
faceva notare che alla nascita Parte_4
nel 1809 l'avo era cittadino francese essendo Genova dentro l'Impero
Napoleonico;
-eccepiva la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti in quanto,
non sussistendo problemi di discendenza dal lato femminile, potevano tranquillamente proporre domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa;
-eccepiva che avendo generato un figlio in Perù nel 1855 era sicuramente emigrato prima di tale data;
ne seguiva pertanto che doveva ritenersi applicabile l'art. 34 del codice civile albertino del 1837 per cui perdeva la cittadinanza chi partiva dal proprio paese con l'animo di non più ritornare;
-non era neanche noto il momento in cui l'avo era deceduto.
4 I ricorrenti depositavano certificato di morte dell'avo redatto nel
1886 da cui risultavo che l'avo era deceduto nel Persona_2
1862.
3.Il Tribunale di Genova con ordinanza n. 220 del 30 gennaio 2024 accoglieva il ricorso e riconosceva la cittadinanza italiani ai ricorrenti.
Il Tribunale osservava che:
-la ricostruzione dell'albero genealogico era documentalmente provata;
-l'accertamento della propria cittadinanza era sempre richiedibile in via giudiziaria trattandosi diritto soggettivo tutelabile immediatamente ed incondizionatamente innanzi al giudice ordinario,
indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa;
in ogni caso i ricorrenti avevano provato a rivolgersi all'autorità
amministrativa ma l'incertezza dei tempi di definizione dava luogo ad una situazione equiparabile di fatto al rigetto;
-il cittadino dello stato preunitario nel 1861 era diventato cittadino italiano ed in base al codice del 1865 l'emigrazione all'estero non comportava la perdita della cittadinanza italiana;
inoltre dalla certificazione in atti risultava che l'avo non era stato naturalizzato peruviano.
4.Il proponeva appello contro l'ordinanza. Parte_1
Come primo motivo di appello ribadiva che i ricorrenti erano privi di legittimazione ad agire potendo presentare domanda di riconoscimento in sede amministrativa, l'autorità giudiziaria poteva essere adita solo alla condizione che la domanda, regolarmente presentata, non avesse ricevuto risposta entro i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994.
5 Non risultava che i reclamanti avessero mai avanzato la richiesta in via amministrativa avendo solo depositato un documento in cui risultava solo un momentaneo divieto di accesso alla ambasciata italiana per richiedere la cittadinanza nel gennaio 2023 in occasione di un tentato colpo di stato.
La teoria del doppio binario giudiziario amministrativo era stata elaborata solo per le ipotesi di apolidi e per i casi di discendenza dal lato femminile.
Secondo motivo di appello.
Aveva errato il Tribunale a ritenere che l'avo non avesse perso la cittadinanza ai sensi dell'art. 34 del codice civile albertino del
1837.
Lamentava che l'atto di morte di ufficialmente Persona_2
redatto nel 1888 presentava dei tratti che sembravano riconducibili ad una penna a sfera e richiedeva la sua produzione dell'originale.,
Il documenti doveva poi essere considerato irritualmente acquisito perché non avevano mai dedotto che l'avo fosse deceduto proprio nel
1862.
Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Depositavano documenti attestanti la trasmissione di una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana alla ambasciata italiana a Lima nel 2022.
Il replicava che la produzione dei documenti Controparte_1
era inammissibile in quanto tardiva e che comunque la domanda presentata non riguardava tutti i ricorrenti.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
6 collegio all'udienza del 27 marzo 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
Circa il primo motivo di appello risulta documentalmente che quando il 1° febbraio 2023 gli odierni appelati avevano depositato il ricorso introduttivo l'ambasciata italiana in Perù aveva sospeso la ricezione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana comunicando:
“ AVVISO ALL'UTENZA
30.01.2023
Si informa l'utenza che la ricezione delle istanze di riconoscimento
di cittadinanza italiana per discendenza, c.d. jure sanguinis (sia
di cittadini maggiorenni i cui genitori siano già registrati presso
questa Ambasciata sia di totale ricostruzione a partire dal
capostipite emigrato dall'Italia) è momentaneamente sospesa per consentire la cura dei numerosi adempimenti connessi allo stato di
emergenza nazionale in Peru' dovuto alle gravissime circostanze
politico-sociali e di sicurezza nel Paese. Si informerà l'utenza non
appena le circostanze consentiranno una riapertura del servizio.”
In quel momento l'unico modo per chiedere la cittadinanza italiana era di procedere per via giudiziaria.
Né si può pretendere che gli appellati dovessero attendere mesi che l'ambasciata italiana tornasse operativa per richiedere la cittadinanza, quando il tentato colpo di stato rendeva urgente ottenere il passaporto italiano per il caso in cui la situazione peggiorasse.
Non è oggetto di motivo di appello la ricostruzione genealogica fattt dagli appellati ed accolta dal Tribunale per cui Persona_1
7 figlio di nato nel 1809 sia lo stesso Per_1 Persona_9
, maternità , che nel 1855 in Perù fu padre Persona_2 Per_9
da cui discesero gli attuali appellati . Parte_2
Il cognome era stato mutato nel più famoso e Per_1 Parte_4
Pers Per_1
significa ed è dato dall'unione di e Per_2 Per_10
forma arcaica iberica di . Per_1
Non è più riproposta in appello la palesemente infondata tesi che poiché era nato quando nel 1809 Genova Persona_1
faceva parte dell'Impero Francese, sarebbe rimasto cittadino francese anche dopo che nel 1815 con il Congresso di Vienna e la
Restaurazione venne ricostruito il Regno di Sardegna e tutti gli abitanti tornarono sudditi piemontesi.
Parte appellante sostiene che nel certificato di morte di
[...]
vi si vedrebbero dei tratti scritti con la penna Persona_1
sfera, all'epoca non esistente.
Questo è l'atto di morte e non si capisce da cosa sia tratta la convinzione che sia scritto con una penna a sfera e non con un pennino o con una penna stilografica il cui primo esemplare fu inventato nel 1827.
8 Non è contestato che la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna, che dal 1814 comprendeva anche la
Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di
Italia.
9 Ugualmente non è contestato in appello che i sudditi del Regno di
Sardegna (e degli altri stati italiani pre unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna.
Quello che però sostiene il appellante è che l'avo in Parte_1
questione aveva perso la qualità di suddito del Regno di Sardegna
essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare.
Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Il Ministero deduce che l'avo avesse abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare per il solo fatto che all'epoca era difficoltoso
( ma non impossibile visto che milioni di emigranti europei si stavano trasferendo nelle Americhe) viaggiare, che si era poi sposato lì, che non risulta che fosse ritornato in patria e che sarebbe infine morto in Perù.
Parte appellante cerca anche di sostenere che vi sarebbe una inversione dell'onere della prova e che dovrebbero essere gli odierni appellati a dovere dare una prova concreta che il loro avo l'intenzione di tornare in Italia.
E' una tesi infondata.
10 La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito quelli che sono gli oneri della prova in questi casi e nessuna inversione dell'onere della prova esiste.
Infatti secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317
“Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista
a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una
volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e
rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad
ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto
acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe
alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di
trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Quindi l'onere della prova dell'animo di non più ritornare incombe sul e per un diritto così fondamentale come la cittadinanza Parte_1
non è possibile inventare una inversione dell'onere della prova sulla base di una arbitraria equiparazione delle difficoltà probatorie con una “probatio diabolica”.
Tra l'altro la “probatio diabolica” non è altro che il nome che viene dato ad una prova particolarmente rigorosa, come in materia di rivendica, e non significa affatto che quando una prova è difficile da raggiungere allora si inverte l'onere probatorio.
Non solo, l'articolo 34 terzo e quarto comma del codice civile albertino 1837 escludono per legge che possa ritenersi sussistente l'animo di non più ritornare sulla base dell'essersi stabilito all'estero ed avervi intessuto rapporti qualsiasi fosse la loro durata.
11 In conformità a tale norma di Legge si esprimeva la giurisprudenza dell'epoca ( Corte d'Appello di Genova del 1857 in GIURISPRUDENZA
DEGLI STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo
Bettini), secondo cui “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla
dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione
di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove
siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé
stesse evidenti e non equivoche”.
Inoltre parte appellante pretende di ricavare presunzioni anche da condotte successive di decenni all'entrata in vigore del codice del
1865 e da tale data del tutto irrilevanti ai fini della perita della cittadinanza.
Né è possibile ricavare dalla condotta di decenni successivi quali fossero le intenzioni al momento dell'emigrazione.
Quante volte nella nostra esperienza di vita capita di scegliere delle soluzioni inizialmente pensate come provvisorie e che poi
12 diventano definitive o al contrario di prendere delle scelte che si ritengono ferme ed immutabili e poi di abbandonarle dopo qualche tempo mutate le circostanze o le opinioni.
E' inoltre errata l'equazione fatta da parte appellante: perdita dei diritti civili legati alla qualità di suddito = perdita della qualità
di suddito = impossibilità di acquistare la cittadinanza Italia in quanto non più suddito di uno stato preunitario.
Infatti è pacifico in base al codice civile albertino del 1837 che una cosa era la perdita dei diritti civili, un'altra la perdita della qualità di suddito.
Si ricava questo con evidenza dai successivi articoli 36 e 37 del codice civile albertino da cui emerge che il suddito rimaneva tale anche senza diritti civili (si veda l'incipit “i sudditi contemplati nei due articolo precedenti”) e che gli si può ordinare di rientrare nel Regno, e se non rientrava perdevano ulteriori diritti relativi all'acquisto ed al possesso di beni nello Stato.
13 In termini si esprime la giurisprudenza dell'epoca (Corte di Appello di Casale Monferrato del 16 aprile 1859, in F. Bettini,
Giurisprudenza degli Stati sardi, 1859, 406 e ss.): “il fatto arbitrario del suddito, cioè la trasmigrazione disgiunta dal permesso del principe, non bastava a scioglierlo dall'originaria
sudditanza, di modo che la sovranità del principe rimaneva integra
tanto rapporto ai beni, che rapporto alla persona del suddito che si fosse posto nella condizione predetta …e se talora si dubitò e
fu questione innanzi ai Tribunali sull'intenzione dell'emigrato,
sull'importanza e sulle conseguenze giuridiche dei fatti e dei nuovi
rapporti incontrati in estero dominio, ciò fu sempre e puramente in
14 relazione all'esercizio e godimento dei diritti civili inerenti alla
qualità di suddito, alla capacità attiva e passiva del medesimo,
cioè se in relazione a tali diritti dovesse, o non, considerarsi a
guisa di uno straniero, ma non mai se fosse o non cessata la
sudditanza di origine, se fosse o non divenuto uno straniero, e
sciolto conseguentemente da ogni vincolo sudditizio”.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello esistendo i giusti motivi per la compensazione trattandosi di interpretare ed applicare norme abrogate da 160 anni.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto dal contro la Parte_1
ordinanza Tribunale di Genova con ordinanza n. 220 del 30 gennaio
2024 respinge l'appello e conferma l'ordinanza di primo grado.
Spese del grado di appello compensate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
15
Genova lì 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
16