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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2668 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2668 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. TORELLI ELISA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. COPPOLA GIUSEPPE;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta del 28/3/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dalla circostanza che le parti, pur avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno escluso di riconciliarsi. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno formulato condizioni congiunte sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che quelli relativi all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne Per_1
Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre.
2) Il padre avrà facoltà di averla con sé, compatibilmente con la volontà della figlia minore, secondo il seguente calendario:
-a week end alterni il sabato e la domenica senza pernottamenti;
-un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la figlia nel week end;
-quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e del 1 gennaio;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta.
3) Assegnare la casa coniugale alla resistente.
4) Porre in capo al ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché sostenendo il 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
5) Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente con la somma mensile di € 200 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, e rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) Dare atto dell'impegno delle parti a intraprendere un percorso di sostegno familiare. Con riguardo a tali aspetti, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti tra le parti, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità della figlia (si tratta, peraltro, della definizione già contenuta nell'ordinanza provvisoria del giudice istruttore).
Permane contrasto in ordine alle utenze della casa coniugale e alla percezione dell'assegno unico, ma si tratta di aspetti che – come già accennato nell'ordinanza del 4/2/2025 – esulano dalla cognizione del Tribunale, e dovranno, pertanto, seguire la disciplina di legge.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1 che avevano contrat I
[...]
20/09/2008 (atto n. 164, parte II, serie A, anno 2008);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO EMILIA per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2668 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. TORELLI ELISA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. COPPOLA GIUSEPPE;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta del 28/3/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dalla circostanza che le parti, pur avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno escluso di riconciliarsi. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno formulato condizioni congiunte sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali che quelli relativi all'affidamento e al mantenimento della figlia minorenne Per_1
Si tratta, in particolare, delle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre.
2) Il padre avrà facoltà di averla con sé, compatibilmente con la volontà della figlia minore, secondo il seguente calendario:
-a week end alterni il sabato e la domenica senza pernottamenti;
-un pomeriggio a settimana nelle settimane in cui il padre non avrà con sé la figlia nel week end;
-quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e del 1 gennaio;
tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta.
3) Assegnare la casa coniugale alla resistente.
4) Porre in capo al ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 550,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché sostenendo il 100% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia.
5) Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della resistente con la somma mensile di € 200 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, e rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
6) Dare atto dell'impegno delle parti a intraprendere un percorso di sostegno familiare. Con riguardo a tali aspetti, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti tra le parti, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità della figlia (si tratta, peraltro, della definizione già contenuta nell'ordinanza provvisoria del giudice istruttore).
Permane contrasto in ordine alle utenze della casa coniugale e alla percezione dell'assegno unico, ma si tratta di aspetti che – come già accennato nell'ordinanza del 4/2/2025 – esulano dalla cognizione del Tribunale, e dovranno, pertanto, seguire la disciplina di legge.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1 che avevano contrat I
[...]
20/09/2008 (atto n. 164, parte II, serie A, anno 2008);
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REGGIO EMILIA per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli