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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
395/2024
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE rel./est.
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395/2024 R.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sampietro elettivamente domiciliata presso il suo in Torino, Via Giacinto Collegno 44, per delega in atti
-parte attrice-
contro
CF , nato a [...] il [...], parte _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Bafaro Pietro Salvatore, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Torino via Vittorio Amedeo II n. 21, in forza di procura speciale in atti;
-parte convenuta- pagina 1 di 5 e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 _1
il 3.10.1987 a Nole, con atto trascritto nel medesimo Comune nei registri deli Atti di
Matrimonio al n. 25 P.II S. A.
Dalla unione è nata la prole: (nata a [...], il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Torino, il 13.4.2006).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9.2.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo ed obbligo per il resistente di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di € 1.000,00 e per la moglie di € 500,00.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e dando disponibilità a versare per la figlia la somma mensile di € 300,00.
All'udienza celebrata con trattazione scritta del 14.1.2025, già autorizzati i coniugi a vivere separati fin dall'udienza di prima comparizione del 9.10.2024, le parti, avendo raggiunto l'accordo, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale,
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre a carico del SI. l'obbligo del versamento, a favore della SI.ra _1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino alla sua
[...] Per_2
indipendenza economica, la somma mensile di € 425,00 a decorrere dal corrente mese, da
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione monetari nazionali,
mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
3. Il SI. verserà, a titolo di arretrati al mantenimento di la somma di € _1 Per_2
1.200,00, che pagherà mediante 6 versamenti mensili di € 200 ciascuno. Pertanto, per i
prossimi sei mesi, il padre verserà € 625,00 mensili in ragione di € 425,00 mensili;
pagina 2 di 5
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese _1
straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e ricreativa da sostenersi per la figlia
debitamente documentate, secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea;
Per_2
5. Le parti concordano che l'assegno Unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra ; Parte_1
6. Dichiarare che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale, compresa la cessione del
quinto della retribuzione della IG.ra e la proprietà dell'immobile coniugale riconosciuta Pt_1
integralmente in capo alla moglie;
7. Il SI. si impegna a liberare dai propri beni il box pertinente all'immobile ex _1
coniugale entro e non oltre il 31.12.2024;
8. La SI.ra si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento Pt_1
penale n. 3911/2023 RGNR, Procura di Ivrea, relativamente ai fatti sino ad ora occorsi;
9. Spese compensate tra le parti.”
Il Giudice rimetteva la causa in decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM
per il parere.
Il P.M. ha concluso: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con iniziale domanda di addebito della separazione al marito), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
pagina 3 di 5 I coniugi hanno raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre ad essere conforme all'interesse della prole.
Spese compensate, in virtù del carattere concordato delle condizioni rassegnate (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 3.10.1987 a Nole, con atto trascritto nel medesimo Comune nei registri degli Atti di Matrimonio al n. 25 P.II S. A.;
2. Dispone a carico del SI. l'obbligo del versamento, a favore della SI.ra _1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino Parte_1 Per_2
alla sua indipendenza economica, la somma mensile di € 425,00 a decorrere dal corrente mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione monetari nazionali, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
3. dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che il SI. verserà, a _1
titolo di arretrati al mantenimento di la somma di € 1.200,00, che pagherà Per_2
mediante 6 versamenti mensili di € 200 ciascuno. Pertanto, per i prossimi sei mesi, il padre verserà € 625,00 mensili in ragione di € 425,00 mensili;
4. dispone a carico del SI. l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle _1
spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e ricreativa da sostenersi per la figlia debitamente documentate, secondo il Protocollo del Tribunale di Per_2
Ivrea;
pagina 4 di 5 dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato quanto segue:
5. le parti concordano che l'assegno Unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra Parte_1
[...]
6. i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale, compresa la cessione del quinto della retribuzione della IG.ra e la proprietà dell'immobile coniugale Pt_1
riconosciuta integralmente in capo alla moglie;
7. il SI. si impegna a liberare dai propri beni il box pertinente all'immobile ex _1
coniugale entro e non oltre il 31.12.2024;
8. la SI.ra si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Pt_1
procedimento penale n. 3911/2023 RGNR, Procura di Ivrea, relativamente ai fatti sino ad ora occorsi;
9. spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Ivrea in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE est./rel.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
395/2024
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE rel./est.
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 395/2024 R.G.
avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Sampietro elettivamente domiciliata presso il suo in Torino, Via Giacinto Collegno 44, per delega in atti
-parte attrice-
contro
CF , nato a [...] il [...], parte _1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Bafaro Pietro Salvatore, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Torino via Vittorio Amedeo II n. 21, in forza di procura speciale in atti;
-parte convenuta- pagina 1 di 5 e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 _1
il 3.10.1987 a Nole, con atto trascritto nel medesimo Comune nei registri deli Atti di
Matrimonio al n. 25 P.II S. A.
Dalla unione è nata la prole: (nata a [...], il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Torino, il 13.4.2006).
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9.2.2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo ed obbligo per il resistente di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma di € 1.000,00 e per la moglie di € 500,00.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse pretese e dando disponibilità a versare per la figlia la somma mensile di € 300,00.
All'udienza celebrata con trattazione scritta del 14.1.2025, già autorizzati i coniugi a vivere separati fin dall'udienza di prima comparizione del 9.10.2024, le parti, avendo raggiunto l'accordo, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia L'Ill.mo Tribunale,
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2. Disporre a carico del SI. l'obbligo del versamento, a favore della SI.ra _1 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino alla sua
[...] Per_2
indipendenza economica, la somma mensile di € 425,00 a decorrere dal corrente mese, da
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione monetari nazionali,
mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
3. Il SI. verserà, a titolo di arretrati al mantenimento di la somma di € _1 Per_2
1.200,00, che pagherà mediante 6 versamenti mensili di € 200 ciascuno. Pertanto, per i
prossimi sei mesi, il padre verserà € 625,00 mensili in ragione di € 425,00 mensili;
pagina 2 di 5
4. Disporre a carico del SI. l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese _1
straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e ricreativa da sostenersi per la figlia
debitamente documentate, secondo il Protocollo del Tribunale di Ivrea;
Per_2
5. Le parti concordano che l'assegno Unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra ; Parte_1
6. Dichiarare che i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale, compresa la cessione del
quinto della retribuzione della IG.ra e la proprietà dell'immobile coniugale riconosciuta Pt_1
integralmente in capo alla moglie;
7. Il SI. si impegna a liberare dai propri beni il box pertinente all'immobile ex _1
coniugale entro e non oltre il 31.12.2024;
8. La SI.ra si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento Pt_1
penale n. 3911/2023 RGNR, Procura di Ivrea, relativamente ai fatti sino ad ora occorsi;
9. Spese compensate tra le parti.”
Il Giudice rimetteva la causa in decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM
per il parere.
Il P.M. ha concluso: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti.”
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (con iniziale domanda di addebito della separazione al marito), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
pagina 3 di 5 I coniugi hanno raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre ad essere conforme all'interesse della prole.
Spese compensate, in virtù del carattere concordato delle condizioni rassegnate (come richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
viste le conclusioni del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 3.10.1987 a Nole, con atto trascritto nel medesimo Comune nei registri degli Atti di Matrimonio al n. 25 P.II S. A.;
2. Dispone a carico del SI. l'obbligo del versamento, a favore della SI.ra _1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sino Parte_1 Per_2
alla sua indipendenza economica, la somma mensile di € 425,00 a decorrere dal corrente mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di rivalutazione monetari nazionali, mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese;
3. dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato che il SI. verserà, a _1
titolo di arretrati al mantenimento di la somma di € 1.200,00, che pagherà Per_2
mediante 6 versamenti mensili di € 200 ciascuno. Pertanto, per i prossimi sei mesi, il padre verserà € 625,00 mensili in ragione di € 425,00 mensili;
4. dispone a carico del SI. l'obbligo di contribuire in ragione del 50% alle _1
spese straordinarie di natura medica, scolastica, sportiva e ricreativa da sostenersi per la figlia debitamente documentate, secondo il Protocollo del Tribunale di Per_2
Ivrea;
pagina 4 di 5 dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato quanto segue:
5. le parti concordano che l'assegno Unico spetterà in via esclusiva alla SI.ra Parte_1
[...]
6. i coniugi hanno risolto ogni questione patrimoniale, compresa la cessione del quinto della retribuzione della IG.ra e la proprietà dell'immobile coniugale Pt_1
riconosciuta integralmente in capo alla moglie;
7. il SI. si impegna a liberare dai propri beni il box pertinente all'immobile ex _1
coniugale entro e non oltre il 31.12.2024;
8. la SI.ra si impegna a rinunciare alla costituzione di parte civile nel Pt_1
procedimento penale n. 3911/2023 RGNR, Procura di Ivrea, relativamente ai fatti sino ad ora occorsi;
9. spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del Tribunale di Ivrea in data 28 gennaio 2025
IL GIUDICE est./rel.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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