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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sezione Prima CIVILE In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine
225/2023 la seguente
SENTENZA
Tra: C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro AMENDOLARA (C.F. ), presso il cui studio in Bari, al C.so CodiceFiscale_2
Cavour, 51. elegge domicilio
-appellante avverso la sentenza n. 3016/2022 del Tribunale di Bari pubblicata il 22.07.2022 .RG
12293/2021.
E
- Eredi di Persona_1
-appellati non costituiti-
All'udienza del 24/09/2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione portato alla notifica il 13.07.2021 ha domandato Parte_1
l'accertamento dell'acquisto della proprietà di un terreno in Bari (fg. 107, part. 136) per usucapione ventennale. Ha allegato che
✓ , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 27.01.2002 risultava essere Persona_1
l'intestataria del predetto cespite;
✓ che anche il coniuge dell'intestataria, era deceduto in data 25.10.2002 Persona_2
e che non risultavano presentate presso gli uffici competenti dichiarazioni di successione riferite al terreno in questione né atti di accettazione di eredità da parte di eventuali successori, come dimostrato dalle ispezioni ipotecarie prodotte, e che il relativo diritto di accettare era comunque prescritto.
Pertanto, l'attore riteneva di costituire il rapporto processuale nei confronti degli “eventuali o presunti chiamati all'eredità, eredi ovvero aventi causa a qualsivoglia titolo” notificando la citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in base all'autorizzazione presidenziale del
16.07.2021.
Nessuno si costituiva.
Il giudizio veniva istruito mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove orali.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Bari così disponeva:
“1) dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell'intervenuta usuca-pione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) nulla sulle spese di processuali”.
Premetteva il primo giudice che la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali era stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami fosse sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione lungi dall'arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c., avrebbe dovuto involgere il controllo dell'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica non costituendo un limite il fatto che tale procedura di notificazione fosse stata autorizzata da un provvedimento dello stesso organo giudiziario.
Cosicché laddove fosse emersa l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge sarebbe venuta a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione. La notificazione dell'atto di citazione costituisce, infatti, adempimento indispensabile ai fini della instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria, perché il giudice possa pronunciare sulla domanda.
L'accertamento della regolarità della notifica doveva costituire, pertanto, un'operazione sempre dovuta da parte del giudice a maggior ragione allorché il convenuto non si fosse costituito in giudizio a maggior ragione stante il carattere straordinario della forma di notificazione per pubblici proclami, che non è eseguita presso un luogo individuato, in cui si sa o si presume risieda il destinatario, come avviene nelle forme ordinarie, ma attraverso forme di pubblicità notizia (deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che certo forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari (come affermato da Cass. Civ. n. 11299/2018; Cass. Civ. n. 27520/2011).
Rappresentava quindi, il primo giudice che non fosse possibile ricorrere alla notifica per pubblici proclami genericamente nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto nell'ipotesi in cui comunque non vi fosse neppure certezza (come ammesso da parte attrice) in ordine alla loro esistenza, cosicché questa, se autorizzata, avrebbe potuto essere dichiarata inesistente, perché mancante del suo fondamento normativo.
La notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. è infatti legittimamente utilizzabile in ragione della rilevante quantità dei destinatari ovvero della difficoltà di identificarli tutti, ma ne presuppone pur sempre l'esistenza di cui l'attore deve dare prova prova.
La notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. deve, di norma, ritenersi efficace con riguardo alle persone nominativamente individuate (cfr Cass. Civ. n.6507/1998) e non può surrogare l'obiettiva incertezza in merito all'esistenza in vita dei destinatari poiché la norma permette di prescindere dai modi ordinari di notifica quando ve ne siano troppi ovvero quando non si riesca a identificarli tutti, ma postula pur sempre l'allegazione e prova, anche solo presuntiva, che uno o più destinatari siano ancora in vita, seppur non identificati.
Diversamente, l'azione verrebbe inammissibilmente esercitata contro soggetti solo eventuali, e dunque concretamente inesistenti. Rilevava il Tribunale che l'attore avesse allegato che non vi fosse certezza dell'esistenza di eventuali eredi, stante l'assenza di un atto di accettazione dell'eredità e, comunque, la prescrizione del relativo diritto.
Pur avendo a disposizione le generalità complete dell'intestataria e del suo coniuge, il avrebbe potuto effettuare ricerche presso i registri di stato civile per risalire Parte_1
all'identità delle eventuali controparti ovvero attestare mediante certificazione o una relazione sostitutiva notarile l'inesistenza di successibili.
L'attore non aveva prodotto alcuna certificazione anagrafica o qualsiasi altro documento dal quale potesse desumersi con certezza l'assenza o meno di successibili della defunta proprietaria.
Neppure aveva attivato la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528.c.c., né, assumendo al contempo il decorso del termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità ex art. 480 c.c., aveva convenuto in giudizio l' per effetto della devoluzione dell'eredità alla Stato ex art. 586 c.c.. Controparte_1
Il a proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3016/22 pubb. Parte_1
il 22.07.2022, con atto di citazione notificato nuovamente per pubblici proclami agli eredi di a seguito del provvedimento del Presidente Delegato della Corte di Persona_1
Appello in data 30.01.2023, chiedendone la riforma e la dichiarazione di acquisto per usucapione del fondo ubicato in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in Catasto terreni al fg.
107, p.lla 136, qualità semin. Arbor. 2; are 5,6, classe 2; reddito dominicale € 4,09; reddito agrario € 1,17; partita porzioni 15761, di proprietà di , deceduta nel 2002. Persona_1
Eseguita la notifica nei termini indicati, all'udienza del 5.12.2023 nessuno si è costituito per gli appellati e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata con concessione dei termini di all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che deve essere dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Per vero a giudizio di questa Corte la medesima nullità attinge la notifica della citazione nel presente giudizio in quanto, come ben rappresentato dal primo giudice, mancano (così come mancavano) i presupposti di fatto in forza dei quali era stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
Tale vaglio è del tutto ammissibile in quanto, come affermato dalla Sc di Cassazione – cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 01) – sussiste il “dovere del giudice di merito di verificare la conformità della notificazione eseguita alle prescrizioni di legge;
dovere che, nell'ipotesi in esame, non trova certo alcun limite nel fatto che tale procedura di notificazione sia stata autorizzata da un provvedimento dello stesso organo giudiziario. Rileva questa Corte (Cass. n. 27520 del 2011; conf. Cass. n. 10864 del 2014) che
è fin troppo ovvio che, a prescindere dalla consistenza dei poteri di indagine e di verifica che possono essere esercitati in tale situazione dal presidente del Tribunale, il decreto che autorizza la notificazione per pubblici proclami è pur sempre adottato sul presupposto che effettivamente ricorrano le condizioni di fatto richieste dalla legge, sicché laddove si dimostri che invece esse non sussistevano viene conseguentemente a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione.
Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conseguenza di ritenere sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale il decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale, atteso che, per il suo carattere ordinatorio, contro di esso non sarebbe nemmeno proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Con ricadute, merita aggiungere, gravissime in termini di tutela del principio del contraddittorio, tenuto anche conto del carattere extra ordinem della forma di notificazione per pubblici proclami, riconosciuta espressamente dall'art. 150 cod. proc. civ., che la contrappone alle "notificazione nei modi ordinari", straordinarietà che va colta nel fatto che essa non è eseguita presso un luogo individuato, in cui si sa o si presume risieda il destinatario, come avviene nelle forme ordinarie, ma attraverso forme di pubblicità notizia
(deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che certo forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari. Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami possa essere denunziata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace, come del resto già affermato da questa Corte (Cass. n. 4274 del 1990; anche Cass. n. 27520 del 2011)”.
Ad ogni modo ragioni di carattere generale relative all'osservanza dei tempi ragionevoli per la durata del giudizio e di economia processuale, stante l'inutilità in concreto di disporre l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui si dirà, al solo fine di disporre, previa dichiarazione di nullità del giudizio, il rinvio al primo giudice, si ritiene di dover procedere alla decisione del giudizio.
Nella specie lo stesso appellante ha prodotto il certificato storico di famiglia della Per_1
e del coniuge entrambi defunti, dal quale si evince la presenza di due
[...] Persona_2
figlie e Maria. Controparte_2
Si ritiene che, non potendosi escludere che tali discendenti in linea retta, ovvero i loro discendenti possano avere accettato anche tacitamente l'eredità, il ra tenuto a Parte_1
citarle a giudizio.
Va pertanto disposto il rinvio della causa al primo giudice ex 354 c.p.c..
Nulla per le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
avverso la sentenza n. 3016/2022, pubblicata il 22.07.2022 RG 12293/2021 emessa dal Tribunale di
Bari
• dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
• Rimette la causa al primo giudice
• Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine
225/2023 la seguente
SENTENZA
Tra: C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro AMENDOLARA (C.F. ), presso il cui studio in Bari, al C.so CodiceFiscale_2
Cavour, 51. elegge domicilio
-appellante avverso la sentenza n. 3016/2022 del Tribunale di Bari pubblicata il 22.07.2022 .RG
12293/2021.
E
- Eredi di Persona_1
-appellati non costituiti-
All'udienza del 24/09/2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione portato alla notifica il 13.07.2021 ha domandato Parte_1
l'accertamento dell'acquisto della proprietà di un terreno in Bari (fg. 107, part. 136) per usucapione ventennale. Ha allegato che
✓ , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 27.01.2002 risultava essere Persona_1
l'intestataria del predetto cespite;
✓ che anche il coniuge dell'intestataria, era deceduto in data 25.10.2002 Persona_2
e che non risultavano presentate presso gli uffici competenti dichiarazioni di successione riferite al terreno in questione né atti di accettazione di eredità da parte di eventuali successori, come dimostrato dalle ispezioni ipotecarie prodotte, e che il relativo diritto di accettare era comunque prescritto.
Pertanto, l'attore riteneva di costituire il rapporto processuale nei confronti degli “eventuali o presunti chiamati all'eredità, eredi ovvero aventi causa a qualsivoglia titolo” notificando la citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in base all'autorizzazione presidenziale del
16.07.2021.
Nessuno si costituiva.
Il giudizio veniva istruito mediante produzioni documentali nonché a mezzo di prove orali.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Bari così disponeva:
“1) dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell'intervenuta usuca-pione per le ragioni di cui in parte motiva;
2) nulla sulle spese di processuali”.
Premetteva il primo giudice che la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali era stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami fosse sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione lungi dall'arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c., avrebbe dovuto involgere il controllo dell'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica non costituendo un limite il fatto che tale procedura di notificazione fosse stata autorizzata da un provvedimento dello stesso organo giudiziario.
Cosicché laddove fosse emersa l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge sarebbe venuta a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione. La notificazione dell'atto di citazione costituisce, infatti, adempimento indispensabile ai fini della instaurazione del contraddittorio, condizione necessaria, perché il giudice possa pronunciare sulla domanda.
L'accertamento della regolarità della notifica doveva costituire, pertanto, un'operazione sempre dovuta da parte del giudice a maggior ragione allorché il convenuto non si fosse costituito in giudizio a maggior ragione stante il carattere straordinario della forma di notificazione per pubblici proclami, che non è eseguita presso un luogo individuato, in cui si sa o si presume risieda il destinatario, come avviene nelle forme ordinarie, ma attraverso forme di pubblicità notizia (deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che certo forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari (come affermato da Cass. Civ. n. 11299/2018; Cass. Civ. n. 27520/2011).
Rappresentava quindi, il primo giudice che non fosse possibile ricorrere alla notifica per pubblici proclami genericamente nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto nell'ipotesi in cui comunque non vi fosse neppure certezza (come ammesso da parte attrice) in ordine alla loro esistenza, cosicché questa, se autorizzata, avrebbe potuto essere dichiarata inesistente, perché mancante del suo fondamento normativo.
La notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. è infatti legittimamente utilizzabile in ragione della rilevante quantità dei destinatari ovvero della difficoltà di identificarli tutti, ma ne presuppone pur sempre l'esistenza di cui l'attore deve dare prova prova.
La notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. deve, di norma, ritenersi efficace con riguardo alle persone nominativamente individuate (cfr Cass. Civ. n.6507/1998) e non può surrogare l'obiettiva incertezza in merito all'esistenza in vita dei destinatari poiché la norma permette di prescindere dai modi ordinari di notifica quando ve ne siano troppi ovvero quando non si riesca a identificarli tutti, ma postula pur sempre l'allegazione e prova, anche solo presuntiva, che uno o più destinatari siano ancora in vita, seppur non identificati.
Diversamente, l'azione verrebbe inammissibilmente esercitata contro soggetti solo eventuali, e dunque concretamente inesistenti. Rilevava il Tribunale che l'attore avesse allegato che non vi fosse certezza dell'esistenza di eventuali eredi, stante l'assenza di un atto di accettazione dell'eredità e, comunque, la prescrizione del relativo diritto.
Pur avendo a disposizione le generalità complete dell'intestataria e del suo coniuge, il avrebbe potuto effettuare ricerche presso i registri di stato civile per risalire Parte_1
all'identità delle eventuali controparti ovvero attestare mediante certificazione o una relazione sostitutiva notarile l'inesistenza di successibili.
L'attore non aveva prodotto alcuna certificazione anagrafica o qualsiasi altro documento dal quale potesse desumersi con certezza l'assenza o meno di successibili della defunta proprietaria.
Neppure aveva attivato la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528.c.c., né, assumendo al contempo il decorso del termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità ex art. 480 c.c., aveva convenuto in giudizio l' per effetto della devoluzione dell'eredità alla Stato ex art. 586 c.c.. Controparte_1
Il a proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3016/22 pubb. Parte_1
il 22.07.2022, con atto di citazione notificato nuovamente per pubblici proclami agli eredi di a seguito del provvedimento del Presidente Delegato della Corte di Persona_1
Appello in data 30.01.2023, chiedendone la riforma e la dichiarazione di acquisto per usucapione del fondo ubicato in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in Catasto terreni al fg.
107, p.lla 136, qualità semin. Arbor. 2; are 5,6, classe 2; reddito dominicale € 4,09; reddito agrario € 1,17; partita porzioni 15761, di proprietà di , deceduta nel 2002. Persona_1
Eseguita la notifica nei termini indicati, all'udienza del 5.12.2023 nessuno si è costituito per gli appellati e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 24.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata con concessione dei termini di all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Rileva la Corte che deve essere dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Per vero a giudizio di questa Corte la medesima nullità attinge la notifica della citazione nel presente giudizio in quanto, come ben rappresentato dal primo giudice, mancano (così come mancavano) i presupposti di fatto in forza dei quali era stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
Tale vaglio è del tutto ammissibile in quanto, come affermato dalla Sc di Cassazione – cfr.
Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 11299 del 10/05/2018 (Rv. 648097 - 01) – sussiste il “dovere del giudice di merito di verificare la conformità della notificazione eseguita alle prescrizioni di legge;
dovere che, nell'ipotesi in esame, non trova certo alcun limite nel fatto che tale procedura di notificazione sia stata autorizzata da un provvedimento dello stesso organo giudiziario. Rileva questa Corte (Cass. n. 27520 del 2011; conf. Cass. n. 10864 del 2014) che
è fin troppo ovvio che, a prescindere dalla consistenza dei poteri di indagine e di verifica che possono essere esercitati in tale situazione dal presidente del Tribunale, il decreto che autorizza la notificazione per pubblici proclami è pur sempre adottato sul presupposto che effettivamente ricorrano le condizioni di fatto richieste dalla legge, sicché laddove si dimostri che invece esse non sussistevano viene conseguentemente a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione.
Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conseguenza di ritenere sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale il decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale, atteso che, per il suo carattere ordinatorio, contro di esso non sarebbe nemmeno proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Con ricadute, merita aggiungere, gravissime in termini di tutela del principio del contraddittorio, tenuto anche conto del carattere extra ordinem della forma di notificazione per pubblici proclami, riconosciuta espressamente dall'art. 150 cod. proc. civ., che la contrappone alle "notificazione nei modi ordinari", straordinarietà che va colta nel fatto che essa non è eseguita presso un luogo individuato, in cui si sa o si presume risieda il destinatario, come avviene nelle forme ordinarie, ma attraverso forme di pubblicità notizia
(deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che certo forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari. Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami possa essere denunziata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace, come del resto già affermato da questa Corte (Cass. n. 4274 del 1990; anche Cass. n. 27520 del 2011)”.
Ad ogni modo ragioni di carattere generale relative all'osservanza dei tempi ragionevoli per la durata del giudizio e di economia processuale, stante l'inutilità in concreto di disporre l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui si dirà, al solo fine di disporre, previa dichiarazione di nullità del giudizio, il rinvio al primo giudice, si ritiene di dover procedere alla decisione del giudizio.
Nella specie lo stesso appellante ha prodotto il certificato storico di famiglia della Per_1
e del coniuge entrambi defunti, dal quale si evince la presenza di due
[...] Persona_2
figlie e Maria. Controparte_2
Si ritiene che, non potendosi escludere che tali discendenti in linea retta, ovvero i loro discendenti possano avere accettato anche tacitamente l'eredità, il ra tenuto a Parte_1
citarle a giudizio.
Va pertanto disposto il rinvio della causa al primo giudice ex 354 c.p.c..
Nulla per le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
avverso la sentenza n. 3016/2022, pubblicata il 22.07.2022 RG 12293/2021 emessa dal Tribunale di
Bari
• dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
• Rimette la causa al primo giudice
• Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola