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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1798 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppa Finanze, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato in [...] il [...] e residente in _1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio De Matteo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note depositate telematicamente unitamente alle conclusioni congiunte ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
ha dedotto: _1
- di avere contratto matrimonio civile con il 23.05.2015, _1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune di Roma a al N. 00196, P. 1, S.
04, anno 2015;
- che dalla relazione sentimentale era già nata a [...] la figlia Per_1
in data 8.06.2014;
- che nell'anno 2020 i coniugi avevano acquistato la casa familiare sita in
Fiumicino (RM), Via Nureci 12 ove avevano fissato la loro residenza;
- che il durante gli ultimi anni di matrimonio aveva ripetutamente _1
tradito la moglie;
- che nel mese di febbraio dell'anno 2023 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale senza neanche preoccuparsi di versare alcunché per il contributo al mantenimento della figlia;
2 - che il marito, in diverse circostanze, in preda a momenti di rabbia e frustrazione, inveiva contro di lei spesso lanciandole contro oggetti e determinando turbamento anche nella minore;
- di essersi sempre occupata in via esclusiva della figlia;
- che il dal 2014 fino al 2018 era stato arruolato nell' Esercito Italiano _1
come volontario percependo uno stipendio di circa € 1.400,00, mentre dall'anno
2019 fino a dicembre 2022 aveva lavorato come dipendente privato con mansioni di traslocatore e percependo una retribuzione mensile di circa €
1.700,00;
- che il marito in precedenza aveva anche lavorato nelle discoteche come ragazzo immagine e ballerino;
- di essere impiegata part-time presso un'impresa di telecomunicazioni con una retribuzione mensile di circa € 1.100,00 per tredici mensilità;
- di essere gravata da diversi contratti di finanziamento.
Tanto dedotto, la ricorrente, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con affidamento super esclusivo in suo
Per_ favore della figlia minore disporsi a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per la figlia nella misura di € 600,00 ed un assegno in suo favore di € 300,00 mensili, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore favore e disciplina del diritto di visita paterno, nonché il pagamento in capo al resistente dell'80% delle spese straordinarie per la figlia minore.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
3 All'udienza di prima comparizione del 22.11.2023 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il giudice, dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa al Collegio in merito alla sentenza parziale di separazione, riservando la decisione in merito all'adozione dei provvedimenti provvisori.
In data 27.11.23 veniva dichiarata con sentenza n. 1394/2023 la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 _1
nato a [...] il [...], ed il Giudice, a scioglimento della
[...]
riserva assunta, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 24.05.2024 per escussione di un teste di parte ricorrente.
Con memoria del 23.05.24 si è costituito in giudizio il quale _1
ha aderito alla domanda di separazione della ricorrente, ed ha richiesto il rigetto delle ulteriori domande, eccependo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e, per l'effetto, di tutti gli atti successivi.
All'udienza del 24.05.2024 il procuratore di parte resistente ha chiesto un termine per note autorizzate in merito alla questione di nullità della notifica ed il Giudice, preso atto, ha concesso i termini per il deposito di note autorizzate,
riservando la decisione sulla questione preliminare.
Nelle more del procedimento parte ricorrente presentava istanza urgente ex art 473 bis c. 6 c.p.c., deducendo le continue aggressioni verbali del e _1
chiedendo al Tribunale disporsi inaudita altera parte l'immediato allontanamento del marito dalla casa coniugale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 il giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente e, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c, ammoniva parte resistente,
4 rinviando all'udienza del 21.03.2025 per escussione di un teste per parte.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente il 7.03.2025.
All'udienza del 21 marzo 2025 il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini conclusionali per rinuncia delle parti.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto
Per_ conformi agli interessi delle parti e della figlia minore Deve rilevarsi infatti che nell'accordo depositato è stato confermato l'affidamento esclusivo della figlia in forma rafforzata alla ricorrente, con accoglimento delle modalità
di visita disposte all'esto della udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. oltre ad un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili. Dunque trattasi di condizioni che sono state disposte in via provvisoria dal Giudice delegato a cui le parti hanno aderito oltre ulteriori condizioni di concessioni patrimoniali reciproche che possono essere ratificate dal Collegio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2641/2023 R.G.A.C., rilevata l'emissione della sentenza parziale di separazione delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed ognuno
5 provvederà al proprio mantenimento;
B) La figlia minorenne viene affidata in via esclusiva alla madre, Per_1
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessa la minore e con residenza presso l'abitazione materna;
C) Il padre potrà vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre ed i ogni caso dovrà frequentarla con le modalità stabilite nell'Ordinanza di prima udienza del 24.11.2023: a settimane alterne dal sabato mattina alle ore
10.00 prelevandola dalla casa materna ed ivi riconducendola a scuola il lunedì mattina;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il Lunedì dell'
Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la
Per_ piccola trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze,
invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
D) L'abitazione familiare sita in via Nureci n. 12 Fiumicino (RM), viene assegnata alla sig.ra d il sig. se ne è già Parte_1 _1
allontanato;
E) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile _1 Parte_1
di euro 500,00 (cinquecento//00) a titolo di contributo per il mantenimento
6 della figlia (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del a decorrere _1
dal mese di gennaio 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
F) Ciascuno dei coniugi contribuirà alla metà delle spese straordinarie,
mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
G) La sig.ra rinuncia espressamente a tutti gli importi degli Parte_1
assegni relativi al contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia
Per_ minorenne dovuti dal sig. dal 05.07.2023 fino al 31.12.2024 ed _1
a qualsiasi altra forma di contributo dovuto dallo stesso per la figlia nel medesimo periodo dal 05.07.2023 al 31.12.2024;
H) La sig.ra trasferisce la propria quota del 50 % di proprietà Parte_1
dell'autovettura Range Rover Evoque targata GA495CT al sig.
[...]
, il quale accetta detto trasferimento e contestualmente esonera la _1
sig.ra dal pagamento del finanziamento di € 19.700,00 Parte_1
stipulato dai coniugi con la Compass Banca S.p.A per l'acquisto della predetta autovettura;
I) A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale: il sig.
si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra _1 _1
7 , la quale si impegna ad accettare, la propria quota di comproprietà pari _1
al 50 % dell'abitazione coniugale sita in Fiumicino loc. Aranova, distinta in
Catasto Fabbricati di Fiumicino al foglio 313, particella 1196, sub 503, z.c.l.,
cat. A/3, classe 1, vani 3,5, sup. cat. tot. Mq. 63, tot escluse aree coperte mq
53, R.C. Euro 424,70, Via Nurecci 12, piano T- S1. Il trasferimento della proprietà avverrà senza alcun corrispettivo e la signora si farà Parte_1
carico in via esclusiva del pagamento del mutuo liberando il coniuge e comunque tenendolo indenne da qualsiasi obbligazione verso l'istituto bancario che ha concesso il mutuo.
I coniugi si obbligano a stipulare il relativo contratto definitivo entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del decreto di omologazione della presente separazione personale, recandosi da un notaio scelto dalla sig.ra _1
, con relativi costi, spese ed oneri da dividersi tra loro nella misura del
[...]
50 %. In relazione alla predetta attribuzione patrimoniale, i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e dichiarano che il predetto trasferimento dei diritti pari ad un mezzo (1/2) sul predetto immobile è
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa della crisi coniugale ed alla conseguente regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
J) Il sig. potrà asportare dall'abitazione coniugale tutti i suoi _1
effetti personali come meglio indicati in apposito elenco sottoscritto dalle parti ed allegato al presente accordo.
Spese di lite integralmente compensate.
Civitavecchia, li 11 aprile 2025
8 Il Presidente est.
Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1798 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppa Finanze, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato in [...] il [...] e residente in _1
Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall' Avv. Fabio De Matteo, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle note depositate telematicamente unitamente alle conclusioni congiunte ed il Giudice ha riservato al Collegio la decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per la rinuncia dei procuratori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12 giugno 2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
ha dedotto: _1
- di avere contratto matrimonio civile con il 23.05.2015, _1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune di Roma a al N. 00196, P. 1, S.
04, anno 2015;
- che dalla relazione sentimentale era già nata a [...] la figlia Per_1
in data 8.06.2014;
- che nell'anno 2020 i coniugi avevano acquistato la casa familiare sita in
Fiumicino (RM), Via Nureci 12 ove avevano fissato la loro residenza;
- che il durante gli ultimi anni di matrimonio aveva ripetutamente _1
tradito la moglie;
- che nel mese di febbraio dell'anno 2023 il resistente aveva abbandonato la casa coniugale senza neanche preoccuparsi di versare alcunché per il contributo al mantenimento della figlia;
2 - che il marito, in diverse circostanze, in preda a momenti di rabbia e frustrazione, inveiva contro di lei spesso lanciandole contro oggetti e determinando turbamento anche nella minore;
- di essersi sempre occupata in via esclusiva della figlia;
- che il dal 2014 fino al 2018 era stato arruolato nell' Esercito Italiano _1
come volontario percependo uno stipendio di circa € 1.400,00, mentre dall'anno
2019 fino a dicembre 2022 aveva lavorato come dipendente privato con mansioni di traslocatore e percependo una retribuzione mensile di circa €
1.700,00;
- che il marito in precedenza aveva anche lavorato nelle discoteche come ragazzo immagine e ballerino;
- di essere impiegata part-time presso un'impresa di telecomunicazioni con una retribuzione mensile di circa € 1.100,00 per tredici mensilità;
- di essere gravata da diversi contratti di finanziamento.
Tanto dedotto, la ricorrente, venuta meno la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto coniugale, ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con affidamento super esclusivo in suo
Per_ favore della figlia minore disporsi a carico del padre un assegno a titolo di mantenimento per la figlia nella misura di € 600,00 ed un assegno in suo favore di € 300,00 mensili, l'assegnazione della casa familiare in proprio favore favore e disciplina del diritto di visita paterno, nonché il pagamento in capo al resistente dell'80% delle spese straordinarie per la figlia minore.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
3 All'udienza di prima comparizione del 22.11.2023 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza sullo status ed il giudice, dichiarata la contumacia del resistente, tratteneva la causa al Collegio in merito alla sentenza parziale di separazione, riservando la decisione in merito all'adozione dei provvedimenti provvisori.
In data 27.11.23 veniva dichiarata con sentenza n. 1394/2023 la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 _1
nato a [...] il [...], ed il Giudice, a scioglimento della
[...]
riserva assunta, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza del 24.05.2024 per escussione di un teste di parte ricorrente.
Con memoria del 23.05.24 si è costituito in giudizio il quale _1
ha aderito alla domanda di separazione della ricorrente, ed ha richiesto il rigetto delle ulteriori domande, eccependo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e, per l'effetto, di tutti gli atti successivi.
All'udienza del 24.05.2024 il procuratore di parte resistente ha chiesto un termine per note autorizzate in merito alla questione di nullità della notifica ed il Giudice, preso atto, ha concesso i termini per il deposito di note autorizzate,
riservando la decisione sulla questione preliminare.
Nelle more del procedimento parte ricorrente presentava istanza urgente ex art 473 bis c. 6 c.p.c., deducendo le continue aggressioni verbali del e _1
chiedendo al Tribunale disporsi inaudita altera parte l'immediato allontanamento del marito dalla casa coniugale.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.05.2024 il giudice rigettava l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente e, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c, ammoniva parte resistente,
4 rinviando all'udienza del 21.03.2025 per escussione di un teste per parte.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte depositate telematicamente il 7.03.2025.
All'udienza del 21 marzo 2025 il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini conclusionali per rinuncia delle parti.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto
Per_ conformi agli interessi delle parti e della figlia minore Deve rilevarsi infatti che nell'accordo depositato è stato confermato l'affidamento esclusivo della figlia in forma rafforzata alla ricorrente, con accoglimento delle modalità
di visita disposte all'esto della udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. oltre ad un assegno di mantenimento per la minore di euro 500,00 mensili. Dunque trattasi di condizioni che sono state disposte in via provvisoria dal Giudice delegato a cui le parti hanno aderito oltre ulteriori condizioni di concessioni patrimoniali reciproche che possono essere ratificate dal Collegio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2641/2023 R.G.A.C., rilevata l'emissione della sentenza parziale di separazione delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ed ognuno
5 provvederà al proprio mantenimento;
B) La figlia minorenne viene affidata in via esclusiva alla madre, Per_1
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessa la minore e con residenza presso l'abitazione materna;
C) Il padre potrà vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre ed i ogni caso dovrà frequentarla con le modalità stabilite nell'Ordinanza di prima udienza del 24.11.2023: a settimane alterne dal sabato mattina alle ore
10.00 prelevandola dalla casa materna ed ivi riconducendola a scuola il lunedì mattina;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il Lunedì dell'
Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni la
Per_ piccola trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze,
invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
D) L'abitazione familiare sita in via Nureci n. 12 Fiumicino (RM), viene assegnata alla sig.ra d il sig. se ne è già Parte_1 _1
allontanato;
E) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile _1 Parte_1
di euro 500,00 (cinquecento//00) a titolo di contributo per il mantenimento
6 della figlia (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche) da corrispondersi da parte del a decorrere _1
dal mese di gennaio 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
F) Ciascuno dei coniugi contribuirà alla metà delle spese straordinarie,
mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
G) La sig.ra rinuncia espressamente a tutti gli importi degli Parte_1
assegni relativi al contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia
Per_ minorenne dovuti dal sig. dal 05.07.2023 fino al 31.12.2024 ed _1
a qualsiasi altra forma di contributo dovuto dallo stesso per la figlia nel medesimo periodo dal 05.07.2023 al 31.12.2024;
H) La sig.ra trasferisce la propria quota del 50 % di proprietà Parte_1
dell'autovettura Range Rover Evoque targata GA495CT al sig.
[...]
, il quale accetta detto trasferimento e contestualmente esonera la _1
sig.ra dal pagamento del finanziamento di € 19.700,00 Parte_1
stipulato dai coniugi con la Compass Banca S.p.A per l'acquisto della predetta autovettura;
I) A definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale: il sig.
si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra _1 _1
7 , la quale si impegna ad accettare, la propria quota di comproprietà pari _1
al 50 % dell'abitazione coniugale sita in Fiumicino loc. Aranova, distinta in
Catasto Fabbricati di Fiumicino al foglio 313, particella 1196, sub 503, z.c.l.,
cat. A/3, classe 1, vani 3,5, sup. cat. tot. Mq. 63, tot escluse aree coperte mq
53, R.C. Euro 424,70, Via Nurecci 12, piano T- S1. Il trasferimento della proprietà avverrà senza alcun corrispettivo e la signora si farà Parte_1
carico in via esclusiva del pagamento del mutuo liberando il coniuge e comunque tenendolo indenne da qualsiasi obbligazione verso l'istituto bancario che ha concesso il mutuo.
I coniugi si obbligano a stipulare il relativo contratto definitivo entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del decreto di omologazione della presente separazione personale, recandosi da un notaio scelto dalla sig.ra _1
, con relativi costi, spese ed oneri da dividersi tra loro nella misura del
[...]
50 %. In relazione alla predetta attribuzione patrimoniale, i coniugi chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e dichiarano che il predetto trasferimento dei diritti pari ad un mezzo (1/2) sul predetto immobile è
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa della crisi coniugale ed alla conseguente regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali;
J) Il sig. potrà asportare dall'abitazione coniugale tutti i suoi _1
effetti personali come meglio indicati in apposito elenco sottoscritto dalle parti ed allegato al presente accordo.
Spese di lite integralmente compensate.
Civitavecchia, li 11 aprile 2025
8 Il Presidente est.
Gianluca Gelso
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