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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. LAZAR GIORGIO parte ricorrente
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il SI. ha proposto ricorso al Tribunale di Cremona al fine di Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, ha precisato di essere stato sposato con la SI.ra , Controparte_1 nata a [...] il [...], avendo contratto matrimonio in Siracusa in data 10.10.1998; dal coniugio sono nati , in data 05.01.2003 e , in data 21.11.2006. Per_1 Per_2
In data 22.03.2021, le parti hanno sottoscritto accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 6 c. 2 prima parte D.L 231/2014, convertito in L.162/2014, raggiunto in seguito a negoziazione assistita. L'art.6 di tale accordo recita che “il IG. Pt_1 corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione CP_1 dei figli, fino al conseguimento dell'indipendenza economica degli stessi, l'importo complessivo di euro 1350,00 entro il 5 di ogni mese”. Il successivo art.7 recita che “il IG. si impegnerà inoltre a Pt_1 contribuire al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche e scolastiche) oltre a quelle ludico-sportive che si renderanno necessarie per i figli minori”.
Allegava tuttavia il ricorrente di non essere assolutamente in grado, oggi come oggi, di far fronte a tali condizioni le quali, se rispettate, non gli lascerebbero nulla per poter vivere ed adempiere alle proprie più elementari necessità personali.
Spiegava infatti che quando sottoscrisse l'accordo egli, che da sempre opera nel campo della ristorazione, era convinto, peccando di eccessivo ottimismo, di poter conseguire in breve tempo un reddito sufficiente a rispettare le condizioni economiche di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli. Senonché, la grave crisi innescata dalla pandemia, che ha ferocemente colpito il settore della ristorazione, lo ha costretto ad accontentarsi del ruolo di dipendentem come responsabile del personale dell'impresa CUOCHI & FUOCHI S.r.l., che gestisce il bar-ristorante MEZZO, corrente in Crema (Cr) via Milano 75.
Per questa mansione l'odierno istante percepisce una retribuzione di circa
€.1.600,00/1.700,00 mensili, come dimostrano le allegare buste-paga. Allegava altresì il ricorrente di essere nullatenente.
Precisava dunque le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare, ogni pretesa avversaria disattesa e reietta, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'accordo del 22.03.2021, giuste le ragioni espresse in ricorso, e per l'effetto ridefinire la somma che il SI. è tenuto a versare nell'ordine di € 600,00 mensili complessive. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.
La parte resistente rimaneva contumace;
all'udienza del 30 gennaio 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
L'art. 43 bis .29 c.p.c. dispone che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Pertanto, presupposto indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda di aumento o diminuzione dell'assegno è che i fatti giustificativi allegati dalle parti siano sopravvenuti.
Nel caso di specie non è stata data prova di alcuna sopravvenienza. Lo stesso ricorrente allega infatti che la propria attuale situazione economica è la medesima sussistente al momento dell'accordo.
Si deve inoltre osservare che la pandemia da Covid 19 è iniziata nel marzo 2020 e da subito ha colpito duramente il settore della ristorazione;
l'accordo è stato sottoscritto in data 22 marzo 2021, dunque in un momento in cui il ricorrente già sapeva quali erano stati gli effetti della pandemia nel proprio settore.
Lo stesso ricorrente ammette di aver peccato di eccessivo ottimismo.
pag. 2/3 Pertanto, in assenza di sopravvenienze ed anzi in presenza di un'identica situazione economica, la lettera della legge impedisce al Collegio di intervenire a modifica di un accordo liberamente intervenuto tra le parti.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla sulle spese, essendo la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso, nulla sulle spese
Cremona, 11/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. LAZAR GIORGIO parte ricorrente
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 parte resistente contumace ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il SI. ha proposto ricorso al Tribunale di Cremona al fine di Parte_1 ottenere la modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, ha precisato di essere stato sposato con la SI.ra , Controparte_1 nata a [...] il [...], avendo contratto matrimonio in Siracusa in data 10.10.1998; dal coniugio sono nati , in data 05.01.2003 e , in data 21.11.2006. Per_1 Per_2
In data 22.03.2021, le parti hanno sottoscritto accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 6 c. 2 prima parte D.L 231/2014, convertito in L.162/2014, raggiunto in seguito a negoziazione assistita. L'art.6 di tale accordo recita che “il IG. Pt_1 corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione CP_1 dei figli, fino al conseguimento dell'indipendenza economica degli stessi, l'importo complessivo di euro 1350,00 entro il 5 di ogni mese”. Il successivo art.7 recita che “il IG. si impegnerà inoltre a Pt_1 contribuire al 50% delle spese straordinarie documentate (mediche e scolastiche) oltre a quelle ludico-sportive che si renderanno necessarie per i figli minori”.
Allegava tuttavia il ricorrente di non essere assolutamente in grado, oggi come oggi, di far fronte a tali condizioni le quali, se rispettate, non gli lascerebbero nulla per poter vivere ed adempiere alle proprie più elementari necessità personali.
Spiegava infatti che quando sottoscrisse l'accordo egli, che da sempre opera nel campo della ristorazione, era convinto, peccando di eccessivo ottimismo, di poter conseguire in breve tempo un reddito sufficiente a rispettare le condizioni economiche di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli. Senonché, la grave crisi innescata dalla pandemia, che ha ferocemente colpito il settore della ristorazione, lo ha costretto ad accontentarsi del ruolo di dipendentem come responsabile del personale dell'impresa CUOCHI & FUOCHI S.r.l., che gestisce il bar-ristorante MEZZO, corrente in Crema (Cr) via Milano 75.
Per questa mansione l'odierno istante percepisce una retribuzione di circa
€.1.600,00/1.700,00 mensili, come dimostrano le allegare buste-paga. Allegava altresì il ricorrente di essere nullatenente.
Precisava dunque le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare, ogni pretesa avversaria disattesa e reietta, l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'accordo del 22.03.2021, giuste le ragioni espresse in ricorso, e per l'effetto ridefinire la somma che il SI. è tenuto a versare nell'ordine di € 600,00 mensili complessive. Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti.
La parte resistente rimaneva contumace;
all'udienza del 30 gennaio 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
L'art. 43 bis .29 c.p.c. dispone che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Pertanto, presupposto indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda di aumento o diminuzione dell'assegno è che i fatti giustificativi allegati dalle parti siano sopravvenuti.
Nel caso di specie non è stata data prova di alcuna sopravvenienza. Lo stesso ricorrente allega infatti che la propria attuale situazione economica è la medesima sussistente al momento dell'accordo.
Si deve inoltre osservare che la pandemia da Covid 19 è iniziata nel marzo 2020 e da subito ha colpito duramente il settore della ristorazione;
l'accordo è stato sottoscritto in data 22 marzo 2021, dunque in un momento in cui il ricorrente già sapeva quali erano stati gli effetti della pandemia nel proprio settore.
Lo stesso ricorrente ammette di aver peccato di eccessivo ottimismo.
pag. 2/3 Pertanto, in assenza di sopravvenienze ed anzi in presenza di un'identica situazione economica, la lettera della legge impedisce al Collegio di intervenire a modifica di un accordo liberamente intervenuto tra le parti.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Nulla sulle spese, essendo la parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso, nulla sulle spese
Cremona, 11/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3