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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04776202400003732000 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti: La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 4.10. 2024 (documento n. 04776202400003732000 – fascicolo 2024/35324) notificata a mezzo del servizio postale in data 20.10.2024., meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento;
2) la carenza di motivazione dell'atto; 3) l'intervenuta prescrizione;
4) la non debenza degli interessi e delle sanzioni.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione che ribadiva la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente viziato da difetto parziale di giurisdizione e per il resto risulti infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Con ricorso innanzi a Questa Corte il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04776202400003732000 notificata a mezzo del servizio postale in data
20.10.2024.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che “trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, è nulla l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica al contribuente di una specifica intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro cinque giorni”. Inoltre, il difetto di motivazione, quindi l'incompletezza dell'atto impugnato;
infine, la prescrizione del credito e degli interessi. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato per tutti i vizi contestati ovvero perché gli importi in esso richiesti non sono dovuti dal ricorrente e sono comunque prescritti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Preliminarmente la Corte rileva che l'atto impugnato si riferisce anche a cartelle che riguardano crediti INAIL, sede Frosinone 1: nn. 04720210026542659000 e 04720220019342523000 n. 04720220023601115000, e in maggioranza crediti INPS attraverso gli Avvisi di Addebito sede Frosinone, di competenza del giudice ordinario. Ne consegue che per detti crediti vi è difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Passando all'esame del merito la Corte osserva in ordine alla dedotta mancanza di intimazione ad adempiere, quanto segue. Sul punto è opportuno chiarire che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso, atto diverso dall'iscrizione ipotecaria, con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni;
pertanto, lo stesso va considerato un atto con cui si avverte e sollecita il contribuente ad adempiere che supplisce ad un'eventuale mancanza di intimazione e interrompe i termini di prescrizione.
Fermo quanto sopra l'opposizione proposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta tardiva e inammissibile, poiché avverso tale atto è ammessa un'opposizione ex art.617 c.p.c., per vizi propri e non può e non deve riguardare questioni attinenti al merito della pretesa debitoria.
Ed invero, considerata la rituale notifica delle cartelle nn.
04720200009295022000, 04720200016089981000, 04720220003855086000,
04720220003750564002, 04720220023098006000, 04720230003116430000,
04720230003116531000, 04720230005324267000, 04720230007411818000,
04720230021383852000, 04720240006782734000, 04720240009741851000,
04720240011443650000, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita, ne deriva l', infondatezza delle contestazioni contenute nel ricorso.
La mancata opposizione alle cartelle sottese, ritualmente notificate, entro il termine perentorio di legge, stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che la proposta opposizione, nella parte di essa concernente il merito della pretesa contributiva, è infondata giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine decorrente dalla notificazione delle cartelle, era ampiamente decorso. Il detto termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente Impositore in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
Circa la rituale notifica delle cartelle indicate in ricorso si rileva quanto di seguito:
la cartella n.04720200009295022000 è stata notificata a mezzo PEC il 16.12.2021; la cartella n.
04720200016089981000 è stata notificata a mezzo PEC il 01.02.2022; la cartella n. 04720220003855086000
è stata notificata a mezzo PEC il 28.02.2022; la cartella n. 04720220003750564002 è stata notificata il
28/02/2022 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720220023098006000 è stata notificata il 15/12/2022 a mezzo
PEC; la cartella n. 04720230003116430000 è stata notificata il 23/02/2023 a mezzo PEC;
la cartella n.
04720230003116531000 è stata notificata il 23/02/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230005324267000
è stata notificata il 16/03/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230007411818000 è stata notificata il
25/04/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230021383852000 è stata notificata il 14/09/2023 a mezzo
PEC; la cartella n. 04720240006782734000 è stata notificata il 12/03/2024 a mezzo PEC;
la cartella n.
04720240009741851000 è stata notificata il 04/04/2024 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720240011443650000
è stata notificata il 17/04/2024 a mezzo PEC.
Il tutto si rileva dalle ricevute pec, prodotte da parte resistente, all'indirizzo Email_3 della ditta individuale del ricorrente, come da Visura C.C.I.A.A.
I crediti contenuti nelle cartelle di competenza della Corte adita sono tutti validi poiché richiesti nei termini di legge, quindi, tutt'altro che prescritti. Peraltro, nelle more, l'Agente della Riscossione ha notificato all'opponente l'intimazione di pagamento n. 04720239002715817000 e l'intimazione di pagamento n.
04720249007025841000, atti riferiti ai medesimi crediti e cartelle, tuttora validi ed efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed il relativo ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente rileva la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai titoli indicati in parte motiva.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04776202400003732000 ALTRI TRIBUTI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti: La parte si riporta alle conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato,
Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 4.10. 2024 (documento n. 04776202400003732000 – fascicolo 2024/35324) notificata a mezzo del servizio postale in data 20.10.2024., meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento;
2) la carenza di motivazione dell'atto; 3) l'intervenuta prescrizione;
4) la non debenza degli interessi e delle sanzioni.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate – Riscossione che ribadiva la legittimità del proprio operato.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente viziato da difetto parziale di giurisdizione e per il resto risulti infondato.
La Corte osserva quanto segue.
Con ricorso innanzi a Questa Corte il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04776202400003732000 notificata a mezzo del servizio postale in data
20.10.2024.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che “trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, è nulla l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica al contribuente di una specifica intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro cinque giorni”. Inoltre, il difetto di motivazione, quindi l'incompletezza dell'atto impugnato;
infine, la prescrizione del credito e degli interessi. Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato per tutti i vizi contestati ovvero perché gli importi in esso richiesti non sono dovuti dal ricorrente e sono comunque prescritti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Preliminarmente la Corte rileva che l'atto impugnato si riferisce anche a cartelle che riguardano crediti INAIL, sede Frosinone 1: nn. 04720210026542659000 e 04720220019342523000 n. 04720220023601115000, e in maggioranza crediti INPS attraverso gli Avvisi di Addebito sede Frosinone, di competenza del giudice ordinario. Ne consegue che per detti crediti vi è difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Passando all'esame del merito la Corte osserva in ordine alla dedotta mancanza di intimazione ad adempiere, quanto segue. Sul punto è opportuno chiarire che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso, atto diverso dall'iscrizione ipotecaria, con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all'Agente della Riscossione entro il termine perentorio di 30 giorni;
pertanto, lo stesso va considerato un atto con cui si avverte e sollecita il contribuente ad adempiere che supplisce ad un'eventuale mancanza di intimazione e interrompe i termini di prescrizione.
Fermo quanto sopra l'opposizione proposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risulta tardiva e inammissibile, poiché avverso tale atto è ammessa un'opposizione ex art.617 c.p.c., per vizi propri e non può e non deve riguardare questioni attinenti al merito della pretesa debitoria.
Ed invero, considerata la rituale notifica delle cartelle nn.
04720200009295022000, 04720200016089981000, 04720220003855086000,
04720220003750564002, 04720220023098006000, 04720230003116430000,
04720230003116531000, 04720230005324267000, 04720230007411818000,
04720230021383852000, 04720240006782734000, 04720240009741851000,
04720240011443650000, di competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita, ne deriva l', infondatezza delle contestazioni contenute nel ricorso.
La mancata opposizione alle cartelle sottese, ritualmente notificate, entro il termine perentorio di legge, stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe, peraltro, inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che la proposta opposizione, nella parte di essa concernente il merito della pretesa contributiva, è infondata giacché alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine decorrente dalla notificazione delle cartelle, era ampiamente decorso. Il detto termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente Impositore in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
Circa la rituale notifica delle cartelle indicate in ricorso si rileva quanto di seguito:
la cartella n.04720200009295022000 è stata notificata a mezzo PEC il 16.12.2021; la cartella n.
04720200016089981000 è stata notificata a mezzo PEC il 01.02.2022; la cartella n. 04720220003855086000
è stata notificata a mezzo PEC il 28.02.2022; la cartella n. 04720220003750564002 è stata notificata il
28/02/2022 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720220023098006000 è stata notificata il 15/12/2022 a mezzo
PEC; la cartella n. 04720230003116430000 è stata notificata il 23/02/2023 a mezzo PEC;
la cartella n.
04720230003116531000 è stata notificata il 23/02/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230005324267000
è stata notificata il 16/03/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230007411818000 è stata notificata il
25/04/2023 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720230021383852000 è stata notificata il 14/09/2023 a mezzo
PEC; la cartella n. 04720240006782734000 è stata notificata il 12/03/2024 a mezzo PEC;
la cartella n.
04720240009741851000 è stata notificata il 04/04/2024 a mezzo PEC;
la cartella n. 04720240011443650000
è stata notificata il 17/04/2024 a mezzo PEC.
Il tutto si rileva dalle ricevute pec, prodotte da parte resistente, all'indirizzo Email_3 della ditta individuale del ricorrente, come da Visura C.C.I.A.A.
I crediti contenuti nelle cartelle di competenza della Corte adita sono tutti validi poiché richiesti nei termini di legge, quindi, tutt'altro che prescritti. Peraltro, nelle more, l'Agente della Riscossione ha notificato all'opponente l'intimazione di pagamento n. 04720239002715817000 e l'intimazione di pagamento n.
04720249007025841000, atti riferiti ai medesimi crediti e cartelle, tuttora validi ed efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed il relativo ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte preliminarmente rileva la propria carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario in ordine ai titoli indicati in parte motiva.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dott. Francesco Galli