TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Ordinaria Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 461/2016 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Padula Scalo alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Nazionale, presso e nello studio dell'avv. Francesco Alliegro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
” (P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in Lauria (PZ), alla c.da Galdo rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Alfonso Penna e Filomena Giordano tutti elettivamente dom.ti in Sala Consilina, via
Trinità 112 (già 82), presso e nello studio degli indicati avvocati
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Appello contro la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala
Consilina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato parte appellante ha rappresentato:
-che con la sentenza impugnata, il primo Giudice ha rigettato l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n.171/2013 con il quale è stato ingiunto all'odierno Parte_1 appellante il pagamento dell'importo di €.4.850,01, oltre interessi legali come richiesti ed oltre ancora spese e competenze come in decreto liquidati;
-che tale importo sarebbe dovuto alla menzionata Società quale residuo di un preteso maggior credito, portato dalla fattura n.80 del 30.06.2011, emessa per le prestazioni ivi analiticamente indicate;
- che il Giudice di prime cure ha sostanzialmente fondato la propria decisione di rigetto ritenendo che l'inadempimento della in relazione al contratto del 19.02.2011, non fosse da qualificare come CP_1 grave e considerato, di conseguenza, l'inadempimento del non conforme ai principi di Parte_1 correttezza e lealtà contrattuale, ha ritenuto non fondata l'eccezione di inadempimento da quest'ultimo formulata ex art.1460 cod. civ.;
- che il corrispettivo per l'acquisto è stato concordemente fissato in complessivi €.12.200,00, di cui
€.100,00 sono stati versati in contanti al momento della sottoscrizione del menzionato contratto ed ulteriori €.3.000,00 sono stati versati il successivo 22.02.2011, mediante bonifico bancario di cui già è stata allegata in prime cure la ricevuta di versamento (All. n.
3 - PRODUZIONE DI PARTE
AFFERENTE AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO);
-che la consegna di detti arredi da parte della società opposta sarebbe dovuta avvenire entro il 15.05.2011, come espressamente previsto nel contratto innanzi richiamato (All. n.
2 - PRODUZIONE DI PARTE
AFFERENTE AL PRIMO DI GIUDIZIO); ciò in quanto l'acquisto dei mobili medesimi è CP_2 avvenuto da parte del Sig. per arredare la casa da destinare ad abitazione coniugale Parte_1 in vista del proprio matrimonio che sarebbe stato celebrato, così come poi è stato celebrato, il 25.06.2011;
-che la società opposta, tuttavia, non rispettando il termine del 15.05.2011 contrattualmente fissato, in data 18.06.2011 ha consegnato solo alcuni dei beni acquistati dal;
Parte_1
-che all'atto della consegna dei predetti beni, peraltro, sono emerse delle difformità e dei vizi, cosa questa puntualmente contestata alla (All. n.
4 - PRODUZIONE DI PARTE AFFERENTE AL CP_3
DI GIUDIZIO) e poi con lettera raccomandata a.r. 1 n.05301812251-2 del 21.06.2011 (All. n.5
[...]
- PRODUZIONE DI PARTE AFFERENTE AL GIUDIZIO); CP_4
- che la “ non ha inteso dare puntuale esecuzione al Controparte_1 richiamato contratto del 19.02.2011, non provvedendo né all'eliminazione delle difformità e dei vizi manifestati dagli arredi consegnati il 18.06.2011 e tempestivamente denunciati il 20/21.06.2011, né alla consegna esattamente per tipologia, quantità e qualità degli arredi di cui al richiamato contratto del
19.02.2011;
- che la merce è stata quindi consegnata con notevole ritardo e, soprattutto, soltanto una settimana prima rispetto alla data (25.06.2011) fissata per il matrimonio del;
la merce consegnata il Parte_1
18.06.2011 era solo parte di quella ordinata e, nello specifico, poco più del 50%, ciò se si considera che rispetto ad un ordine di complessivi €.12.200,00, il 18.06.2011 sono stati consegnati beni per soli
€.7.950,01, tanto è che la società opposta ha successivamente emesso nota di credito n.89 del 01.07.2011 per €.4.249,99 e presentava anche evidenti e gravi vizi e difetti, prontamente e tempestivamente denunciati dal , prima con telegramma del 20.06.2011 e, poi, con lettera raccomandata a.r. Parte_1
1 n.05301812251-2 del 21.06.2011;
-che la on si è adoperata per la sostituzione di detti beni. Controparte_1
– che è ingiusta ed errata la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto poter integralmente compensare le spese di giudizio afferenti al primo grado.
Alla luce di ciò parte appellata ha chiesto di 1) accogliere l'appello proposto, riformando in toto la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina, resa il 19.02.2016 nel giudizio segnato con il n.989/2013 di R.G., Giudice di Pace dott.ssa Giovanna SCAFFA, pubblicata il successivo
25.02.2016, per le ragioni tutte innanzi esposte e per lo effetto accogliere le domande formulate in prime cure dal Sig. (parte attrice-opponente), ossia accogliere la proposta opposizione Parte_1
e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.171/2013 - R.G. n.508/2013, reso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina il 28.05.2013 e depositato in Cancelleria il successivo 29.05.2013; 2) condannare in ogni caso l'appellata società al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, il tutto oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10.03.2014 n.55 ed oltre ancora I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo fattone.
Con comparsa di costituzione parte appellata ha dedotto:
-la carenza di interesse ad agire dell'appellante risultante dalla mera richiesta di revoca del decreto ingiuntivo senza alcuna richiesta di domanda riconvenzionale per risarcimento del danno;
-che pagata la caparra, alla consegna della merce, alcuni mobili venivano restituiti e altri trattenuti senza pagamento del saldo;
- che la TT si è sempre mostrata disponibile alla sostituzione della merce senza alcun comportamento collaborativo dell'acquirente;
-che le testimonianze rese, solo da testimoni interessati al giudizio, sono risultate del tutto inutili a sostenere la tesi dell'appellante posto che attengono ai beni ritirati e di cui non si è chiesto il pagamento;
Per tutte queste ragioni ha richiesto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al doppio grado di giudizio.
Dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni stante il carico di Ruolo, mutata la persona fisica del giudicante, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, l'atto di appello è infondato per i motivi che verranno indicati.
In diritto, occorre ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
La giurisprudenza ha delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533). Nella specie, è, dunque, il creditore ingiungente che deve fornire prova non solo dell'esistenza del rapporto tra le parti, sulla cui base è stato azionato il credito in fase monitoria, ma anche dell'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento
(o della non imputabilità dell'inadempimento ).
Orbene, quanto al primo profilo la sussistenza di un accordo tra le parti, che va ricondotto ad un contratto di vendita ex art. 1470 c.c., da cui discendono reciproci obblighi, è stata provata dalla parte opposta e comunque mai contestata dall'opponente.
Parte opponente ritiene in primo luogo che l'inadempimento dell'opposta possa farsi discendere dal mancato rispetto del termine fissato nel contratto.
In realtà, dalla lettura dello stesso, nella specie non vi è un termine essenziale espressamente previsto per l'esecuzione della prestazione, tanto che viene indicato tra le note che la data di consegna è indicativa, vi
è piuttosto un termine (implicito) che segna l'utilità della stessa (data del matrimonio), probabilmente indicato solo oralmente tra le parti.
L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limi te di tolleranza.
Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ( cfr Cass n.
5644/1995; cass. n. 10127/2006). In assenza di una espressa diffida ad adempiere si ritiene, quindi, che la consegna effettuata in data 18 giugno, in vista del matrimonio del 25 giugno non abbia configurato un inadempimento grave tanto da escludere l'interesse alla prestazione, tanto che alcuni dei mobili consegnati venivano trattenuti dall'opponente.
Parte opponente lamenta che i beni consegnati erano, in realtà, diversi da quelli ordinati come si evincerebbe tanto dalle foto in atti, quanto dalle testimonianze rese in primo grado.
L'acquirente lamenta che la merce compravenduta non corrispondeva a quella richiesta, con applicazione di quanto previsto dall'art. 1453 c.c..
In realtà, in tema di vendita “è configurabile la consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, rilevandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico - sociale della “res” promessa, e quindi a fornire l'utilità richiesta” (Cfr. Cass. n. 26953/2008, Cass. n.
18859/2008).
Pertanto soltanto la vendita di aliud pro alio configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale, spettando al compratore l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c., svicolata dai termini di prescrizione e decadenza previsti per la garanzia per vizi.
Qualora, invece, “la res consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione, fabbricazione e conservazione della cosa che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartengano ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita, si parla di vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.)” (Cfr. Cass. n. 6596/2016); in tal caso, integrando la fattispecie un'ipotesi di inesatto adempimento, opera la speciale garanzia per vizi stabilita dagli artt. 1492 e 1497 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ex art. 1495 c.c. (Cfr. Cass.
7561/2006).
Nel caso di specie, i summenzionati difetti andrebbero più correttamente inquadrati nell'ambito della carenza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., atteso che è lo stesso opponente ad affermare che i mobili avevano solo delle caratteristiche diverse, ma non erano inutilizzabili tanto che gli stessi venivano trattenuti proprio perché necessari agli sposi (come si evince dalla prova orale raccolta in primo grado).
Come di recente affermato ( Cass. 30 giugno 2020 n. 13148/2020), in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo
"sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si osserva a tal fine, che l'art. 128 del Codice del Consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende "qualsiasi bene mobile" e per "venditore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"
(contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).
Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal Codice del
Consumo. Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del predetto codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: il consumatore potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Quanto ai rimedi esperibili a tutela del consumatore, come accennato, il Codice del consumo ne individua una gerarchia, che distingue tra rimedi primari e rimedi secondari: al consumatore è imposto di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Il consumatore è dunque innanzitutto tenuto a chiedere, a sua scelta, la sostituzione ovvero la riparazione del bene non conforme. Detti rimedi devono essere effettuati non solo senza spese a carico dell'acquirente, ma anche in un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per l'acquirente
( art 130 commi 4 e 5 Cod Cons.).
Solo qualora la sostituzione o le riparazioni non siano possibili, ovvero siano manifestamente onerose, ovvero arrechino notevoli inconvenienti al consumatore, questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari chiedendo una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ( art 130 comma 7
Cod. Cons.).
Precisa a tal proposito la Suprema Corte: “
3.27. Alla luce della disciplina interna e dell'Unione, questa Corte ha precisato che, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10453; Cass. Civ., n. 1082 del
2020; Cass. 18610/2017).
3.28. Non è quindi richiesto, nell'ipotesi in cui la riparazione non sia possibile, che il bene sia inidoneo all'uso cui è destinato ma che il difetto persista anche in seguito alle riparazioni. (Cass. 3695/2022). Nel caso di specie, come correttamente messo in luce dal giudice di primo grado, la parte non fa valere le norme in materia di vizi per le quali avrebbe comunque dovuto operare la gerarchia sopra indicata, riconoscendo in via preliminare il diritto alla riparazione e sostituzione.
Parte opponente sulla scorta dell'art.1460 c.c. ritiene che nulla debba essere pagato non formulando alcuna domanda di risoluzione del contratto, riduzione del prezzo o risarcimento dei danni nonostante risulti che parte dell'arredamento sia stata da questa trattenuto e mai riconsegnato.
La stessa ritiene che tenuto conto che il venditore non provvedeva alla consegna di tutti i beni per come ordinati vi sarebbe un totale inadempimento che determina che nulla sia dovuto.
In realtà, posto che alcuni beni venivano rifiutati, dalla documentazione in atti emerge che la parte appellata richiedeva la restituzione della merce per cui si era rifiutato il pagamento e si rendeva disponibile a soluzioni alternative.
Ne deriva che indipendentemente dalla non conformità dedotta dall'appellante e contestata in primo grado, il venditore si rendeva, comunque, immediatamente disponibile a ritirare quanto trattenuto e provvedeva all'emissione di nota di credito per la merce già riconsegnata.
Ed, infatti, a seguito della missiva del giugno 2011 inviata da parte appellata (di cui vi è prova della consegna in atti nel luglio 2011), non risultano ulteriori comunicazioni dell'appellante in ordine al ritiro della merce.
Ne deriva che a fronte della possibilità di restituire quanto non conforme o richiedere la sostituzione,
l'appellante tratteneva i beni eccependo l'inadempimento di controparte.
Così come chiarito dal giudice di primo grado il consumatore non può semplicemente trattenere la merce difettosa e non pagarla. La legge prevede la garanzia legale di conformità che obbliga il venditore a riparare o sostituire il bene difettoso, senza spese per il consumatore con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto rendere possibile il ritiro della merce o almeno allegare le ragioni per cui non si rendeva disponibile alla sostituzione, formulando domanda di riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno.
Ed, infatti, solo se la riparazione o la sostituzione non sono possibili o sono eccessivamente onerosi, il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
In conclusione, stante la mancata riconsegna dei beni nonostante l'offerta dell'opposta e considerato che in fase di opposizione parte opponente non richiedeva espressamente la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno, non si può ritenere che la stessa non sia tenuta al pagamento della merce trattenuta e mai riconsegnata.
Per tutte queste ragioni l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese, posto che parte appellata non ha formulato apposito appello incidentale sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi per la fase decisionale stante la semplicità delle questioni affrontate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del 20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite, in favore dei difensori di parte appellata dichiaratasi anticipataria, nella misura pari ad euro 1.276,00per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Ordinaria Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 461/2016 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Padula Scalo alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Nazionale, presso e nello studio dell'avv. Francesco Alliegro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
” (P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede in Lauria (PZ), alla c.da Galdo rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Alfonso Penna e Filomena Giordano tutti elettivamente dom.ti in Sala Consilina, via
Trinità 112 (già 82), presso e nello studio degli indicati avvocati
PARTE APPELLATA avente ad oggetto: Appello contro la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala
Consilina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato parte appellante ha rappresentato:
-che con la sentenza impugnata, il primo Giudice ha rigettato l'opposizione proposta dal Sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n.171/2013 con il quale è stato ingiunto all'odierno Parte_1 appellante il pagamento dell'importo di €.4.850,01, oltre interessi legali come richiesti ed oltre ancora spese e competenze come in decreto liquidati;
-che tale importo sarebbe dovuto alla menzionata Società quale residuo di un preteso maggior credito, portato dalla fattura n.80 del 30.06.2011, emessa per le prestazioni ivi analiticamente indicate;
- che il Giudice di prime cure ha sostanzialmente fondato la propria decisione di rigetto ritenendo che l'inadempimento della in relazione al contratto del 19.02.2011, non fosse da qualificare come CP_1 grave e considerato, di conseguenza, l'inadempimento del non conforme ai principi di Parte_1 correttezza e lealtà contrattuale, ha ritenuto non fondata l'eccezione di inadempimento da quest'ultimo formulata ex art.1460 cod. civ.;
- che il corrispettivo per l'acquisto è stato concordemente fissato in complessivi €.12.200,00, di cui
€.100,00 sono stati versati in contanti al momento della sottoscrizione del menzionato contratto ed ulteriori €.3.000,00 sono stati versati il successivo 22.02.2011, mediante bonifico bancario di cui già è stata allegata in prime cure la ricevuta di versamento (All. n.
3 - PRODUZIONE DI PARTE
AFFERENTE AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO);
-che la consegna di detti arredi da parte della società opposta sarebbe dovuta avvenire entro il 15.05.2011, come espressamente previsto nel contratto innanzi richiamato (All. n.
2 - PRODUZIONE DI PARTE
AFFERENTE AL PRIMO DI GIUDIZIO); ciò in quanto l'acquisto dei mobili medesimi è CP_2 avvenuto da parte del Sig. per arredare la casa da destinare ad abitazione coniugale Parte_1 in vista del proprio matrimonio che sarebbe stato celebrato, così come poi è stato celebrato, il 25.06.2011;
-che la società opposta, tuttavia, non rispettando il termine del 15.05.2011 contrattualmente fissato, in data 18.06.2011 ha consegnato solo alcuni dei beni acquistati dal;
Parte_1
-che all'atto della consegna dei predetti beni, peraltro, sono emerse delle difformità e dei vizi, cosa questa puntualmente contestata alla (All. n.
4 - PRODUZIONE DI PARTE AFFERENTE AL CP_3
DI GIUDIZIO) e poi con lettera raccomandata a.r. 1 n.05301812251-2 del 21.06.2011 (All. n.5
[...]
- PRODUZIONE DI PARTE AFFERENTE AL GIUDIZIO); CP_4
- che la “ non ha inteso dare puntuale esecuzione al Controparte_1 richiamato contratto del 19.02.2011, non provvedendo né all'eliminazione delle difformità e dei vizi manifestati dagli arredi consegnati il 18.06.2011 e tempestivamente denunciati il 20/21.06.2011, né alla consegna esattamente per tipologia, quantità e qualità degli arredi di cui al richiamato contratto del
19.02.2011;
- che la merce è stata quindi consegnata con notevole ritardo e, soprattutto, soltanto una settimana prima rispetto alla data (25.06.2011) fissata per il matrimonio del;
la merce consegnata il Parte_1
18.06.2011 era solo parte di quella ordinata e, nello specifico, poco più del 50%, ciò se si considera che rispetto ad un ordine di complessivi €.12.200,00, il 18.06.2011 sono stati consegnati beni per soli
€.7.950,01, tanto è che la società opposta ha successivamente emesso nota di credito n.89 del 01.07.2011 per €.4.249,99 e presentava anche evidenti e gravi vizi e difetti, prontamente e tempestivamente denunciati dal , prima con telegramma del 20.06.2011 e, poi, con lettera raccomandata a.r. Parte_1
1 n.05301812251-2 del 21.06.2011;
-che la on si è adoperata per la sostituzione di detti beni. Controparte_1
– che è ingiusta ed errata la sentenza anche nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto poter integralmente compensare le spese di giudizio afferenti al primo grado.
Alla luce di ciò parte appellata ha chiesto di 1) accogliere l'appello proposto, riformando in toto la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina, resa il 19.02.2016 nel giudizio segnato con il n.989/2013 di R.G., Giudice di Pace dott.ssa Giovanna SCAFFA, pubblicata il successivo
25.02.2016, per le ragioni tutte innanzi esposte e per lo effetto accogliere le domande formulate in prime cure dal Sig. (parte attrice-opponente), ossia accogliere la proposta opposizione Parte_1
e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il decreto ingiuntivo n.171/2013 - R.G. n.508/2013, reso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina il 28.05.2013 e depositato in Cancelleria il successivo 29.05.2013; 2) condannare in ogni caso l'appellata società al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, il tutto oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. 10.03.2014 n.55 ed oltre ancora I.V.A. e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo fattone.
Con comparsa di costituzione parte appellata ha dedotto:
-la carenza di interesse ad agire dell'appellante risultante dalla mera richiesta di revoca del decreto ingiuntivo senza alcuna richiesta di domanda riconvenzionale per risarcimento del danno;
-che pagata la caparra, alla consegna della merce, alcuni mobili venivano restituiti e altri trattenuti senza pagamento del saldo;
- che la TT si è sempre mostrata disponibile alla sostituzione della merce senza alcun comportamento collaborativo dell'acquirente;
-che le testimonianze rese, solo da testimoni interessati al giudizio, sono risultate del tutto inutili a sostenere la tesi dell'appellante posto che attengono ai beni ritirati e di cui non si è chiesto il pagamento;
Per tutte queste ragioni ha richiesto il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al doppio grado di giudizio.
Dopo numerosi rinvii per la precisazione delle conclusioni stante il carico di Ruolo, mutata la persona fisica del giudicante, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Orbene, l'atto di appello è infondato per i motivi che verranno indicati.
In diritto, occorre ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
La giurisprudenza ha delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533). Nella specie, è, dunque, il creditore ingiungente che deve fornire prova non solo dell'esistenza del rapporto tra le parti, sulla cui base è stato azionato il credito in fase monitoria, ma anche dell'esatto adempimento della prestazione di cui chiede il pagamento
(o della non imputabilità dell'inadempimento ).
Orbene, quanto al primo profilo la sussistenza di un accordo tra le parti, che va ricondotto ad un contratto di vendita ex art. 1470 c.c., da cui discendono reciproci obblighi, è stata provata dalla parte opposta e comunque mai contestata dall'opponente.
Parte opponente ritiene in primo luogo che l'inadempimento dell'opposta possa farsi discendere dal mancato rispetto del termine fissato nel contratto.
In realtà, dalla lettura dello stesso, nella specie non vi è un termine essenziale espressamente previsto per l'esecuzione della prestazione, tanto che viene indicato tra le note che la data di consegna è indicativa, vi
è piuttosto un termine (implicito) che segna l'utilità della stessa (data del matrimonio), probabilmente indicato solo oralmente tra le parti.
L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 cod. civ., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limi te di tolleranza.
Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ( cfr Cass n.
5644/1995; cass. n. 10127/2006). In assenza di una espressa diffida ad adempiere si ritiene, quindi, che la consegna effettuata in data 18 giugno, in vista del matrimonio del 25 giugno non abbia configurato un inadempimento grave tanto da escludere l'interesse alla prestazione, tanto che alcuni dei mobili consegnati venivano trattenuti dall'opponente.
Parte opponente lamenta che i beni consegnati erano, in realtà, diversi da quelli ordinati come si evincerebbe tanto dalle foto in atti, quanto dalle testimonianze rese in primo grado.
L'acquirente lamenta che la merce compravenduta non corrispondeva a quella richiesta, con applicazione di quanto previsto dall'art. 1453 c.c..
In realtà, in tema di vendita “è configurabile la consegna di aliud pro alio quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o abbia difetti che la rendano inservibile, rilevandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico - sociale della “res” promessa, e quindi a fornire l'utilità richiesta” (Cfr. Cass. n. 26953/2008, Cass. n.
18859/2008).
Pertanto soltanto la vendita di aliud pro alio configura un'ipotesi di inadempimento contrattuale, spettando al compratore l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento ex art. 1453 c.c., svicolata dai termini di prescrizione e decadenza previsti per la garanzia per vizi.
Qualora, invece, “la res consegnata al compratore presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione, fabbricazione e conservazione della cosa che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartengano ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita, si parla di vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e mancanza delle qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.)” (Cfr. Cass. n. 6596/2016); in tal caso, integrando la fattispecie un'ipotesi di inesatto adempimento, opera la speciale garanzia per vizi stabilita dagli artt. 1492 e 1497 c.c., con conseguente applicazione dei termini di decadenza e prescrizione previsti ex art. 1495 c.c. (Cfr. Cass.
7561/2006).
Nel caso di specie, i summenzionati difetti andrebbero più correttamente inquadrati nell'ambito della carenza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c., atteso che è lo stesso opponente ad affermare che i mobili avevano solo delle caratteristiche diverse, ma non erano inutilizzabili tanto che gli stessi venivano trattenuti proprio perché necessari agli sposi (come si evince dalla prova orale raccolta in primo grado).
Come di recente affermato ( Cass. 30 giugno 2020 n. 13148/2020), in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo
"sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si osserva a tal fine, che l'art. 128 del Codice del Consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende "qualsiasi bene mobile" e per "venditore" si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"
(contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).
Alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c. e segg., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal Codice del
Consumo. Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del predetto codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna. Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: il consumatore potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Quanto ai rimedi esperibili a tutela del consumatore, come accennato, il Codice del consumo ne individua una gerarchia, che distingue tra rimedi primari e rimedi secondari: al consumatore è imposto di attenersi a tale gerarchizzazione, pur essendo libero di scegliere il rimedio per lui più conveniente, una volta rispettato l'ordine dei rimedi in via progressiva.
Il consumatore è dunque innanzitutto tenuto a chiedere, a sua scelta, la sostituzione ovvero la riparazione del bene non conforme. Detti rimedi devono essere effettuati non solo senza spese a carico dell'acquirente, ma anche in un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per l'acquirente
( art 130 commi 4 e 5 Cod Cons.).
Solo qualora la sostituzione o le riparazioni non siano possibili, ovvero siano manifestamente onerose, ovvero arrechino notevoli inconvenienti al consumatore, questi è legittimato ad avvalersi dei rimedi secondari chiedendo una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ( art 130 comma 7
Cod. Cons.).
Precisa a tal proposito la Suprema Corte: “
3.27. Alla luce della disciplina interna e dell'Unione, questa Corte ha precisato che, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10453; Cass. Civ., n. 1082 del
2020; Cass. 18610/2017).
3.28. Non è quindi richiesto, nell'ipotesi in cui la riparazione non sia possibile, che il bene sia inidoneo all'uso cui è destinato ma che il difetto persista anche in seguito alle riparazioni. (Cass. 3695/2022). Nel caso di specie, come correttamente messo in luce dal giudice di primo grado, la parte non fa valere le norme in materia di vizi per le quali avrebbe comunque dovuto operare la gerarchia sopra indicata, riconoscendo in via preliminare il diritto alla riparazione e sostituzione.
Parte opponente sulla scorta dell'art.1460 c.c. ritiene che nulla debba essere pagato non formulando alcuna domanda di risoluzione del contratto, riduzione del prezzo o risarcimento dei danni nonostante risulti che parte dell'arredamento sia stata da questa trattenuto e mai riconsegnato.
La stessa ritiene che tenuto conto che il venditore non provvedeva alla consegna di tutti i beni per come ordinati vi sarebbe un totale inadempimento che determina che nulla sia dovuto.
In realtà, posto che alcuni beni venivano rifiutati, dalla documentazione in atti emerge che la parte appellata richiedeva la restituzione della merce per cui si era rifiutato il pagamento e si rendeva disponibile a soluzioni alternative.
Ne deriva che indipendentemente dalla non conformità dedotta dall'appellante e contestata in primo grado, il venditore si rendeva, comunque, immediatamente disponibile a ritirare quanto trattenuto e provvedeva all'emissione di nota di credito per la merce già riconsegnata.
Ed, infatti, a seguito della missiva del giugno 2011 inviata da parte appellata (di cui vi è prova della consegna in atti nel luglio 2011), non risultano ulteriori comunicazioni dell'appellante in ordine al ritiro della merce.
Ne deriva che a fronte della possibilità di restituire quanto non conforme o richiedere la sostituzione,
l'appellante tratteneva i beni eccependo l'inadempimento di controparte.
Così come chiarito dal giudice di primo grado il consumatore non può semplicemente trattenere la merce difettosa e non pagarla. La legge prevede la garanzia legale di conformità che obbliga il venditore a riparare o sostituire il bene difettoso, senza spese per il consumatore con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto rendere possibile il ritiro della merce o almeno allegare le ragioni per cui non si rendeva disponibile alla sostituzione, formulando domanda di riduzione del prezzo e/o risarcimento del danno.
Ed, infatti, solo se la riparazione o la sostituzione non sono possibili o sono eccessivamente onerosi, il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
In conclusione, stante la mancata riconsegna dei beni nonostante l'offerta dell'opposta e considerato che in fase di opposizione parte opponente non richiedeva espressamente la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno, non si può ritenere che la stessa non sia tenuta al pagamento della merce trattenuta e mai riconsegnata.
Per tutte queste ragioni l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese, posto che parte appellata non ha formulato apposito appello incidentale sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi per la fase decisionale stante la semplicità delle questioni affrontate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del 20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.136/2016 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite, in favore dei difensori di parte appellata dichiaratasi anticipataria, nella misura pari ad euro 1.276,00per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Antonella Tedesco