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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il TR di Salerno, in composizione collegiale, in personale dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._1
Palomonte (SA), località Sperlonga n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Schiavo (C.F.
); C.F._2
Parte ricorrente
Esponendo le seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) , debitore, ha rappresentato la propria situazione di CP_1 sovraindebitamento e, allegata la relazione dell'OCC, ha chiesto a questo TR di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Il ricorrente, in particolare, ha esposto che la causa del proprio sovraindebitamento traeva origine da garanzie personali fideiussorie prestate per società, alcune delle quali fallite, nelle quali rivestiva ruoli di socio e amministratore, maturando nel corso degli anni debiti del complessivo importo di oltre €
3.500.000,00.
Rappresentato di essere lavoratore dipendente e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, il ricorrente ha precisato di essere intestatario per la quota di un mezzo dei seguenti immobili:
1 - Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 30 particella 1277 sub 2, Piano T, Cat. C/2;
- Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 30 particella 1277 sub 3, Piano 1, Cat. A/7;
- Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 26 particella 770 sub 4, Piano T, Cat. D/8;
- Terreno sito in Palomonte al foglio 24 particella 46;
- Terreno sito in Palomonte in catasto al foglio 24, particella 47;
Il ricorrente ha evidenziato che i predetti beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al TR di Salerno n. R.G.E 123/2020, nell'ambito della quale erano stati stimati in complessivi € 638.000,00, e del giudizio di divisione endoesecutiva pendente sempre innanzi al TR di Salerno R.G. 6825/2024.
Il ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata.
2. DELL'UDIENZA
Con decreto del 14.3.2025 il giudice delegato all'audizione del ricorrente ha fissato l'udienza del giorno 24.4.2025 per la convocazione del ricorrente invitandolo a rendere chiarimenti sui titoli originari del passivo rappresentato e sulla eventuale riconducibilità delle posizioni debitorie all'attività di impresa.
All'udienza del 24.4.2025, presenti il difensore del ricorrente avv. Schiavo e il gestore della crisi avv.
, nonché personalmente, si è rappresentato che non era CP_2 CP_1 CP_1 intestario di partita IVA, che era stato amministratore di due società, di cui una dichiarata fallita
(CONTRANS) e un'alta in liquidazione giudiziale chiusa nel 2024 (CONAT), e si è ribadito che la debitoria era riferibile a garanzie personali prestate in favore della CONTRANS e che anche la debitoria erariale era riferibile prevalentemente ad una garanzia prestata in favore di ED _1
.
[...]
All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
3. DELLA COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato TR, atteso che risiede CP_1 in Palomonte, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
4. ASSENZA DI DOMANDE DI ACCESSO A PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
5. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
La domanda proposta da si presenta ammissibile e fondata. CP_1
La stessa è stata formulata dal debitore, patrocinato da un legale, con l'assistenza dell'OCC, come richiesto in rito dall'art. 269 CCII.
Dalla relazione del gestore, in cui si descrive la situazione economico-patrimoniale del debitore e le cause dell'indebitamento, nonché la diligenza nell'assumere le obbligazioni contratte, emerge un 2 giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla possibilità di incamerare attivo da distribuire ai creditori.
Gli oneri documentali risultano effettivamente assolti.
L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei “sovraindebitati” si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del
Codice e, in base all'art. 39 CCII, il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:
- descrizione delle attività e passività del debitore;
- atto di pignoramento immobiliare;
- risposta INAIL negativa;
- estratto ruolo agenzia delle entrate 2024;
- visure PRA;
- buste paga 2023;
- visura ipotecaria;
- visura camera di commercio partecipazioni;
- visura camera di commercio sceda persona;
- crif;
CP_1
- casellario giudiziale;
- visura assenza protesti;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato centrale rischi Banca d'Italia;
- Unico 2023;
- dichiarazione dei redditi 2021 2022 2023;
- dichiarazione negativa INPS;
3 - elenco creditori;
- relazione di stima CTU;
- lista cartelle/avvisi agenzia della riscossione a partire dal 2000;
- titolarità Postepay.
Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e quindi idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.
L'OCC ha descritto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di , CP_1 indicando le cause dell'indebitamento e svolgendo considerazioni – pur senza addivenire ad una valutazione definitiva positiva o negativa – sul profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni descritte, e ha rappresentato le poste attive utilmente liquidabili.
6. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.
allo stato è un lavoratore dipendente con qualifica di autista dal gennaio 2023 e ricopre CP_1 cariche amministrative in società.
In particolare, il ricorrente risulta rappresentante legale della esercente l'attività Controparte_3 di trasporto di merci su strada, rappresentante legale della esercente sempre Controparte_4 attività di trasporti, rappresentante legale della Mediterranea S.r.l., esercente l'attività di imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, e, infine, rappresentante legale della soggetta a CP_5 liquidazione giudiziale, giusto provvedimento del TR di Salerno n. 10/2024.
Il ricorrente, poi, risulta intestatario del 100% delle quote sociali della CONTRANS S.R.L., società dichiarata fallita dal TR di Salerno nel 2021, del 33% delle quote della MEDITERRANEO
S.R.L., dichiarata fallita dal TR di Salerno nel 2022, del 95% delle quote della CP_5 in liquidazione giudiziale dal 2024, e del 100% della Controparte_3
4 Alla luce di quanto esposto, anche se il ricorrente ha ricoperto e ricopre cariche amministrative ed è intestatario di quote sociali, non può essere qualificato come imprenditore maggiore, nonostante la notevolissima debitoria superiore al limite previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d).
Come rappresentato nella relazione del gestore e ribadito in occasione dell'udienza del 24.4.2025, le principali cause dell'indebitamento del ricorrente sono riconducibili a garanzie personali fideiussorie prestate per società fallite nelle quali rivestiva ruoli di socio e amministratore
La condizione di sovraindebitamento risulta riscontrabile in ragione della inadeguatezza dell'attivo disponibile, costituito dal valore complessivo dei beni immobili intestati al ricorrente, stimato in €
638.000,00, a fronteggiare la situazione debitoria debitoria dello stesso.
I debiti di , infatti, secondo la sintesi rappresentata dall'OCC, sono i seguenti: CP_1
- Banca Ifis € 299.073,13 (ipoteca mutuo);
- Scania Finance italy spa € 16.898,00 (privilegio);
- Avv. Arena € 6.427,92 (privilegio);
- € 505.487,98 (ipoteca giudiziale); Parte_2
- avv € 933,42 (privilegio); CP_6
- Agenzia Riscossione € 853.120,14 (privilegio);
- Comune Palomonte € 8.412,00 (privilegio);
- Caramilli Immobiliare srl € 223.314,43 (ipoteca giudiziale);
- Scania Finance italy spa € 86.757,00 (chirografo); Con
- Gestione crediti € 499.788,75 (chirografo);
- € 20.392,11 (chirografo); Controparte_8
- € 73.366,42 (chirografo); Controparte_9
- Banca Ifis € 6.145,31 (chirografo);
- € 1.832.383,94 (chirografo); Controparte_10 il tutto oltre i crediti prededucibili.
Vista la consistentissima debitoria risulta evidente l'incapacità del ricorrente di provvedere al regolare pagamento delle sue obbligazioni.
Pertanto, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per legittimare l'apertura della liquidazione controllata di . CP_1
7. MINIMO VITALE
La quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice va quantificata, in via provvisoria e salvo ogni miglior approfondimento del G.D, allo stato, in € 1.200,00.
risulta convivente con la figlia di anni 23, maggiorenne ma CP_1 Persona_1 disoccupata, e il reddito percepito risulta appena superiore al minimo vitale previsto e comunque necessario al sostentamento del nucleo familiare. 5
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di , nato a [...] CP_1
(SA) il 01.02.1981 (C.F. ), residente in [...], località Sperlonga C.F._1
n. 26;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
3. NOMINA liquidatore della procedura l'avv. LORENZO SCARSELLONE;
4. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, lettera f) CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n.
125 del 2015; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
7. ORDINA la tempestiva trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
10. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII, come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, salvo subentro nella procedura esecutiva già pendente;
11. DISPONE in attuazione che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità – e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione – la concreta convenienza per la 6 procedura, chieda al G.D. di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. la declaratoria di improcedibilità delle stesse;
12. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
13. DETERMINA, allo stato e salvo ogni miglior approfondimento del G.D., in € 1.200,00 la somma da lasciare nella disponibilità del debitore per il sostentamento del debitore e della famiglia, nonché per le spese da sostenere per la produzione del reddito, salvo conguaglio annuale previa verifica dei redditi effettivamente prodotti, fino alla predisposizione del riparto finale;
14. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che ai applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
18. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
20. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
7 21. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
22. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del TR (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
25. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
26. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
27. DISPONE, ai sensi dell'art. 49 comma 4, che la presente sentenza venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
28. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al ricorrente, al liquidatore nominato e al referente OCC.
Lì, 19 maggio 2025
Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
Il TR di Salerno, in composizione collegiale, in personale dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Nei confronti di:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._1
Palomonte (SA), località Sperlonga n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Schiavo (C.F.
); C.F._2
Parte ricorrente
Esponendo le seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. DEL RICORSO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) , debitore, ha rappresentato la propria situazione di CP_1 sovraindebitamento e, allegata la relazione dell'OCC, ha chiesto a questo TR di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Il ricorrente, in particolare, ha esposto che la causa del proprio sovraindebitamento traeva origine da garanzie personali fideiussorie prestate per società, alcune delle quali fallite, nelle quali rivestiva ruoli di socio e amministratore, maturando nel corso degli anni debiti del complessivo importo di oltre €
3.500.000,00.
Rappresentato di essere lavoratore dipendente e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, il ricorrente ha precisato di essere intestatario per la quota di un mezzo dei seguenti immobili:
1 - Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 30 particella 1277 sub 2, Piano T, Cat. C/2;
- Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 30 particella 1277 sub 3, Piano 1, Cat. A/7;
- Bene Immobile sito in Palomonte in catasto al foglio 26 particella 770 sub 4, Piano T, Cat. D/8;
- Terreno sito in Palomonte al foglio 24 particella 46;
- Terreno sito in Palomonte in catasto al foglio 24, particella 47;
Il ricorrente ha evidenziato che i predetti beni sono oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al TR di Salerno n. R.G.E 123/2020, nell'ambito della quale erano stati stimati in complessivi € 638.000,00, e del giudizio di divisione endoesecutiva pendente sempre innanzi al TR di Salerno R.G. 6825/2024.
Il ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata.
2. DELL'UDIENZA
Con decreto del 14.3.2025 il giudice delegato all'audizione del ricorrente ha fissato l'udienza del giorno 24.4.2025 per la convocazione del ricorrente invitandolo a rendere chiarimenti sui titoli originari del passivo rappresentato e sulla eventuale riconducibilità delle posizioni debitorie all'attività di impresa.
All'udienza del 24.4.2025, presenti il difensore del ricorrente avv. Schiavo e il gestore della crisi avv.
, nonché personalmente, si è rappresentato che non era CP_2 CP_1 CP_1 intestario di partita IVA, che era stato amministratore di due società, di cui una dichiarata fallita
(CONTRANS) e un'alta in liquidazione giudiziale chiusa nel 2024 (CONAT), e si è ribadito che la debitoria era riferibile a garanzie personali prestate in favore della CONTRANS e che anche la debitoria erariale era riferibile prevalentemente ad una garanzia prestata in favore di ED _1
.
[...]
All'esito dell'udienza il Giudice delegato ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
3. DELLA COMPETENZA
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato TR, atteso che risiede CP_1 in Palomonte, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
4. ASSENZA DI DOMANDE DI ACCESSO A PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
5. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
La domanda proposta da si presenta ammissibile e fondata. CP_1
La stessa è stata formulata dal debitore, patrocinato da un legale, con l'assistenza dell'OCC, come richiesto in rito dall'art. 269 CCII.
Dalla relazione del gestore, in cui si descrive la situazione economico-patrimoniale del debitore e le cause dell'indebitamento, nonché la diligenza nell'assumere le obbligazioni contratte, emerge un 2 giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla possibilità di incamerare attivo da distribuire ai creditori.
Gli oneri documentali risultano effettivamente assolti.
L'art. 65, comma 2, CCII in generale stabilisce che per le procedure di composizione della crisi o la liquidazione dei “sovraindebitati” si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III del
Codice e, in base all'art. 39 CCII, il debitore istante deve depositare i seguenti documenti: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Nel caso di specie, a corredo della relazione risulta depositata la seguente documentazione:
- descrizione delle attività e passività del debitore;
- atto di pignoramento immobiliare;
- risposta INAIL negativa;
- estratto ruolo agenzia delle entrate 2024;
- visure PRA;
- buste paga 2023;
- visura ipotecaria;
- visura camera di commercio partecipazioni;
- visura camera di commercio sceda persona;
- crif;
CP_1
- casellario giudiziale;
- visura assenza protesti;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- certificato centrale rischi Banca d'Italia;
- Unico 2023;
- dichiarazione dei redditi 2021 2022 2023;
- dichiarazione negativa INPS;
3 - elenco creditori;
- relazione di stima CTU;
- lista cartelle/avvisi agenzia della riscossione a partire dal 2000;
- titolarità Postepay.
Tale documentazione è nel suo complesso completa ed attendibile e quindi idonea a ritenere assolti gli oneri di allegazione documentale previsti dall'art. 39 CCII.
L'OCC ha descritto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di , CP_1 indicando le cause dell'indebitamento e svolgendo considerazioni – pur senza addivenire ad una valutazione definitiva positiva o negativa – sul profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni descritte, e ha rappresentato le poste attive utilmente liquidabili.
6. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Con riferimento al presupposto oggettivo, deve sussistere lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2.
allo stato è un lavoratore dipendente con qualifica di autista dal gennaio 2023 e ricopre CP_1 cariche amministrative in società.
In particolare, il ricorrente risulta rappresentante legale della esercente l'attività Controparte_3 di trasporto di merci su strada, rappresentante legale della esercente sempre Controparte_4 attività di trasporti, rappresentante legale della Mediterranea S.r.l., esercente l'attività di imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, e, infine, rappresentante legale della soggetta a CP_5 liquidazione giudiziale, giusto provvedimento del TR di Salerno n. 10/2024.
Il ricorrente, poi, risulta intestatario del 100% delle quote sociali della CONTRANS S.R.L., società dichiarata fallita dal TR di Salerno nel 2021, del 33% delle quote della MEDITERRANEO
S.R.L., dichiarata fallita dal TR di Salerno nel 2022, del 95% delle quote della CP_5 in liquidazione giudiziale dal 2024, e del 100% della Controparte_3
4 Alla luce di quanto esposto, anche se il ricorrente ha ricoperto e ricopre cariche amministrative ed è intestatario di quote sociali, non può essere qualificato come imprenditore maggiore, nonostante la notevolissima debitoria superiore al limite previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d).
Come rappresentato nella relazione del gestore e ribadito in occasione dell'udienza del 24.4.2025, le principali cause dell'indebitamento del ricorrente sono riconducibili a garanzie personali fideiussorie prestate per società fallite nelle quali rivestiva ruoli di socio e amministratore
La condizione di sovraindebitamento risulta riscontrabile in ragione della inadeguatezza dell'attivo disponibile, costituito dal valore complessivo dei beni immobili intestati al ricorrente, stimato in €
638.000,00, a fronteggiare la situazione debitoria debitoria dello stesso.
I debiti di , infatti, secondo la sintesi rappresentata dall'OCC, sono i seguenti: CP_1
- Banca Ifis € 299.073,13 (ipoteca mutuo);
- Scania Finance italy spa € 16.898,00 (privilegio);
- Avv. Arena € 6.427,92 (privilegio);
- € 505.487,98 (ipoteca giudiziale); Parte_2
- avv € 933,42 (privilegio); CP_6
- Agenzia Riscossione € 853.120,14 (privilegio);
- Comune Palomonte € 8.412,00 (privilegio);
- Caramilli Immobiliare srl € 223.314,43 (ipoteca giudiziale);
- Scania Finance italy spa € 86.757,00 (chirografo); Con
- Gestione crediti € 499.788,75 (chirografo);
- € 20.392,11 (chirografo); Controparte_8
- € 73.366,42 (chirografo); Controparte_9
- Banca Ifis € 6.145,31 (chirografo);
- € 1.832.383,94 (chirografo); Controparte_10 il tutto oltre i crediti prededucibili.
Vista la consistentissima debitoria risulta evidente l'incapacità del ricorrente di provvedere al regolare pagamento delle sue obbligazioni.
Pertanto, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per legittimare l'apertura della liquidazione controllata di . CP_1
7. MINIMO VITALE
La quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice va quantificata, in via provvisoria e salvo ogni miglior approfondimento del G.D, allo stato, in € 1.200,00.
risulta convivente con la figlia di anni 23, maggiorenne ma CP_1 Persona_1 disoccupata, e il reddito percepito risulta appena superiore al minimo vitale previsto e comunque necessario al sostentamento del nucleo familiare. 5
P.Q.M.
1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di , nato a [...] CP_1
(SA) il 01.02.1981 (C.F. ), residente in [...], località Sperlonga C.F._1
n. 26;
2. NOMINA quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
3. NOMINA liquidatore della procedura l'avv. LORENZO SCARSELLONE;
4. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, lettera f) CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n.
125 del 2015; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
5. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
7. ORDINA la tempestiva trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
10. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII, come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”, salvo subentro nella procedura esecutiva già pendente;
11. DISPONE in attuazione che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità – e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione – la concreta convenienza per la 6 procedura, chieda al G.D. di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. la declaratoria di improcedibilità delle stesse;
12. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
13. DETERMINA, allo stato e salvo ogni miglior approfondimento del G.D., in € 1.200,00 la somma da lasciare nella disponibilità del debitore per il sostentamento del debitore e della famiglia, nonché per le spese da sostenere per la produzione del reddito, salvo conguaglio annuale previa verifica dei redditi effettivamente prodotti, fino alla predisposizione del riparto finale;
14. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la
Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
16. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato, precisando che ai applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4, CCII;
18. INVITA il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
20. ORDINA al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
7 21. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
22. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
23. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del TR (procedure in materia di sovraindebitamento);
24. DISPONE che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
25. DISPONE che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
26. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
27. DISPONE, ai sensi dell'art. 49 comma 4, che la presente sentenza venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
28. DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al ricorrente, al liquidatore nominato e al referente OCC.
Lì, 19 maggio 2025
Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Enza Faracchio
Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante
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