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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, Baluardo La Marmora n. 19, elettivamente domiciliato in Vigevano (PV), via
D'Avalos n. 23, presso lo studio dell'avv. RANZANI FEDERICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], corso Torino n. 45, elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, via Magnani Ricotti n. 5, presso lo studio dell'avv. RHO ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 14.08.2004; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara dell'anno 2004 al n. 112, P I. ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1. Il figlio maggiorenne , studente non economicamente autosufficiente, avrà la residenza anagrafica presso il Per_1 padre nella già casa coniugale di Novara - B.do La Marmora 19/Int. 12;
2. I coniugi concorreranno alle spese ordinarie inerenti il mantenimento del figlio (incluse le spese per l'alloggio, Per_1 l'abbigliamento, la cancelleria corrente e i farmaci da banco) provvedendovi direttamente nel periodo di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
il sig. a titolo di contributo per il mantenimento di nel periodo in cui Pt_1 Per_1 questi è presso la madre e sino al raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica, verserà alla sig.ra
a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di € 100,00 (cento/00) soggetta a CP_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) sostenute nell'interesse di , purchè previamente concordate tra i coniugi e con esibizione delle pezze Per_1 giustificative, resteranno per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra dandosi atto Pt_1 CP_1 che il padre non concorrerà alla spesa per le lezioni di musica;
3. La casa coniugale di Novara - B.do La Marmora 19/Int. 12, di proprietà esclusiva dle sig. resta Pt_1 definitivamente assegnata a quest'ultimo così come arredata, dandosi atto che la sig.ra ha gà asportato i CP_1 propri effetti personali e arredi di proprietà;
4. Conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, quale concorso del marito al mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00 (duecento/00) sino alla mensilità di giugno 2024, decorsi i quali la sig.ra nulla avrà più a che CP_1 pretendere dal sig. a tale titolo;
Pt_1
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente
e di aver definito ogni questione a qualunque titolo pendente tra gli stessi;
6. Spese di lite compensate.”.
Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NOVARA in data 14 agosto 2004, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 112, parte I, anno 2004.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/08/2004), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/06/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NOVARA in data 14 agosto 2004, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 112, parte I, anno 2004 da Pt_1
e
[...] Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 865/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, Baluardo La Marmora n. 19, elettivamente domiciliato in Vigevano (PV), via
D'Avalos n. 23, presso lo studio dell'avv. RANZANI FEDERICA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], corso Torino n. 45, elettivamente domiciliata in C.F._2
Novara, via Magnani Ricotti n. 5, presso lo studio dell'avv. RHO ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in data 14.08.2004; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara dell'anno 2004 al n. 112, P I. ordinare al Comune di Novara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1. Il figlio maggiorenne , studente non economicamente autosufficiente, avrà la residenza anagrafica presso il Per_1 padre nella già casa coniugale di Novara - B.do La Marmora 19/Int. 12;
2. I coniugi concorreranno alle spese ordinarie inerenti il mantenimento del figlio (incluse le spese per l'alloggio, Per_1 l'abbigliamento, la cancelleria corrente e i farmaci da banco) provvedendovi direttamente nel periodo di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
il sig. a titolo di contributo per il mantenimento di nel periodo in cui Pt_1 Per_1 questi è presso la madre e sino al raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica, verserà alla sig.ra
a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di € 100,00 (cento/00) soggetta a CP_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi;
le spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative) sostenute nell'interesse di , purchè previamente concordate tra i coniugi e con esibizione delle pezze Per_1 giustificative, resteranno per il 70% a carico del sig. e per il 30% a carico della sig.ra dandosi atto Pt_1 CP_1 che il padre non concorrerà alla spesa per le lezioni di musica;
3. La casa coniugale di Novara - B.do La Marmora 19/Int. 12, di proprietà esclusiva dle sig. resta Pt_1 definitivamente assegnata a quest'ultimo così come arredata, dandosi atto che la sig.ra ha gà asportato i CP_1 propri effetti personali e arredi di proprietà;
4. Conformemente a quanto stabilito in sede di separazione, quale concorso del marito al mantenimento della moglie, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 CP_1 di € 200,00 (duecento/00) sino alla mensilità di giugno 2024, decorsi i quali la sig.ra nulla avrà più a che CP_1 pretendere dal sig. a tale titolo;
Pt_1
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente
e di aver definito ogni questione a qualunque titolo pendente tra gli stessi;
6. Spese di lite compensate.”.
Per il P.M.:
“Il PM, visti gli atti, si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
NOVARA in data 14 agosto 2004, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 112, parte I, anno 2004.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (20/08/2004), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/06/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NOVARA in data 14 agosto 2004, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 112, parte I, anno 2004 da Pt_1
e
[...] Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NOVARA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin