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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia PRIMA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 6321/2021 R.G. Il giorno 18/07/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. FRANCESCONI ANTONIO, per parte attrice, il quale dichiara che è altresì presente la Dott.ssa ai fini della pratica forense. Persona_1
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Francesconi si riporta ai propri scritti difensivi ed ai documenti versati e conclude per l'integrale accoglimento della domanda. Segue breve discussione orale. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 16.50. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6321/21 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. A. Francesconi, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore. Contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la
(così, anche, per brevità), per sentirla condannare al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza della caduta occorsale il 20.12.2020, alle ore 15.30, su uno scalino antistante il “Bar
Trovellesi”, di proprietà della ditta convenuta, in Assisi alla P.zza del Comune n.
35.
Assumeva la che, in tali circostanze di tempo e luogo, dopo aver Pt_1 acquistato un caffè all'interno dell'esercizio commerciale, si portava verso l'esterno e, giunta sullo scalino antistante il bar, scivolava a causa della presenza di una sostanza oleosa, inodore ed incolore, peraltro non segnalata, cadendo rovinosamente a terra, riportando forte dolore alla caviglia.
Soccorsa da alcuni astanti, veniva dapprima accompagnata presso la sua abitazione e poi, il giorno dopo, dal medico curante che prescriveva farmaci antidolorifici.
Dopo alcuni giorni, persistendo il dolore si recava al PS dell'Ospedale di Assisi e, quindi, al Presidio Ospedaliero di Perugia, ove le veniva diagnosticata “Frattura composta apice malleolo peroneale sinistro”, con applicazione di tutore ed utilizzo di bastoni.
Seguiva un periodo di cure e terapie varie, esitando postumi invalidanti permanenti, come da documentazione versata in atti.
Ritenuta la responsabilità della ex art. 2051 c.c. e verificato che nessun CP_1 positivo sviluppo aveva sortito l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per le motivazioni addotte in premessa da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte, accertare che la produzione dei danni occorsi all'attrice è dipesa dalla mancata adozione da parte del custode del bene, delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso, nonché dall'omesso mantenimento di un costante controllo sul bene stesso, in sé pericoloso, per evitare che arrecasse un danno a terzi e per l'effetto condannare ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e/o dell'art. 1218 c.c. la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale e partita
[...]
IVA n. ) con sede in Assisi, piazza del Comune, 35 ed indirizzo di posta P.IVA_1 elettronica certificata estratto dal Registro Pubblico INI-PEC, quale Email_1 custode dell'area descritta in premessa, al risarcimento di tutti i danni occorsi alla sig.ra
ed analiticamente indicati e richiesti in narrativa, ovvero a quelle Parte_1 diverse somme minori o maggiori che saranno eventualmente accertate in corso di causa, anche, mediante CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, oltre interessi dalla data del sinistro al pagamento effettivo.
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e compenso professionale del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
La ditta convenuta, benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con prova orale e CTU medico legale;
il l.r.p.t. della convenuta non si presentava a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza del 18.07.2025 per precisazione delle conclusioni discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Nessun dubbio che la fattispecie vada inquadrata nello schema di cui all'art. 2051
c.c., con conseguente affermazione, quanto alla prova, dell'inversione dell'onere relativo: tocca al danneggiato dimostrare unicamente il fatto storico ed il nesso tra la cosa in custodia e l'evento generatore del danno;
toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso. È indubbio che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta su cosa in custodia altrui, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Spetta al custode, invece, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
Tanto più si ricordi che in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. n.26524/2020).
Ancora. Atteso che il custode presunto responsabile può, se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass.,
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651). Partendo dai principi esposti, si analizzano le emergenze istruttorie rappresentate dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione fotografica versata in atti.
Il teste presente all'accaduto, ha riferito di aver visto l'attrice scivolare Tes_1
e cadere in prossimità dello scalino antistante il Bar Trovellesi e di essersi accorto che, proprio in quel punto, vi era una macchia oleosa e che egli stesso, nel mentre accorreva averso la malcapitata era scivolato. Pt_1
Il medesimo teste ha confermato che la presenza della sostanza oleosa non era in alcun modo segnalata.
A conforto della veridicità della ricostruzione del fatto storico operato dall'attrice sovviene la mancata risposta a rendere interrogatorio formale da parte del l.r.p.t., con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Inoltre, la contumacia della convenuta ha di fatto impedito che potesse essere fornita al Giudice la prova del cd. fortuito, dovendosi ritenere ex latere creditoris, del tutto assolto il relativo onere probatorio.
E ciò anche in punto di nesso di causalità giuridica: la CTU e le medesime dichiarazioni dei testi e inducono a ritenere che le lesioni Tes_1 Tes_2 riportare dalla siano conseguenza del trauma conseguente alla caduta Pt_1 sullo scalino.
***
In punto di quantum, le conclusioni della CTU in atti sono condivise dal Giudice, anche perché frutto di un'attività del consulente scevra da errori o vizi logico- motivazionali.
Ne deriva che compete all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, fatta applicazione delle tabelle di Milano vigenti al momento dell'evento (2018), la complessiva somma di €. 8.540,00, di cui €. 4.493,00 per danno biologico (nella misura del 4%), €. 980,00 per ITT (10 gg.); €. 1.470,00 per ITP al 75% (20 gg.); €. 980,00 per ITP al 50% (20 gg.); €. 490,00 per ITP al 25% (20 gg.), con valore di €. 98.00/die, oltre ad €. 127,00 per spese mediche. Tale somma (eccezion fatta per le spese mediche che rappresentano un debito di valuta), già devalutata al momento del sinistro, va rivalutata dal 2020 fino alla data della pronuncia e maggiorata di interessi sulla somma annualmente rivaluta, oltre che sulle spese mediche, fino al soddisfo.
Nulla può liquidarsi a titolo di personalizzazione del danno non essendo emersa la prova di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie la domanda;
2. Condanna la ditta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 8.540,00, di cui €. 4.493,00 per danno biologico (nella misura del 4%), €. 980,00 per ITT (10 gg.); €.
1.470,00 per ITP al 75% (20 gg.); €. 980,00 per ITP al 50% (20 gg.); €.
490,00 per ITP al 25% (20 gg.), con valore di €. 98.00/die, oltre ad €.
127,00 per spese mediche. Tale somma (eccezion fatta per le spese mediche che rappresentano un debito di valuta), già devalutata al momento del sinistro, va rivalutata dal 2020 fino alla data della pronuncia e maggiorata di interessi sulla somma annualmente rivaluta, oltre che sulle spese mediche, fino al soddisfo.
3. Condanna la ditta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento di spese e funzioni di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €. 2.816,00 (di cui €.
264,00 per C.U. ed anticipazione forfetaria), oltre rimborso forfetario del
15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Francesconi che se ne è dichiarato antistatario.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta. CP_2 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 18.07.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Francesconi si riporta ai propri scritti difensivi ed ai documenti versati e conclude per l'integrale accoglimento della domanda. Segue breve discussione orale. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 16.50. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6321/21 RGAC,
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. A. Francesconi, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore. Contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la
(così, anche, per brevità), per sentirla condannare al risarcimento dei CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza della caduta occorsale il 20.12.2020, alle ore 15.30, su uno scalino antistante il “Bar
Trovellesi”, di proprietà della ditta convenuta, in Assisi alla P.zza del Comune n.
35.
Assumeva la che, in tali circostanze di tempo e luogo, dopo aver Pt_1 acquistato un caffè all'interno dell'esercizio commerciale, si portava verso l'esterno e, giunta sullo scalino antistante il bar, scivolava a causa della presenza di una sostanza oleosa, inodore ed incolore, peraltro non segnalata, cadendo rovinosamente a terra, riportando forte dolore alla caviglia.
Soccorsa da alcuni astanti, veniva dapprima accompagnata presso la sua abitazione e poi, il giorno dopo, dal medico curante che prescriveva farmaci antidolorifici.
Dopo alcuni giorni, persistendo il dolore si recava al PS dell'Ospedale di Assisi e, quindi, al Presidio Ospedaliero di Perugia, ove le veniva diagnosticata “Frattura composta apice malleolo peroneale sinistro”, con applicazione di tutore ed utilizzo di bastoni.
Seguiva un periodo di cure e terapie varie, esitando postumi invalidanti permanenti, come da documentazione versata in atti.
Ritenuta la responsabilità della ex art. 2051 c.c. e verificato che nessun CP_1 positivo sviluppo aveva sortito l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia all'ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per le motivazioni addotte in premessa da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte, accertare che la produzione dei danni occorsi all'attrice è dipesa dalla mancata adozione da parte del custode del bene, delle misure funzionali alla neutralizzazione della potenza offensiva dello stesso, nonché dall'omesso mantenimento di un costante controllo sul bene stesso, in sé pericoloso, per evitare che arrecasse un danno a terzi e per l'effetto condannare ai sensi dell'art.
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e/o dell'art. 1218 c.c. la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale e partita
[...]
IVA n. ) con sede in Assisi, piazza del Comune, 35 ed indirizzo di posta P.IVA_1 elettronica certificata estratto dal Registro Pubblico INI-PEC, quale Email_1 custode dell'area descritta in premessa, al risarcimento di tutti i danni occorsi alla sig.ra
ed analiticamente indicati e richiesti in narrativa, ovvero a quelle Parte_1 diverse somme minori o maggiori che saranno eventualmente accertate in corso di causa, anche, mediante CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, oltre interessi dalla data del sinistro al pagamento effettivo.
IN OGNI CASO: Con vittoria delle spese e compenso professionale del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
La ditta convenuta, benché regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con prova orale e CTU medico legale;
il l.r.p.t. della convenuta non si presentava a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.
Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza del 18.07.2025 per precisazione delle conclusioni discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Nessun dubbio che la fattispecie vada inquadrata nello schema di cui all'art. 2051
c.c., con conseguente affermazione, quanto alla prova, dell'inversione dell'onere relativo: tocca al danneggiato dimostrare unicamente il fatto storico ed il nesso tra la cosa in custodia e l'evento generatore del danno;
toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso. È indubbio che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta su cosa in custodia altrui, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Spetta al custode, invece, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
Tanto più si ricordi che in ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., «non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno» (Cass. n.26524/2020).
Ancora. Atteso che il custode presunto responsabile può, se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass.,
22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass.,
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651). Partendo dai principi esposti, si analizzano le emergenze istruttorie rappresentate dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione fotografica versata in atti.
Il teste presente all'accaduto, ha riferito di aver visto l'attrice scivolare Tes_1
e cadere in prossimità dello scalino antistante il Bar Trovellesi e di essersi accorto che, proprio in quel punto, vi era una macchia oleosa e che egli stesso, nel mentre accorreva averso la malcapitata era scivolato. Pt_1
Il medesimo teste ha confermato che la presenza della sostanza oleosa non era in alcun modo segnalata.
A conforto della veridicità della ricostruzione del fatto storico operato dall'attrice sovviene la mancata risposta a rendere interrogatorio formale da parte del l.r.p.t., con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Inoltre, la contumacia della convenuta ha di fatto impedito che potesse essere fornita al Giudice la prova del cd. fortuito, dovendosi ritenere ex latere creditoris, del tutto assolto il relativo onere probatorio.
E ciò anche in punto di nesso di causalità giuridica: la CTU e le medesime dichiarazioni dei testi e inducono a ritenere che le lesioni Tes_1 Tes_2 riportare dalla siano conseguenza del trauma conseguente alla caduta Pt_1 sullo scalino.
***
In punto di quantum, le conclusioni della CTU in atti sono condivise dal Giudice, anche perché frutto di un'attività del consulente scevra da errori o vizi logico- motivazionali.
Ne deriva che compete all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, fatta applicazione delle tabelle di Milano vigenti al momento dell'evento (2018), la complessiva somma di €. 8.540,00, di cui €. 4.493,00 per danno biologico (nella misura del 4%), €. 980,00 per ITT (10 gg.); €. 1.470,00 per ITP al 75% (20 gg.); €. 980,00 per ITP al 50% (20 gg.); €. 490,00 per ITP al 25% (20 gg.), con valore di €. 98.00/die, oltre ad €. 127,00 per spese mediche. Tale somma (eccezion fatta per le spese mediche che rappresentano un debito di valuta), già devalutata al momento del sinistro, va rivalutata dal 2020 fino alla data della pronuncia e maggiorata di interessi sulla somma annualmente rivaluta, oltre che sulle spese mediche, fino al soddisfo.
Nulla può liquidarsi a titolo di personalizzazione del danno non essendo emersa la prova di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Accoglie la domanda;
2. Condanna la ditta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 8.540,00, di cui €. 4.493,00 per danno biologico (nella misura del 4%), €. 980,00 per ITT (10 gg.); €.
1.470,00 per ITP al 75% (20 gg.); €. 980,00 per ITP al 50% (20 gg.); €.
490,00 per ITP al 25% (20 gg.), con valore di €. 98.00/die, oltre ad €.
127,00 per spese mediche. Tale somma (eccezion fatta per le spese mediche che rappresentano un debito di valuta), già devalutata al momento del sinistro, va rivalutata dal 2020 fino alla data della pronuncia e maggiorata di interessi sulla somma annualmente rivaluta, oltre che sulle spese mediche, fino al soddisfo.
3. Condanna la ditta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore al pagamento di spese e funzioni di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi €. 2.816,00 (di cui €.
264,00 per C.U. ed anticipazione forfetaria), oltre rimborso forfetario del
15%, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Francesconi che se ne è dichiarato antistatario.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta. CP_2 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 18.07.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo