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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 29/2018 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29/2018 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.10.2025 emesso in esito alla udienza del 16.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. TRAVIA ALESSANDRO MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
con sede legale in Controparte_1
GA Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale di Euro 2.843.177.160,24 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di
GA , numero di iscrizione Repertorio Economico Amministrativo P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5678, Capogruppo del
[...]
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, aderente al Controparte_2
e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona Controparte_3 della dott.ssa nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_4
, nella qualità di procuratore speciale – in virtù di procura conferita C.F._2 per atto a rogito Notaio Dr. , del 22 dicembre 2017 Rep. 5377, Racc. Persona_1
3350 (All.1), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO
1 OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario) - appello avverso la Sentenza n.
1029/2017 del Tribunale di LM pubblicata in data 30/11/2017, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 100421/2012 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12/01/2018 parte appellante
[...]
impugnava la sentenza n. 1029/2017 emessa e pubblicata dal Tribunale di Parte_1
LM in data 30/11/2017, spiegando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - affermare la piena validità delle risultanze della CTU in atti, confermando quindi l'entità della somma da retrocedersi a favore del sig. , pari ad € 36.172,94, oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge;
- in subordine, qualora ritenesse non doversi confermare i criteri contabili adottati nella detta CTU, disporre nuova CTU contabile al fine di eliminare dal ricalcolo i soli effetti derivanti dalla applicazione della capitalizzazione trimestrale, per l'intero periodo preso in considerazione dal precedente consulente nominato;
- in ogni caso, pertanto, anche a titolo risarcitorio, condannare l'appellata a pagare al Controparte_5 sig. la somma di € 36.172,94 (come da CTU) ovvero la maggiore o Parte_1 minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 23.4.2018 si costituiva
[...]
IN PERSONA LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. chiedendo Controparte_6 pronunzia di inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso nel merito.
In data 9.9.2024 veniva emessa sentenza parziale che così decideva: “1) Accoglie parzialmente l'appello; 2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità dell'anatocismo bancario praticato al rapporto di conto corrente n. 52/234/30;
3) Dichiara prescritte le rimesse di carattere solutorio effettuate sul citato conto corrente in data anteriore al 13.6.1996; 4) Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza al fine del ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti;
5) Spese al definitivo;
” e con ordinanza emessa nella medesima data veniva disposta ctu. Depositata relazione e successivi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.6.2025. A tale udienza le parti chiedevano un rinvio per definire bonariamente il giudizio. Alla successiva udienza del 18.9.2025 - sostituita ex art. 127 ter cpc - nessuna delle parti depositava note. Nemmeno alla successiva udienza del
16.10.2025 – nonostante la regolare comunicazione del rinvio – nessuna delle parti depositava note ex art. 127 ter cpc.
In data 23.10.2025 parte appellante ha depositato atto contenente dichiarazione di rinunzia sottoscritta in data 21.10.2025 ed atto di accettazione della controparte sottoscritto, nella medesima data, dal solo procuratore avv. Grillo.
Tutto ciò premesso, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2 Non può, invero, tenersi conto della dichiarazione di rinunzia depositata in data
23.10.2025 tenuto conto dell'immediato effetto estintivo conseguente alla mancata presentazione ex art. 127 ter 4° comma cpc.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro
IN PERSONA LEGALE Parte_1 Controparte_6 RAPPRESENTANTE P.T. così decide:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
28/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito)
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 29/2018 R..G., posta in decisione con provvedimento del
17.10.2025 emesso in esito alla udienza del 16.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. TRAVIA ALESSANDRO MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
con sede legale in Controparte_1
GA Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale di Euro 2.843.177.160,24 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di
GA , numero di iscrizione Repertorio Economico Amministrativo P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al numero 5678, Capogruppo del
[...]
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, aderente al Controparte_2
e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona Controparte_3 della dott.ssa nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_4
, nella qualità di procuratore speciale – in virtù di procura conferita C.F._2 per atto a rogito Notaio Dr. , del 22 dicembre 2017 Rep. 5377, Racc. Persona_1
3350 (All.1), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo presso il cui studio è elettivamente domiciliato
APPELLATO
1 OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario) - appello avverso la Sentenza n.
1029/2017 del Tribunale di LM pubblicata in data 30/11/2017, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 100421/2012 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 12/01/2018 parte appellante
[...]
impugnava la sentenza n. 1029/2017 emessa e pubblicata dal Tribunale di Parte_1
LM in data 30/11/2017, spiegando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - affermare la piena validità delle risultanze della CTU in atti, confermando quindi l'entità della somma da retrocedersi a favore del sig. , pari ad € 36.172,94, oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge;
- in subordine, qualora ritenesse non doversi confermare i criteri contabili adottati nella detta CTU, disporre nuova CTU contabile al fine di eliminare dal ricalcolo i soli effetti derivanti dalla applicazione della capitalizzazione trimestrale, per l'intero periodo preso in considerazione dal precedente consulente nominato;
- in ogni caso, pertanto, anche a titolo risarcitorio, condannare l'appellata a pagare al Controparte_5 sig. la somma di € 36.172,94 (come da CTU) ovvero la maggiore o Parte_1 minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 23.4.2018 si costituiva
[...]
IN PERSONA LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. chiedendo Controparte_6 pronunzia di inammissibilità dell'appello o il rigetto dello stesso nel merito.
In data 9.9.2024 veniva emessa sentenza parziale che così decideva: “1) Accoglie parzialmente l'appello; 2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità dell'anatocismo bancario praticato al rapporto di conto corrente n. 52/234/30;
3) Dichiara prescritte le rimesse di carattere solutorio effettuate sul citato conto corrente in data anteriore al 13.6.1996; 4) Dispone rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza al fine del ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti;
5) Spese al definitivo;
” e con ordinanza emessa nella medesima data veniva disposta ctu. Depositata relazione e successivi chiarimenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19.6.2025. A tale udienza le parti chiedevano un rinvio per definire bonariamente il giudizio. Alla successiva udienza del 18.9.2025 - sostituita ex art. 127 ter cpc - nessuna delle parti depositava note. Nemmeno alla successiva udienza del
16.10.2025 – nonostante la regolare comunicazione del rinvio – nessuna delle parti depositava note ex art. 127 ter cpc.
In data 23.10.2025 parte appellante ha depositato atto contenente dichiarazione di rinunzia sottoscritta in data 21.10.2025 ed atto di accettazione della controparte sottoscritto, nella medesima data, dal solo procuratore avv. Grillo.
Tutto ciò premesso, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
2 Non può, invero, tenersi conto della dichiarazione di rinunzia depositata in data
23.10.2025 tenuto conto dell'immediato effetto estintivo conseguente alla mancata presentazione ex art. 127 ter 4° comma cpc.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro
IN PERSONA LEGALE Parte_1 Controparte_6 RAPPRESENTANTE P.T. così decide:
1) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
28/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito)
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