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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale della Lirica n. 11 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. OTTAVIA AMEDEI e dell'avv. MARIA ANGELA MAZZOTTI ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Maria Angela Mazzotti, in Ravenna, Via Mazzini n. 39
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025. In data 06.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.49 c.p.c. depositato in data 04.08.2023, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto a IG (RA) in data 25.09.1999 matrimonio civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune, che dall'unione non erano nati figli, che la casa familiare è di proprietà esclusiva della sig.ra che il sig. è proprietario di altri due appartamenti, rispettivamente Pt_1 Pt_2 ubicati a Milano Marittima e Ravenna, e percepisce una pensione di invalidità di euro 726,00 e che l'unione matrimoniale era divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni parimenti indicate nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni necessaria trascrizione. In data 19.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza dell'11.01.2024 che aveva luogo innanzi al Giudice relatore delegato, comparivano personalmente le parti che confermavano di volersi separare e le condizioni di separazione indicate nel ricorso, mentre i loro difensori chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione in relazione alla domanda di separazione e che venisse poi rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il Giudice delegato relatore rimetteva la causa in decisione al Collegio. Con ordinanza successivamente emessa in data 02.02.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che, pur essendo il Pubblico Ministero intervenuto nel procedimento, non risultava agli atti il parere previsto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., mandava gli atti alla cancelleria per la trasmissione al Pubblico Ministero per il parere di legge, riservandosi all'esito di riferire al Collegio. In data 06.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con sentenza parziale n. 229/2024 emessa in data 15.02.2024, il Tribunale pronunciava sentenza di separazione giudiziale e prendeva atto delle condizioni di separazione concordate dalle parti. Con ordinanza emessa in pari data, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e fissava udienza in data 10.10.2024 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 06.09.2024 e del 18.09.2024, le parti confermavano la volontà di sciogliere il matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.12.2024, il Giudice delegato ordinava alla parte più diligente di depositare telematicamente attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 di cui disponeva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 17.12.2024, la difesa della sig.ra depositava telematicamente il certificato del passaggio in Pt_1 giudicato della sentenza di separazione n. 229/2024.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025, le parti confermavano nuovamente la volontà di divorziare alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del procedimento. Con ordinanza emessa in data 23.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni: “1) Il sig. si obbliga Parte_2
a corrispondere, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e succ. mod. alla sig.ra che accetta ritenendola congrua, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) Parte_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) al momento del deposito di note sostitutive di udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Ravenna per la conferma delle condizioni di divorzio e, comunque entro e non oltre il 31.12.2023;
- € 10.000,00 (diecimila/00) entro la data fissata per la predetta udienza di comparizione;
- € 30.000,00 (trentamila/00) entro la data di emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio. 2) Le spese legali sono compensate”. In primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 25.09.1999 a IG (RA) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte I, Ufficio I, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 15.02.2024, pubblicata in data 19.02.2024, e, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note di trattazione scritta di non volersi riconciliare e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Come da richiesta delle parti, le spese di lite vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così decide: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1
l'11.03.1965, e nato a Ravenna il 17.09.1962, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 7, p. I, ufficio I, anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. ESTER ANNA MORBIDELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Viale della Lirica n. 11 e (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. OTTAVIA AMEDEI e dell'avv. MARIA ANGELA MAZZOTTI ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Maria Angela Mazzotti, in Ravenna, Via Mazzini n. 39
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025. In data 06.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.49 c.p.c. depositato in data 04.08.2023, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver contratto a IG (RA) in data 25.09.1999 matrimonio civile, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune, che dall'unione non erano nati figli, che la casa familiare è di proprietà esclusiva della sig.ra che il sig. è proprietario di altri due appartamenti, rispettivamente Pt_1 Pt_2 ubicati a Milano Marittima e Ravenna, e percepisce una pensione di invalidità di euro 726,00 e che l'unione matrimoniale era divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni parimenti indicate nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni necessaria trascrizione. In data 19.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. All'udienza dell'11.01.2024 che aveva luogo innanzi al Giudice relatore delegato, comparivano personalmente le parti che confermavano di volersi separare e le condizioni di separazione indicate nel ricorso, mentre i loro difensori chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione in relazione alla domanda di separazione e che venisse poi rimessa sul ruolo per l'esame della domanda di divorzio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Il Giudice delegato relatore rimetteva la causa in decisione al Collegio. Con ordinanza successivamente emessa in data 02.02.2024, il Giudice delegato, dopo aver rilevato che, pur essendo il Pubblico Ministero intervenuto nel procedimento, non risultava agli atti il parere previsto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., mandava gli atti alla cancelleria per la trasmissione al Pubblico Ministero per il parere di legge, riservandosi all'esito di riferire al Collegio. In data 06.02.2024, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con sentenza parziale n. 229/2024 emessa in data 15.02.2024, il Tribunale pronunciava sentenza di separazione giudiziale e prendeva atto delle condizioni di separazione concordate dalle parti. Con ordinanza emessa in pari data, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e fissava udienza in data 10.10.2024 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 06.09.2024 e del 18.09.2024, le parti confermavano la volontà di sciogliere il matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.12.2024, il Giudice delegato ordinava alla parte più diligente di depositare telematicamente attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviando il procedimento all'udienza dello 05.02.2025 di cui disponeva lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 17.12.2024, la difesa della sig.ra depositava telematicamente il certificato del passaggio in Pt_1 giudicato della sentenza di separazione n. 229/2024.
pagina 2 di 4 Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.02.2025 e dello 04.02.2025, le parti confermavano nuovamente la volontà di divorziare alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del procedimento. Con ordinanza emessa in data 23.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, le parti hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni: “1) Il sig. si obbliga Parte_2
a corrispondere, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 co. 8 legge 898/1970 e succ. mod. alla sig.ra che accetta ritenendola congrua, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) Parte_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
- € 10.000,00 (diecimila/00) al momento del deposito di note sostitutive di udienza di comparizione dei coniugi avanti il Tribunale di Ravenna per la conferma delle condizioni di divorzio e, comunque entro e non oltre il 31.12.2023;
- € 10.000,00 (diecimila/00) entro la data fissata per la predetta udienza di comparizione;
- € 30.000,00 (trentamila/00) entro la data di emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio. 2) Le spese legali sono compensate”. In primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 25.09.1999 a IG (RA) e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 7, parte I, Ufficio I, dell'anno 1999. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473- bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale tra le parti in data 15.02.2024, pubblicata in data 19.02.2024, e, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note di trattazione scritta di non volersi riconciliare e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Come da richiesta delle parti, le spese di lite vengono compensate tra le stesse.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così decide: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] Parte_1
l'11.03.1965, e nato a Ravenna il 17.09.1962, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 7, p. I, ufficio I, anno 1999;
- OMOLOGA le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 03.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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