Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3222/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2 CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3222/2024 il Giudice dott. Domenico Stilo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, esaminati gli atti, ritenuta la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione in giudizio di parte resistente,
OSSERVA la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento introdotto dal legislatore con finalità principalmente deflattiva, in quanto finalizzata a una soluzione della controversia alternativa all'introduzione del giudizio di merito;
non si può peraltro negare che l'istituto abbia anche una finalità di istruzione preventiva, potendo essere acquisita la relazione nel successivo giudizio di merito, in caso di mancata conciliazione;
è invece da escludersi la funziona cautelare, di talché ai fini dell'ammissibilità deve ritenersi necessaria la sussistenza del fumus boni iuris ma non anche del periculum in mora; quanto all'oggetto, la consulenza tecnica preventiva è finalizzata all'accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito;
la finalità eminentemente deflattiva dell'istituto impone che la controversia tra le parti abbia quale unico punto di dissenso ciò che, in sede di merito, sarebbe oggetto di consulenza tecnica d 'ufficio, acquisita la quale è ragionevole ritenere, in base a una valutazione ex ante, che le parti si concilieranno, senza che residuino altre questioni controverse;
pertanto il giudice, nello svolgimento del preliminare vaglio di ammissibilità, deve verificare che il contrasto tra le parti possa essere effettivamente composto in forza del solo accertamento tecnico, escludendolo quando vi siano tra le parti altri motivi di contrasto involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto;
nel caso di specie, è incontroversa e documentale la conclusione del contratto d'appalto tra le parti;
secondo la prospettazione del ricorrente, la finalità della consulenza tecnica preventiva è quella di determinare la sussistenza di eventuali vizi, lavorazioni incomplete e/o quelle non eseguite, nonché alla quantificazione degli importi per l'eliminazione dei vizi ed il completamento dell'opera; in sostanza, il committente ha eccepito l'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, che, tuttavia, deve essere previamente accertata;
ci troviamo quindi di fronte a una controversia che presuppone la preventiva risoluzione del contrasto esistente tra le parti in ordine alla risoluzione del contratto, contrasto che deve essere
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invero, l'art. 696 bis pertanto non può operare laddove la materia del contendere risieda nella sussistenza stessa dell'inadempimento o del fatto illecito, e non già nelle conseguenze risarcitorie dell'uno o dell'altro come accertabili e calcolabili sulla scorta di competenze tecniche, perché tali questioni giuridiche devono essere devolute alla valutazione del giudice;
il fatto che l'intervento del consulente ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. sia preordinato all'esperimento di un tentativo di conciliazione, peraltro solo nei limiti in cui questa sia possibile, non muta la natura dell'attività peritale, che si concreta ed esaurisce nella fornitura di un apporto di conoscenze tecniche funzionale a una più ponderata decisione del giudice;
la contestazione qui in esame investe proprio valutazioni che implicano apprezzamenti di diritto, quali la sussistenza di condotte inadempienti da parte della società appaltatrice, la loro entità e, soprattutto, la loro rilevanza e importanza;
il consulente tecnico eventualmente nominato in accoglimento della richiesta del ricorrente verrebbe così a esprimersi non già sull'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione contrattuale o da fatto illecito, in ossequio a dettato dell'articolo 696 bis c.p.c., bensì su di una questione pregiudiziale attinente al merito;
finirebbe in buona sostanza per assolvere una funzione decisoria anziché quella di quantificazione che gli è propria.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della resistente. CP_1
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Siracusa, 24 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
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