TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2855 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 25.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luigi Di Scala, come da procura in atti;
-appellante-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano del CP_1 C.F._1
Foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura in atti;
-appellata
Conclusioni delle parti: con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25 novembre 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con atto di citazione ritualmente notificato il 13.9.2023, ha proposto Parte_1
appello nei confronti di per ottenere la riforma della sentenza n. 797/2023 del CP_1
24/05/2023 del Giudice di Pace di Benevento che, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 emessa dal CP_1 [...]
in data 13.4.2022, ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il recupero della sanzione Parte_1
amministrativa per violazione dell'art. 142 c.d.s. inflitta dalla Polizia Municipale con verbale di contestazione n. 6349/2017 del 21.11.2017 notificato il 27.9.2018.
Il ha impugnato la sentenza di I grado del Giudice di Pace di Benevento Parte_1
sollevando i seguenti motivi:
1 -violazione delle norme sulla competenza per territorio inderogabile del Giudice adito che, erroneamente, aveva deciso nel merito la controversia nonostante fosse incompetente per territorio.
L'appellante ha eccepito che, ai sensi dell'art. 32 Dlgs 150/2011, nel caso di specie la competenza territoriale si radicava innanzi al Giudice di Pace Guardia Sanframondi nel cui territorio ha sede il
Comune di , ente titolare della pretesa;
il Giudice di Pace di Benevento ad avviso Parte_1 dell'appellante doveva rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi;
- violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 203 c.d.s. e 389 reg. c.d.s. in relazione all'art. 116 c.p.c., atteso che la sentenza del Giudice di Pace, senza verificare la corrispondenza degli importi versati con quelli effettivamente dovuti, aveva accolto l'opposizione affermando:
“l'opponente eseguì tempestivamente il pagamento in data 05/10/2018, come da bollettino allegato in atti”, ritenendo, pertanto, fondato il motivo di opposizione con il quale, in primo grado, CP_1
aveva eccepito l'inesistenza della posizione debitoria di cui all'ingiunzione di pagamento
[...]
atteso che egli aveva pagato nel termine di legge, e in misura ridotta, la sanzione irrogata con verbale n. 6349/2017, notificato il 27.9.2018, per l'importo di € 159,88.
Si è costituito l'appellato il quale ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
In conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile n.
4501/2020), si osserva che la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza- ingiunzione ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 Dlgs 150/2011. Pertanto, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente.
Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Va, tuttavia, evidenziato che il nel giudizio di I grado è stato contumace e, Parte_1 pertanto, in quel giudizio ha non ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Benevento dinanzi al quale aveva proposto la sua opposizione. CP_1
2 Orbene, ai sensi dell'art. 38 ultimo comma c.p.c., applicabile anche al giudizio dinanzi al Giudice di Pace, l'incompetenza per materia, per valore e quella per territorio inderogabile nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. - è rilevata, d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente e tempestivamente proposta dalle parti. La parte - pertanto - può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio inderogabile solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto (cfr. Cassazione civile n. 17705/2012).
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello con cui l'appellante censura la sentenza di I grado per avere il Giudice di Pace di Benevento erroneamente deciso la causa nel merito, senza rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, atteso che, come evidenziato, l'opposto nel giudizio di I grado è rimasta contumace e non ha, quindi, eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito dall'opponente.
Procedendo all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che, ai sensi dell'art. 202 del codice della strada “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
in I grado si è opposto all'ingiunzione di pagamento emessa dal CP_1 [...]
eccependo l'inesistenza della posizione debitoria in quanto egli aveva pagato nel Parte_1
termine di legge, e in misura ridotta, la sanzione irrogata con verbale n. 6349/2017, notificato il
27.9.2018, per l'importo di € 159,88.
Il Giudice di Pace ha ritenuto fondato tale motivo di opposizione e ha annullato l'ordinanza- ingiunzione n. 20220134300001056 del argomentando che “l'opponente Parte_1
eseguì tempestivamente il pagamento in data 05/10/2018, come da bollettino allegato in atti”.
E' del tutto evidente che l'opposizione era infondata atteso che il verbale di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato a in data il 27.9.2018. CP_1
Nel verbale era indicato che il trasgressore era ammesso a pagare la sanzione in misura ridotta del
30%, per l'importo di € 159,88, entro 5 giorni, ragione per cui è indubbio che il pagamento di tale importo, effettuato in data 5.10.2018, era tardivo perché avvenuto oltre il quinto giorno dalla notifica del verbale ( 27.9.2018).
3 Si osserva che nel presente giudizio, reiterando quanto già dedotto ed eccepito in CP_1 primo grado, ha eccepito che il nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento Parte_1
non aveva detratto dalla sanzione dovuta l'importo da egli versato di € 159,88.
L'assunto è infondato
Si osserva che con l'ingiunzione di pagamento oggetto della proposta opposizione è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 389,17 di cui € 180,12 per il debito principale per la sanzione amministrativa, € 108,06 per maggiorazioni, € 41,58 per spese fisse, € 12,96 per interessi, € 27,00 per spese di riscossione e di procedura ed € 19,45 per spese di notifica.
Si osserva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Va evidenziato che, nel caso di specie, come indicato nel verbale di contestazione 6349/2017 della
Polizia Municipale del , l'importo pari alla metà del massimo della Parte_1 Parte_1 sanzione amministrativa edittale prevista per l'infrazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., è di €
340,00.
Con l'ordinanza-ingiunzione l'ente ha ingiunto a titolo di debito principale per sanzione amministrativa l'importo di € 180,12 che corrisponde esattamente alla differenza tra l'importo di €
340,00 (pari alla metà di € 680,00, importo massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S.-nella formulazione vigente nel 2017, per il quale il verbale costituisce titolo esecutivo) e l'importo di € 159,88 versato da in data CP_1
5.10.2018.
In conclusione, l'opposizione proposta da era infondata, per cui l'appello merita CP_1
accoglimento.
Ne consegue che la sentenza impugnata va integralmente riformata con il rigetto dell'opposizione promossa in I grado da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 CP_1
emessa dal in data 13.4.2022. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. n. 797/2023 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 -accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione promossa da CP_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 emessa dal
[...] [...]
in data 13.4.2022; Parte_1
-condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate per il giudizio di I grado in € 250,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2855 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 25.11.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luigi Di Scala, come da procura in atti;
-appellante-
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano del CP_1 C.F._1
Foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura in atti;
-appellata
Conclusioni delle parti: con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
25 novembre 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il con atto di citazione ritualmente notificato il 13.9.2023, ha proposto Parte_1
appello nei confronti di per ottenere la riforma della sentenza n. 797/2023 del CP_1
24/05/2023 del Giudice di Pace di Benevento che, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, ha annullato l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 emessa dal CP_1 [...]
in data 13.4.2022, ai sensi del R.D. n. 639/1910, per il recupero della sanzione Parte_1
amministrativa per violazione dell'art. 142 c.d.s. inflitta dalla Polizia Municipale con verbale di contestazione n. 6349/2017 del 21.11.2017 notificato il 27.9.2018.
Il ha impugnato la sentenza di I grado del Giudice di Pace di Benevento Parte_1
sollevando i seguenti motivi:
1 -violazione delle norme sulla competenza per territorio inderogabile del Giudice adito che, erroneamente, aveva deciso nel merito la controversia nonostante fosse incompetente per territorio.
L'appellante ha eccepito che, ai sensi dell'art. 32 Dlgs 150/2011, nel caso di specie la competenza territoriale si radicava innanzi al Giudice di Pace Guardia Sanframondi nel cui territorio ha sede il
Comune di , ente titolare della pretesa;
il Giudice di Pace di Benevento ad avviso Parte_1 dell'appellante doveva rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, rimettendo la causa innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi;
- violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, artt. 203 c.d.s. e 389 reg. c.d.s. in relazione all'art. 116 c.p.c., atteso che la sentenza del Giudice di Pace, senza verificare la corrispondenza degli importi versati con quelli effettivamente dovuti, aveva accolto l'opposizione affermando:
“l'opponente eseguì tempestivamente il pagamento in data 05/10/2018, come da bollettino allegato in atti”, ritenendo, pertanto, fondato il motivo di opposizione con il quale, in primo grado, CP_1
aveva eccepito l'inesistenza della posizione debitoria di cui all'ingiunzione di pagamento
[...]
atteso che egli aveva pagato nel termine di legge, e in misura ridotta, la sanzione irrogata con verbale n. 6349/2017, notificato il 27.9.2018, per l'importo di € 159,88.
Si è costituito l'appellato il quale ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha CP_1
chiesto il rigetto.
Acquisito il fascicolo del giudizio di I grado, la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di appello è infondato.
In conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile n.
4501/2020), si osserva che la controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza- ingiunzione ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 Dlgs 150/2011. Pertanto, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente.
Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.
Va, tuttavia, evidenziato che il nel giudizio di I grado è stato contumace e, Parte_1 pertanto, in quel giudizio ha non ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Benevento dinanzi al quale aveva proposto la sua opposizione. CP_1
2 Orbene, ai sensi dell'art. 38 ultimo comma c.p.c., applicabile anche al giudizio dinanzi al Giudice di Pace, l'incompetenza per materia, per valore e quella per territorio inderogabile nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. - è rilevata, d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente e tempestivamente proposta dalle parti. La parte - pertanto - può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio inderogabile solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto (cfr. Cassazione civile n. 17705/2012).
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello con cui l'appellante censura la sentenza di I grado per avere il Giudice di Pace di Benevento erroneamente deciso la causa nel merito, senza rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, atteso che, come evidenziato, l'opposto nel giudizio di I grado è rimasta contumace e non ha, quindi, eccepito Parte_1
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito dall'opponente.
Procedendo all'esame del secondo motivo di appello, si osserva che, ai sensi dell'art. 202 del codice della strada “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”.
in I grado si è opposto all'ingiunzione di pagamento emessa dal CP_1 [...]
eccependo l'inesistenza della posizione debitoria in quanto egli aveva pagato nel Parte_1
termine di legge, e in misura ridotta, la sanzione irrogata con verbale n. 6349/2017, notificato il
27.9.2018, per l'importo di € 159,88.
Il Giudice di Pace ha ritenuto fondato tale motivo di opposizione e ha annullato l'ordinanza- ingiunzione n. 20220134300001056 del argomentando che “l'opponente Parte_1
eseguì tempestivamente il pagamento in data 05/10/2018, come da bollettino allegato in atti”.
E' del tutto evidente che l'opposizione era infondata atteso che il verbale di contestazione della sanzione amministrativa è stato notificato a in data il 27.9.2018. CP_1
Nel verbale era indicato che il trasgressore era ammesso a pagare la sanzione in misura ridotta del
30%, per l'importo di € 159,88, entro 5 giorni, ragione per cui è indubbio che il pagamento di tale importo, effettuato in data 5.10.2018, era tardivo perché avvenuto oltre il quinto giorno dalla notifica del verbale ( 27.9.2018).
3 Si osserva che nel presente giudizio, reiterando quanto già dedotto ed eccepito in CP_1 primo grado, ha eccepito che il nell'ordinanza-ingiunzione di pagamento Parte_1
non aveva detratto dalla sanzione dovuta l'importo da egli versato di € 159,88.
L'assunto è infondato
Si osserva che con l'ingiunzione di pagamento oggetto della proposta opposizione è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 389,17 di cui € 180,12 per il debito principale per la sanzione amministrativa, € 108,06 per maggiorazioni, € 41,58 per spese fisse, € 12,96 per interessi, € 27,00 per spese di riscossione e di procedura ed € 19,45 per spese di notifica.
Si osserva che, ai sensi del comma 3 dell'art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Va evidenziato che, nel caso di specie, come indicato nel verbale di contestazione 6349/2017 della
Polizia Municipale del , l'importo pari alla metà del massimo della Parte_1 Parte_1 sanzione amministrativa edittale prevista per l'infrazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S., è di €
340,00.
Con l'ordinanza-ingiunzione l'ente ha ingiunto a titolo di debito principale per sanzione amministrativa l'importo di € 180,12 che corrisponde esattamente alla differenza tra l'importo di €
340,00 (pari alla metà di € 680,00, importo massimo della sanzione amministrativa edittale prevista per la violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.S.-nella formulazione vigente nel 2017, per il quale il verbale costituisce titolo esecutivo) e l'importo di € 159,88 versato da in data CP_1
5.10.2018.
In conclusione, l'opposizione proposta da era infondata, per cui l'appello merita CP_1
accoglimento.
Ne consegue che la sentenza impugnata va integralmente riformata con il rigetto dell'opposizione promossa in I grado da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 CP_1
emessa dal in data 13.4.2022. Parte_1
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. n. 797/2023 del Giudice di Pace di Benevento, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 -accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione promossa da CP_1
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134300001056 emessa dal
[...] [...]
in data 13.4.2022; Parte_1
-condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidate per il giudizio di I grado in € 250,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
5