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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6927/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6927/2022 promossa da:
, con l'Avv. Bruno Perrini (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
dell'Amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. Elena Controparte_1
Frascino (PEC: Email_2
OPPOSTA
Nonché
in persona del socio unico e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_2 [...]
in persona del socio unico, per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_3 servicer , in persona del l.r.p.t., che a sua volta agisce per il tramite della procuratrice Controparte_4 speciale con l'Avv. Elena Frascino (PEC: Controparte_5 Email_2
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 871/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il n. 2965/22 r.g., ottenuto dalla quale cessionaria, per il pagamento del Controparte_1 residuo credito di €. 27.089,99, oltre accessori e le spese del monitorio, derivante dal contratto di finanziamento (n. 4619899 del 23/10/2006), stipulato da con la Santander Consumer Finanzia Parte_1
s.r.l., da questa ceduto alla poi incorporata in e successivamente ceduto Parte_2 Controparte_6 da società , alla , nell'ambito di una operazione di Controparte_7 Controparte_8 CP_9 cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: 1. carenza di legittimazione attiva;
2. prescrizione del credito;
3. inesistenza del credito per mancanza di prova sulla effettiva erogazione del finanziamento;
4. inesistenza del credito per mancanza di prova. Nelle conclusioni chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endoprocessuale, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, nelle more, con atto di intervento depositato in data 6/3/2024, si costituiva la quale cessionaria e, quindi, Controparte_2 titolare dei crediti oggetto del presente giudizio (in virtù di atto di cessione pro soluto, stipulato con la cedente in data 30/6/2023, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. Controparte_1
130/1999 e 58 T.U.B. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, indicati nella lista depositata presso lo studio del Notaio
[...] con atto di deposito del 27/06/2023) facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente Per_1 [...] chiedendone l'accoglimento in suo favore. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio, di natura CP_1 documentale, approdava all'udienza dell'11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 14/05/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 13/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti derivanti dal contratto di mutuo intervenuta con la in data 30/6/2023, Controparte_1 facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta.
Come noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del
23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei già menzionati principi, atteso che nel caso in esame non è stata chiesta né è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione della società ad esigere il pagamento del credito, sollevata Controparte_10 dall'opponente sulla base dell'asserita carenza di prova della cessione in capo alla società opposta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità sostanziale di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal contratto di finanziamento (n. 4619899 del 23/10/2006), stipulato da con la Santander Consumer Finanzia Parte_1
s.r.l., è stato da questa ceduto alla poi incorporata in e successivamente Parte_2 Controparte_6 ceduto da società del , alla , nell'ambito di una operazione Controparte_7 CP_8 CP_6 CP_9 di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
Come noto, in materia di cartolarizzazione dei crediti (id est: cessione dei crediti in blocco da parte di istituti di credito ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999) la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B., al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del Codice civile”.
Stante il chiaro disposto normativo, una volta adempiuto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione / notificazione nei confronti del debitore ceduto. In altri termini, la pubblicazione della cessione dei crediti nella Gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (v. ex plurimis Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso in G.U., inoltre, può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 Cod. civ. e può quindi aver luogo anche mediante la notifica di atti (citazione, provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) con cui il cessionario intima il pagamento del credito al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 204495/2020, Cass. n.
5997/2006).
La norma speciale di cui al cit. art. 58 T.U.B., avendo unicamente l'effetto di derogare, nella specifica materia, alla disciplina dettata dal Codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti in blocco, non dispensa però il cessionario dall'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 4116/2016).
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legitimatio ad causam ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto) è un elemento costitutivo della domanda, attiene al merito della decisione ed è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie (Cass. civ. S.U. n. 2951/2016; Cass. civ. n. 5857/2022); grava, quindi, su colui che agisce (attore in senso sostanziale) l'onere di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento (o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione) da parte del convenuto, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n. 15759/2014).
Nella fattispecie, la società opposta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, allegando in atti il contratto di mutuo, i contratti di cessione, la pubblicazione in G.U.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Per inciso va evidenziato che, il disconoscimento operato dall'opponente del contratto di finanziamento, prodotto in copia telematica dalla società opposta in sede monitoria, assunta non conforme all'originale, non
è idoneo ad inficiarne la valenza probatoria, tantomeno a supportare l'assunto della mancata erogazione delle somme finanziate.
La contestazione della conformità all'originale è, infatti, validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale. Nel caso in esame la contestazione si appalesa generica atteso che, l'opponente non indica alcun elemento circostanziale specifico da cui desumere la non conformità della copia all'originale.
Va detto, inoltre, che, la spontanea esecuzione parziale del contratto di prestito personale, mercé il pagamento di n. 10 delle rate previste, mediante addebito diretto sul conto personale (cfr., altresì, estratto conto depositato in sede monitoria dalla società opposta), implica tacito riconoscimento del già menzionato documento e ciò rende, di per sé, irrilevante e inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione.
A riprova di quanto sopra evidenziato, va vieppiù rimarcato che l'opponente non ha mai in precedenza contestato l'effettiva erogazione delle somme finanziate, nemmeno in occasione della intimazione di pagamento inviata con raccomandata del 07/7/2021 dalla , come verosimilmente avrebbe fatto CP_1 nell'ipotesi della sua reale estraneità al rapporto.
Tali omissioni, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio dalla società opposta ed al fatto che l'opponente, pur ritualmente convocato, non si è presentato in sede di mediazione senza addurre alcun giustificato motivo, consentono di ritenere ammessi i fatti dedotti in giudizio dalla società opposta, ovvero raggiunta la prova dell'erogazione delle somme concesse in mutuo (art. 116 c.p.c.) tanto più ove si consideri che, a fronte di un'allegazione fattuale specifica il creditore è dispensato dall'onere di provare i fatti allegati qualora la contestazione ex adverso non appaia altrettanto specifica (v. ex multis Cass. n. 8376/2020). Destituita di fondamento si rivela, inoltre, l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente.
È principio consolidato in giurisprudenza in base al quale, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale (maggiorato degli interessi) è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Consegue che il termine (ordinario) di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile alla tipologia negoziale in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo prevista nel piano di ammortamento, dalla chiusura o dall'estinzione anticipata (per decadenza dal beneficio del termine) del rapporto.
L'opponente con l'atto introduttivo del giudizio ha eccepito la prescrizione del credito collocando il dies a quo alla data di erogazione del credito assumendo che, medio tempore non vi sono stati atti interruttivi pervenuti nella sfera di conoscibilità dell'opponente.
In sede di comparsa conclusionale, però, ha inteso ricondurre il dies a quo al 15/06/2012, data della missiva con la quale la ha intimato all'opponente il pagamento in un'unica soluzione dell'importo CP_6 finanziato (sollecitava l'opponente a versare, in un'unica soluzione, la complessiva somma di euro 27.089,99
:<<…entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente… mediante le modalità. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto.>>. (Cfr. all. n. 5 fascicolo monitorio), contraddicendo in tal modo il primo postulato e, cioè, che non vi sono stati atti interruttivi (intimazioni di pagamento, messa in mora, ecc.) pervenuti nella sua sfera di conoscibilità.
Come noto, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) si produce solo dal momento in cui la relativa comunicazione - o la richiesta di pagamento immediato dell'intero credito - è portata a conoscenza del debitore e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n.
6984/2003).
In caso contrario, il credito non può ritenersi esigibile anticipatamente, perché il debitore non è stato posto nella condizione di adempiere l'obbligazione anticipata. In tale ipotesi, il piano di ammortamento del mutuo deve considerarsi ancora valido, e dunque, la prescrizione non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, perché è da quel momento che il diritto può essere esercitato (art. 2935 c.c.).
Nel caso in esame, è lo stesso opponente che assume di non aver ricevuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, messa in mora, ecc.) sicché, avuto riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, il dies a quo è da collocare al 01/11/2012.
Alla data di notifica del ricorso monitorio (26/10/2022), il termine di prescrizione ordinaria non era spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
Non può essere in questa sede esaminata l'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, con la quale l'opponente ha invocato la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.
Sul punto, vale osservare che, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza della Cass. S.U. n. 9479/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale.
L'eccezione non può, comunque, trovare ingresso per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta, ove si consideri che, il credito scaturente dal contratto di mutuo è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
In tali casi, la società cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dal contratto di finanziamento, non verificandosi alcun subingresso nel singolo rapporto contrattuale dal quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di mutuo, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (cfr. Cass. n.
21843/2019). Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione, la volontarietà dell'intervento della e il mancato consenso Controparte_2 all'estromissione della costituiscono giusti motivi per disporre la integrale compensazione Controparte_1 delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2022 reso dall'intestato Tribunale su ricorso Parte_1 della nel procedimento monitorio n. 2965/22 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 13/06/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6927/2022 promossa da:
, con l'Avv. Bruno Perrini (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
dell'Amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. Elena Controparte_1
Frascino (PEC: Email_2
OPPOSTA
Nonché
in persona del socio unico e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_2 [...]
in persona del socio unico, per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_3 servicer , in persona del l.r.p.t., che a sua volta agisce per il tramite della procuratrice Controparte_4 speciale con l'Avv. Elena Frascino (PEC: Controparte_5 Email_2
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 871/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio recante il n. 2965/22 r.g., ottenuto dalla quale cessionaria, per il pagamento del Controparte_1 residuo credito di €. 27.089,99, oltre accessori e le spese del monitorio, derivante dal contratto di finanziamento (n. 4619899 del 23/10/2006), stipulato da con la Santander Consumer Finanzia Parte_1
s.r.l., da questa ceduto alla poi incorporata in e successivamente ceduto Parte_2 Controparte_6 da società , alla , nell'ambito di una operazione di Controparte_7 Controparte_8 CP_9 cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
L'intimato ha proposto opposizione eccependo: 1. carenza di legittimazione attiva;
2. prescrizione del credito;
3. inesistenza del credito per mancanza di prova sulla effettiva erogazione del finanziamento;
4. inesistenza del credito per mancanza di prova. Nelle conclusioni chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese con distrazione.
Costituendosi in giudizio, la società opposta ha contestato variamente gli assunti Controparte_1 dell'opponente deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del Decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endoprocessuale, conclusasi con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, nelle more, con atto di intervento depositato in data 6/3/2024, si costituiva la quale cessionaria e, quindi, Controparte_2 titolare dei crediti oggetto del presente giudizio (in virtù di atto di cessione pro soluto, stipulato con la cedente in data 30/6/2023, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. Controparte_1
130/1999 e 58 T.U.B. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 15/07/2023, avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, indicati nella lista depositata presso lo studio del Notaio
[...] con atto di deposito del 27/06/2023) facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente Per_1 [...] chiedendone l'accoglimento in suo favore. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., il giudizio, di natura CP_1 documentale, approdava all'udienza dell'11/10/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusive e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 14/05/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 13/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la a seguito della Controparte_2 cessione dei crediti derivanti dal contratto di mutuo intervenuta con la in data 30/6/2023, Controparte_1 facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta.
Come noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del
23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011).
In applicazione dei già menzionati principi, atteso che nel caso in esame non è stata chiesta né è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione inerente al difetto di legittimazione della società ad esigere il pagamento del credito, sollevata Controparte_10 dall'opponente sulla base dell'asserita carenza di prova della cessione in capo alla società opposta.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità sostanziale di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal contratto di finanziamento (n. 4619899 del 23/10/2006), stipulato da con la Santander Consumer Finanzia Parte_1
s.r.l., è stato da questa ceduto alla poi incorporata in e successivamente Parte_2 Controparte_6 ceduto da società del , alla , nell'ambito di una operazione Controparte_7 CP_8 CP_6 CP_9 di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
Come noto, in materia di cartolarizzazione dei crediti (id est: cessione dei crediti in blocco da parte di istituti di credito ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999) la disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B., al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del Codice civile”.
Stante il chiaro disposto normativo, una volta adempiuto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai fini dell'efficacia della cessione non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione / notificazione nei confronti del debitore ceduto. In altri termini, la pubblicazione della cessione dei crediti nella Gazzetta ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei crediti nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando il cessionario dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (v. ex plurimis Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso in G.U., inoltre, può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 Cod. civ. e può quindi aver luogo anche mediante la notifica di atti (citazione, provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) con cui il cessionario intima il pagamento del credito al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 204495/2020, Cass. n.
5997/2006).
La norma speciale di cui al cit. art. 58 T.U.B., avendo unicamente l'effetto di derogare, nella specifica materia, alla disciplina dettata dal Codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei crediti in blocco, non dispensa però il cessionario dall'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 4116/2016).
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legitimatio ad causam ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto) è un elemento costitutivo della domanda, attiene al merito della decisione ed è rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie (Cass. civ. S.U. n. 2951/2016; Cass. civ. n. 5857/2022); grava, quindi, su colui che agisce (attore in senso sostanziale) l'onere di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento (o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione) da parte del convenuto, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (Cass. n. 15759/2014).
Nella fattispecie, la società opposta ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, allegando in atti il contratto di mutuo, i contratti di cessione, la pubblicazione in G.U.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova (documentale) della fonte negoziale del suo diritto, era onere dell'opponente (convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Per inciso va evidenziato che, il disconoscimento operato dall'opponente del contratto di finanziamento, prodotto in copia telematica dalla società opposta in sede monitoria, assunta non conforme all'originale, non
è idoneo ad inficiarne la valenza probatoria, tantomeno a supportare l'assunto della mancata erogazione delle somme finanziate.
La contestazione della conformità all'originale è, infatti, validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale. Nel caso in esame la contestazione si appalesa generica atteso che, l'opponente non indica alcun elemento circostanziale specifico da cui desumere la non conformità della copia all'originale.
Va detto, inoltre, che, la spontanea esecuzione parziale del contratto di prestito personale, mercé il pagamento di n. 10 delle rate previste, mediante addebito diretto sul conto personale (cfr., altresì, estratto conto depositato in sede monitoria dalla società opposta), implica tacito riconoscimento del già menzionato documento e ciò rende, di per sé, irrilevante e inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione.
A riprova di quanto sopra evidenziato, va vieppiù rimarcato che l'opponente non ha mai in precedenza contestato l'effettiva erogazione delle somme finanziate, nemmeno in occasione della intimazione di pagamento inviata con raccomandata del 07/7/2021 dalla , come verosimilmente avrebbe fatto CP_1 nell'ipotesi della sua reale estraneità al rapporto.
Tali omissioni, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio dalla società opposta ed al fatto che l'opponente, pur ritualmente convocato, non si è presentato in sede di mediazione senza addurre alcun giustificato motivo, consentono di ritenere ammessi i fatti dedotti in giudizio dalla società opposta, ovvero raggiunta la prova dell'erogazione delle somme concesse in mutuo (art. 116 c.p.c.) tanto più ove si consideri che, a fronte di un'allegazione fattuale specifica il creditore è dispensato dall'onere di provare i fatti allegati qualora la contestazione ex adverso non appaia altrettanto specifica (v. ex multis Cass. n. 8376/2020). Destituita di fondamento si rivela, inoltre, l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente.
È principio consolidato in giurisprudenza in base al quale, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale (maggiorato degli interessi) è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione.
Consegue che il termine (ordinario) di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., applicabile alla tipologia negoziale in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo prevista nel piano di ammortamento, dalla chiusura o dall'estinzione anticipata (per decadenza dal beneficio del termine) del rapporto.
L'opponente con l'atto introduttivo del giudizio ha eccepito la prescrizione del credito collocando il dies a quo alla data di erogazione del credito assumendo che, medio tempore non vi sono stati atti interruttivi pervenuti nella sfera di conoscibilità dell'opponente.
In sede di comparsa conclusionale, però, ha inteso ricondurre il dies a quo al 15/06/2012, data della missiva con la quale la ha intimato all'opponente il pagamento in un'unica soluzione dell'importo CP_6 finanziato (sollecitava l'opponente a versare, in un'unica soluzione, la complessiva somma di euro 27.089,99
:<<…entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente… mediante le modalità. In difetto ci vedremo costretti ad intraprendere tutte le iniziative volte al recupero di quanto da Lei dovuto.>>. (Cfr. all. n. 5 fascicolo monitorio), contraddicendo in tal modo il primo postulato e, cioè, che non vi sono stati atti interruttivi (intimazioni di pagamento, messa in mora, ecc.) pervenuti nella sua sfera di conoscibilità.
Come noto, l'effetto della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) si produce solo dal momento in cui la relativa comunicazione - o la richiesta di pagamento immediato dell'intero credito - è portata a conoscenza del debitore e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cass. n.
6984/2003).
In caso contrario, il credito non può ritenersi esigibile anticipatamente, perché il debitore non è stato posto nella condizione di adempiere l'obbligazione anticipata. In tale ipotesi, il piano di ammortamento del mutuo deve considerarsi ancora valido, e dunque, la prescrizione non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, perché è da quel momento che il diritto può essere esercitato (art. 2935 c.c.).
Nel caso in esame, è lo stesso opponente che assume di non aver ricevuto nelle more alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, messa in mora, ecc.) sicché, avuto riguardo alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento, il dies a quo è da collocare al 01/11/2012.
Alla data di notifica del ricorso monitorio (26/10/2022), il termine di prescrizione ordinaria non era spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
Non può essere in questa sede esaminata l'eccezione, sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, con la quale l'opponente ha invocato la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.
Sul punto, vale osservare che, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza della Cass. S.U. n. 9479/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito. Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell'opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l'opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale.
L'eccezione non può, comunque, trovare ingresso per carenza della titolarità, dal lato passivo, della posizione soggettiva della società cessionaria, odierna opposta, ove si consideri che, il credito scaturente dal contratto di mutuo è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1, 4 L. n. 130/1999 e 58 T.U.B.
In tali casi, la società cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dal contratto di finanziamento, non verificandosi alcun subingresso nel singolo rapporto contrattuale dal quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto di mutuo, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche dopo la cessione del credito (cfr. Cass. n.
21843/2019). Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione contrattuale di altro soggetto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione, la volontarietà dell'intervento della e il mancato consenso Controparte_2 all'estromissione della costituiscono giusti motivi per disporre la integrale compensazione Controparte_1 delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 871/2022 reso dall'intestato Tribunale su ricorso Parte_1 della nel procedimento monitorio n. 2965/22 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 13/06/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.