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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14998/2023, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. QUINZANI MARIA IDA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. QUINZANI MARIA IDA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 05/12/2023, con cui e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio a Brescia in data 7.9.2013 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 165, parte II, serie A, dell'anno 2013), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 6.12.2023;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 28.5.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto a Parte_1 Parte_2
Brescia il 7.9.2013 iscritto nei registri dello stato civile di detto Comune Parte II serie A al n. 165 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
2. Affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e facoltà del padre di tenerla con sé a Per_1 settimane alternate: la prima settimana dal mercoledì ore 16 quando gli verrà affidata presso la scuola o la casa materna nei periodi di vacanza scolastica sino al venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna durante i periodi di vacanza scolastica); la seconda settimana dal lunedì alle ore 16 dall'uscita da scuola (o durante le vacanze scolastiche presso l'abitazione materna) sino al mercoledì mattina alle ore 8 accompagnandola a scuola o presso l'abitazione materna;
il venerdì dalle ore 16 dall'uscita da scuola (o durante le vacanze scolastiche presso l'abitazione materna) sino al lunedì ore 8 accompagnandola a scuola o presso la casa materna.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni la figlia trascorrerà con un genitore il giorno della Vigilia sino alla mattina di Natale quando verrà accompagnata all'abitazione dell'altro genitore con il quale trascorrerà il periodo dal 25 sino alla mattina del 31 dicembre. Dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera del 6 gennaio la figlia resterà con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia. Durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà la settimana ad anni alterni con la madre e con il padre. Nel periodo estivo la figlia trascorrerà ad anni alterni con i genitori due settimane consecutive nel mese di agosto e una settimana nei mesi di giugno o luglio;
le vacanze estive verranno concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Tutte le sopra dette frequentazioni potranno esser oggetto di diverso accordo tra i genitori.
3. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 1.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat FOI, prima rivalutazione gennaio 2025, importo da corrispondere alla signora entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a partire dal mese successivo all'omologa della separazione.
Le spese straordinarie come disciplinate dal protocollo, noto alle parti, in uso presso codesto Tribunale, saranno ripartite tra il padre e la madre per la metà ciascuno fatta eccezione degli sport (compresa relativa attrezzatura) e del percorso psicologico intrapreso dalla figlia ( i cui costi saranno a carico esclusivo del padre. Per_2
4. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di adeguati redditi propri, che nulla compete dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile e di aver regolato nell'ambito della loro separazione i rapporti riferiti alla casa coniugale.
5. I genitori prestano fin da ora reciproco assenso per le formalità riguardanti l'espatrio loro e della figlia minore»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/03/2025
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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