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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10284/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità per negoziazione di titolo di credito”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Patrizia Cicero,
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Michele A. Aliano,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue. ha evocato in giudizio per l'udienza del 7.11.2017 la Parte_1
deducendo che: Controparte_1
- nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, l'attrice si avvaleva e si avvale dei servizi bancari di Banca SAI S.p.A (oggi Unipol Banca S.p.A.);
pagina 1 di 10 - in particolare, Banca SAI S.p.A., su mandato dell'attrice, che provvede anche a costituire la relativa provvista, emette, di volta in volta, a favore degli aventi diritto, gli assegni bancari, muniti di clausola “non trasferibile”, dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, al momento dell'incasso, gli stessi intestatari, dopo averli ricevuti via posta, sono tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per girata”;
- nel caso in esame, l'attrice, nell'ambito dell'attività liquidativa, provvedeva a far emettere l'assegno di traenza n. 9103088202 - 00, datato 15.6.2012, non trasferibile, intestato alla
Sig.ra nata a [...] il giorno 11.10.1972 e residente a R_
DI AN (BG), alla Via S. Tironega n. 42, dell'importo di euro 27.000,00, tratto su
Banca SAI S.p.A. per conto di (oggi ; Controparte_2 Parte_1
- l'intestataria, tuttavia, con ripetute comunicazioni rendeva noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice, territorialmente competente, di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato la relativa somma;
conseguentemente, l'attrice dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che, in effetti, il citato assegno risultava negoziato ed incassato presso una filiale di
[...]
Controparte_1
- l'intestataria, appreso l'esito delle ricerche effettuate dall'attrice, non solo negava di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbe dovuto ricevere dall'attrice, accertava che le sottoscrizioni apposte sul medesimo, al momento della negoziazione, sia “per traenza” che “per girata” per l'incasso, erano apocrife, in quanto non corrispondenti a quelle che la stessa era solita vergare e, pertanto, in data 13.9.2012 ha sporto la relativa denuncia – querela, avanti alla
Legione Carabinieri Lombardia, presso la Stazione di Sovere (BG);
- parte attrice, quindi, essendo rimasta inadempiente nei confronti dell'intestataria del titolo, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per l'importo citato, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto;
- l'attrice è stata costretta a liquidare per ben due volte lo stesso importo, subendo, così, il pregiudizio economico costituito dalla relativa diminuzione patrimoniale;
la responsabilità di detto pregiudizio è da ascrivere al concorso causale costituito, da un lato, dalla condotta dolosa e gravemente illecita, tanto da essere riconducibile alle note fattispecie criminali dei delitti di furto, truffa e falso, perpetrata da ignoti e, dall'altro, dalla condotta gravemente colposa, per negligenza e imprudenza, del personale dell'agenzia dell'istituto di credito pagina 2 di 10 convenuto, per aver ingiustificatamente negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile, e per aver omesso di prestare la dovuta accortezza e diligenza nell'identificazione del presentatore dello stesso, risultato poi diverso dall'effettivo beneficiario, violando così specifiche disposizioni normative, quali quelle contenute nell'art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; la presente domanda, quindi, non potendo essere svolta contro i responsabili delle citate condotte criminali, visto che allo stato risultano ancora ignoti, è rivolta nei confronti dell'istituto di credito che ha negoziato il titolo;
- la disciplina applicabile agli assegni c.d. “di traenza” è quella che trova collocazione nella c.d. Legge Assegni, il cui art. 43 c. 1 stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate;
le girate apposte in violazione della clausola di non trasferibilità si hanno per non scritte e l'eventuale cancellazione della clausola per non avvenuta;
il comma 2 prosegue espressamente prevedendo che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”;
- nel caso in esame, quindi, il personale addetto alla filiale della convenuta, proprio perché ha monetizzato l'assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, ha posto in essere una condotta contraria a quanto sancito dalla disciplina vigente in materia e, pertanto, ha determinato in capo allo stesso istituto di credito l'insorgenza di una responsabilità contrattuale nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quella disciplina è dettata e che, per essere stata disattesa, hanno sofferto un danno, come quello patito dall'intestatario effettivo del titolo, che ha dovuto attendere il secondo pagamento in suo favore per ottenere la somma spettante ovvero quello sofferto dall'attrice, costretta a pagare due volte l'importo liquidato e, quindi, a vedere utilizzata indebitamente la provvista costituita presso l'istituto di credito;
- l'operatore della filiale dell'istituto di credito convenuto che ha monetizzato il titolo di credito presentato è responsabile per aver errato nell'identificazione del portatore, ritenendolo, a torto, l'effettivo beneficiario;
in primo luogo, infatti, deve essere contestato che l'operazione di monetizzazione del titolo in questione è avvenuta senza che della stessa venisse lasciata traccia, quale, per esempio, l'indicazione sullo stesso assegno degli estremi dei documenti esibiti;
inoltre, non può non essere considerato grave indizio di pagina 3 di 10 responsabilità il non aver preteso che il portatore dimostrasse la sua effettiva identità, corrispondente alla intitolazione dell'assegno presentato, secondo quanto praticato nella prassi, cioè chiedendo l'esibizione di almeno due documenti di identità, come prescritto dalla Circolare ABI del 2001.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta, previo accertamento della sua responsabilità per i fatti di causa, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. si è costituita il 18.10.2017, contestando Controparte_1 le avverse difese e pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea;
all'uopo ha dedotto che:
- nella narrativa dell'atto introduttivo l'attrice ha riferito di provvedere ad intestare gli assegni di traenza in favore degli aventi diritto e di inviarli “via posta”; dalla copia dell'assegno dalla stessa società attrice prodotta, si evince che essa usa indicare solo nominativamente l'intestatario dell'assegno, nel caso di specie , non meglio R_ identificando, anche solo con l'aggiunta della data di nascita, lo stesso intestatario;
la società attrice, inoltre, sottace ogni altro dettaglio a proposito della modalità di invio, né produce la lettera accompagnatoria con la quale l'assegno de quo è stato inviato, sicché non
è dato sapere se esso è stato inviato a mezzo posta ordinaria o a mezzo raccomandata, né presso quale località ed indirizzo al fine di verificare la corretta compilazione della missiva;
- in data 4.7.2012 la sig.ra peraltro già cliente della banca convenuta, nata a R_
Trescore Balneario (BG) il 30.07.1969 e residente in [...], come da documenti ripresentati nell'occasione, consistenti nella patente di guida con foto
( del 20.6.2011 scadente il 20.6.2021) e tesserino Ministero delle CodiceFiscale_1
Finanze del codice fiscale, depositava presso la succursale di ZI (RM) della banca convenuta un assegno di traenza “non trasferibile”, intestato a , che R_ sottoscriveva personalmente e regolarmente per traenza e girata ai fini dell'accreditamento sul proprio corrente bancario n. 248419-2, con sottoscrizione conforme alle sottoscrizioni apposte sui documenti esibiti e sulla documentazione contrattuale;
- il caso in esame, dunque, è totalmente difforme da quello ricostruito dall'attrice;
- la banca convenuta, infine, ha comunicato in data 1.3.2013, fornendo la documentazione completa anche dell'apertura del c/c richiamato ed indicazioni delle generalità della titolare, dando seguito alla richiesta di informazioni ed accertamenti bancari rivoltele dalla Autorità
pagina 4 di 10 procedente alle indagini penali;
per l'effetto, la domanda ben poteva e può essere svolta contro gli effettivi responsabili delle presunte condotte criminali dedotte dall'attrice e non nei confronti della banca che ha agito con correttezza, trasparenza e massima diligenza;
- nella specie, è insussistente la responsabilità della banca per violazione delle disposizioni concernenti la circolazione e l'incasso degli assegni “di “traenza” non trasferibili ed è infondata la domanda di condanna al pagamento in applicazione degli artt. 1176 c. 2 e 1992
c.c.: la circostanza che nel caso in esame rileva è che qui vi è omonimia per nome e cognome tra chi ha presentato e riscosso il titolo e il presunto titolare del diritto;
trattasi della eccezionalissima ipotesi di omonimia, nella quale trova applicazione l'art. 1992 c.c., giacchè il presentatore è legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo pur se non titolare del diritto, sussistendo in tal caso il diverso fenomeno di scissione tra legittimazione e titolarità del diritto regolato dal citato articolo, la cui presunzione opera a favore del banchiere, liberato se abbia pagato al non titolare “senza dolo o colpa grave”; nel caso di specie, la banca non ha neppure pagato al creditore apparente, ipotesi disciplinata dall'art. 1189 c.c., ma all'unico possessore e legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo, pur se, pare, non titolare del diritto;
la banca convenuta ha così assolto ad ogni onere professionale e dovere di identificazione del presentatore del titolo, mediante l'adozione di cautele ed accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto, in osservanza del principio della diligenza professionale a norma dell'art. 1176 c. 2 c.c.; la banca ha meramente accreditato l'assegno “non trasferibile” intestato a sul conto corrente della propria cliente, sig.ra R_ R_
come da conforme e letterale indicazione apposta sul titolo dalla stessa società
[...]
attrice; vieppiù il titolo non presentava alcuna alterazione, men che meno sospetta, sicchè nessun ulteriore accertamento rispetto a quello della corrispondenza delle generalità della cliente con quelle scritte sullo stesso titolo, incombeva sulla banca convenuta;
il richiamo operato dall'attrice alla dottrina ed alla giurisprudenza relativa all'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 non è pertinente al caso concreto, in primis riferendosi alle diverse ipotesi di assegni falsificati, alterati e/o contraffatti, documenti di riconoscimento falsi e/o contraffatti, mancato controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni;
d'altronde pure in detti casi, la più recente giurisprudenza di merito, come parte di quella di legittimità, ha escluso la responsabilità del banchiere osservando che, essendo la intestataria del titolo, già conosciuta come correntista allorché aveva posto all'incasso l'assegno de quo, "anche con la diligenza del medio banchiere" non vi sarebbe stato perciò motivo di dubitare della pagina 5 di 10 legittimità della negoziazione e del successivo incasso di esso, sicchè non è ravvisabile alcuna mancanza di diligenza sia pur lieve nel comportamento tenuto dalla banca per aver consentito le dette operazioni;
- il caso di specie è di mera omonimia e non di falsificazione del titolo, che esonera comunque e del tutto da ogni responsabilità la banca convenuta, che non avrebbe potuto compiere nessuna altra indagine concreta ulteriore, rispetto a quella già compiuta, di accertamento dell'identità del presentatore, se non la corrispondenza delle generalità della correntista con quelle dattiloscritte sul titolo, ma soprattutto e ancor più sulla genuinità del titolo essendo il titolo negoziato quello vero ed autentico, quello stesso redatto dalla società attrice, privo di alterazioni e contraffazioni;
- quando, come nel caso di specie, l'assegno di traenza (che per sua natura è privo di sottoscrizione) non viene consegnato personalmente al beneficiario, ma per posta, il soggetto nel cui interesse sia stata eseguita tale modalità di consegna, se ne assume in proprio il rischio sia della pura e semplice perdita del titolo sia che lo stesso possa essere negoziato da chi ne sia venuto in possesso;
evidente appare quindi la negligenza della società attrice, non risultando altresì dal titolo alcun altro riferimento sulla identità dell'intestatario dell'assegno; non risulta neanche, allo stato, come e dove realmente sia stato spedito l'assegno de quo, potendo solo presumersi, dalla narrativa dei fatti esposta dalla società attrice, che sia stato inviato a mezzo posta ordinaria alla residenza dell'avente diritto in DI AN (BG); come tale assegno sia poi finito nelle mani della sig.ra R_
residente in [...], non è dato allo stato degli atti sapere, non avendo la
[...]
società attrice prodotto la lettera accompagnatoria dell'assegno.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il
21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato che la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
In via generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del pagina 6 di 10 titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso; in particolare, la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., conseguendone che nell'azione promossa dal danneggiato la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (cfr., ex multis, Cass SS.UU. n. 12477/2018).
Ciò posto, va osservato che:
- è incontestato che il titolo negoziato era autentico, privo di ogni alterazione o contraffazione e riportava esclusivamente il nome e il cognome del soggetto beneficiario;
- è incontestato che il possessore del titolo era già correntista della banca convenuta presso la succursale di ZI, località di sua stessa residenza;
- la convenuta ha dimostrato che, al momento dell'incasso, la cliente ha presentato un documento di identità in corso di validità, privo di segni o altri indizi di falsità (patente di guida) assieme al codice fiscale;
il possessore del titolo, sig.ra nata a [...] R_
Balneario (BG) (come da certificato di nascita) e residente in [...], è omonimo della beneficiaria del risarcimento, sig.ra nata a [...] e R_
residente in altra città, a DI AN (BG);
- è incontestato che l'assegno è stato spedito a mezzo posta;
- la denuncia penale del soggetto legittimato, allegata all'atto di citazione, è intervenuta oltre due mesi dopo (13.9.2012) la negoziazione dell'assegno (4.7.2012).
Invero, la convenuta, a fronte dell'apertura del conto corrente da parte del possessore del titolo (sia pure qualche giorno prima della negoziazione dello stesso: il che non è ex se una circostanza decisiva per ritenere la responsabilità della banca in ordine ai controlli, trattandosi di elemento che va valutato unitamente a tutti gli aspetti della vicenda) e, quindi pagina 7 di 10 a fronte del fatto che il possessore fosse già cliente presso la succursale di ZI (luogo di sua residenza), ha eseguito i controlli dovuti sulla base dei documenti offerti, che non presentavano segni di alterazione o falsificazione, non potendosi pretendere, come sostenuto dall'attrice, controlli più approfonditi, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il
Comune di nascita” (cfr. Cass. n. 3649/2021) e “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”
(cfr. Cass. n. 34107/2019).
Risulta evidente, quindi, che la convenuta, dopo essersi debitamente accertata della genuinità del titolo (essendo il titolo negoziato quello vero ed autentico, ossia quello stesso redatto dalla società attrice, privo di alterazioni e contraffazioni) ha accreditato l'assegno
“non trasferibile” intestato a sul conto corrente della propria cliente, sig.ra R_
dopo aver altresì controllato la corrispondenza delle generalità della cliente R_ con quelle risultanti dall'indicazione apposta sul titolo della stessa società attrice. Inoltre,
pagina 8 di 10 con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. la convenuta ha depositato il certificato di nascita della sig.ra nata a Trescore Balneario (BG) il [...], a [...] contraria ed in R_
contestazione all'assunto dell'attrice, secondo cui la cliente della banca con documenti falsi avrebbe richiesto l'apertura del conto e negoziato l'assegno, ed a conferma ulteriore che i documenti presentati dalla stessa in banca non fossero falsi e che la correntista R_
e la beneficiaria del risarcimento nata a [...] R_
l'11.10.1972 fossero omonime per nome e cognome.
Tra l'altro, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9769/2020).
Come visto, nella specie è incontestato che l'assegno sia stato inviato a mezzo posta e l'attrice, come eccepito dalla convenuta, non ha prodotto la lettera accompagnatoria con la quale l'assegno è stato inviato, essendo rimasto ignoto l'indirizzo del beneficiario riportato sulla lettera accompagnatoria, non potendo escludersi che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria e indirizzato proprio presso l'indirizzo di residenza della effettiva negoziatrice dell'assegno, il che è imputabile alla società attrice anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra indicato.
Pertanto, come dedotto dalla convenuta, il caso di specie rientrerebbe nell'ipotesi di omonimia disciplinata dall'art. 1992 c. 2 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato senza dolo o colpa grave dal debitore nei confronti del semplice possessore del titolo, avendo la banca pagato all'unico possessore e legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo, pur se non titolare del diritto.
Pur volendo valorizzare la denuncia sporta dalla titolare del diritto al pagamento, tenuto conto della circostanza che la denuncia del soggetto legittimato è intervenuta oltre due mesi dopo la negoziazione dell'assegno, è comunque evidente che la convenuta non pagina 9 di 10 avrebbe potuto conoscere del mancato ricevimento del titolo da parte della effettiva beneficiaria del risarcimento prima ancora che venisse sporta la suddetta denuncia.
Alla luce di tanto non è possibile ritenere la sussistenza dell'inadempimento imputato alla convenuta, la quale ha offerto elementi precisi ed obiettivi tali da escludere eventuali profili di colpa, ragion per cui la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, dell'assenza di istruttoria giudiziale e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.808,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 10284/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità per negoziazione di titolo di credito”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Patrizia Cicero,
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Michele A. Aliano,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono riepilogarsi come segue. ha evocato in giudizio per l'udienza del 7.11.2017 la Parte_1
deducendo che: Controparte_1
- nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, l'attrice si avvaleva e si avvale dei servizi bancari di Banca SAI S.p.A (oggi Unipol Banca S.p.A.);
pagina 1 di 10 - in particolare, Banca SAI S.p.A., su mandato dell'attrice, che provvede anche a costituire la relativa provvista, emette, di volta in volta, a favore degli aventi diritto, gli assegni bancari, muniti di clausola “non trasferibile”, dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, al momento dell'incasso, gli stessi intestatari, dopo averli ricevuti via posta, sono tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per girata”;
- nel caso in esame, l'attrice, nell'ambito dell'attività liquidativa, provvedeva a far emettere l'assegno di traenza n. 9103088202 - 00, datato 15.6.2012, non trasferibile, intestato alla
Sig.ra nata a [...] il giorno 11.10.1972 e residente a R_
DI AN (BG), alla Via S. Tironega n. 42, dell'importo di euro 27.000,00, tratto su
Banca SAI S.p.A. per conto di (oggi ; Controparte_2 Parte_1
- l'intestataria, tuttavia, con ripetute comunicazioni rendeva noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice, territorialmente competente, di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato la relativa somma;
conseguentemente, l'attrice dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che, in effetti, il citato assegno risultava negoziato ed incassato presso una filiale di
[...]
Controparte_1
- l'intestataria, appreso l'esito delle ricerche effettuate dall'attrice, non solo negava di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbe dovuto ricevere dall'attrice, accertava che le sottoscrizioni apposte sul medesimo, al momento della negoziazione, sia “per traenza” che “per girata” per l'incasso, erano apocrife, in quanto non corrispondenti a quelle che la stessa era solita vergare e, pertanto, in data 13.9.2012 ha sporto la relativa denuncia – querela, avanti alla
Legione Carabinieri Lombardia, presso la Stazione di Sovere (BG);
- parte attrice, quindi, essendo rimasta inadempiente nei confronti dell'intestataria del titolo, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per l'importo citato, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto;
- l'attrice è stata costretta a liquidare per ben due volte lo stesso importo, subendo, così, il pregiudizio economico costituito dalla relativa diminuzione patrimoniale;
la responsabilità di detto pregiudizio è da ascrivere al concorso causale costituito, da un lato, dalla condotta dolosa e gravemente illecita, tanto da essere riconducibile alle note fattispecie criminali dei delitti di furto, truffa e falso, perpetrata da ignoti e, dall'altro, dalla condotta gravemente colposa, per negligenza e imprudenza, del personale dell'agenzia dell'istituto di credito pagina 2 di 10 convenuto, per aver ingiustificatamente negoziato e pagato allo sportello un assegno non trasferibile, e per aver omesso di prestare la dovuta accortezza e diligenza nell'identificazione del presentatore dello stesso, risultato poi diverso dall'effettivo beneficiario, violando così specifiche disposizioni normative, quali quelle contenute nell'art. 43, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; la presente domanda, quindi, non potendo essere svolta contro i responsabili delle citate condotte criminali, visto che allo stato risultano ancora ignoti, è rivolta nei confronti dell'istituto di credito che ha negoziato il titolo;
- la disciplina applicabile agli assegni c.d. “di traenza” è quella che trova collocazione nella c.d. Legge Assegni, il cui art. 43 c. 1 stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate;
le girate apposte in violazione della clausola di non trasferibilità si hanno per non scritte e l'eventuale cancellazione della clausola per non avvenuta;
il comma 2 prosegue espressamente prevedendo che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”;
- nel caso in esame, quindi, il personale addetto alla filiale della convenuta, proprio perché ha monetizzato l'assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, ha posto in essere una condotta contraria a quanto sancito dalla disciplina vigente in materia e, pertanto, ha determinato in capo allo stesso istituto di credito l'insorgenza di una responsabilità contrattuale nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quella disciplina è dettata e che, per essere stata disattesa, hanno sofferto un danno, come quello patito dall'intestatario effettivo del titolo, che ha dovuto attendere il secondo pagamento in suo favore per ottenere la somma spettante ovvero quello sofferto dall'attrice, costretta a pagare due volte l'importo liquidato e, quindi, a vedere utilizzata indebitamente la provvista costituita presso l'istituto di credito;
- l'operatore della filiale dell'istituto di credito convenuto che ha monetizzato il titolo di credito presentato è responsabile per aver errato nell'identificazione del portatore, ritenendolo, a torto, l'effettivo beneficiario;
in primo luogo, infatti, deve essere contestato che l'operazione di monetizzazione del titolo in questione è avvenuta senza che della stessa venisse lasciata traccia, quale, per esempio, l'indicazione sullo stesso assegno degli estremi dei documenti esibiti;
inoltre, non può non essere considerato grave indizio di pagina 3 di 10 responsabilità il non aver preteso che il portatore dimostrasse la sua effettiva identità, corrispondente alla intitolazione dell'assegno presentato, secondo quanto praticato nella prassi, cioè chiedendo l'esibizione di almeno due documenti di identità, come prescritto dalla Circolare ABI del 2001.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di condannare la convenuta, previo accertamento della sua responsabilità per i fatti di causa, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. si è costituita il 18.10.2017, contestando Controparte_1 le avverse difese e pretese ed instando per il rigetto della domanda attorea;
all'uopo ha dedotto che:
- nella narrativa dell'atto introduttivo l'attrice ha riferito di provvedere ad intestare gli assegni di traenza in favore degli aventi diritto e di inviarli “via posta”; dalla copia dell'assegno dalla stessa società attrice prodotta, si evince che essa usa indicare solo nominativamente l'intestatario dell'assegno, nel caso di specie , non meglio R_ identificando, anche solo con l'aggiunta della data di nascita, lo stesso intestatario;
la società attrice, inoltre, sottace ogni altro dettaglio a proposito della modalità di invio, né produce la lettera accompagnatoria con la quale l'assegno de quo è stato inviato, sicché non
è dato sapere se esso è stato inviato a mezzo posta ordinaria o a mezzo raccomandata, né presso quale località ed indirizzo al fine di verificare la corretta compilazione della missiva;
- in data 4.7.2012 la sig.ra peraltro già cliente della banca convenuta, nata a R_
Trescore Balneario (BG) il 30.07.1969 e residente in [...], come da documenti ripresentati nell'occasione, consistenti nella patente di guida con foto
( del 20.6.2011 scadente il 20.6.2021) e tesserino Ministero delle CodiceFiscale_1
Finanze del codice fiscale, depositava presso la succursale di ZI (RM) della banca convenuta un assegno di traenza “non trasferibile”, intestato a , che R_ sottoscriveva personalmente e regolarmente per traenza e girata ai fini dell'accreditamento sul proprio corrente bancario n. 248419-2, con sottoscrizione conforme alle sottoscrizioni apposte sui documenti esibiti e sulla documentazione contrattuale;
- il caso in esame, dunque, è totalmente difforme da quello ricostruito dall'attrice;
- la banca convenuta, infine, ha comunicato in data 1.3.2013, fornendo la documentazione completa anche dell'apertura del c/c richiamato ed indicazioni delle generalità della titolare, dando seguito alla richiesta di informazioni ed accertamenti bancari rivoltele dalla Autorità
pagina 4 di 10 procedente alle indagini penali;
per l'effetto, la domanda ben poteva e può essere svolta contro gli effettivi responsabili delle presunte condotte criminali dedotte dall'attrice e non nei confronti della banca che ha agito con correttezza, trasparenza e massima diligenza;
- nella specie, è insussistente la responsabilità della banca per violazione delle disposizioni concernenti la circolazione e l'incasso degli assegni “di “traenza” non trasferibili ed è infondata la domanda di condanna al pagamento in applicazione degli artt. 1176 c. 2 e 1992
c.c.: la circostanza che nel caso in esame rileva è che qui vi è omonimia per nome e cognome tra chi ha presentato e riscosso il titolo e il presunto titolare del diritto;
trattasi della eccezionalissima ipotesi di omonimia, nella quale trova applicazione l'art. 1992 c.c., giacchè il presentatore è legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo pur se non titolare del diritto, sussistendo in tal caso il diverso fenomeno di scissione tra legittimazione e titolarità del diritto regolato dal citato articolo, la cui presunzione opera a favore del banchiere, liberato se abbia pagato al non titolare “senza dolo o colpa grave”; nel caso di specie, la banca non ha neppure pagato al creditore apparente, ipotesi disciplinata dall'art. 1189 c.c., ma all'unico possessore e legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo, pur se, pare, non titolare del diritto;
la banca convenuta ha così assolto ad ogni onere professionale e dovere di identificazione del presentatore del titolo, mediante l'adozione di cautele ed accorgimenti suggeriti dalle circostanze del caso concreto, in osservanza del principio della diligenza professionale a norma dell'art. 1176 c. 2 c.c.; la banca ha meramente accreditato l'assegno “non trasferibile” intestato a sul conto corrente della propria cliente, sig.ra R_ R_
come da conforme e letterale indicazione apposta sul titolo dalla stessa società
[...]
attrice; vieppiù il titolo non presentava alcuna alterazione, men che meno sospetta, sicchè nessun ulteriore accertamento rispetto a quello della corrispondenza delle generalità della cliente con quelle scritte sullo stesso titolo, incombeva sulla banca convenuta;
il richiamo operato dall'attrice alla dottrina ed alla giurisprudenza relativa all'art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 non è pertinente al caso concreto, in primis riferendosi alle diverse ipotesi di assegni falsificati, alterati e/o contraffatti, documenti di riconoscimento falsi e/o contraffatti, mancato controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni;
d'altronde pure in detti casi, la più recente giurisprudenza di merito, come parte di quella di legittimità, ha escluso la responsabilità del banchiere osservando che, essendo la intestataria del titolo, già conosciuta come correntista allorché aveva posto all'incasso l'assegno de quo, "anche con la diligenza del medio banchiere" non vi sarebbe stato perciò motivo di dubitare della pagina 5 di 10 legittimità della negoziazione e del successivo incasso di esso, sicchè non è ravvisabile alcuna mancanza di diligenza sia pur lieve nel comportamento tenuto dalla banca per aver consentito le dette operazioni;
- il caso di specie è di mera omonimia e non di falsificazione del titolo, che esonera comunque e del tutto da ogni responsabilità la banca convenuta, che non avrebbe potuto compiere nessuna altra indagine concreta ulteriore, rispetto a quella già compiuta, di accertamento dell'identità del presentatore, se non la corrispondenza delle generalità della correntista con quelle dattiloscritte sul titolo, ma soprattutto e ancor più sulla genuinità del titolo essendo il titolo negoziato quello vero ed autentico, quello stesso redatto dalla società attrice, privo di alterazioni e contraffazioni;
- quando, come nel caso di specie, l'assegno di traenza (che per sua natura è privo di sottoscrizione) non viene consegnato personalmente al beneficiario, ma per posta, il soggetto nel cui interesse sia stata eseguita tale modalità di consegna, se ne assume in proprio il rischio sia della pura e semplice perdita del titolo sia che lo stesso possa essere negoziato da chi ne sia venuto in possesso;
evidente appare quindi la negligenza della società attrice, non risultando altresì dal titolo alcun altro riferimento sulla identità dell'intestatario dell'assegno; non risulta neanche, allo stato, come e dove realmente sia stato spedito l'assegno de quo, potendo solo presumersi, dalla narrativa dei fatti esposta dalla società attrice, che sia stato inviato a mezzo posta ordinaria alla residenza dell'avente diritto in DI AN (BG); come tale assegno sia poi finito nelle mani della sig.ra R_
residente in [...], non è dato allo stato degli atti sapere, non avendo la
[...]
società attrice prodotto la lettera accompagnatoria dell'assegno.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 19.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il
21.2.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Scendendo al merito, va osservato che la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
In via generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del pagina 6 di 10 titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso; in particolare, la responsabilità della banca negoziatrice va ricondotta nell'alveo della responsabilità contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., conseguendone che nell'azione promossa dal danneggiato la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c. 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (cfr., ex multis, Cass SS.UU. n. 12477/2018).
Ciò posto, va osservato che:
- è incontestato che il titolo negoziato era autentico, privo di ogni alterazione o contraffazione e riportava esclusivamente il nome e il cognome del soggetto beneficiario;
- è incontestato che il possessore del titolo era già correntista della banca convenuta presso la succursale di ZI, località di sua stessa residenza;
- la convenuta ha dimostrato che, al momento dell'incasso, la cliente ha presentato un documento di identità in corso di validità, privo di segni o altri indizi di falsità (patente di guida) assieme al codice fiscale;
il possessore del titolo, sig.ra nata a [...] R_
Balneario (BG) (come da certificato di nascita) e residente in [...], è omonimo della beneficiaria del risarcimento, sig.ra nata a [...] e R_
residente in altra città, a DI AN (BG);
- è incontestato che l'assegno è stato spedito a mezzo posta;
- la denuncia penale del soggetto legittimato, allegata all'atto di citazione, è intervenuta oltre due mesi dopo (13.9.2012) la negoziazione dell'assegno (4.7.2012).
Invero, la convenuta, a fronte dell'apertura del conto corrente da parte del possessore del titolo (sia pure qualche giorno prima della negoziazione dello stesso: il che non è ex se una circostanza decisiva per ritenere la responsabilità della banca in ordine ai controlli, trattandosi di elemento che va valutato unitamente a tutti gli aspetti della vicenda) e, quindi pagina 7 di 10 a fronte del fatto che il possessore fosse già cliente presso la succursale di ZI (luogo di sua residenza), ha eseguito i controlli dovuti sulla base dei documenti offerti, che non presentavano segni di alterazione o falsificazione, non potendosi pretendere, come sostenuto dall'attrice, controlli più approfonditi, atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il
Comune di nascita” (cfr. Cass. n. 3649/2021) e “in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale”
(cfr. Cass. n. 34107/2019).
Risulta evidente, quindi, che la convenuta, dopo essersi debitamente accertata della genuinità del titolo (essendo il titolo negoziato quello vero ed autentico, ossia quello stesso redatto dalla società attrice, privo di alterazioni e contraffazioni) ha accreditato l'assegno
“non trasferibile” intestato a sul conto corrente della propria cliente, sig.ra R_
dopo aver altresì controllato la corrispondenza delle generalità della cliente R_ con quelle risultanti dall'indicazione apposta sul titolo della stessa società attrice. Inoltre,
pagina 8 di 10 con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. la convenuta ha depositato il certificato di nascita della sig.ra nata a Trescore Balneario (BG) il [...], a [...] contraria ed in R_
contestazione all'assunto dell'attrice, secondo cui la cliente della banca con documenti falsi avrebbe richiesto l'apertura del conto e negoziato l'assegno, ed a conferma ulteriore che i documenti presentati dalla stessa in banca non fossero falsi e che la correntista R_
e la beneficiaria del risarcimento nata a [...] R_
l'11.10.1972 fossero omonime per nome e cognome.
Tra l'altro, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9769/2020).
Come visto, nella specie è incontestato che l'assegno sia stato inviato a mezzo posta e l'attrice, come eccepito dalla convenuta, non ha prodotto la lettera accompagnatoria con la quale l'assegno è stato inviato, essendo rimasto ignoto l'indirizzo del beneficiario riportato sulla lettera accompagnatoria, non potendo escludersi che l'assegno sia stato spedito per posta ordinaria e indirizzato proprio presso l'indirizzo di residenza della effettiva negoziatrice dell'assegno, il che è imputabile alla società attrice anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra indicato.
Pertanto, come dedotto dalla convenuta, il caso di specie rientrerebbe nell'ipotesi di omonimia disciplinata dall'art. 1992 c. 2 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato senza dolo o colpa grave dal debitore nei confronti del semplice possessore del titolo, avendo la banca pagato all'unico possessore e legittimato cartolarmente a ricevere la prestazione indicata nel titolo, pur se non titolare del diritto.
Pur volendo valorizzare la denuncia sporta dalla titolare del diritto al pagamento, tenuto conto della circostanza che la denuncia del soggetto legittimato è intervenuta oltre due mesi dopo la negoziazione dell'assegno, è comunque evidente che la convenuta non pagina 9 di 10 avrebbe potuto conoscere del mancato ricevimento del titolo da parte della effettiva beneficiaria del risarcimento prima ancora che venisse sporta la suddetta denuncia.
Alla luce di tanto non è possibile ritenere la sussistenza dell'inadempimento imputato alla convenuta, la quale ha offerto elementi precisi ed obiettivi tali da escludere eventuali profili di colpa, ragion per cui la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in ragione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, dell'assenza di istruttoria giudiziale e della vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 3.808,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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