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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 376 /2024 R.G.L. cui è stato riunito il proc. 17051/2024
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Salomone n.56, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Cinquegrana e Chiara Pucciarelli, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via S. Lucia n. 29.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via De Gasperi n.55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 8.1.2024 e 24.7.2024, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3712023007141910000 notificato il 30.11.2023 dall con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1
1.089,96 per pretesi contributi non versati da gennaio 2022 a dicembre 2022 relativi alla Gestione “Artigiani”; precisava di avere ricevuto il 6.6.2019 comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti dal 1.1.2014 (“da una verifica è risultato che Lei stato per l'anno 2014 socio della società del settore “terziario” FR e IO MA s.n.c Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2015 ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione…”), mentre successivamente con comunicazione del 1.8.2019 veniva informato che “…a seguito dell'accertamento d'ufficio del 01.08.2019, lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 01.01.2014 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2014”. Egli precisava di essere socio amministratore, unitamente al cugino Persona_1 ognuno titolare di una quota pari al 50% della società di famiglia la cui ragione sociale è “FR e IO MA s.n.c. di PP e FR MA”; che la società veniva inquadrata, senza soluzione di continuità, nell'ambito delle imprese
“industriali” con codice Ateco 23.99; di non avere svolto alcun tipo di prestazione lavorativa né manuale né di natura amministrativa né di altro tipo, limitandosi al compimento degli atti propri della carica sociale di amministratore e partecipando alla mera ripartizione degli utili eventualmente conseguiti;
asseriva infine l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione “Artigiani” nonché del conseguenziale avviso di addebito per il pagamento dei relativi contributi, essendo socio di società industriale. Concludeva chiedendo “1) In via del tutto preliminare si chiede che il presente giudizio di Opposizione venga riunito a quello pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sez.
Lavoro, RG 474/2022, Giudice Dott.ssa Elisa Tomassi, prossima udienza 21/03/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva per le motivazioni di cui al presente ricorso;
2) In via preliminare e cautelare, in ragione dell'ingiusto oltreché grave ed irreparabile danno che provocherebbe un'eventuale procedura esecutiva (periculum in mora) ed in accoglimento delle argomentazioni in punto di fatto e di diritto di cui in narrativa (fumus boni iuris), sospendere inaudita altera parte l'esecutività dell'avviso di addebito e del ruolo sottostante;
3) Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione Artigiani presso l' per tutti i motivi in fatto ed in diritti di cui al presente ricorso, CP_1 ordinare l'immediata cancellazione del ricorrente dalla relativa gestione con effetto retroattivo;
4) Per tutti i motivi esposti dichiarare nullo e/o invalido, illegittimo e/o inefficace e non produttivo di effetti l'avviso di addebito o comunque annullarlo o revocarlo e/o dichiararlo infondato per insussistenza della pretesa contributiva e per l'effetto ritenere non dovuta somma alcuna ed a nessun titolo;
5) Riconoscere in ogni caso non dovute, inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”.
Con riferimento al proc. R.G. 17051/2024, riunito, il ricorrente faceva riferimento all'avvenuta comunicazione di fermo amministrativo relativa al citato avviso di addebito;
asseriva un danno grave e irreparabile dal suddetto fermo trattandosi di un veicolo adibito al trasporto dei propri suoceri riconosciuti invalidi ex legge 104/92. Concludeva chiedendo: “In via preliminare e provvisoria sospendere inaudita altera parte l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla presente opposizione;
Nel merito dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in oggetto per l'assenza dei presupposti posti alla base dell'Avviso di Addebito n. 37120220016989213000; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”. Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di discussione, si costituiva l , CP_1 CP_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della in CP_2 quanto i crediti oggetto della controversia non erano stati oggetto di cessione, trattandosi di contributi successivi al 31.12.2005. Rilevava che la società non aveva denunciato personale dipendente con inquadramento idoneo alla gestione e direzione dell'attività in luogo dei soci titolari;
che la denuncia di sole 4 unità di personale dipendente risultava incompatibile con i requisiti dimensionali per l'inquadramento industriale;
che riguardo ai soci non risultava lo svolgimento di altre attività, né altra forma di contribuzione incompatibile con la gestione dell'impresa di famiglia;
che l'abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dal MA per l'impresa dovevano desumersi ai sensi dell'art. 2727 e 2729 c.c. con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciale (crf. dichiarazioni reddituali della società). Concludeva chiedendo che “si rigetti l'opposizione; in via gradata si rigetti la domanda di accertamento negativo del credito e si dichiari l'opponente tenuto al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto con condanna al relativo pagamento. Vittoria di spese.”.
In esito alla udienza cartolare del 27.5.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla . Infatti, i crediti previdenziali di cui al presente giudizio CP_2 sono stati accertati successivamente alla data del 31.12.2005 e pertanto non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla società cessionaria, alla luce del fatto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 CP_1 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, ermine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Quanto al merito, le opposizioni riunite sono fondate e vanno, pertanto, accolte, per come del resto ritenuto da altro giudice di questa sezione lavoro con riferimento a procedimento intentato per i medesimi motivi avverso più avvisi di addebito dal cugino del ricorrente, (v. sentenza n. 1074/24, g.l. dr. Ciaramella) e come Persona_1 ritenuto da questo Giudice con sentenza n. 7237/24 relativa al proc. 474/22, definito previo ricorso avanzato dal medesimo ricorrente e avente a oggetto altro avviso di addebito per la medesima causale, precedenti di cui è fatta menzione ex art. 118 disp. att c.p.c., stante la sovrapponibilità delle fattispecie concrete e delle ragioni di diritto. Com'è noto, ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, bisogna muovere dal fatto che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art.1 comma 203, il quale, nel riformulare la L. n.
160 del 1975, art. 29 comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;
tenuto conto che la L. n. 137 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. ex multis Cass. 18892/23, Cass.29914/21). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 443/1985, è imprenditore artigiano solo colui che, nell'esercizio professionale dell'impresa, esplichi "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo". La Suprema Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che “per assumere la predetta qualifica il titolare dell'impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro "anche manuale".(Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente – Cass. n. 2495 del 6/3/1998 - secondo cui "Confligge con la lettera e con la "ratio" delle norme di cui alla L. n. 443 del 1985, artt. 2 e 3, l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato L. n. 443 del 1985, art. 2 imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono - in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla L. 8 agosto 1985 n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa - legittimamente dirsi "imprenditori artigiani", pur espletando, nell'organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società)." (v Cass. n. 18394/2019). In applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., non vi è dubbio che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi;
infatti, l' , parte convenuta in senso formale, è attore in senso sostanziale della pretesa CP_1 esercitata nei confronti del ricorrente di cui deve, quindi, provare il fondamento. Nel caso in esame, l resistente non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della CP_3 pretesa contributiva e, in particolare, non ha provato l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente, anche manuale, all'interno della società da parte del MA. L si è limitato ad indicare dei fatti che rivestirebbero la qualità di indizi idonei CP_3 ad integrare la presunzione dello svolgimento di tale attività; tuttavia, si tratta di indizi che sono privi del carattere della gravità, precisione e concordanza e che, pur complessivamente considerati, non sono dimostrativi dei presupposti necessari all'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani. In particolare, l ha dedotto che l'occupazione prevalente del ricorrente nella CP_1 società si desumerebbe dal fatto che “la società non denuncia personale dipendente con inquadramento idoneo alla gestione e direzione dell'attività in luogo dei soci titolari”; ed invero, pur prescindendo dalla genericità del rilievo, tale circostanza – anche ove fosse vera – non consente in alcun modo di inferire che il ricorrente (e non, magari, l'altro socio) svolga attività prevalente, anche manuale, nell'azienda. Infatti, ai sensi della l. n. 443/85, è imprenditore artigiano il soggetto, il quale – non solo esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendo la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione – ma svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo. Ebbene, l nulla ha dedotto in ordine al processo produttivo posto in essere in CP_1 azienda ed al tipo di intervento manuale compiuto su tale processo dal ricorrente, mancando qualunque allegazione sull'attività di carattere manuale che il MA compie in azienda. Come si è detto, infatti, presupposto imprescindibile della pretesa contributiva azionata dall è pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa anche manuale all'interno CP_1 dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria. Dalla visura camerale della società, inoltre, emerge che il codice Ateco attribuitole, in alcun modo posto in discussione dall è il n. 23.99 che individua le aziende CP_1 industriali la cui attività consiste nella “Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi”, tra cui rientra anche l'attività di “produzione, fornitura e costruzione in proprio di conglomerati bituminosi” svolta dalla società facente capo al ricorrente e al cugino. Tale codice – funzionale alla classificazione di ciascuna attività in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statici – introduce un elemento distonico rispetto alla ricostruzione offerta dall con l'iscrizione del ricorrente alla Gestione CP_1
Artigiani. Di fatto, l nella specie, ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio mediante il CP_1 ricorso alla presunzione. Va rammentato che sul punto, l'art. 2729 c.c. prevede, al suo primo comma, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Per come rammenta la Cassazione, sez. lavoro, 30 giugno 2021, n. 18611 (…) “si intende: a) per gravità, la capacità della presunzione di produrre conclusioni relative al factum probandum che abbiano un rilevante grado di attendibilità (…) affinché vi sia gravità non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e di probabilità (ex multis, Cass., 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22656); b) per precisione, l'idoneità della presunzione a produrre conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati;
c) in relazione alla concordanza, l'opinione dominante ha sposato un'interpretazione estensiva, secondo la quale non occorre, per fondare un ragionamento inferenziale, il ricorso di plurime e concordi presunzioni, ben potendo anche solo una presunzione, laddove sufficientemente grave e particolarmente precisa, costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato”(Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088). Alla stregua di tali considerazione, in fattispecie più recente, la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 , ha sostenuto che: “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge 3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. (…) Giova precisare che, in materia, l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018). 12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639). Ne consegue che, tenuto conto del criterio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art., 2697 c.c., non sussistono elementi per ritenere che l'attività svolta dal ricorrente rivesta il requisito dell'abitualità e della prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. A fronte del materiale probatorio raccolto, la presunzione adoperata dall non CP_1 appare assistita dai canoni sopra citati della gravità, precisione e concordanza Per quanto complessivamente esposto, gli indici fattuali indicati dall per desumere CP_1 lo svolgimento di un'attività di lavoro presso da parte del ricorrente nella “FR e IO MA s.n.c. di PP e FR MA” sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto da parte sua nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo perdurante di iscrizione alla gestione separata di cui si tratta .
Alla luce delle considerazioni svolte, non può ritenersi raggiunta la prova della fondatezza della pretesa azionata dall e, pertanto, va dichiarata l'insussistenza del CP_1 complessivo credito contributivo portato dagli avvisi di addebito impugnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara insussistenti i crediti contributivi azionati dall e portati dall'avviso di addebito opposto n. 3712023007141910000 CP_1
e alla conseguenziale comunicazione di fermo amministrativo. Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.250,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 27.5.25
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 27.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 376 /2024 R.G.L. cui è stato riunito il proc. 17051/2024
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
Salomone n.56, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Cinquegrana e Chiara Pucciarelli, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via S. Lucia n. 29.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via De Gasperi n.55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 8.1.2024 e 24.7.2024, poi riuniti per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3712023007141910000 notificato il 30.11.2023 dall con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1
1.089,96 per pretesi contributi non versati da gennaio 2022 a dicembre 2022 relativi alla Gestione “Artigiani”; precisava di avere ricevuto il 6.6.2019 comunicazione di iscrizione alla gestione commercianti dal 1.1.2014 (“da una verifica è risultato che Lei stato per l'anno 2014 socio della società del settore “terziario” FR e IO MA s.n.c Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2015 ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, per legge Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione…”), mentre successivamente con comunicazione del 1.8.2019 veniva informato che “…a seguito dell'accertamento d'ufficio del 01.08.2019, lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio dell'attività dal 01.01.2014 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.04.2014”. Egli precisava di essere socio amministratore, unitamente al cugino Persona_1 ognuno titolare di una quota pari al 50% della società di famiglia la cui ragione sociale è “FR e IO MA s.n.c. di PP e FR MA”; che la società veniva inquadrata, senza soluzione di continuità, nell'ambito delle imprese
“industriali” con codice Ateco 23.99; di non avere svolto alcun tipo di prestazione lavorativa né manuale né di natura amministrativa né di altro tipo, limitandosi al compimento degli atti propri della carica sociale di amministratore e partecipando alla mera ripartizione degli utili eventualmente conseguiti;
asseriva infine l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio nella gestione “Artigiani” nonché del conseguenziale avviso di addebito per il pagamento dei relativi contributi, essendo socio di società industriale. Concludeva chiedendo “1) In via del tutto preliminare si chiede che il presente giudizio di Opposizione venga riunito a quello pendente innanzi al Tribunale di Napoli, Sez.
Lavoro, RG 474/2022, Giudice Dott.ssa Elisa Tomassi, prossima udienza 21/03/2024 per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva per le motivazioni di cui al presente ricorso;
2) In via preliminare e cautelare, in ragione dell'ingiusto oltreché grave ed irreparabile danno che provocherebbe un'eventuale procedura esecutiva (periculum in mora) ed in accoglimento delle argomentazioni in punto di fatto e di diritto di cui in narrativa (fumus boni iuris), sospendere inaudita altera parte l'esecutività dell'avviso di addebito e del ruolo sottostante;
3) Nel merito, previa declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella Gestione Artigiani presso l' per tutti i motivi in fatto ed in diritti di cui al presente ricorso, CP_1 ordinare l'immediata cancellazione del ricorrente dalla relativa gestione con effetto retroattivo;
4) Per tutti i motivi esposti dichiarare nullo e/o invalido, illegittimo e/o inefficace e non produttivo di effetti l'avviso di addebito o comunque annullarlo o revocarlo e/o dichiararlo infondato per insussistenza della pretesa contributiva e per l'effetto ritenere non dovuta somma alcuna ed a nessun titolo;
5) Riconoscere in ogni caso non dovute, inapplicabili e/o errate nel loro ammontare le sanzioni irrogate;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”.
Con riferimento al proc. R.G. 17051/2024, riunito, il ricorrente faceva riferimento all'avvenuta comunicazione di fermo amministrativo relativa al citato avviso di addebito;
asseriva un danno grave e irreparabile dal suddetto fermo trattandosi di un veicolo adibito al trasporto dei propri suoceri riconosciuti invalidi ex legge 104/92. Concludeva chiedendo: “In via preliminare e provvisoria sospendere inaudita altera parte l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui alla presente opposizione;
Nel merito dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in oggetto per l'assenza dei presupposti posti alla base dell'Avviso di Addebito n. 37120220016989213000; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”. Rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo relativo ai crediti vantati dall , con contestuale fissazione della udienza di discussione, si costituiva l , CP_1 CP_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della in CP_2 quanto i crediti oggetto della controversia non erano stati oggetto di cessione, trattandosi di contributi successivi al 31.12.2005. Rilevava che la società non aveva denunciato personale dipendente con inquadramento idoneo alla gestione e direzione dell'attività in luogo dei soci titolari;
che la denuncia di sole 4 unità di personale dipendente risultava incompatibile con i requisiti dimensionali per l'inquadramento industriale;
che riguardo ai soci non risultava lo svolgimento di altre attività, né altra forma di contribuzione incompatibile con la gestione dell'impresa di famiglia;
che l'abitualità e la prevalenza dell'attività svolta dal MA per l'impresa dovevano desumersi ai sensi dell'art. 2727 e 2729 c.c. con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani ed esercenti attività commerciale (crf. dichiarazioni reddituali della società). Concludeva chiedendo che “si rigetti l'opposizione; in via gradata si rigetti la domanda di accertamento negativo del credito e si dichiari l'opponente tenuto al pagamento delle somme dovute per le poste azionate nel titolo opposto con condanna al relativo pagamento. Vittoria di spese.”.
In esito alla udienza cartolare del 27.5.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla . Infatti, i crediti previdenziali di cui al presente giudizio CP_2 sono stati accertati successivamente alla data del 31.12.2005 e pertanto non rientrano tra quelli cartolarizzati e ceduti alla società cessionaria, alla luce del fatto che la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 CP_1 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, ermine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto della cessione in discorso. Quanto al merito, le opposizioni riunite sono fondate e vanno, pertanto, accolte, per come del resto ritenuto da altro giudice di questa sezione lavoro con riferimento a procedimento intentato per i medesimi motivi avverso più avvisi di addebito dal cugino del ricorrente, (v. sentenza n. 1074/24, g.l. dr. Ciaramella) e come Persona_1 ritenuto da questo Giudice con sentenza n. 7237/24 relativa al proc. 474/22, definito previo ricorso avanzato dal medesimo ricorrente e avente a oggetto altro avviso di addebito per la medesima causale, precedenti di cui è fatta menzione ex art. 118 disp. att c.p.c., stante la sovrapponibilità delle fattispecie concrete e delle ragioni di diritto. Com'è noto, ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, bisogna muovere dal fatto che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata modificata dalla L. n. 662 del 1996, art.1 comma 203, il quale, nel riformulare la L. n.
160 del 1975, art. 29 comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;
tenuto conto che la L. n. 137 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n.
3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. ex multis Cass. 18892/23, Cass.29914/21). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 443/1985, è imprenditore artigiano solo colui che, nell'esercizio professionale dell'impresa, esplichi "in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo". La Suprema Corte, interpretando tale norma, ha chiarito che “per assumere la predetta qualifica il titolare dell'impresa deve svolgere in essa non solo un lavoro personale, ma è altresì necessario che si tratti di un lavoro "anche manuale".(Cass. n. 28431 del 22/12/2011, che ha ribadito quanto già affermato in una sentenza risalente – Cass. n. 2495 del 6/3/1998 - secondo cui "Confligge con la lettera e con la "ratio" delle norme di cui alla L. n. 443 del 1985, artt. 2 e 3, l'assunto secondo cui il socio non apportatore di opera manuale di un'impresa artigiana composta da due persone debba, in conseguenza della sola vicenda della sua formale contitolarità dell'impresa, essere considerato, al pari del socio apportatore di opera manuale, personalmente imprenditore artigiano, mentre, a mente del citato L. n. 443 del 1985, art. 2 imprenditore artigiano è, pur sempre, soltanto colui che eserciti personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare l'impresa stessa, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Ne consegue che non tutti i soci di una impresa artigiana possono - in assenza dei requisiti specificamente e tassativamente elencati nelle citate norme di cui alla L. 8 agosto 1985 n. 443, e per il solo fatto di risultare contitolari della relativa impresa - legittimamente dirsi "imprenditori artigiani", pur espletando, nell'organizzazione del lavoro, incombenze meramente amministrative e senza, per contro, svolgere la (necessaria) attività manuale, prestata, invece, dal (dai) consoci. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione dagli elenchi nominativi degli artigiani avanzata, a fini di sgravi contributivi, dal socio di un panificio che, aveva evidenziato, a fondamento della richiesta, la sua qualità di socio non apportatore di opera manuale nella società)." (v Cass. n. 18394/2019). In applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., non vi è dubbio che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi;
infatti, l' , parte convenuta in senso formale, è attore in senso sostanziale della pretesa CP_1 esercitata nei confronti del ricorrente di cui deve, quindi, provare il fondamento. Nel caso in esame, l resistente non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della CP_3 pretesa contributiva e, in particolare, non ha provato l'effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente, anche manuale, all'interno della società da parte del MA. L si è limitato ad indicare dei fatti che rivestirebbero la qualità di indizi idonei CP_3 ad integrare la presunzione dello svolgimento di tale attività; tuttavia, si tratta di indizi che sono privi del carattere della gravità, precisione e concordanza e che, pur complessivamente considerati, non sono dimostrativi dei presupposti necessari all'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani. In particolare, l ha dedotto che l'occupazione prevalente del ricorrente nella CP_1 società si desumerebbe dal fatto che “la società non denuncia personale dipendente con inquadramento idoneo alla gestione e direzione dell'attività in luogo dei soci titolari”; ed invero, pur prescindendo dalla genericità del rilievo, tale circostanza – anche ove fosse vera – non consente in alcun modo di inferire che il ricorrente (e non, magari, l'altro socio) svolga attività prevalente, anche manuale, nell'azienda. Infatti, ai sensi della l. n. 443/85, è imprenditore artigiano il soggetto, il quale – non solo esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendo la piena responsabilità dell'impresa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti la sua direzione e gestione – ma svolge prevalentemente in prima persona l'attività, intervenendo, anche manualmente, nel processo produttivo. Ebbene, l nulla ha dedotto in ordine al processo produttivo posto in essere in CP_1 azienda ed al tipo di intervento manuale compiuto su tale processo dal ricorrente, mancando qualunque allegazione sull'attività di carattere manuale che il MA compie in azienda. Come si è detto, infatti, presupposto imprescindibile della pretesa contributiva azionata dall è pur sempre la prestazione di un'attività lavorativa anche manuale all'interno CP_1 dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria. Dalla visura camerale della società, inoltre, emerge che il codice Ateco attribuitole, in alcun modo posto in discussione dall è il n. 23.99 che individua le aziende CP_1 industriali la cui attività consiste nella “Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi”, tra cui rientra anche l'attività di “produzione, fornitura e costruzione in proprio di conglomerati bituminosi” svolta dalla società facente capo al ricorrente e al cugino. Tale codice – funzionale alla classificazione di ciascuna attività in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statici – introduce un elemento distonico rispetto alla ricostruzione offerta dall con l'iscrizione del ricorrente alla Gestione CP_1
Artigiani. Di fatto, l nella specie, ha ritenuto assolto il proprio onere probatorio mediante il CP_1 ricorso alla presunzione. Va rammentato che sul punto, l'art. 2729 c.c. prevede, al suo primo comma, che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Per come rammenta la Cassazione, sez. lavoro, 30 giugno 2021, n. 18611 (…) “si intende: a) per gravità, la capacità della presunzione di produrre conclusioni relative al factum probandum che abbiano un rilevante grado di attendibilità (…) affinché vi sia gravità non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di ragionevolezza e di probabilità (ex multis, Cass., 8 ottobre 2013, n. 22898; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22656); b) per precisione, l'idoneità della presunzione a produrre conclusioni chiare, convergenti e non equivoche sui fatti ignorati;
c) in relazione alla concordanza, l'opinione dominante ha sposato un'interpretazione estensiva, secondo la quale non occorre, per fondare un ragionamento inferenziale, il ricorso di plurime e concordi presunzioni, ben potendo anche solo una presunzione, laddove sufficientemente grave e particolarmente precisa, costituire da sola il fondamento probatorio dell'accertamento del fatto ignorato”(Cass., 29 luglio 2009, n. 17574; Cass., 11 settembre 2007, n. 19088). Alla stregua di tali considerazione, in fattispecie più recente, la Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944 , ha sostenuto che: “Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge 3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. (…) Giova precisare che, in materia, l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018). 12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell'impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639). Ne consegue che, tenuto conto del criterio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art., 2697 c.c., non sussistono elementi per ritenere che l'attività svolta dal ricorrente rivesta il requisito dell'abitualità e della prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti. A fronte del materiale probatorio raccolto, la presunzione adoperata dall non CP_1 appare assistita dai canoni sopra citati della gravità, precisione e concordanza Per quanto complessivamente esposto, gli indici fattuali indicati dall per desumere CP_1 lo svolgimento di un'attività di lavoro presso da parte del ricorrente nella “FR e IO MA s.n.c. di PP e FR MA” sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto da parte sua nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, con conseguente obbligo perdurante di iscrizione alla gestione separata di cui si tratta .
Alla luce delle considerazioni svolte, non può ritenersi raggiunta la prova della fondatezza della pretesa azionata dall e, pertanto, va dichiarata l'insussistenza del CP_1 complessivo credito contributivo portato dagli avvisi di addebito impugnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede: Accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara insussistenti i crediti contributivi azionati dall e portati dall'avviso di addebito opposto n. 3712023007141910000 CP_1
e alla conseguenziale comunicazione di fermo amministrativo. Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
2.250,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 27.5.25
Il Giudice
Dr. Elisa Tomassi