Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5965/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa NA Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5965/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 zo, e in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Baio Generoso, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 29.07.2024 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
03.09.2001 in VI LA (SA) con [nato a Controparte_1
AG (SA) il 2.07.1959 (C.F. )], dal quale sono nate tre C.F._2 figlie, (20.08.2003), NA (27.07.2005) e (02.04.2008), ha Per_1 Per_2 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto della figlia minore con collocamento presso di sé e la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto in ricorso;
2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di complessivi euro 1.500,00 per le tre figlie;
3) la contribuzione del resistente nella misura del 75% alle spese straordinarie delle figlie;
4) che le spese sostenute dalla figlia durante il Per_2 soggiorno in Cina per il progetto AFS Intercultura fossero integralmente poste a carico del resistente. si costituiva con comparsa del 27.12.2024 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni della separazione.
Alla udienza del 14.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano l'accordo raggiunto (con le note del 10.01.2025) in ordine alle condizioni della separazione.
Più precisamente le parti hanno concordato che:
“a) Il sig. verserà entro il giorno 3 di ogni mese, con decorrenza CP_1 gennaio 2025. l'importo di euro 800,00 in favore della sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico sul conto a lei intestato, come contributo al mantenimento delle figlie
e NA (euro 400,00 ciascuna), maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti e conviventi con la sig.ra presso il suo domicilio in Roma. Per_3
Detto importo dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
b) I coniugi si faranno carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della prole, secondo le linee guida del CNF che le parti dichiarano di aver letto e di conoscere;
quanto alla figlia minorenne finché Persona_4
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sarà in Cina (ossia fino al giugno 2025) ciascun genitore provvederà direttamente alle sue esigenze in parti uguali;
c) La casa coniugale, in comproprietà tra le parti, non viene assegnata a nessuno dei coniugi ma viene concesso il diritto di abitazione al sig. fino a CP_1 giugno 2025 ed il sig. si farà carico per intero delle spese straordinarie CP_1 connesse ai lavori dell'ascensore della palazzina dove si trova il suddetto immobile ed ai lavori del superbonus 110; quando la figlia minore tornerà dalla Per_2
Cina, se resterà a vivere a VI LA con il padre, la casa sarà a lui assegnata e la sig.ra contribuirà al suo mantenimento;
se, invece, Parte_1
deciderà di trasferirsi a Roma raggiungendo madre e sorelle, il padre Per_2 contribuirà al suo mantenimento. In entrambi i casi la misura del mantenimento dovrà essere concordata tra le parti tenendo conto del preminente interesse della minore;
d) Qualora dovesse trasferirsi a Roma, o comunque in luogo diverso dalla Per_2 casa coniugale, in mancanza dei presupposti per l'assegnazione della stessa al marito od alla moglie, il coniuge che continuerà a viverci dovrà corrispondere all'altro in quanto comproprietario una indennità mensile pari al 50% del valore locatizio dell'immobile;
e) In quanto maggiorenni, e NA potranno incontrare il padre Per_1 liberamente, secondo gli accordi che loro stesse prenderanno Controparte_1 con il padre;
f) Quando rientrerà dalla Cina avrà già compiuto 17 anni e nei mesi che Per_2 la separeranno dal compimento della maggiore età, la frequentazione con il genitore non collocatario terrà conto delle esigenze di studio della ragazza ma dovrà essere improntata sul principio della bigenitorialità, dovendosi mantenere un rapporto equilibrato con la madre e con il padre”.
A tale udienza la causa veniva assegnata ex art. 473-bis.22 c.p.c. al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente
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ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente con la seguente precisazione.
Nelle condizioni concordate, difatti, le parti (verosimilmente per mera dimenticanza) non si sono espresse in ordine all'affidamento della minore Per_2 che va congiuntamente affidata ad entrambi i genitori non essendo emerse carenze genitoriali di sorta a carico delle parti.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
LU (SA) il 20.08.1973 (C.F. ] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )];
[...] C.F._2
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore Per_2
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(02.04.2008); CP_1
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
10.01.2024 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di VI
LA (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Giudice est. dott.ssa NA Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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