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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/09/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1563/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 419 /2023”
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, in qualità Parte_1 P.IVA_1 di procuratrice di (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Loreto alla via Trieste 41 presso lo studio dell'avv. Monia Mariani
( ) che la rappresenta e difende con l'avv. Claudia Pasqua- CodiceFiscale_2 lini ( , in virtù di mandato congiunto posto in calce all'atto di ci- C.F._3 tazione del procedimento di primo grado;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.
Walter Giacomo Caturano (C.F. in virtù di mandato in calce al- C.F._4 la comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATA -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n.419 depositata il 28.8.2023 dal Giudice di Parte_3
1 Pace di Matera che aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata nei confronti di avendola ritenuta carente di legittimazione Controparte_1 attiva e l'aveva condannata al pagamento delle spese giudiziali.
L'appellante, infatti, premettendo di agire quale procuratrice di Parte_2 aveva evidenziato la mancata riduzione del costo del credito, a norma dell'art. 125 sexies TUB, con riferimento al contratto di mutuo 368322, stipulato l'11.4.2017 dal con estinto anticipatamente, quando non erano ancora scadute Parte_2 CP_1
71 rate e il mancato rimborso di € 2.588,36 a titolo di residuo pro rata temporis dei co- sti accessori. A tal fine, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 77
c.p.c., essendo stata ritenuta erroneamente necessaria dal primo giudice l'autenticazione della sottoscrizione della procura a mezzo atto notarile e l'allegazione del documento identificativo del mandante, nonché sostenuto il conferimento di un incarico solo di na- tura processuale, senza potere rappresentativo sostanziale, in assenza di indicazione del rapporto giuridico sottostante e dell'azione da promuoversi, laddove dalla procura pro- dotta in atti si evinceva il potere rappresentativo conferitole dal Nel merito Parte_2 ha ribadito la fondatezza della domanda restitutoria, di talché -previo accertamento della legittimazione attiva per il rimborso della quota parte degli oneri connessi al contratto estinto di cui in premessa e la declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole con- trattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci richieste- ha concluso per la condanna di al pagamento in suo favore di € 2.588,36, oltre interessi CP_1 legali dalla data di estinzione anticipata, nonché alla restituzione di € 1.332,18 corrispo- ste dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata di interessi con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in capo alla
Inoltre ha ribadito l'infondatezza dell'avversa pretesa, assumendo di Parte_3 non essere percettore delle somme chieste in restituzione dall'appellante, quantomeno per la somma di € 2.239,28, versate al mediatore creditizio, quali oneri di intermedia- zione, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione atti- va dell'appellante per carenza di forma. Sul punto si reputa, alla stregua di un consolida-
2 to orientamento giurisprudenziale che il mandato con rappresentanza sostanziale che contenga espressamente anche il potere di agire giudizialmente deve avere solo la forma scritta, senza ulteriori formalismi ed in particolare senza necessità di autenticazione no- tarile (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro 8/1/2002 n.132).
Pertanto, la procura conferita per il contenuto deve ritenersi valida ed efficace, anche per effetto dell'adozione dell'ordinanza resa in data 19/3/2025, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c. e dell'autenticazione notarile della firma del prodot- Parte_2 ta in atti, ciò che esclude ogni dubbio sul potere conferito a di agire in Parte_3 giudizio nei confronti di per la ripetizione degli oneri corrisposti in conse- CP_1 guenza del finanziamento sottoscritto il 11/4/2017 e contraddistinto dal n.368322. Tanto impone di negare altresì la fondatezza della tesi dell'appellata, sostenuta nella sentenza impugnata, per la quale la sarebbe priva di legittimazione ad agire per Parte_3 omessa indicazione del rapporto sostanziale oggetto della procura rilasciata dal CP_2
[...]
Va disattesa altresì l'eccezione relativa al difetto di titolarità passiva di (inte- CP_1 sa in senso sostanziale, come carenza di obbligo di restituzione di somme versate a ter- zi), trattandosi di somme incassate dalla società convenuta e da questa versate al media- tore: infatti, il contratto di finanziamento, comprendente anche tale voce di costo, che è stata conteggiata da unitamente alle altre commissioni previste, è stato stipu- CP_1 lato tra le odierne parti in causa. Pertanto, la domanda di ripetizione deve essere propo- sta nei confronti della società finanziaria, cui compete esclusivamente la possibilità di agire in regresso nei confronti dell'intermediario, senza alcun obbligo per il cliente con- sumatore di parcellizzazione dell'azione giudiziaria per ottenere la restituzione degli importi dovuti in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento sulla base della de- stinazione finale del denaro corrisposto al momento della stipulazione del contratto, at- teso il collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso (cfr. per tutte Trib. Ferrara sent.2/2/2023 n.81). In altri termini, anche tali vo- ci rientrano nel concetto di “costo complessivo del credito”, la cui equa riduzione viene inderogabilmente sancita dal TUB, alla luce della sentenza TO: più specificamente la giurisprudenza di merito ha chiarito che non v'è ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (ossia all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, dal momento che l'attività svolta di ac-
3 quisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti è fase ineli- minabile della concessione di credito, conseguente ad una tipica valutazione imprendi- toriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi dell'istituto finanziatore, ovvero se gestire la fase di produzione dei contratti internamente, servendosi del personale di filia- le o se esternalizzarlo, utilizzando il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori con- venzionati (cfr. Trib. Torino ord. 20.03.2023, conf. Trib. Roma 8.02.2023; Corte App.
Genova 9.03.2023; Corte App. Torino 23.06.23).
In particolare è stato correttamente ritenuto che la circostanza per cui parte degli oneri accessori versati dal cliente alla finanziatrice sia stata da quest'ultima riservata a terzi soggetti non fa venir meno la legittimazione passiva dell'istituto, proprio per il fatto che il pagamento delle somme era stato contrattualmente stabilito tra le parti, sicché nessuna influenza spiega la destinazione finale del denaro, essendo gli intermediari estranei al rapporto negoziale, ragion per cui il mutuatario non avrebbe alcun titolo per chiedere a questi la restituzione dei relativi importi. Peraltro il mutuante, laddove avesse inteso far valere l'effettiva destinazione finale degli oneri corrisposti dal cliente, avrebbe potuto chiamare in giudizio i destinatari del denaro per essere manlevata e, comunque, avrebbe titolo per chiedere la restituzione di tali somme una volta effettuata la restituzione al mutuatario (Trib. Brescia sent. 13.04.2023). A nulla rileva, pertanto, la circostanza che tali somme siano state versate ad un soggetto terzo, in quanto ciò eventualmente riguar- da i rapporti interni tra società resistente e intermediario finanziario, con il quale, inve- ce, il non ha alcun rapporto diretto, essendo il contratto di mutuo intercorso Parte_2 tra le parti e avendo perciò il cliente diritto di ripetizione di tali costi nei confronti del mutuante.
Nel merito la domanda dell'appellante è fondata.
È pacifico, in virtù dell'art. 125 sexies TUB che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento fa sorgere per il cliente della banca, il diritto alla restituzione di una parte delle somme corrisposte a titolo di oneri finanziari.
La nota decisione della Corte di Giustizia Europea (Sez. I c.d. sentenza TO) ha chia- rito definitivamente che “l'art. 16 paragrafo 1 Direttiva CE 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consuma- tori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di
4 rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il principio fissato è, quindi, quello della proporzionale riduzione di tutti i costi associati al prestito, ovvero sia dei costi c.d. up front che dei costi c.d. recurring; i primi relativi alle spese di istruttoria, i secondi riconducibili alle spese legate alla durata del contratto.
La legge 23 luglio 2021 n.106 (c.d.“sostegni bis”) ha modificato l'art. 125 sexies TUB, adeguandolo alle direttive europee e alla citata sentenza della Corte di Giustizia Euro- pea. In tal senso il testo normativo ha finalmente chiarito che il rimborso al cliente fi- nanziato deve essere proporzionale alla vita residua del contratto e che riguarda tutti i costi del finanziamento, senza più distinzione tra i costi up front e recurring.
La giurisprudenza ha poi chiarito che:
a) la decisione e l'interpretazione contenuta nella sentenza c.d. TO hanno carattere vincolante per i giudici italiani (per tutte Cass. Civ. Sez.V sent.16/6/2017 n.15041,
3/3/2017 n. 5381, 8/2/2016 n. 2468);
b) l'efficacia vincolante per il giudice nazionale si estende “anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza”, salvo il limite del giudicato intervenuto tra le parti in epoca antecedente (cfr. Cass. Civ. sent. 11/9/2015, n. 17993).
Quest'ultimo principio va richiamato nel caso di specie in cui il contratto di finanzia- mento risale all'11.4.2017, in modo da dover superare e disapplicare la norma introdotta dall'art. 11 octies comma secondo legge 106/2021.
Tale norma, infatti, prevede che per il futuro sia i costi up front che quelli recurring, in ottemperanza alle direttive europee, dovranno essere restituiti al consumatore;
mentre per i finanziamenti già estinti, i costi up front non dovrebbero essere restituiti: in altri termini la novella normativa, introdotta per i contratti conclusi prima dell'entrata in vi- gore della stessa, dà di fatto rilevanza primaria ad una delle ultime fonti di diritto del nostro sistema, ovvero alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia,vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Questa disposizione però è contraria al diritto dell'UE che prevale sulla normativa na- zionale e alla sentenza della CGUE, che è decisione interpretativa di grado primario.
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno, infatti, efficacia dichiarativa del diritto, in quanto si limitano ad interpretare le norme europee vigenti, imponendo agli Stati mem- bri e ad ogni autorità di recepire ed interpretare il diritto europeo in maniera conforme.
Esse hanno valore retroattivo, così che quanto stabilito dall'art. 11 octies comma secon-
5 do legge 106/2021, nella parte in cui limita l'efficacia della disposizione dell'Unione, facendola valere solo per i contratti nuovi, deve essere disapplicato dal giudice italiano che dovrà invece attenersi alle disposizioni UE.
Pertanto, anche dopo la novella normativa dall'art. 11 octies comma 2 legge106/2021,
l'art. 125 sexies TUB continua ad applicarsi anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge per i quali, in caso di estinzione anticipata del fi- nanziamento, tutti gli oneri contrattuali, up front o recurring, devono essere restituiti al consumatore per la parte non eseguita del finanziamento.
Sul punto la Corte Costituzionale con la pronuncia n.263/2022 ha risolto tutte le que- stioni concernenti la corretta interpretazione dell'art.125 sexies TUB, applicabile ai con- tratti precedenti all'entrata in vigore della legge 106/2021. Più specificamente, la Con- sulta ha statuito chiaramente l'incompatibilità con la normativa europea del richiamo che l'art. 125 sexies TUB, nella versione successiva alla citata legge, effettua alle norme secondarie della Banca d'Italia e, in particolare, incompatibile con la citata sentenza Le- xitor, alla luce del cui contenuto deve, pertanto, essere letta ed interpretata la norma di cui all'art. 125 sexies TUB ai fini della riduzione dei costi dei finanziamenti anticipata- mente estinti quali quello oggetto del giudizio, attesa la natura dichiarativa ed efficacia vincolante per il giudice nazionale, nonché l'efficacia ultra partes e retroattiva. Da ciò chiaramente discende il diritto dell'appellante alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti alla stipula del finanziamento in oggetto, a prescindere dalla loro natura up- front o recurring e indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato concluso in epoca antecedente al luglio 2021. Molte pronunce, intervenute successivamente alla de- cisione della Consulta hanno accolto le domande proposte dai rispettivi attori in giudizi del tutto sovrapponibili a quello instaurato dalla in particolare, i giu- Parte_3 dici di legittimità con l'ordinanza n.14836 del 28.5.2024, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in materia e richiamato la precedente pronuncia del 6.9.2023, hanno ribadito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanzia- mento, alla riduzione del costo complessivo del credito, senza distinzione tra spese up front e recurring, in quanto il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previ- sto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché la distinzione tra oneri rimborsabili e non confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di forma-
6 zione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento antici- pato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, at- tuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che comprende
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Quanto esposto ha trovato sostegno in sede legislativa con il D.L. 104/2023, convertito dalla legge 136/2023, in cui è stata confermata l'applicabilità dei principi enunciati nella sentenza TO e quindi la rimborsabilità di tutti i costi del credito anticipatamente estinto senza distinzione tra oneri retrocedibili e quelli asseritamente non ripetibili.
In proposito, deve essere disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da
[...] sino alla pronuncia della CGUE che dovrebbe dirimere un presunto contrasto CP_1 della giurisprudenza della Corte di Giustizia tra la sentenza TO e quella
[...] del 9/2/2023: infatti, tale ultima pronuncia è interpretativa della diversa CP_3
Direttiva 2014/2017 che si riferisce all'ipotesi di contratti di mutuo fondiario, laddove la
Direttiva 2008/48, cui si riferisce la sentenza TO riguarda il credito al consumo, quale quello in esame. A tal fine nella stessa sentenza del 9/2/2023 (causa C-555) la
CGUE ha chiarito i motivi che giustificano la differente disciplina tra le estinzioni anti- cipate dei contratti di mutuo con garanzie reali e quella prevista per il credito concesso ai consumatori.
In ragione di ciò e stante la non contestazione tra le parti dell'entità delle somme dovute per costi up front e recurring, in conseguenza dell'anticipata estinzione del finanzia- mento n.368322 stipulato l'11/4/2017 dal con in riforma Parte_2 CP_1 dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta dall'appellante con condanna della alla restituzione in favore dell'appellante di € 2.588,36, oltre interessi CP_1 di natura moratoria dalla domanda (in assenza di prova della mala fede dell'accipiens, a norma dell'art.2033 c.c.), nonché alla ripetizione della somma di € 1.332,18, versata dalla in esecuzione della sentenza, giusta documentazione contabile Parte_1 prodotta in atti, importo maggiorato6 degli interessi legali dalla corresponsione al soddi- sfo.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata: le stesse, considerato il valore del-
7 la controversia, si liquidano in base ai parametri previsti dal D.M.55/2014, determinati per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 750,00 (€ 150 studio, € 150 fase intro- duttiva, € 200 trattazione, € 250 fase decisionale) per onorari ed in € 174,00 per esborsi ed € 1.400,00 per onorari (€ 250 studio, € 250 fase introduttiva,€ 450 trattazione, € 450 fase decisionale) per il presente giudizio, oltre per entrambi i gradi rimborso spese gene- rali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di Parte_3 procuratrice di con atto di citazione notificato il 13.10.2023 a Parte_2
avverso la sentenza n. 419 resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Matera in data 28.8.2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda formulata da Pt_3
e, per l'effetto, condanna al pagamento in
[...] Controparte_1 favore dell'appellante dell'importo di € 2.588,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla restituzione di € 1.332,18, corrisposti da in ese- Parte_3 cuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla corresponsione al soddisfo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore di delle spese giudizia- Parte_3 li, liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 750,00 per onorari e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi e € 1.400,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 10.9.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
8
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1563/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n. 419 /2023”
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, in qualità Parte_1 P.IVA_1 di procuratrice di (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Loreto alla via Trieste 41 presso lo studio dell'avv. Monia Mariani
( ) che la rappresenta e difende con l'avv. Claudia Pasqua- CodiceFiscale_2 lini ( , in virtù di mandato congiunto posto in calce all'atto di ci- C.F._3 tazione del procedimento di primo grado;
– APPELLANTE –
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.
Walter Giacomo Caturano (C.F. in virtù di mandato in calce al- C.F._4 la comparsa di costituzione in appello;
-APPELLATA -
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 9.7.2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, conte- nenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ha impugnato la sentenza n.419 depositata il 28.8.2023 dal Giudice di Parte_3
1 Pace di Matera che aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata nei confronti di avendola ritenuta carente di legittimazione Controparte_1 attiva e l'aveva condannata al pagamento delle spese giudiziali.
L'appellante, infatti, premettendo di agire quale procuratrice di Parte_2 aveva evidenziato la mancata riduzione del costo del credito, a norma dell'art. 125 sexies TUB, con riferimento al contratto di mutuo 368322, stipulato l'11.4.2017 dal con estinto anticipatamente, quando non erano ancora scadute Parte_2 CP_1
71 rate e il mancato rimborso di € 2.588,36 a titolo di residuo pro rata temporis dei co- sti accessori. A tal fine, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 77
c.p.c., essendo stata ritenuta erroneamente necessaria dal primo giudice l'autenticazione della sottoscrizione della procura a mezzo atto notarile e l'allegazione del documento identificativo del mandante, nonché sostenuto il conferimento di un incarico solo di na- tura processuale, senza potere rappresentativo sostanziale, in assenza di indicazione del rapporto giuridico sottostante e dell'azione da promuoversi, laddove dalla procura pro- dotta in atti si evinceva il potere rappresentativo conferitole dal Nel merito Parte_2 ha ribadito la fondatezza della domanda restitutoria, di talché -previo accertamento della legittimazione attiva per il rimborso della quota parte degli oneri connessi al contratto estinto di cui in premessa e la declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole con- trattuali che escludevano o limitavano la rimborsabilità delle voci richieste- ha concluso per la condanna di al pagamento in suo favore di € 2.588,36, oltre interessi CP_1 legali dalla data di estinzione anticipata, nonché alla restituzione di € 1.332,18 corrispo- ste dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorata di interessi con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in capo alla
Inoltre ha ribadito l'infondatezza dell'avversa pretesa, assumendo di Parte_3 non essere percettore delle somme chieste in restituzione dall'appellante, quantomeno per la somma di € 2.239,28, versate al mediatore creditizio, quali oneri di intermedia- zione, sicché ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di merito di difetto di legittimazione atti- va dell'appellante per carenza di forma. Sul punto si reputa, alla stregua di un consolida-
2 to orientamento giurisprudenziale che il mandato con rappresentanza sostanziale che contenga espressamente anche il potere di agire giudizialmente deve avere solo la forma scritta, senza ulteriori formalismi ed in particolare senza necessità di autenticazione no- tarile (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro 8/1/2002 n.132).
Pertanto, la procura conferita per il contenuto deve ritenersi valida ed efficace, anche per effetto dell'adozione dell'ordinanza resa in data 19/3/2025, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c. e dell'autenticazione notarile della firma del prodot- Parte_2 ta in atti, ciò che esclude ogni dubbio sul potere conferito a di agire in Parte_3 giudizio nei confronti di per la ripetizione degli oneri corrisposti in conse- CP_1 guenza del finanziamento sottoscritto il 11/4/2017 e contraddistinto dal n.368322. Tanto impone di negare altresì la fondatezza della tesi dell'appellata, sostenuta nella sentenza impugnata, per la quale la sarebbe priva di legittimazione ad agire per Parte_3 omessa indicazione del rapporto sostanziale oggetto della procura rilasciata dal CP_2
[...]
Va disattesa altresì l'eccezione relativa al difetto di titolarità passiva di (inte- CP_1 sa in senso sostanziale, come carenza di obbligo di restituzione di somme versate a ter- zi), trattandosi di somme incassate dalla società convenuta e da questa versate al media- tore: infatti, il contratto di finanziamento, comprendente anche tale voce di costo, che è stata conteggiata da unitamente alle altre commissioni previste, è stato stipu- CP_1 lato tra le odierne parti in causa. Pertanto, la domanda di ripetizione deve essere propo- sta nei confronti della società finanziaria, cui compete esclusivamente la possibilità di agire in regresso nei confronti dell'intermediario, senza alcun obbligo per il cliente con- sumatore di parcellizzazione dell'azione giudiziaria per ottenere la restituzione degli importi dovuti in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento sulla base della de- stinazione finale del denaro corrisposto al momento della stipulazione del contratto, at- teso il collegamento negoziale tra il contratto di credito e quelli accessori e funzionali allo stesso (cfr. per tutte Trib. Ferrara sent.2/2/2023 n.81). In altri termini, anche tali vo- ci rientrano nel concetto di “costo complessivo del credito”, la cui equa riduzione viene inderogabilmente sancita dal TUB, alla luce della sentenza TO: più specificamente la giurisprudenza di merito ha chiarito che non v'è ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (ossia all'agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, dal momento che l'attività svolta di ac-
3 quisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti è fase ineli- minabile della concessione di credito, conseguente ad una tipica valutazione imprendi- toriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi dell'istituto finanziatore, ovvero se gestire la fase di produzione dei contratti internamente, servendosi del personale di filia- le o se esternalizzarlo, utilizzando il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori con- venzionati (cfr. Trib. Torino ord. 20.03.2023, conf. Trib. Roma 8.02.2023; Corte App.
Genova 9.03.2023; Corte App. Torino 23.06.23).
In particolare è stato correttamente ritenuto che la circostanza per cui parte degli oneri accessori versati dal cliente alla finanziatrice sia stata da quest'ultima riservata a terzi soggetti non fa venir meno la legittimazione passiva dell'istituto, proprio per il fatto che il pagamento delle somme era stato contrattualmente stabilito tra le parti, sicché nessuna influenza spiega la destinazione finale del denaro, essendo gli intermediari estranei al rapporto negoziale, ragion per cui il mutuatario non avrebbe alcun titolo per chiedere a questi la restituzione dei relativi importi. Peraltro il mutuante, laddove avesse inteso far valere l'effettiva destinazione finale degli oneri corrisposti dal cliente, avrebbe potuto chiamare in giudizio i destinatari del denaro per essere manlevata e, comunque, avrebbe titolo per chiedere la restituzione di tali somme una volta effettuata la restituzione al mutuatario (Trib. Brescia sent. 13.04.2023). A nulla rileva, pertanto, la circostanza che tali somme siano state versate ad un soggetto terzo, in quanto ciò eventualmente riguar- da i rapporti interni tra società resistente e intermediario finanziario, con il quale, inve- ce, il non ha alcun rapporto diretto, essendo il contratto di mutuo intercorso Parte_2 tra le parti e avendo perciò il cliente diritto di ripetizione di tali costi nei confronti del mutuante.
Nel merito la domanda dell'appellante è fondata.
È pacifico, in virtù dell'art. 125 sexies TUB che l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento fa sorgere per il cliente della banca, il diritto alla restituzione di una parte delle somme corrisposte a titolo di oneri finanziari.
La nota decisione della Corte di Giustizia Europea (Sez. I c.d. sentenza TO) ha chia- rito definitivamente che “l'art. 16 paragrafo 1 Direttiva CE 2008/48 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consuma- tori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di
4 rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il principio fissato è, quindi, quello della proporzionale riduzione di tutti i costi associati al prestito, ovvero sia dei costi c.d. up front che dei costi c.d. recurring; i primi relativi alle spese di istruttoria, i secondi riconducibili alle spese legate alla durata del contratto.
La legge 23 luglio 2021 n.106 (c.d.“sostegni bis”) ha modificato l'art. 125 sexies TUB, adeguandolo alle direttive europee e alla citata sentenza della Corte di Giustizia Euro- pea. In tal senso il testo normativo ha finalmente chiarito che il rimborso al cliente fi- nanziato deve essere proporzionale alla vita residua del contratto e che riguarda tutti i costi del finanziamento, senza più distinzione tra i costi up front e recurring.
La giurisprudenza ha poi chiarito che:
a) la decisione e l'interpretazione contenuta nella sentenza c.d. TO hanno carattere vincolante per i giudici italiani (per tutte Cass. Civ. Sez.V sent.16/6/2017 n.15041,
3/3/2017 n. 5381, 8/2/2016 n. 2468);
b) l'efficacia vincolante per il giudice nazionale si estende “anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza”, salvo il limite del giudicato intervenuto tra le parti in epoca antecedente (cfr. Cass. Civ. sent. 11/9/2015, n. 17993).
Quest'ultimo principio va richiamato nel caso di specie in cui il contratto di finanzia- mento risale all'11.4.2017, in modo da dover superare e disapplicare la norma introdotta dall'art. 11 octies comma secondo legge 106/2021.
Tale norma, infatti, prevede che per il futuro sia i costi up front che quelli recurring, in ottemperanza alle direttive europee, dovranno essere restituiti al consumatore;
mentre per i finanziamenti già estinti, i costi up front non dovrebbero essere restituiti: in altri termini la novella normativa, introdotta per i contratti conclusi prima dell'entrata in vi- gore della stessa, dà di fatto rilevanza primaria ad una delle ultime fonti di diritto del nostro sistema, ovvero alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia,vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Questa disposizione però è contraria al diritto dell'UE che prevale sulla normativa na- zionale e alla sentenza della CGUE, che è decisione interpretativa di grado primario.
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno, infatti, efficacia dichiarativa del diritto, in quanto si limitano ad interpretare le norme europee vigenti, imponendo agli Stati mem- bri e ad ogni autorità di recepire ed interpretare il diritto europeo in maniera conforme.
Esse hanno valore retroattivo, così che quanto stabilito dall'art. 11 octies comma secon-
5 do legge 106/2021, nella parte in cui limita l'efficacia della disposizione dell'Unione, facendola valere solo per i contratti nuovi, deve essere disapplicato dal giudice italiano che dovrà invece attenersi alle disposizioni UE.
Pertanto, anche dopo la novella normativa dall'art. 11 octies comma 2 legge106/2021,
l'art. 125 sexies TUB continua ad applicarsi anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge per i quali, in caso di estinzione anticipata del fi- nanziamento, tutti gli oneri contrattuali, up front o recurring, devono essere restituiti al consumatore per la parte non eseguita del finanziamento.
Sul punto la Corte Costituzionale con la pronuncia n.263/2022 ha risolto tutte le que- stioni concernenti la corretta interpretazione dell'art.125 sexies TUB, applicabile ai con- tratti precedenti all'entrata in vigore della legge 106/2021. Più specificamente, la Con- sulta ha statuito chiaramente l'incompatibilità con la normativa europea del richiamo che l'art. 125 sexies TUB, nella versione successiva alla citata legge, effettua alle norme secondarie della Banca d'Italia e, in particolare, incompatibile con la citata sentenza Le- xitor, alla luce del cui contenuto deve, pertanto, essere letta ed interpretata la norma di cui all'art. 125 sexies TUB ai fini della riduzione dei costi dei finanziamenti anticipata- mente estinti quali quello oggetto del giudizio, attesa la natura dichiarativa ed efficacia vincolante per il giudice nazionale, nonché l'efficacia ultra partes e retroattiva. Da ciò chiaramente discende il diritto dell'appellante alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti alla stipula del finanziamento in oggetto, a prescindere dalla loro natura up- front o recurring e indipendentemente dal fatto che il contratto sia stato concluso in epoca antecedente al luglio 2021. Molte pronunce, intervenute successivamente alla de- cisione della Consulta hanno accolto le domande proposte dai rispettivi attori in giudizi del tutto sovrapponibili a quello instaurato dalla in particolare, i giu- Parte_3 dici di legittimità con l'ordinanza n.14836 del 28.5.2024, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in materia e richiamato la precedente pronuncia del 6.9.2023, hanno ribadito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanzia- mento, alla riduzione del costo complessivo del credito, senza distinzione tra spese up front e recurring, in quanto il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previ- sto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché la distinzione tra oneri rimborsabili e non confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di forma-
6 zione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento antici- pato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, at- tuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE che prevedono il diritto del consumatore ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che comprende
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Quanto esposto ha trovato sostegno in sede legislativa con il D.L. 104/2023, convertito dalla legge 136/2023, in cui è stata confermata l'applicabilità dei principi enunciati nella sentenza TO e quindi la rimborsabilità di tutti i costi del credito anticipatamente estinto senza distinzione tra oneri retrocedibili e quelli asseritamente non ripetibili.
In proposito, deve essere disattesa l'istanza di sospensione del giudizio avanzata da
[...] sino alla pronuncia della CGUE che dovrebbe dirimere un presunto contrasto CP_1 della giurisprudenza della Corte di Giustizia tra la sentenza TO e quella
[...] del 9/2/2023: infatti, tale ultima pronuncia è interpretativa della diversa CP_3
Direttiva 2014/2017 che si riferisce all'ipotesi di contratti di mutuo fondiario, laddove la
Direttiva 2008/48, cui si riferisce la sentenza TO riguarda il credito al consumo, quale quello in esame. A tal fine nella stessa sentenza del 9/2/2023 (causa C-555) la
CGUE ha chiarito i motivi che giustificano la differente disciplina tra le estinzioni anti- cipate dei contratti di mutuo con garanzie reali e quella prevista per il credito concesso ai consumatori.
In ragione di ciò e stante la non contestazione tra le parti dell'entità delle somme dovute per costi up front e recurring, in conseguenza dell'anticipata estinzione del finanzia- mento n.368322 stipulato l'11/4/2017 dal con in riforma Parte_2 CP_1 dell'impugnata sentenza, va accolta la domanda proposta dall'appellante con condanna della alla restituzione in favore dell'appellante di € 2.588,36, oltre interessi CP_1 di natura moratoria dalla domanda (in assenza di prova della mala fede dell'accipiens, a norma dell'art.2033 c.c.), nonché alla ripetizione della somma di € 1.332,18, versata dalla in esecuzione della sentenza, giusta documentazione contabile Parte_1 prodotta in atti, importo maggiorato6 degli interessi legali dalla corresponsione al soddi- sfo.
In virtù del principio della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata: le stesse, considerato il valore del-
7 la controversia, si liquidano in base ai parametri previsti dal D.M.55/2014, determinati per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 750,00 (€ 150 studio, € 150 fase intro- duttiva, € 200 trattazione, € 250 fase decisionale) per onorari ed in € 174,00 per esborsi ed € 1.400,00 per onorari (€ 250 studio, € 250 fase introduttiva,€ 450 trattazione, € 450 fase decisionale) per il presente giudizio, oltre per entrambi i gradi rimborso spese gene- rali, IVA e CNA come per legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di Parte_3 procuratrice di con atto di citazione notificato il 13.10.2023 a Parte_2
avverso la sentenza n. 419 resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Matera in data 28.8.2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie la domanda formulata da Pt_3
e, per l'effetto, condanna al pagamento in
[...] Controparte_1 favore dell'appellante dell'importo di € 2.588,36, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alla restituzione di € 1.332,18, corrisposti da in ese- Parte_3 cuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla corresponsione al soddisfo;
- condanna l'appellata al pagamento in favore di delle spese giudizia- Parte_3 li, liquidate per il primo grado in € 125,00 per esborsi e € 750,00 per onorari e per il presente giudizio in € 174,00 per esborsi e € 1.400,00 per onorari, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge.
Così deciso in Matera, il 10.9.2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
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