TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 7 aprile 2025 all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
3109 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ), n. q. di coniuge Parte_1 C.F._1
erede di , Cod. Fis. Parte_2 C.F._2
deceduto a Castelfranco Veneto il 11 luglio 2022
(avv. Ti LAURICELLA PIETRO e LAURICELLA SALVATORE )
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
1 con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento e per persona con condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (giusto d. l.vo n. 62 del 2024) ai sensi dell' art. 3 comma 3 l.
104/92.
ONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe, nella spiegata qualità di coniuge erede di , deceduto a Castelfranco Veneto il 11 luglio Parte_2
2022, promuoveva , previa dichiarazione di dissenso, il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di
Agrigento, l'accertamento in capo al de IS , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell' indennità di
2 accompagnamento nonché di quello di persona con condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo (giusto d. l.vo n. 62 del
2024) ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. 104/92 riconosciutole entrambe in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) con decorrenza dal 22 giugno 2022 e non dalla data della presentazione della domanda amministrativa come invece, richiesto sia in sede di
A.T.P. che nel presente giudizio con interessi legali fino al soddisfo, per le patologie denunciate, acquisite, congenite e non regredibili;
e per l'effetto, fare obbligo all' , in persona del legale rappresentante pro- tempore, a CP_1
corrispondere all'erede ricorrente, sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Asseriva, a sostegno della propria tesi che il consulente della fase dell'A.T.P. pur avendo formulato una diagnosi esatta delle patologie in atto possedute dalla parte ricorrente era lacunosa dal punto di vista medico-legale avendo sottovalutato talune delle patologie delle quali parte ricorrente era affetta come meglio descritte in ricorso e che le davano diritto a vedersi riconosciute le prestazioni richieste fin dalla data di presentazione delle domande amministrative e non dal
22 giugno 2022 come in effetti riconosciute dal nominato ctu della fase dell' A.T.P.. . Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento in capo al de IS del requisito sanitario per
3 avere diritto ad usufruire delle prestazioni richieste nei termini sopra detti poiché già da quell'epoca aveva seri e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età senza un aiuto continuo stante la neoplasia avanzata (come precisato anche dalla C.T.U.) e da altre patologie degenerative.
Si costitutiva in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore il quale
[...]
contestava la domanda chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese di lite .
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della produzione documentale versata agli atti di causa, e previo rigetto della C.T.U. richiesta dalla parte ricorrente perché ritenuta superflua ai fini del decidere, all'odierna udienza del 9 gennaio 2020 dopo essere stata discussa dalla sola parte resistente , veniva decisa dal G.L. all'esito della camera di consiglio con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi sotto dedotti.
All'uopo in diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980
n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
4 necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Ed ancora l'art. 3 co. 3 della l.104/92 sancisce che 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Le doglianze attoree vanno disattese giacché la parte non si premura di indicare nel presente ricorso quale sia la certificazione da lei
5 prodotta nella fase di A.T.P., per la quale il C.T.U. sarebbe incorso nella denunciata omissione di valutazione. In effetti, nel presente giudizio si limita a fare un generico riferimento ai cicli di chemioterapia a cui si sarebbe sottoposto il de IS , senza tuttavia indicare i relativi periodi né tanto meno risultano allegati nè in fased di A.T.P. nè al presente ricorso le prescrizioni mediche dei farmaci somministrati durante gli stessi. Neanche la cartella clinica è utile al fine richiesto, in quanto in essa manca qualsivoglia riferimento all'esistenza, alla durata dei cicli chemioterapici e ai farmaci assunti nè in atti risulta presente alcuna prescrizione specifica del piano terapeutico effettuato dal de cuius dai quali potere evincere le condizioni asseritamente lamentate dal ricorrente nel presente giudizio, che in quanto tali risultano basate solo su mere deduzioni di parte e non su reali certificazioni mediche .
Pertanto, le doglianze alla C.t.u. non sortiscono risultati utili alla parte giacché il sanitario, peraltro specializzato in medicina legale, risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie e avendo stimato l'entità delle stesse sulla base della sola documentazione prodotta (cfr conclusioni in perizia) essendo il periziando già deceduto al momento della visita peritale le sue condizioni cliniche in assenza di un loro obiettivo riscontro in sede di visita peritale, sono state correttamente accertate dalla documentazione in atti che è l'unico strumento al quale il CTU in caso di soggetto deceduto può fare ricorso.
6 Ed invero, è sufficiente leggere l' elaborato peritale per constatare che il consulente tecnico d'ufficio Dott. nominato nel Persona_1
giudizio di A.T.P. , previo esame, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “ (… ) il periziato, in relazione all'esame delle certificazioni in atti, è risultato bisognevole di assistenza continua per compiere gli atti fisiologici della vita acquisendo i requisiti per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento. Altresì il de cuius ha presentato una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, quindi è risultato meritevole anche della concessione dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.
3, comma 3 della L.104/92” , ed in ordine alla data di decorrenza dei benefici ha affermato che le “ … Condizioni cliniche alla dimissione buone, eupnoico, apiretico, emodinamicamente stabile… assenza di deficit neurologici, deambulazione autonoma”. Pertanto, certamente fino al 22/06/2022, il periziato non presentava i requisiti clinici per nessuno dei due benefici concessi quindi si deve ipotizzare che la grave sepsi abbia fatto decadere e precipitare le condizioni cliniche (già precarie per l'avanzata neoplasia) nei 19 giorni successivi fino al decesso. La sottoscritta pertanto stabilisce equamente e in linea con la storia naturale clinica evidenziabile dagli
7 atti, come momento in cui il ha incominciato a necessitare di Pt_2
aiuto continuativo, la data del 26/06/2022 (15 giorni prima della data di morte e 4 giorni dopo lo stato di buone condizioni certificate)….” E che a seguito delle osservazioni mosse alla bozza della CTU da parte dell'odierna ricorrente , ed oggi sostanzialmente riproposte nel presente giudizio, ha correttamente rilevato che “ …
l'acquisizione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e/o handicap grave come vorrebbe ipotizzare il Legale nelle Sue note, ma questo dipende sempre e comunque dalle condizioni cliniche del soggetto. ….”
Sul punto la giurisprudenza della cassazione ( cfr. Per tutte Cass., sent. n. 10212 del 27 maggio 2004) ha affermato che hi soffre di una patologia oncologica non ha automaticamente diritto all'indennità di accompagnamento. Lo stesso dicasi nell'ipotesi in cui il malato sia sottoposto a chemioterapia o radioterapia.
Perché si possa beneficiare dell'indennità, infatti, occorre sempre che sussistano i presupposti di cui abbiamo già parlato, e cioè che il malato sia invalido totale e, alternativamente, incapace di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure di compiere gli atti quotidiani della vita.
Ed ancora il ctu ha affermato che “ … Il decuius non ha mai presentato deficit di tipo cognitivo come ampiamente dimostrato in atti e quindi è sempre stato in grado di autogestirsi dal punto di vista cognitivo.
8 ✓ Tutte le patologie da cui è stato affetto il periziato sono state correttamente considerate relativamente alla loro entità clinica per come certificato in atti ed in conformità alla storia naturale delle patologie
Pertanto anche dopo l'attenta analisi delle note controdeduttive ritenute assolutamente infondate si conferma quanto già inviato in bozza alle parti e sotto riportato…..” ed ha concluso affermando che
“ …. nato il [...] a [...] e deceduto a Parte_2
Castelfranco Veneto in data 11/07/2022 è deceduto affetto da:
“grave sepsi in carcinoma vescicale recidivante, cardiopatia ischemica rivascolarizzata, vasculopatia carotidea trattata chirurgicamente, fibrillazione atriale, arteriopatia obliterante periferica sottoposta a rivascolarizzazione, esiti di discectomia e stabilizzazione del rachide lombare e protrusioni lombari”. Tali infermità hanno avuto i caratteri di permanenza in senso medico legale e hanno conferito il diritto sia all'indennità di accompagnamento che alla concessione dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92 a decorrere dal 26/06/2022 come sopra meglio specificato…”
Tutto ciò premesso si osserva che la relazione tecnica espletata nella fase dell'A.T.P. ed acquisita al presente giudizio unitamente alle altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, per ritenere che l'espletata C.T.U. della fase dell'A.T.P. sia stata svolta nel rispetto di quanto richiesto al perito dal Giudice e che le
9 conclusioni dallo stesso rese fotografano, l'effettivo stato di salute posseduto dal de IS come emergente dagli atti di causa .
Alla luce delle superiori considerazioni si osserva, come la relazione peritale appare ben motivata dal punto di vista medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice che non ha ritenuto pertanto di dovere effettuare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L., n. 23413 del 10/11/2011).
Infine, si osserva, che la parte ricorrente ha nel preente giudizio riproposto le stesse doglianze mosse alla C.T.U. della fase dell'A.T.P.
e sulle quali il C.T.U. ha puntualmente e dettagliatamente risposto disattendendole e confermando le conclusioni rese.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente vengono dichiarate irripetibili avendo la parte ricorrente reso la dichiarazione 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel conntraddittorio delle parti così statuisce: rigetta il ricorso,
Omologa conformemente alle risultanze pertitale della fase dell'
ATP l'accertamento del requisito sanitario dichiarandoche che Pt_2
10 era in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Pt_2
del diritto sia all'indennità di accompagnamento che alla concessione dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92 a decorrere dal 26 giugno
2022 e fino alla data del suo decesso avvenuto l' 11 luglio 2022 spese di liti irripetibili
Così deciso in Agrigento, il 7 Aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
11