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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1005 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Aiello giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 31/2018 depositata il 10.01.2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 23.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio, Controparte_1 davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, esponendo: - che il giorno 01.06.2014, alle ore 00:45 circa, mentre percorreva l'intersezione tra Discesa Garibaldi, Via Marconi e Via dei Patrioti
Sambiasini di Lamezia Terme, a bordo della propria autovettura Fiat Grande Punto, tg.
DA328AF, assicurata con (polizza n.1/71603/30/103653014) Parte_1 dopo aver concesso la precedenza e aver quasi completato la manovra di immissione nella detta intersezione, veniva urtato dall'autovettura Fiat 500, tg.DZ875DT; - che, a causa del sinistro, l'autovettura dell'attore riportava notevoli danni;
- che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente della vettura Fiat 500; - che, stante il mancato riscontro di
Pagina 1 di 10 alla diffida per l'indennizzo diretto ex art. 149 CdS inoltrata Parte_1 dall'attore, quest'ultimo si vedeva costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro;
- che il Giudice di Pace di Lamezia
Terme, nella persona del dott. Feroleto, con sentenza n. 150/2016, dichiarava il conducente della Fiat 500 unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale e condannava la
[...] all'integrale risarcimento del danno;
- che la compagnia assicurativa addebitava, CP_2 inopinatamente, all'attore in primo grado la responsabilità principale dell'incidente e provvedeva motu proprio ad aumentare la classe di merito (dalla categoria 6 alla categoria 8) ed il relativo premio;
- che l'attore in primo grado, invano, chiedeva alla compagnia convenuta il ripristino della classe di merito e del premio;
- che tale inadempimento arrecava ingenti danni all'attore in primo grado, costretto a pagare un premio assicurativo ogni anno maggiorato.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva, quindi, che venisse accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della compagnia convenuta per l'illegittimo comportamento dalla stessa tenuto con condanna alla riattivazione della classe di merito antecedente al sinistro in favore di , alla cancellazione dell'attestato di rischio di Controparte_1
e degli archivi e/o registri dell'addebitamento della responsabilità Controparte_1 principale nella causazione del sinistro nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia Controparte_2
e per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme rispetto alla domanda volta alla riqualificazione della classe di merito da ottava in sesta e contestando, nel merito, la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea.
Attese le eccezioni di parte convenuta, all'udienza del 15.09.2017, la difesa dell'attore rinunciava alla domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di citazione con la quale aveva chiesto di “accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto richiesto ai punti 1.a
e 1.b, stante l'illegittimità del comportamento della convenuta, e in particolare, in relazione all'illegittimo addebitamento a carico dell'attore della responsabilità principale nella causazione dell'incidente del 01.06.2014, disporre la riattivazione della classe di merito in favore di , antecedente al sinistro, con conseguente cancellazione Controparte_1 dell'attestato di rischio del sig. e dagli appositi archivi e/o registri dell'addebitamento CP_1 della responsabilità principale nella causazione del sinistro de quo”.
Pagina 2 di 10 Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace accoglieva le altre domande dell'attore e condannava al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese Controparte_2 processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la Controparte_2 contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della pronuncia e riportandosi alle difese del primo grado.
Ne chiedeva, pertanto, la riforma integrale con il rigetto della domanda attorea e con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 348-bis c.p.c. nonché dell'art. 339 c.p.c; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da
[...]
per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
Pagina 3 di 10 In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
Alteris verbis, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano nè pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talchè nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
Infine, deve essere disattesa anche l'eccezione di parte appellata relativa alla pretesa inammissibilità dell'appello spiegato da per avere il giudice di Parte_1 pace pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c..
Pagina 4 di 10 In proposito va rilevato che l'art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n.
40/2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis), prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di pace, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., terzo comma,
e dall'art. 113 c.p.c., secondo comma, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni” – oggi, millecento euro – “a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. in tema di competenza” (Cass. civ. Sez. III, 18/01/2005, n. 899; Cass. civ. Sez. III, 25-
02-2005, n. 4079; Cass. civ. Sez. III, 24/06/2004, n. 11746).
Pertanto, la sentenza impugnata, emessa a definizione di una causa di valore inferiore a
1.100,00 euro, rientra senz'altro tra le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, come tali appellabili solo nei predetti casi, ovvero solo per violazione delle norme del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Ebbene, nel caso di specie, tra le altre censure, la parte appellante risulta avere ribadito l'eccezione di incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace adito in primo grado
(tanto che parte appellata ribadisce le proprie difese sul punto, al par. III.1 della sua comparsa di costituzione e risposta in appello), così lamentando la violazione delle norme sul procedimento.
Ne deriva, come detto, che l'eccezione di inammissibilità del gravame non può essere accolta.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Per comprendere tale assunto, gioverà fare, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Come noto, nell'ambito delle assicurazioni R.C.A., il sistema bonus-malus regola l'assegnazione della classe di merito ovvero un valore attribuito all'assicurato in funzione della sua sinistrosità che varia tra 1 (i soggetti più virtuosi) e 18 (quelli più sinistrosi). La formula prevede che l'assicurato venga penalizzato con l'assegnazione di un malus,
Pagina 5 di 10 scendendo (o retrocedendo) di due categorie – ad esempio dalla prima alla terza – nel caso in cui abbia causato un incidente con colpa superiore al 50%, con conseguente aumento del premio assicurativo. Sarà invece premiato con un bonus, vale a dire una classe superiore a quella d'origine (ad esempio dalla terza alla seconda classe di merito), qualora non sia stato riconosciuto responsabile di un incidente nel corso dell'anno precedente.
La retrocessione della classe di merito è, quindi, una condizione che si verifica a seguito di un sinistro con colpa superiore al 50% in capo all'assicurato e della conseguente applicazione del malus.
Il malus non viene applicato in caso di concorso di colpa pari o inferiore al 50%, ma viene segnalato nell'attestato di rischio che la compagnia rilascia all'assicurato. In quest'ultimo caso, la retrocessione della classe di merito si verificherà soltanto quando la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri presenti sull'attestato di rischio negli ultimi 5 anni supera il 50% di colpa (se si viene coinvolti in 2 incidenti, uno con il 20% di colpa e l'altro con il 25% di colpa, il malus non scatterà).
L'assicurato può evitare la penalizzazione della classe in seguito all'applicazione del malus (e il conseguente aumento del costo dell'assicurazione) tramite la stipula del bonus protetto, una clausola che permette all'assicurato, in seguito al primo sinistro con colpa, di conservare la classe di merito interna della compagnia maturata precedentemente. Il soggetto potrà, quindi, tutelarsi da una maggiorazione del premio pagando un piccolo sovrapprezzo al momento dell'acquisto della polizza con la medesima compagnia assicurativa.
Sul tema, con arresto interessante per la questione oggetto di causa, la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come, “In ordine alla applicazione della regola di riparto probatorio ex art. 2697 c.c. deve ritenersi ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (a far data da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) secondo cui anche nel caso in cui sia dedotto, non il totale inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Dall'indicato principio deriva che, al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti)
a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (L. n. 990 del 1969, art. 12
Pagina 6 di 10 applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art.
1913 c.c., comma 1) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando
o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 253 de/ 12/01/1991)” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22/09/2016 n° 18603)
Come osservato ancora dalla Suprema Corte, tali conclusioni cui è dato pervenire dall'esame della struttura del negozio tipico della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica e dal contenuto delle prestazioni derivanti dalla polizza, sia nella disciplina previgente della L. n. 990 del 1969 che in quella successiva del Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono state espressamente recepite nella modifica dell'art. 134 predetto Codice, introdotta dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 che ha aggiunto i commi
4 ter e 4 quater, disponendo, da un lato, l'obbligo delle imprese assicurative di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito, e dall'altro escludendo ogni arbitraria applicazione della clausola "bonus-malus", impedendo alle imprese di assicurazione di “applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”.
Deriva da quanto precede che il risarcimento del danno corrisposto dalla società assicuratrice direttamente al -presunto- danneggiato, sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di
Pagina 7 di 10 svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti in contrario dall'assicurato, gravandolo automaticamente dell'aumento del premio conseguente alla attestazione della "classe di rischio" superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall'assicuratore al terzo, non soltanto non soddisfa l'interesse del contraente - nella specie coincidente con il soggetto assicurato - dichiaratosi non responsabile (e dunque si pone al di fuori della attuazione del programma negoziale concordato), ma produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest'ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.
Sempre per quel che rileva nell'odierno giudizio, la Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che
“il declassamento dell'assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria c.d bonus/malus, esige l'accertamento che l'assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte le circostanze acquisite al giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 28/09/2016, n. 19058).
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso che ci occupa, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'accertamento giudiziale sulle responsabilità nella causazione del sinistro reso con la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 150/2016 del
30.11.2015 (la quale aveva ritenuto il conducente del veicolo antagonista unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale, cfr. all. al fascicolo di parte attrice in primo grado) deve considerarsi tamquam non esset. Ed invero, come evidenziato dall'odierna appellante, la richiamata sentenza è stata annullata per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 740/2021 del 17.12.2021 e quest'ultima pronuncia – che, rimettendo gli atti al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c., aveva assegnato termine perentorio per la riassunzione del giudizio – è ormai passata in giudicato (cfr. certificato allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante del 26.04.2023). Risulta, inoltre, che è il giudizio non è stato, poi, riassunto nei termini di legge (cfr. attestazione allegata alla nota di deposito di parte appellante del 28.04.2023) sicché alcuna rilevanza può assumere il pronunciamento del
Giudice di Pace valorizzato dall'attore in primo grado.
E tuttavia, avuto riguardo agli elementi acquisiti in giudizio e, nella sostanza, al rapporto redatto dalla Polstrada di Catanzaro sul sinistro in oggetto, non può dirsi che per la compagnia
Pagina 8 di 10 assicurativa convenuta in primo grado sussistesse la prova della responsabilità principale dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi e derivante dal sinistro di che trattasi.
Ed invero, il menzionato rapporto ha, sì, contestato ad la violazione dell'art. 145, CP_1 comma 1 e 10, C.d.S. (per non aver usato la massima prudenza nell'approssimarsi all'intersezione) ma ha anche contestato l'infrazione dell'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. (per eccesso di velocità) al conducente dell'altro veicolo sicchè, come ammesso dalla stessa appellante (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello), l'accertamento di cui trattasi “presuppone il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione dell'evento”.
Ebbene, nessuna emergenza evidente depone per la responsabilità principale del CP_1 ovvero per una sua responsabilità superiore al 50% nella causazione del sinistro cosicchè, dovendo presumersi un concorso paritario di colpa alla produzione dell'incidente, la compagnia assicurativa non avrebbe potuto procedere al declassamento dell'assicurato.
Deve ribadirsi, infatti, che la variazione in pejus della classe di merito può avvenire solo quando l'assicurato abbia causato un sinistro con colpa superiore al 50% (tale da potersi dire, appunto, responsabile principale del sinistro per come previsto dall'art. 134, comma 4 ter , del
Codice delle Assicurazioni Private) e che “ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri”.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'odierna appellante fornire la prova della esistenza delle condizioni per la variazione in aumento del premio e, dunque, la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, dimostrando che per le emergenze a disposizione – avuto anche riguardo ad eventuali richieste risarcitorie da parte del terzo – era plausibile l'attribuzione all'assicurato di una responsabilità superiore al 50% nella causazione del sinistro ovvero che, pur volendo assumere un mero concorso di colpa dell'assicurato, quest'ultimo era rimasto coinvolto negli ultimi 5 anni in più sinistri rispetto ai quali le quote di responsabilità dell'assicurato, sommate, superavano il 50%.
In mancanza di tale prova e finanche di allegazioni assertive volte ad asseverare, sulla base di una valutazione effettiva e concreta della colpa ascrivibile all'assicurato nella causazione dell'incidente, la sussistenza delle condizioni per la variazione in pejus della classe di merito, la domanda spiegata in primo grado diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale e
Pagina 9 di 10 conseguente obbligazione risarcitoria della compagnia assicurativa non poteva che essere accolta.
Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato.
Attesa la reciproca soccombenza (in rito dell'appellato e nel merito dell'appellante) deve essere disattesa la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e devono essere integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme in data 23.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1005 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellante contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Aiello giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello a sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 31/2018 depositata il 10.01.2018.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 23.04.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio, Controparte_1 davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, esponendo: - che il giorno 01.06.2014, alle ore 00:45 circa, mentre percorreva l'intersezione tra Discesa Garibaldi, Via Marconi e Via dei Patrioti
Sambiasini di Lamezia Terme, a bordo della propria autovettura Fiat Grande Punto, tg.
DA328AF, assicurata con (polizza n.1/71603/30/103653014) Parte_1 dopo aver concesso la precedenza e aver quasi completato la manovra di immissione nella detta intersezione, veniva urtato dall'autovettura Fiat 500, tg.DZ875DT; - che, a causa del sinistro, l'autovettura dell'attore riportava notevoli danni;
- che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente della vettura Fiat 500; - che, stante il mancato riscontro di
Pagina 1 di 10 alla diffida per l'indennizzo diretto ex art. 149 CdS inoltrata Parte_1 dall'attore, quest'ultimo si vedeva costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro;
- che il Giudice di Pace di Lamezia
Terme, nella persona del dott. Feroleto, con sentenza n. 150/2016, dichiarava il conducente della Fiat 500 unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale e condannava la
[...] all'integrale risarcimento del danno;
- che la compagnia assicurativa addebitava, CP_2 inopinatamente, all'attore in primo grado la responsabilità principale dell'incidente e provvedeva motu proprio ad aumentare la classe di merito (dalla categoria 6 alla categoria 8) ed il relativo premio;
- che l'attore in primo grado, invano, chiedeva alla compagnia convenuta il ripristino della classe di merito e del premio;
- che tale inadempimento arrecava ingenti danni all'attore in primo grado, costretto a pagare un premio assicurativo ogni anno maggiorato.
Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva, quindi, che venisse accertata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della compagnia convenuta per l'illegittimo comportamento dalla stessa tenuto con condanna alla riattivazione della classe di merito antecedente al sinistro in favore di , alla cancellazione dell'attestato di rischio di Controparte_1
e degli archivi e/o registri dell'addebitamento della responsabilità Controparte_1 principale nella causazione del sinistro nonché al risarcimento dei danni subiti dall'attore, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva , eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia Controparte_2
e per valore del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di Lamezia Terme rispetto alla domanda volta alla riqualificazione della classe di merito da ottava in sesta e contestando, nel merito, la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea.
Attese le eccezioni di parte convenuta, all'udienza del 15.09.2017, la difesa dell'attore rinunciava alla domanda di cui al punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di citazione con la quale aveva chiesto di “accertare e dichiarare, in conseguenza di quanto richiesto ai punti 1.a
e 1.b, stante l'illegittimità del comportamento della convenuta, e in particolare, in relazione all'illegittimo addebitamento a carico dell'attore della responsabilità principale nella causazione dell'incidente del 01.06.2014, disporre la riattivazione della classe di merito in favore di , antecedente al sinistro, con conseguente cancellazione Controparte_1 dell'attestato di rischio del sig. e dagli appositi archivi e/o registri dell'addebitamento CP_1 della responsabilità principale nella causazione del sinistro de quo”.
Pagina 2 di 10 Con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace accoglieva le altre domande dell'attore e condannava al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese Controparte_2 processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando la Controparte_2 contraddittorietà e l'erroneità della motivazione della pronuncia e riportandosi alle difese del primo grado.
Ne chiedeva, pertanto, la riforma integrale con il rigetto della domanda attorea e con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resisteva allo spiegato gravame eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 348-bis c.p.c. nonché dell'art. 339 c.p.c; nel merito, assumeva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
chiedeva, in ogni caso, la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da
[...]
per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
Pagina 3 di 10 In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c..
Tale norma processuale prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013).
Alteris verbis, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano nè pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talchè nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
Infine, deve essere disattesa anche l'eccezione di parte appellata relativa alla pretesa inammissibilità dell'appello spiegato da per avere il giudice di Parte_1 pace pronunciato secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c..
Pagina 4 di 10 In proposito va rilevato che l'art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n.
40/2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis), prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema d'impugnazione di sentenze del Giudice di pace, in base al combinato disposto dall'art. 339 c.p.c., terzo comma,
e dall'art. 113 c.p.c., secondo comma, sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni” – oggi, millecento euro – “a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 c.p.c. e segg. in tema di competenza” (Cass. civ. Sez. III, 18/01/2005, n. 899; Cass. civ. Sez. III, 25-
02-2005, n. 4079; Cass. civ. Sez. III, 24/06/2004, n. 11746).
Pertanto, la sentenza impugnata, emessa a definizione di una causa di valore inferiore a
1.100,00 euro, rientra senz'altro tra le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, come tali appellabili solo nei predetti casi, ovvero solo per violazione delle norme del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia.
Ebbene, nel caso di specie, tra le altre censure, la parte appellante risulta avere ribadito l'eccezione di incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace adito in primo grado
(tanto che parte appellata ribadisce le proprie difese sul punto, al par. III.1 della sua comparsa di costituzione e risposta in appello), così lamentando la violazione delle norme sul procedimento.
Ne deriva, come detto, che l'eccezione di inammissibilità del gravame non può essere accolta.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Per comprendere tale assunto, gioverà fare, senza pretese di esaustività, una breve ricognizione dei principi di diritto rilevanti per la decisione.
Come noto, nell'ambito delle assicurazioni R.C.A., il sistema bonus-malus regola l'assegnazione della classe di merito ovvero un valore attribuito all'assicurato in funzione della sua sinistrosità che varia tra 1 (i soggetti più virtuosi) e 18 (quelli più sinistrosi). La formula prevede che l'assicurato venga penalizzato con l'assegnazione di un malus,
Pagina 5 di 10 scendendo (o retrocedendo) di due categorie – ad esempio dalla prima alla terza – nel caso in cui abbia causato un incidente con colpa superiore al 50%, con conseguente aumento del premio assicurativo. Sarà invece premiato con un bonus, vale a dire una classe superiore a quella d'origine (ad esempio dalla terza alla seconda classe di merito), qualora non sia stato riconosciuto responsabile di un incidente nel corso dell'anno precedente.
La retrocessione della classe di merito è, quindi, una condizione che si verifica a seguito di un sinistro con colpa superiore al 50% in capo all'assicurato e della conseguente applicazione del malus.
Il malus non viene applicato in caso di concorso di colpa pari o inferiore al 50%, ma viene segnalato nell'attestato di rischio che la compagnia rilascia all'assicurato. In quest'ultimo caso, la retrocessione della classe di merito si verificherà soltanto quando la somma delle percentuali di responsabilità dei sinistri presenti sull'attestato di rischio negli ultimi 5 anni supera il 50% di colpa (se si viene coinvolti in 2 incidenti, uno con il 20% di colpa e l'altro con il 25% di colpa, il malus non scatterà).
L'assicurato può evitare la penalizzazione della classe in seguito all'applicazione del malus (e il conseguente aumento del costo dell'assicurazione) tramite la stipula del bonus protetto, una clausola che permette all'assicurato, in seguito al primo sinistro con colpa, di conservare la classe di merito interna della compagnia maturata precedentemente. Il soggetto potrà, quindi, tutelarsi da una maggiorazione del premio pagando un piccolo sovrapprezzo al momento dell'acquisto della polizza con la medesima compagnia assicurativa.
Sul tema, con arresto interessante per la questione oggetto di causa, la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare come, “In ordine alla applicazione della regola di riparto probatorio ex art. 2697 c.c. deve ritenersi ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (a far data da Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) secondo cui anche nel caso in cui sia dedotto, non il totale inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Dall'indicato principio deriva che, al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o natanti)
a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo (L. n. 990 del 1969, art. 12
Pagina 6 di 10 applicabile ratione temporis), la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo (cosiddette clausole "bonus-malus"), la variazione "in pejus" opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi. Pertanto, qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell'art.
1913 c.c., comma 1) al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando
o considerando infondata l'opposizione dell'assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, in relazione all'art. 1218 c.c., e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all'art. 1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 253 de/ 12/01/1991)” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 22/09/2016 n° 18603)
Come osservato ancora dalla Suprema Corte, tali conclusioni cui è dato pervenire dall'esame della struttura del negozio tipico della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica e dal contenuto delle prestazioni derivanti dalla polizza, sia nella disciplina previgente della L. n. 990 del 1969 che in quella successiva del Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono state espressamente recepite nella modifica dell'art. 134 predetto Codice, introdotta dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 che ha aggiunto i commi
4 ter e 4 quater, disponendo, da un lato, l'obbligo delle imprese assicurative di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito, e dall'altro escludendo ogni arbitraria applicazione della clausola "bonus-malus", impedendo alle imprese di assicurazione di “applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”.
Deriva da quanto precede che il risarcimento del danno corrisposto dalla società assicuratrice direttamente al -presunto- danneggiato, sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di
Pagina 7 di 10 svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti in contrario dall'assicurato, gravandolo automaticamente dell'aumento del premio conseguente alla attestazione della "classe di rischio" superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall'assicuratore al terzo, non soltanto non soddisfa l'interesse del contraente - nella specie coincidente con il soggetto assicurato - dichiaratosi non responsabile (e dunque si pone al di fuori della attuazione del programma negoziale concordato), ma produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest'ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.
Sempre per quel che rileva nell'odierno giudizio, la Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che
“il declassamento dell'assicurato nella scala delle classi di merito, in virtù della formula tariffaria c.d bonus/malus, esige l'accertamento che l'assicurato abbia causato o concausato per propria colpa un sinistro stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte le circostanze acquisite al giudizio” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 28/09/2016, n. 19058).
Orbene, facendo applicazione dei suesposti principi al caso che ci occupa, occorre evidenziare, innanzitutto, che l'accertamento giudiziale sulle responsabilità nella causazione del sinistro reso con la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 150/2016 del
30.11.2015 (la quale aveva ritenuto il conducente del veicolo antagonista unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale, cfr. all. al fascicolo di parte attrice in primo grado) deve considerarsi tamquam non esset. Ed invero, come evidenziato dall'odierna appellante, la richiamata sentenza è stata annullata per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme n. 740/2021 del 17.12.2021 e quest'ultima pronuncia – che, rimettendo gli atti al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c., aveva assegnato termine perentorio per la riassunzione del giudizio – è ormai passata in giudicato (cfr. certificato allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante del 26.04.2023). Risulta, inoltre, che è il giudizio non è stato, poi, riassunto nei termini di legge (cfr. attestazione allegata alla nota di deposito di parte appellante del 28.04.2023) sicché alcuna rilevanza può assumere il pronunciamento del
Giudice di Pace valorizzato dall'attore in primo grado.
E tuttavia, avuto riguardo agli elementi acquisiti in giudizio e, nella sostanza, al rapporto redatto dalla Polstrada di Catanzaro sul sinistro in oggetto, non può dirsi che per la compagnia
Pagina 8 di 10 assicurativa convenuta in primo grado sussistesse la prova della responsabilità principale dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi e derivante dal sinistro di che trattasi.
Ed invero, il menzionato rapporto ha, sì, contestato ad la violazione dell'art. 145, CP_1 comma 1 e 10, C.d.S. (per non aver usato la massima prudenza nell'approssimarsi all'intersezione) ma ha anche contestato l'infrazione dell'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S. (per eccesso di velocità) al conducente dell'altro veicolo sicchè, come ammesso dalla stessa appellante (cfr. pag. 5 atto di citazione in appello), l'accertamento di cui trattasi “presuppone il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella produzione dell'evento”.
Ebbene, nessuna emergenza evidente depone per la responsabilità principale del CP_1 ovvero per una sua responsabilità superiore al 50% nella causazione del sinistro cosicchè, dovendo presumersi un concorso paritario di colpa alla produzione dell'incidente, la compagnia assicurativa non avrebbe potuto procedere al declassamento dell'assicurato.
Deve ribadirsi, infatti, che la variazione in pejus della classe di merito può avvenire solo quando l'assicurato abbia causato un sinistro con colpa superiore al 50% (tale da potersi dire, appunto, responsabile principale del sinistro per come previsto dall'art. 134, comma 4 ter , del
Codice delle Assicurazioni Private) e che “ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri”.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'odierna appellante fornire la prova della esistenza delle condizioni per la variazione in aumento del premio e, dunque, la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno, dimostrando che per le emergenze a disposizione – avuto anche riguardo ad eventuali richieste risarcitorie da parte del terzo – era plausibile l'attribuzione all'assicurato di una responsabilità superiore al 50% nella causazione del sinistro ovvero che, pur volendo assumere un mero concorso di colpa dell'assicurato, quest'ultimo era rimasto coinvolto negli ultimi 5 anni in più sinistri rispetto ai quali le quote di responsabilità dell'assicurato, sommate, superavano il 50%.
In mancanza di tale prova e finanche di allegazioni assertive volte ad asseverare, sulla base di una valutazione effettiva e concreta della colpa ascrivibile all'assicurato nella causazione dell'incidente, la sussistenza delle condizioni per la variazione in pejus della classe di merito, la domanda spiegata in primo grado diretta all'accertamento della responsabilità contrattuale e
Pagina 9 di 10 conseguente obbligazione risarcitoria della compagnia assicurativa non poteva che essere accolta.
Per tali motivi, l'appello deve essere rigettato.
Attesa la reciproca soccombenza (in rito dell'appellato e nel merito dell'appellante) deve essere disattesa la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. e devono essere integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme in data 23.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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