TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 16/04/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Fumarola, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Rocco Controparte_1
Paolo Puce, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
e nei confronti di
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Varese, via Volta 3, CP_2 CP_2
rappresentato e difeso dell'avv. Grazia Guerra come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
OGGETTO: ripartizione della pensione di reversibilità
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti congiuntamente aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con Ordinanza del 31 marzo 2025 nei seguenti termini: suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al
SI. , nella misura del 40% a favore della ricorrente SI.ra e della Persona_1 Parte_1 residua misura del 60% a favore della resistente SI.ra , con decorrenza dal mese Controparte_1
successivo al decesso (1° agosto 2024).
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso ex art. 9 Legge n. 898 del 1970 presentato da , con cui la stessa Parte_1
chiedeva la determinazione (con decorrenza dal primo agosto dello scorso anno) della quota di sua spettanza, nella misura del 70%, della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso in data 25/07/2024 dell'ex marito , con il quale ella era stata coniugata dal Persona_2
10/01/1970 al 25/01/2002, allorquando il Tribunale aveva dichiarato la cessazione del loro matrimonio riconoscendole un assegno divorzile, ora pari a € 898 mensili;
- Precisato che la ricorrente faceva presente che nel 2022, riacquistata la libertà di stato, lo Per_2 aveva contratto nuove nozze con;
Controparte_1
- Rilevato che la resistente si costituiva per chiedere la determinazione in suo favore della quota del
70%, facendo rilevare che la durata dell'effettiva convivenza era quantificabile in 34 anni e che ella non disponeva di alcuna fonte di reddito, né avrebbe potuto mai contare su un futuro aiuto dei figli, non avendone avuti;
- Osservato che l' si costituiva in giudizio rimettendosi al Tribunale per la determinazione CP_2
delle rispettive quote;
- Precisato che, su sollecitazione del Giudice delegato, le parti addivenivano ad un accordo sulla ripartizione della pensione in questione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili;
- Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite (ivi comprese quelle relative all' , stante l'intervenuto accordo;
CP_2
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone: pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che le parti si sono accordate alle seguenti condizioni: “suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al SI. , nella misura del Persona_1
40% a favore della ricorrente SI.ra e della residua misura del 60% a favore della Parte_1 resistente SI.ra , con decorrenza dal mese successivo al decesso (1° agosto 2024). Controparte_1
Spese di lite compensate”, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 16/04/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Fumarola, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Rocco Controparte_1
Paolo Puce, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
e nei confronti di
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Varese, via Volta 3, CP_2 CP_2
rappresentato e difeso dell'avv. Grazia Guerra come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
OGGETTO: ripartizione della pensione di reversibilità
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti congiuntamente aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale con Ordinanza del 31 marzo 2025 nei seguenti termini: suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al
SI. , nella misura del 40% a favore della ricorrente SI.ra e della Persona_1 Parte_1 residua misura del 60% a favore della resistente SI.ra , con decorrenza dal mese Controparte_1
successivo al decesso (1° agosto 2024).
Spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Visto il ricorso ex art. 9 Legge n. 898 del 1970 presentato da , con cui la stessa Parte_1
chiedeva la determinazione (con decorrenza dal primo agosto dello scorso anno) della quota di sua spettanza, nella misura del 70%, della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso in data 25/07/2024 dell'ex marito , con il quale ella era stata coniugata dal Persona_2
10/01/1970 al 25/01/2002, allorquando il Tribunale aveva dichiarato la cessazione del loro matrimonio riconoscendole un assegno divorzile, ora pari a € 898 mensili;
- Precisato che la ricorrente faceva presente che nel 2022, riacquistata la libertà di stato, lo Per_2 aveva contratto nuove nozze con;
Controparte_1
- Rilevato che la resistente si costituiva per chiedere la determinazione in suo favore della quota del
70%, facendo rilevare che la durata dell'effettiva convivenza era quantificabile in 34 anni e che ella non disponeva di alcuna fonte di reddito, né avrebbe potuto mai contare su un futuro aiuto dei figli, non avendone avuti;
- Osservato che l' si costituiva in giudizio rimettendosi al Tribunale per la determinazione CP_2
delle rispettive quote;
- Precisato che, su sollecitazione del Giudice delegato, le parti addivenivano ad un accordo sulla ripartizione della pensione in questione, che può essere recepito in quanto relativo a diritti disponibili;
- Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite (ivi comprese quelle relative all' , stante l'intervenuto accordo;
CP_2
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone: pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che le parti si sono accordate alle seguenti condizioni: “suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità in relazione alla pensione già riconosciuta al SI. , nella misura del Persona_1
40% a favore della ricorrente SI.ra e della residua misura del 60% a favore della Parte_1 resistente SI.ra , con decorrenza dal mese successivo al decesso (1° agosto 2024). Controparte_1
Spese di lite compensate”, che qui si intendono recepite.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3