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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. EL RE BB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 419/2024 R.G. in materia di previdenza promossa da
(CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avvocato Santo Lo Pinto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Termini Imerese (Pa), Corso Umberto e Margherita, 61.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede, in Via Laurana, 54 con gli avvocati Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e lo difendono.
- resistente -
OGGETTO: accertamento negativo del credito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe premettendo che l' con raccomandata a.r del 28.02.2023 le aveva chiesto la CP_1
ripetizione della somma di euro 2.908,55 indebitamente erogata in più sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo dall' 08.11.2022 al
1 31.01.2023, poiché era stata “corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”, esponeva:
- di essere risultato beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASPI, dall'
08.11.2022, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.10.2022;
- di avere presentato in data 1 febbraio 2023 istanza di attribuzione di pensione anticipata categoria VO n. 10110667, poi accolta con decorrenza dal 1° marzo 2023;
- che con provvedimento del 28 febbraio 2023 l' chiedeva la restituzione CP_1
di € 2.908,55 perché dal periodo 08 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 sarebbero stati pagati ratei di indennità di disoccupazione (NASPI) non spettanti;
- che alla richiesta di riesame del provvedimento, l' aveva risposto con la CP_1
seguente motivazione: “l'utente ha maturato il diritto di pensione anticipata fin dal
01.08.2022 per cui da quella data non aveva più diritto a NASPI”.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria dell , Controparte_2
ritenendo che la decadenza dalla percezione della NASPI andava rapportata al momento di concreta maturazione del diritto al trattamento pensionistico anticipato e nel sottolineare il proprio contegno improntato a buona fede e privo di dolo.
Insisteva nell'accertamento di illegittimità della pretesa restitutoria dell' CP_1
e nella condanna alla ripetizione dell'indebito eventualmente trattenuto.
si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente il difetto di CP_1
giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto: richiamando il disposto di cui all'art. 11, lett. d) del D. Lgs. n. 22 del 4.03.2015, rilevava che la controparte aveva confuso la liquidazione della prestazione, che decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda, con il perfezionamento dei requisiti per accedere al beneficio;
evidenziava che, nel caso di specie, il ricorrente possedeva i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata già dall'1/08/2022.
La causa a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28 ottobre 2025 per il deposito di note.
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Va innanzi tutto disattesa l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, oggetto del presente giudizio è la ripetibilità delle somme indebitamente erogate dall' al ricorrente a titolo di indennità disoccupazione CP_1
NASPI.
Sussiste, dunque, pacificamente la giurisdizione del Giudice ordinario, poiché oggetto del giudizio è un diritto di credito.
Nel merito il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.
Occorre richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, e, in particolare, il d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”, che ha introdotto la AS (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
L'art. 11 della citata fonte individua le tassative ipotesi di decadenza del beneficiario dalla fruizione dell'indennità di disoccupazione, così riassumibili: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9 D. Lgs. 4 marzo
2015 n. 22; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la AS;
f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015 n.
22 e all'art. 4, co. 41 e co.42 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
In conformità al tenore letterale della disposizione deve ritenersi che la decadenza interviene istantaneamente alla maturazione dei requisiti pensionistici, a prescindere da quando il lavoratore presenti la domanda di pensione e quindi da quando consegua in concreto la prestazione pensionistica (che notoriamente è ancorata
3 alla data di presentazione della domanda di pensione).
Tale soluzione interpretativa ha trovato poi l'avvallo dell giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. lav. 11965/24).
Nel caso in esame non risulta neppure contestato che il ricorrente avesse maturato il diritto alla pensione anticipata alla data 1.8.2022, sicchè deve ritenersi che lo stesso alla data predetta era decaduto dal diritto alla NASPI.
Tanto chiarito in ordine alla debenza dei pagamenti, per quanto attiene al diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate dall'ente previdenziale, va rilevato che, come recentemente ribadito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. lav. n.
11659/2024), l'indebito in questione soggiace alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., non essendo applicabili la disciplina speciale dettata in materia di indebito previdenziale pensionistico (art. 51, comma 2, della l.88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l.412 del 1991) o i principi regolanti l'indebito assistenziale.
Ne consegue che ai fini della ripetibilità delle somme pagate indebitamente non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo dell'accipiens.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, la pretesa restitutoria azionata dall' con provvedimento del 28 febbraio 2023, risulta legittima. CP_1
Nulla sulle spese di lite, vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Termini Imerese, 29.10.2025
IL GIUDICE
EL RE BB
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